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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/05/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1042/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 14/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA elettivamente domiciliato in Brognaturo, Piazza del Popolo n. 23 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Papa Nicola (PEC: , che lo rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 27/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede per la declaratoria di illegittimità delle ordinanze d'ingiunzione n. OI - 001371205–e OI – 001357985 opposte, notificate il 12 Aprile 2023, emesse a titolo di sanzione per omessi versamenti di ritenute previdenziali ed assistenziali per gli anni, rispettivamente, 2016 e 2017. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) preliminarmente sospendere le ordinanze – ingiunzione n. OI – 001357985 e n. OI - 001371205 e dichiarare la nullità della CP_ domanda avanzata dall per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, della somma di euro 10.000,00 ciascuna;
2) fissare l'udienza di discussione;
1 3) nel merito, in via principale, per il motivo illustrato, accertare e dichiarare la nullità, ovvero annullare le ordinanze ingiunzione n. OI- 001357985 e n. OI - 001371205 con ogni conseguenziale provvedimento del caso e di legge;
4) conseguentemente, condannare l al pagamento di spese e compensi del giudizio oltre CP_1 eventuale condanna ex art. 96 cpc.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. L'Ente previdenziale deduce, peraltro, la tardività dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione in contestazione, in ragione del superamento del termine di 30 giorni utile per impugnare l'atto.
4. Poiché, nel caso di specie, il ricorrente ha presentato il ricorso in data 27/05/2023, a fronte di O.I. notificategli, come dallo stesso riconosciuto il 12 Aprile 2023, i termini prescritti dall'art. 22 della legge n. 689/1981, come modificato dal D. Lgs. 1.09.2011, n. 150, sono ampiamente superati.
5. Pertanto, l'azione del ricorrente risulta tardiva e il ricorso va rigettato.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 14/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 14/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA elettivamente domiciliato in Brognaturo, Piazza del Popolo n. 23 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Papa Nicola (PEC: , che lo rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 27/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede per la declaratoria di illegittimità delle ordinanze d'ingiunzione n. OI - 001371205–e OI – 001357985 opposte, notificate il 12 Aprile 2023, emesse a titolo di sanzione per omessi versamenti di ritenute previdenziali ed assistenziali per gli anni, rispettivamente, 2016 e 2017. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) preliminarmente sospendere le ordinanze – ingiunzione n. OI – 001357985 e n. OI - 001371205 e dichiarare la nullità della CP_ domanda avanzata dall per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, della somma di euro 10.000,00 ciascuna;
2) fissare l'udienza di discussione;
1 3) nel merito, in via principale, per il motivo illustrato, accertare e dichiarare la nullità, ovvero annullare le ordinanze ingiunzione n. OI- 001357985 e n. OI - 001371205 con ogni conseguenziale provvedimento del caso e di legge;
4) conseguentemente, condannare l al pagamento di spese e compensi del giudizio oltre CP_1 eventuale condanna ex art. 96 cpc.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. L'Ente previdenziale deduce, peraltro, la tardività dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione in contestazione, in ragione del superamento del termine di 30 giorni utile per impugnare l'atto.
4. Poiché, nel caso di specie, il ricorrente ha presentato il ricorso in data 27/05/2023, a fronte di O.I. notificategli, come dallo stesso riconosciuto il 12 Aprile 2023, i termini prescritti dall'art. 22 della legge n. 689/1981, come modificato dal D. Lgs. 1.09.2011, n. 150, sono ampiamente superati.
5. Pertanto, l'azione del ricorrente risulta tardiva e il ricorso va rigettato.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 14/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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