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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 254/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 254/22 R.G. pendente tra:
difesa dall'avv.to Andrea Pettini Parte_1
APPELLANTE
Contro
, difeso dall'avv.to Gabriella Baldi Controparte_1
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
e
difesa dall'avv.to Giovanni Facci Controparte_2
APPELLATA
Causa trattenuta in decisione con ordinanza in data 27.11.24 e decisa dal Collegio in data odierna, sulle seguenti Conclusioni: Conclusioni AP: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda attrice di seguito riproposta, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata:
− accertare e dichiarare la responsabilità dell'Arch. nella progettazione e Controparte_1
realizzazione dell'ampliamento della struttura di parte AP e per l'effetto condannare l'Arch.
a risarcire i danni subiti da “ ” per un importo pari ad Euro Controparte_1 Parte_1
162.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio
e/o ritenuta di giustizia;
− accertare e dichiarare che niente deve a Parte_1 Parte_2
che hanno assunto il rischio del certificato n. A114C89057 a titolo di spese legali di primo grado in virtù della sentenza impugnata;
− rigettare l'appello incidentale di parte appellata Arch. per tutti i motivi sopra CP_1
illustrati;
− Con vittoria delle spese di giudizio”.
Conclusioni appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis CP_1 reiectis: IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per insussistenza e/o mancanza di prova dei presupposti di cui all'art. 283
c.p.c.;
IN TESI: confermare, fatto salvo quanto richiesto in via incidentale, la sentenza n. 31/2022 del
10/01/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, Giudice Dott. D'Alfonso, nell'ambito del giudizio recante n. 10778/2015 RG rigettando tutte le domande proposte dalla
[...]
sia in primo grado che nella presente fase di appello per i motivi esposti Parte_3
in narrativa;
IN TESI, IN VIA INCIDENTALE: in parziale riforma della sentenza n. 31/2022 del 10/01/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, Giudice Dott. D'Alfonso, nell'ambito del giudizio recante n.
10778/2015 RG, confermare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare la
[...] al pagamento di € 76.128,00 oltre interessi legali dal Parte_3
17.10.2014 al saldo e spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 1814,75 per diritti ed €
406,50 per esborsi oltre spese generali, IVA e CPA e successive occorrende, ovvero al pagamento della somma calcolata sulla base dei parametri adottati con DM 140/2012 e quantificata dal CTU in € 203.509,37, detratti gli acconti ricevuti, così come precisato all'udienza del 12.12.2018, ovvero della somma ritenuta congrua da liquidarsi anche in via equitativa, per i motivi esposti in narrativa;
IN SUBORDINE, IN VIA INCIDENTALE: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la al pagamento della somma di Parte_1
€ 60.000,00 oltre CAP 4% e IVA 22% e interessi dal dì del dovuto al saldo, ovvero al pagamento della somma calcolata sulla base dei parametri adottati con DM 140/2012 e quantificata dal CTU in € 203.509,37, detratti gli acconti ricevuti, per un totale di Euro 88.509,37, ovvero della somma ritenuta congrua da liquidarsi anche in via equitativa, e rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dalla opponente per essere la stessa infondata;
IN IPOTESI: nel denegatissimo caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avverse, condannare che hanno assunto il rischio del certificato n. Parte_2
A114C89057, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rilevare indenne l'Arch.
[...] da qualsiasi pretesa risarcitoria nell'importo che venisse liquidato dal Tribunale per i CP_1 fatti di cui è causa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_2
per i motivi sopra esposti, contrariis reiectis:
-In via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto dall'AP , ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per non avere lo stesso una Parte_1
ragionevole probabilità di essere accolto;
-in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 31/2022, proposta dall'AP , per insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. Parte_1
283 c.p.c.;
-In via principale nel merito, rigettare integralmente il gravame proposto dall'AP
[...]
in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare Parte_1
integralmente la sentenza n. 31/2022, pronunciata dal Tribunale di Firenze, sez. III, Giudice dott.
Enrico D'Alfonso, e pubblicata in data 10.01.2022, all'esito del procedimento R.G.n. 10778/2015.
-nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'impugnazione proposta dall'AP, e conseguentemente di riforma, anche parziale, della sentenza n. 31/2022, la difesa di con riferimento al Controparte_2
rischio assunto con il certificato n. A114C89057 è a riproporre le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado: In via principale nel merito:
1) accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza fatta valere dall'Arch. in CP_1 relazione alla fattispecie per cui è causa, contratta dagli che hanno Parte_2
assunto il rischio di cui al certificato n. A114C89057, o comunque l'insussistenza dell'obbligazione di garanzia, per le ragioni espresse, mandandosi questi ultimi esenti da ogni obbligazione di garanzia o di manleva da chiunque svolta nei loro confronti per i fatti per cui è causa e per l'effetto respingere qualsivoglia domanda formulata dall'Arch. o da chiunque altro Controparte_1 nei confronti degli che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Parte_2
A114C89057, perché infondata in fatto ed in diritto;
2) respingere qualsivoglia avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, accertandosi
l'infondatezza della pretesa risarcitoria della nei confronti dell'Arch. Parte_1 [...]
e, conseguentemente, mandarsi assolti da ogni obbligazione di garanzia gli CP_1 Parte_2 che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. A114C89057.
[...]
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ravvisata responsabilità del
Arch. e, quindi, qualora venisse accolta la domanda attorea proposta nei confronti CP_1 dell'Assicurato e venisse al contempo accertata l'operatività della garanzia prestata dagli che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. A114C89057, Parte_2 mantenersi l'obbligazione di questi ultimi:
a)- in via strettamente proporzionale ai reali danni subiti da parte attrice – da valutarsi ex art.
1223 c.c. - in quanto conseguenza immediata e diretta della denegatamente accertata condotta colposa nonché al grado di responsabilità dell'Arch. - nei limiti di garanzia previsti CP_1
dalle condizioni di polizza, nessuno escluso, con particolare riferimento ai confini oggettivi di garanzia, agli scoperti e alle esclusioni ivi previste;
- con espressa riserva di ogni ipotizzabile azione di regresso e/o rivalsa, nei confronti di tutti i terzi che saranno identificati come responsabili o corresponsabili o coobbligati per le somme che denegatamente i deducenti si vedessero condannati a corrispondere all'esito del giudizio e ciò anche oltre la propria, ritenuta, quota di obbligazione.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_4
proponeva di fronte al Tribunale di Firenze opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
3212/2015 R.G. emesso il 1.6.2015 in favore dell'arch. , con il quale era stato ingiunto CP_1 il pagamento della somma di € 76.128,00, oltre interessi e spese, a titolo di residuo compenso professionale dovuto per la progettazione e direzione dei lavori di ampliamento di un complesso immobiliare sito in Firenze, via Bolognese n. 256. Nel ricorso il professionista deduceva di aver diritto al compenso di € 140.000,00 sulla base di una “proposta di notula” o “preventivo” datato
20.12.2010 e di avere ricevuto in acconto in più occasioni dalla committente la complessiva somma di € 80.000,00, dovendo quindi ancora ricevere la differenza pari a € 60.000,00, oltre Cap al 4% e
Iva al 22%, per un totale di € 76.128,00.
La società opponente deduceva:
1) nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso sulla base soltanto di una notula professionale non accettata dalla opponente, non tassata dall'ordine di appartenenza;
2) non corrispondenza del progetto realizzato dall'opposto alla volontà del legale rappresentante de
, che era quella di attuare un ampliamento della esistente struttura, Parte_1 Persona_1
aumentando al massimo i posti letto disponibili, tramite la realizzazione di un nuovo fabbricato complementare a quello esistente (“ampliamento”, e non nuova RSA), al fine di mantenere l'unicità gestionale dell'intera struttura e ridurre i costi;
3) non rispondenza della struttura alla normativa del settore di edilizia sanitaria ed alle prescrizioni in tema di RSA, dovuta a scelte progettuali errate e negligenti dell'arch. – il quale pure CP_1
aveva garantito la conformità della struttura alla normativa vigente - di gravità tale da precludere persino il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, e conseguente accreditamento;
4) avvenuta riscossione da parte dell'opposto, in relazione all'opera di ampliamento oggetto di causa, di un importo eccessivo rispetto a quello in ipotesi dovuto, dato che la prestazione non era ascrivibile alla categoria “d” di cui all'art. 14 delle tariffe professionali all'epoca vigenti, ma alla categoria “b” o, al limite, alla categoria “c”, con conseguente necessità di procedere ad un ricalcolo al ribasso del compenso, e comunque avendo l'architetto incassato importi ulteriori rispetto a quelli da lui indicati, non conteggiati;
5) ritardo nella conclusione dei lavori, che sarebbero dovuti terminare in data 8.12.13, laddove la dichiarazione di fine lavori era stata depositata in Comune dall'opposto in data 22.7.14.
In relazione agli ultimi due punti indicati, l'opponente proponeva domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la restituzione di quanto percepito in eccesso dall'opposto per l'opera svolta, nonché il risarcimento del mancato guadagno per non avere il professionista reso possibile l'apertura e la funzionalità della nuova struttura, nei tempi e nei modi in cui si era obbligato.
Si costituiva in giudizio l'arch. evidenziando la sussistenza della prova scritta ai fini CP_1 dell'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto fondato su un preventivo che, seppur non firmato dall'istituto, era stato il frutto di un accordo tra le parti, come si evinceva dal fatto che le fatture in acconto che facevano testuale riferimento al preventivo erano state tutte regolarmente pagate dalla
Parte_1
Nel merito precisava che l'intervento, come concordato con madre , doveva Persona_1 puntare soprattutto all'aumento delle attrezzature di supporto, di cui l' era privo per Pt_5 mancanza di spazi, e solo la parte restante avrebbe dovuto essere destinata ad altre camere per gli ospiti.
Il ritardo nell'inizio dei lavori era stato causato non dall'inerzia del professionista, ma da scelte della predetta madre con conseguente decadenza di un primo permesso di costruire Per_1
rilasciato dal Comune di Fiorenze nel 2006 ed il rilascio di uno successivo nel 2010, allorquando tuttavia era mutata la normativa;
con la conseguenza che era stata assunta la decisione di presentare l'opera in costruzione come una nuova RSA, completamente autonoma da quella esistente, anziché come mero ampliamento di quella preesistente.
L'aumento della spesa per la costruzione era stato causato dal tipo di appalto scelto da madre
(a misura), mentre quella del 8.12.13 era stata una mera pseudo – inaugurazione, decisa Per_1 dalla medesima madre contro il parere dell'opposto. Per_1
Il convenuto contestava la sussistenza dei vizi e difetti lamentati dalla controparte, ed evidenziava come le somme riscosse in acconto in relazione all'attività professionale svolta fossero solo quelle indicate in sede monitoria, essendo le restanti somme indicate dalla controparte riferibili ad altri rapporti intercorsi tra le parti, o a lavori extra preventivo per quanto pur sempre relativi all'immobile in questione.
Il convenuto chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e comunque l'autorizzazione alla citazione della propria compagnia di assicurazione per essere manlevato in caso di condanna, che veniva concessa.
Si costituivano gli assumenti il rischio del certificato n. A114C89057, i Parte_2 quali da un lato eccepivano l'inoperatività della polizza nel caso di specie, trattandosi di contratto con clausola claims made e risalendo le prime contestazioni formulate all'opposto al 18.10.13, con conseguente operatività dell'esclusione di cui all'art. B2) del certificato e, dall'altro, si associavano alle difese nel merito del proprio assicurato, evidenziando inoltre i limiti della copertura assicurativa.
La causa veniva istruita con prove testimoniali e con CTU ed all'esito il Tribunale, con sentenza n.
31/22 pubblicata il 10.1.2022, accoglieva in parte l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
In motivazione il Tribunale osservava anzitutto, quanto alla censura sub 1), che la problematica era in realtà di scarso rilievo, perché limitata alla debenza delle spese del procedimento monitorio;
tuttavia, siccome il decreto ingiuntivo doveva comunque essere revocato per motivi inerenti la parziale fondatezza dell'opposizione, il profilo relativo alla nullità del decreto per difetto di prova scritta assumeva un rilievo nullo, visto che le spese del procedimento monitorio non sarebbero state comunque dovute. Il Tribunale quindi, dopo aver accertato come pacifica la conclusione tra le parti di un contratto d'opera professionale per la progettazione e direzione lavori dell'opera di ampliamento di un complesso immobiliare sito in Firenze, via Bolognese n. 256 di proprietà di parte opponente, nonché come pacifico l'espletamento di tale opera professionale, portata a termine dall'opposto, in relazione alla censura sub 4 faceva propria la tesi del convenuto, ritenendo che il compenso astrattamente dovutogli per la complessiva opera svolta dovesse essere identificato proprio in quello di € 140.000,00, indicato nel “preventivo” e nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Invero, sebbene il preventivo azionato in sede monitoria (doc. 1 opposto) non fosse stato sottoscritto per accettazione dalla committente, si doveva tuttavia ritenere tacitamente accettato da quest'ultima,
a seguito e per effetto dell'avvenuto pagamento delle ripetute fatture commerciali successivamente emesse in acconto sul preventivo medesimo, tutte recanti la specifica dicitura “prestazioni professionali relative al progetto di ampliamento del complesso immobiliare posto in Firenze, via
Bolognese n. 56, come da preventivo di notula del 20.12.10”.
