Articolo 39 della Legge 13 marzo 1958, n. 246
Articolo 38Articolo 40
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19 aprile 1958
Art. 39.
Le prestazioni di previdenza e di assistenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione o assistenziale goduto o spettante all'iscritto.
Nel caso di assistenza di malattia il trattamento a carico dell'Ente e' corrisposto ad integrazione di altri eventuali analoghi trattamenti e non oltre la spesa totale effettivamente sostenuta dall'iscritto e da questi debitamente documentata.
Entrata in vigore il 19 aprile 1958