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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.2188 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 promosso da:
.F. , nata in [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MACIS SANDRA, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
C.F. , nato in [...] il CP_1 C.F._2
16/10/1970, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. DEPLANO SILVIA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO, intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare la separazione alle seguenti condizioni: il minore, (15 anni) rimarrà affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso la Per_1
madre, alla quale sarà assegnata la casa coniugale;
il padre, tenuto conto dell'età di potrà vederlo quando vorrà tenuto conto della volontà del Per_1
minore; il corrisponderà alla la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento del figlio e parteciperà alle spese straordinarie, individuate secondo le linee guida del CNF, nella misura della metà; ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e la continuerà a percepire interamente Pt_1
l'assegno unico di € 200 euro;
spese compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi con ricorso depositato da Pt_1
in data 10/04/2024 e regolare costituzione del convenuto in data 25.07.2024, all'udienza del
[...]
25.09.2024, le parti, personalmente comparse hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi ata a CAGLIARI (CA) il Parte_1
19/04/1981 e ato a SAN GIOVANNI SUERGIU (CI) il 16/10/1970, CP_1
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza
(atto n. 30, parte II, serie A, anno 2022- Comune di CAPOTERRA);
Sull'accordo delle parti:
2. affida il figlio minore, (nato a [...] il [...]) ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
3. dispone che il padre, tenuto conto dell'età di potrà vederlo quando vorrà tenuto conto Per_1
della volontà del minore;
4. dispone a carico del l'obbligo di corrispondere alla , entro il giorno cinque di ogni CP_1 Pt_1
mese, la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al
50% delle spese straordinarie, individuate secondo le linee guida del CNF, nella misura della metà;
5. e ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e la continuerà a percepire Pt_1
interamente l'assegno unico di € 200 euro;
6. compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.2188 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 promosso da:
.F. , nata in [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MACIS SANDRA, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
C.F. , nato in [...] il CP_1 C.F._2
16/10/1970, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. DEPLANO SILVIA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO, intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare la separazione alle seguenti condizioni: il minore, (15 anni) rimarrà affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso la Per_1
madre, alla quale sarà assegnata la casa coniugale;
il padre, tenuto conto dell'età di potrà vederlo quando vorrà tenuto conto della volontà del Per_1
minore; il corrisponderà alla la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento del figlio e parteciperà alle spese straordinarie, individuate secondo le linee guida del CNF, nella misura della metà; ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e la continuerà a percepire interamente Pt_1
l'assegno unico di € 200 euro;
spese compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi con ricorso depositato da Pt_1
in data 10/04/2024 e regolare costituzione del convenuto in data 25.07.2024, all'udienza del
[...]
25.09.2024, le parti, personalmente comparse hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi ata a CAGLIARI (CA) il Parte_1
19/04/1981 e ato a SAN GIOVANNI SUERGIU (CI) il 16/10/1970, CP_1
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza
(atto n. 30, parte II, serie A, anno 2022- Comune di CAPOTERRA);
Sull'accordo delle parti:
2. affida il figlio minore, (nato a [...] il [...]) ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
3. dispone che il padre, tenuto conto dell'età di potrà vederlo quando vorrà tenuto conto Per_1
della volontà del minore;
4. dispone a carico del l'obbligo di corrispondere alla , entro il giorno cinque di ogni CP_1 Pt_1
mese, la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al
50% delle spese straordinarie, individuate secondo le linee guida del CNF, nella misura della metà;
5. e ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e la continuerà a percepire Pt_1
interamente l'assegno unico di € 200 euro;
6. compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti