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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 17/09/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
RG 192/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 17/09/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri, sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Campanile e, per parte resistente, l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti chiedono concordemente la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente chiede la condanna al pagamento delle spese processuali in virtù del criterio della soccombenza virtuale. L'avv. Bonetti chiede la compensazione integrale delle spese, considerato anche l'esiguo valore della causa.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri R.G. 192/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 192/2025 promossa da: rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Paolo Campanile, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale in atti ed elettivamente domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 12 marzo 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 aprile 2025, la ricorrente ha convenuto in CP_ giudizio l' per ottenere l'accertamento e condanna al pagamento di differenza di indennità di disoccupazione NA-SpI in relazione alla domanda del 12/06/2024 prot. n. con inizio dal 19/06/2024 e termine il Controparte_2
31/08/2024 CP_ L' si è costituito in giudizio precisando d'aver liquidato la prestazione sulla base di dati provvisori, in attesa del loro aggiornamento da parte della parte datoriale interessata. Nel corso del giudizio, l' ha provveduto alla liquidazione definitiva, CP_1 dando così atto della spettanza, in favore della ricorrente, d'un importo superiore a quello provvisorio nella misura di euro 64,86 netti. Ha altresì precisato l'irrilevanza, a questi fini, dell'esperienza lavorativa dal 12.09.2023 al 13.09.2023, inquanto esauritasi per una causa – dimissioni volontarie – che non danno luogo al diritto azionato. I procuratori delle parti hanno così chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. È rimasto controverso il governo delle spese, che vanno compensate, dovendosi valorizzare, ad onta d'un'ottica miope che vorrebbe l' CP_1 procedere in tempi inadeguati, che la ricorrente, nell'attesa della definitività degli importi, non è rimasta priva di mezzi di sussistenza e ha ricevuto la prestazione, in una misura sostanzialmente analoga a quella effettivamente spettante.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione tra le parti della materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Gorizia, 17 settembre 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 17/09/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri, sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Campanile e, per parte resistente, l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti chiedono concordemente la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente chiede la condanna al pagamento delle spese processuali in virtù del criterio della soccombenza virtuale. L'avv. Bonetti chiede la compensazione integrale delle spese, considerato anche l'esiguo valore della causa.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri R.G. 192/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 192/2025 promossa da: rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Paolo Campanile, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale in atti ed elettivamente domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 12 marzo 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 aprile 2025, la ricorrente ha convenuto in CP_ giudizio l' per ottenere l'accertamento e condanna al pagamento di differenza di indennità di disoccupazione NA-SpI in relazione alla domanda del 12/06/2024 prot. n. con inizio dal 19/06/2024 e termine il Controparte_2
31/08/2024 CP_ L' si è costituito in giudizio precisando d'aver liquidato la prestazione sulla base di dati provvisori, in attesa del loro aggiornamento da parte della parte datoriale interessata. Nel corso del giudizio, l' ha provveduto alla liquidazione definitiva, CP_1 dando così atto della spettanza, in favore della ricorrente, d'un importo superiore a quello provvisorio nella misura di euro 64,86 netti. Ha altresì precisato l'irrilevanza, a questi fini, dell'esperienza lavorativa dal 12.09.2023 al 13.09.2023, inquanto esauritasi per una causa – dimissioni volontarie – che non danno luogo al diritto azionato. I procuratori delle parti hanno così chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. È rimasto controverso il governo delle spese, che vanno compensate, dovendosi valorizzare, ad onta d'un'ottica miope che vorrebbe l' CP_1 procedere in tempi inadeguati, che la ricorrente, nell'attesa della definitività degli importi, non è rimasta priva di mezzi di sussistenza e ha ricevuto la prestazione, in una misura sostanzialmente analoga a quella effettivamente spettante.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione tra le parti della materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Gorizia, 17 settembre 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri