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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CA, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3394/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (contumace):
Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
L'attrice ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni di cui al verbale dell'udienza del
7.4.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto il divorzio delle parti, le quali hanno contratto matrimonio civile il
23.7.14 a CA (il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune con i seguenti estremi: n. 87, parte 1, anno 2014), si sono separate in forza di sentenza di questo Tribunale del 25.9.18 ed hanno tre figli minorenni ( nata il [...], Persona_1 [...]
nato il [...], e , nato il [...]). Per_2 Per_3
Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Le condizioni della separazione, disposte con la predetta sentenza, parimenti resa nella contumacia del convenuto, sono state le seguenti:
1 affid[o] dei figli minori […] esclusivamente alla madre, con diritto del padre di vederli e tenerli con sé nei tempi che concorderà con la madre, tenendo conto dei loro impegni scolastici e sociali;
in caso di disaccordo potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità che stabiliranno i Servizi Sociali del Comune di CA. Vorrà inoltre porre a carico del di versare entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli Controparte_3 minori, la somma complessiva di Euro 400,00 rivalutabile annualmente in base agli indici forniti dall I.S.T.A.T., oltre alla metà
delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate. Al riguardo per spese straordinarie devono intendersi:
1) quelle mediche, odontoiatriche, farmaceutiche e psicoterapiche, compresi i tickets, che dovranno essere comprovate da prescrizione medica, con l'indicazione del codice fiscale sullo scontrino, e il consenso preventivo non sarà necessario ove si tratti di spese urgenti;
2) quelle scolastiche (rette, tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico,
scuolabus, gite scolastiche, ripetizioni, alloggio e utenze nella sede universitaria); 3) quelle per attività sportive, artistiche, ricreative, per frequentazione di corsi;
quelle per baby sitter, quando necessarie per impegni lavorativi dei genitori, ovvero per il caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore collocatario, in mancanza di altri parenti, ovvero di persone gratuitamente disponibili;
4) quelle per il mantenimento e la cura di animali domestici, già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in virtù di preesistente relazione affettiva tra i figli e gli animali domestici predetti.
Nella presente sede l'attrice ha chiesto la conferma di tali condizioni.
Motivi della decisione
Pacificamente venuta meno la comunione spirituale e materiale fra i coniugi (l'attrice lo ha manifestato chiedendo il divorzio, il convenuto l'ha implicitamente confermato non costituendosi né nel precedente giudizio di separazione, né in questo) ed essendo integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70, la domanda di divorzio va senz'altro accolta.
Quanto alle relative condizioni, non constando in atti elementi di novità, ed anzi la contumacia ed a monte l'irreperibilità del convenuto (la notifica è avvenuta ex art. 143 cpc) confermando l'assenza dello stesso ed il suo disinteresse nei confronti dei figli, vanno senz'altro confermate quelle della separazione.
Le spese, stante la mancata costituzione del convenuto e del resto in assenza di domanda, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra le parti;
conferma, in merito alle relative condizioni, quelle della separazione, riportate in motivazione;
compensa le spese;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del comune di CA per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in CA, nella camera di consiglio del 7.4.25
Michele Fornaciari
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CA, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3394/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (contumace):
Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
L'attrice ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni di cui al verbale dell'udienza del
7.4.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto il divorzio delle parti, le quali hanno contratto matrimonio civile il
23.7.14 a CA (il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune con i seguenti estremi: n. 87, parte 1, anno 2014), si sono separate in forza di sentenza di questo Tribunale del 25.9.18 ed hanno tre figli minorenni ( nata il [...], Persona_1 [...]
nato il [...], e , nato il [...]). Per_2 Per_3
Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Le condizioni della separazione, disposte con la predetta sentenza, parimenti resa nella contumacia del convenuto, sono state le seguenti:
1 affid[o] dei figli minori […] esclusivamente alla madre, con diritto del padre di vederli e tenerli con sé nei tempi che concorderà con la madre, tenendo conto dei loro impegni scolastici e sociali;
in caso di disaccordo potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità che stabiliranno i Servizi Sociali del Comune di CA. Vorrà inoltre porre a carico del di versare entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli Controparte_3 minori, la somma complessiva di Euro 400,00 rivalutabile annualmente in base agli indici forniti dall I.S.T.A.T., oltre alla metà
delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate. Al riguardo per spese straordinarie devono intendersi:
1) quelle mediche, odontoiatriche, farmaceutiche e psicoterapiche, compresi i tickets, che dovranno essere comprovate da prescrizione medica, con l'indicazione del codice fiscale sullo scontrino, e il consenso preventivo non sarà necessario ove si tratti di spese urgenti;
2) quelle scolastiche (rette, tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico,
scuolabus, gite scolastiche, ripetizioni, alloggio e utenze nella sede universitaria); 3) quelle per attività sportive, artistiche, ricreative, per frequentazione di corsi;
quelle per baby sitter, quando necessarie per impegni lavorativi dei genitori, ovvero per il caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore collocatario, in mancanza di altri parenti, ovvero di persone gratuitamente disponibili;
4) quelle per il mantenimento e la cura di animali domestici, già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in virtù di preesistente relazione affettiva tra i figli e gli animali domestici predetti.
Nella presente sede l'attrice ha chiesto la conferma di tali condizioni.
Motivi della decisione
Pacificamente venuta meno la comunione spirituale e materiale fra i coniugi (l'attrice lo ha manifestato chiedendo il divorzio, il convenuto l'ha implicitamente confermato non costituendosi né nel precedente giudizio di separazione, né in questo) ed essendo integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70, la domanda di divorzio va senz'altro accolta.
Quanto alle relative condizioni, non constando in atti elementi di novità, ed anzi la contumacia ed a monte l'irreperibilità del convenuto (la notifica è avvenuta ex art. 143 cpc) confermando l'assenza dello stesso ed il suo disinteresse nei confronti dei figli, vanno senz'altro confermate quelle della separazione.
Le spese, stante la mancata costituzione del convenuto e del resto in assenza di domanda, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra le parti;
conferma, in merito alle relative condizioni, quelle della separazione, riportate in motivazione;
compensa le spese;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del comune di CA per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in CA, nella camera di consiglio del 7.4.25
Michele Fornaciari
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