In ogni caso, quand'anche in via di mera ipotesi si fosse ritenuta non integrata la fattispecie di un accordo in forma tacita sull'ammontare dei compensi, secondo il Tribunale il risultato sarebbe stato identico, dovendosi applicare i parametri di legge vigenti all'epoca in cui era terminato l'incarico professionale (e, dunque, i parametri di cui al DM 140/12, trattandosi di attività professionale conclusasi nella vigenza delle predette disposizioni): infatti il CTU nominato, con ampia ed esauriente motivazione condivisa dal giudice, aveva accertato che il compenso congruo secondo tariffa per l'opera svolta (v. pagg. da 106 a 118 della relazione peritale) sarebbe stato addirittura superiore rispetto a quello oggetto di domanda, pur applicando lo sconto del 30% applicato dal professionista.
A questo punto il Tribunale passava ad esaminare la doglianza dell'opponente di avere pagato in acconto, sia prima che dopo la data del 20.12.2010, ben più della somma di 80.000,00 euro indicata dall'architetto, dopo aver premesso che era emerso in causa in modo pacifico come, a fronte di un preventivo azionato in giudizio datato 20.12.10, il progetto relativo all'ampliamento dell'edificio fosse, in realtà, risalente a molti anni addietro (almeno al 2004, epoca a cui risale il parere preventivo ASL), e fosse sempre stato seguito dall'arch. , come professionista CP_1 incaricato da “ . Parte_1
Analizzando quindi alcuni assegni prodotti dall'opponente, messi in relazione alle fatture emesse dal professionista ed applicando il principio per cui, in mancanza di una precisa imputazione effettuata al momento del pagamento è onere del creditore, a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, provare la diversa imputazione rispetto a quella indicata dal debitore, il Tribunale accertava che dall'importo complessivo lordo residuo richiesto con il decreto ingiuntivo (pari ad € 76.128,00) doveva essere sottratto l'importo complessivo di €
59.292,00, risultato effettivamente pagato dall'opponente in più occasioni, per un residuo ancora dovuto pari alla minor somma di € 16.836,00, accessori inclusi.
Quanto poi alle doglianze di parte attrice sub 2) e 3), il Tribunale osservava che, pur avendo parte opponente lungamente e ripetutamente lamentato la non corrispondenza del progetto realizzato dall'opposto alla volontà del legale rappresentante de , e la non Parte_1 Persona_1
rispondenza della struttura alla normativa del settore di edilizia sanitaria ed alle prescrizioni in tema di RSA, dovute a scelte progettuali errate, la parte non aveva però mai esplicitato in modo chiaro le finalità per le quali aveva formulato le predette doglianze, con riferimento specifico al presente giudizio.
Invero, nonostante l'espletamento di una complessa CTU – ammessa dal precedente giudicante - i cui esiti avevano in effetti dimostrato che l'opera progettata dal , qualunque fosse il CP_1
progetto che era in animo di realizzare (nuova RSA o ampliamento della struttura precedente), non era idonea ad ottenere l'autorizzazione per il relativo utilizzo, se non al prezzo della realizzazione di costosi adeguamenti (vedi CTU ai punti da 1 a 5, pagg. 50 - 103), non era stata proposta dall'opponente alcuna domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale, né una domanda di risarcimento per il danno emergente (da identificare in ipotesi, appunto, nei costi necessari all'adeguamento della struttura alla normativa di edilizia sanitaria, al fine di ottenere le relative autorizzazioni all'esercizio dell'attività), essendo la domanda risarcitoria proposta relativa al solo lucro cessante;
né infine era stata richiesta una riduzione del compenso professionale dovuto in ragione risultati negativi dell'attività professionale svolta dall'architetto.
