Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2346/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2346/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara, Via G. Parte_1 C.F._1
Misticoni n. 21 presso lo studio dell'Avv. Massa Antonio che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, Via della CP_1 C.F._2
bonifica n. 48/1 presso lo studio dell'Avv. Di Sario Marco che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 03.04.2008 il sig. ha contratto matrimonio civile con la sig.ra Parte_1 CP_1
, come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Signa (FI) (atto n. 4, parte I,
[...]
anno 2008), dalla cui unione sono nati i figli e rispettivamente il 29.07.2008 e il Per_1 Per_2
28.09.2012 a Firenze.
2. Con ricorso depositato in data 30.07.2024 il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti della sig.ra affinché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, chiedendo regolamentarsi CP_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine ad affidamento, collocamento e diritto di visita, obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
3. La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
15.11.2024 aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi alle medesime condizioni proposte dal ricorrente.
4. All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di essere pervenute ad un accordo alle condizioni di cui alla scrittura privata versata in atti.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., atteso che le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale ai sensi del richiamato articolo.
6. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
I. DELLA EX CASA CONIUGALE
a. La ex casa coniugale viene assegnata alla madre in quanto genitore collocatario dei figli ancora minorenni. Il Sig. si è già trasferito, asportando i propri effetti personali dalla Parte_1
casa comune.
II. REGIME DI AFFIDAMENTO E CALENDARIO DI INCONTRI PADRE-FIGLI
b. I figli vengano affidati a entrambi i coniugi e resteranno collocati presso la madre.
c. Il calendario di incontri padre-figli si articolerà come di seguito:
pagina 2 di 5 - il padre potrà tenere con sé i figli due fine settimana alternati al mese, dal sabato mattina (o dopo l'uscita da scuola durante il periodo scolastico), alla domenica sera dopo cena;
inoltre, il ricorrente potrà tenere con sé i minori un pomeriggio durante la settimana in cui beneficia del week-end di sua spettanza e due pomeriggi negli altri casi;
- i giorni infrasettimanali verranno concordati di volta in volta dai coniugi, tenendo conto degli impegni lavorativi e personali dei genitori e di quelli educativi e sociali dei figli, considerata l'età anagrafica di questi ultimi, in particolare del figlio maggiore;
Per_1
- in difetto di accordo, il padre si riserva il mercoledì pomeriggio, per la settimana con week-end di propria spettanza, nonché il martedì e il giovedì, nelle altre settimane;
- durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli almeno quindici giorni, anche non continuativi. Le parti dovranno accordarsi relativamente al periodo estivo entro il giorno 10 del mese di giugno di ogni anno;
- le vacanze di Natale verranno divise secondo alternanza (23 dicembre 30 dicembre;
31 dicembre – 7 gennaio); altrettanto avverrà per quanto concerne quelle pasquali [dal Giovedì Santo (o dal primo giorno di sospensione delle attività scolastiche), dall'uscita di scuola, fino a martedì (giorno successivo al Lunedì dell'Angelo)];
- con riferimento alle altre festività (il 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre), varrà il criterio dell'alternanza annuale, da applicare anche alle stesse ricorrenze. Ad esempio, per il primo anno la madre terrà i figli il 25 aprile, il 2 giugno e il 1° novembre, mentre il padre li avrà con sé nelle restanti festività; l'anno successivo i genitori si invertiranno nella sequenza appena esposta;
- la Festa del Papà e quella della mamma verranno trascorse dai giovani insieme alla figura genitoriale celebrata;
- per quanto riguarda il giorno del compleanno dei minori, in difetto di accordo, verrà festeggiato a turni alterni. Inoltre, i genitori potranno festeggiare il loro compleanno insieme ai figli;
- il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli nei periodi di spettanza della madre e viceversa.
d. Tutte le predette indicazioni potranno subire le modifiche che si renderanno necessarie in ragione delle esigenze dei minori, nonché degli impegni dei genitori, al fine di garantire il più possibile la continuità dei rapporti fra i figli ed entrambe le figure genitoriali, purché preventivamente concordate, con un congruo margine temporale, e debitamente motivate.
III. ASSEGNO DI MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE
e. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
pagina 3 di 5 f. In considerazione della precarietà e della irregolarità dell'attività lavorativa del Sig. Parte_1
, la donna considera allo stato recepibile la proposta di contribuzione al mantenimento dei
[...]
minori formulata dal padre, ovvero:
- rinuncia da parte del Sig. alla quota di Assegno Unico di sua spettanza (ad Parte_1 oggi pari a circa € 200/mese per ciascun minore) che, pertanto, potrà essere percepito in via diretta e integrale dalla moglie per sopperire al mantenimento ordinario della prole;
- il marito, allorquando reperirà un impiego stabile, integrerà il mantenimento dei figli così che ciascuno di essi goda di almeno € 300,00 al mese, cifra comprensiva anche dell'Assegno Unico che continuerà in ogni caso a essere percepito in maniera piena e diretta dalla madre;
- sempre a partire dal momento in cui reperirà una stabile occupazione, il padre contribuirà in misura del 50 % alle spese straordinarie dei figli, da individuarsi secondo il protocollo famiglia dell'intestato
Tribunale.
7. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e dei figli.
8. Spese compensate, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 30 luglio
2024, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei suddetti coniugi alle condizioni concordate dalle parti e riportate nella parte motiva;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Signa (FI) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara, il 20 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 5 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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