Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 559
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ritiene che l'intimazione emessa dall'ATO sia un atto atipico, volto unicamente a mettere in mora il contribuente e interrompere la prescrizione, ma non equiparabile agli atti tipizzati dall'art. 19 del d.lgs. 546/92 (come l'avviso di mora o l'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73). Pertanto, la mancata impugnazione facoltativa di tale intimazione non preclude al contribuente la possibilità di far valere la prescrizione maturata all'epoca della sua notifica, in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento. Nel caso di specie, la prescrizione era già maturata.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione

    La Corte rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, in caso di opposizione a cartelle di pagamento o intimazioni, sussiste la legittimazione passiva sia dell'agente della riscossione che dell'ente impositore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 559
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 559
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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