Infine, con riferimento alla doglianza dell'opponente sub 5) relativa all'asserito ritardo nella conclusione dei lavori e conseguente domanda riconvenzionale risarcitoria del mancato guadagno subito dall'istituto per non avere l'opposto “reso possibile l'apertura e la funzionalità della nuova struttura di ampliamento nei tempi e nei modi in cui si era obbligato”, in quanto l'apertura della nuova struttura sarebbe dovuta avvenire in data 8.12.13, tanto che ne era stata anche stata effettuata l'inaugurazione, mentre in realtà la dichiarazione di fine lavori era stata depositata in in CP_3
data 22.7.14, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda: da un lato, infatti, era emerso dalla istruttoria espletata che la data di quella che la stessa parte opponente significativamente denominava “pseudo” inaugurazione della struttura era stata autonomamente decisa dalla madre
(v. deposizione teste , senza alcuna prova dell'esistenza di una data di fine lavori Per_1 Tes_1 concordata tra le parti per quell'epoca; dall'altro lato il CTU nominato in corso di causa, chiamato in sede di integrazione dell'elaborato peritale a verificare l'esistenza di ritardi nell'esecuzione dei lavori imputabili al professionista, ne ha escluso la sussistenza. Infine il Tribunale si è posto nell'ottica di dover interpretare la domanda risarcitoria di parte opponente, avanzata per la somma di 162.000,00 a titolo di lucro cessante, nel senso di ritenerla agganciata non solo al ritardo nella conclusione dei lavori, ma anche alla non rispondenza della struttura alla normativa di settore ed alle prescrizioni in tema di RSA, in quanto anche tale circostanza nell'ottica di parte attrice aveva impedito una tempestiva apertura della nuova struttura
(spiegandosi in tal senso almeno in parte il motivo per cui l'opponente aveva inteso introdurre in causa i predetti profili, pur rimanendo comunque poco comprensibile la richiesta al CTU di determinare i costi di ripristino della struttura, senza poi proporre la conseguente domanda risarcitoria per danno emergente).
Tuttavia, se anche interpretata in questo modo la domanda riconvenzionale risarcitoria, il Tribunale
l'ha ritenuta infondata per totale difetto di prova.
In ultimo il Tribunale ha compensato le spese processuali tra le parti principali in ragione della reciproca soccombenza e ha condannato l'opponente al pagamento delle spese in favore della terza chiamata in applicazione del principio di causalità.
In definitiva il Tribunale ha così deciso:
“a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 3212/2015 R.G, emesso dal Tribunale di Firenze il 1.6.2015;
b) In parziale accoglimento della domanda, condanna la parte opponente al pagamento in favore dell'opposto, a titolo di compenso professionale, della residua somma di € 16.836,00, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalla costituzione in mora al saldo;
c) Rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;
d) Compensa tra la parte opponente e la parte opposta le spese del giudizio”;
e) Pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico della parte opponente e della parte opposta nella misura del 50% ciascuna;
f) Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della compagnia di assicurazioni chiamata in causa, che liquida in € 8.000,00, oltre RSG, IVA e CPA come per legge”.
2. Ha proposto appello con un unico motivo Parte_4 di appello (“Violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1226
c.c.. errore di motivazione”), con il quale ha impugnato la sentenza soltanto nella parte in cui non ha accolto la sua domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, con ciò che ne è derivato anche in punto di condanna alle spese di lite nei confronti del terzo chiamato.
Ha quindi concluso riproponendo integralmente la sua domanda di risarcimento del danno per l'importo di 162.000 euro già avanzata in primo grado.
3. Si è costituito in appello l'arch. , che ha contestato le argomentazioni Controparte_1 dell'AP sostenendo che la ha espressamente limitato la domanda Parte_1 risarcitoria al lucro cessante, rinunciando a chiedere il risarcimento del danno emergente di cui oggi con l'appello parrebbe invocare tutela, tuttavia genericamente ed infondatamente. In mancanza di una specifica domanda di parte il Giudice non avrebbe potuto pronunciarsi, giacchè altrimenti una decisione in tal senso sarebbe stata resa ultra petita.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, secondo parte appellata il primo giudice ha correttamente osservato come essa fosse vaga ed indeterminata, oltre che non provata, tanto che si è trovato in difficoltà nel determinarne la causa e l'ammontare.
L'appellato ha in ogni caso contestato che l'impossibilità di adibire la struttura all'uso per il quale era destinata fosse imputabile al presunto inadempimento del professionista anzichè a modifiche normative sopravvenute ed alle scelte della committenza e comunque il CTU aveva ritenuto che i vizi accertati fossero pacificamente sanabili con alcuni interventi (vedi a pagg. 103-104 CTU Ing.
che non sono stati mai posti in essere dalla committente previa richiesta delle necessarie Per_2
autorizzazioni amministrative;
cosicchè la controparte avrebbe preferito tenere ferma ed inutilizzata la struttura anziché (almeno) tentare di aprirla, instaurando il giudizio al solo scopo di esimersi da un pagamento dovuto, facendo ricadere le conseguenze della propria gravissima omissione sul professionista.
L'appellato ha quindi concluso per il rigetto dell'appello ed ha anche proposto appello incidentale con due motivi: con il primo ha impugnato la parte della sentenza con cui sono stati riconosciuti come pagati dalla ulteriori acconti rispetto a quelli già indicati e scomputati nel Parte_1
ricorso per decreto ingiuntivo, con conseguente revoca del medesimo e riconoscimento al professionista di un onorario ben inferiore a quello da lui richiesto;
con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 112 cpc, sostenendo che il primo giudice ha omesso di esaminare la domanda che l'Arch. aveva effettuato e precisato in seguito alla CTU, che gli CP_1
riconosceva a titolo di compenso professionale un importo maggiore rispetto a quello richiesto con decreto ingiuntivo.
Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da controparte, l'appellato ha riproposto la domanda di garanzia formulata nei confronti dell'assicurazione terza chiamata rimasta assorbita in primo grado.
L'appellato ha quindi concluso come meglio indicato in epigrafe.
4. Si è costituita nel presente giudizio anche con riferimento al Controparte_2
rischio assunto con il certificato n. A114C89057, la quale preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 348 bis cpc ed in ogni caso ha dedotto l'infondatezza dello stesso nel merito, aderendo alle difese del suo assicurato circa l'insussistenza di un qualsivoglia ritardo imputabile all'arch. e comunque circa la totale mancanza di CP_1
prova in merito al lamentato lucro cessante.
Infine, della denegata ipotesi in cui l'arch. riproponesse la domanda di manleva svolta CP_1
nel procedimento di primo grado nei confronti della compagnia, domanda rimasta assorbita in primo grado, l'appellata ha riproposto nel merito, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le eccezioni già svolte in primo grado inerenti l'inoperatività della garanzia in relazione ai fatti di causa.
L'appellata ha quindi concluso come meglio indicato in epigrafe.
5. Alla prima udienza del 9.11.23, tenutasi in forma cartolare, è stata esaminata dalla Corte e rigettata l'istanza dell'AP di sospensione della provvisoria esecuzione delle sentenza impugnata per difetto di fumus boni iuris e anche di periculum in mora; con la medesima ordinanza
è stata contestualmente formulata alle parti ai sensi dell'art. 185 bis cpc la seguente proposta conciliativa: “ferma restando la revoca già disposta del decreto ingiuntivo, si propone il pagamento da parte dell'AP all'arch. della somma omnicomprensiva di euro CP_1
20.000,00, con rinuncia all'appello principale e anche a quello incidentale e con compensazione integrale delle spese del presente giudizio sia tra le predette parti che nei confronti della appellata terza chiamata già costituita (ferma restando la pronuncia del primo giudice circa le spese a favore della terza chiamata per il primo giudizio)”.
Alla successiva udienza dell'11.4.24, rilevato che parte AP non si è pronunciata sulla proposta conciliativa della Corte ed entrambi gli appellati non hanno aderito alla medesima, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.11.24.
In detta udienza, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
6. E' infondata la preliminare eccezione di rito sollevata dall'appellata Controparte_2 ai sensi dell'art. 348 bis cpc, come dimostrato dal fatto che la causa è passata alla fase
[...]
decisoria, mentre ciò non sarebbe accaduto se non fossero esistite ragionevoli probabilità di accoglimento dell'appello, perché in tal caso l'impugnazione sarebbe stata immediatamente dichiarata inammissibile per tale causa, con ordinanza emessa in limine litis.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello presa in considerazione dalla norma è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritano di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
7. Passando al merito e cominciando ad esaminare l'appello principale, l'AP nella prima parte del suo unico motivo di appello ribadisce le argomentazioni spese nel primo grado di giudizio circa i gravi difetti dell'attività di progettazione e direzione lavori svolta dall'arch. , CP_1
che avevano comportato la conseguenza di avere a disposizione una struttura non conforme alle normative vigenti per lo svolgimento dell'attività di R.S.A., non potendo quindi la società avviare quell'attività su cui contava di poter ricavare entrate economiche con cui far fronte al pagamento delle rate dell'ingente mutuo contratto.
Sostiene che la CTU eseguita in primo grado ha ampiamente dato conto del fatto che la struttura, così come progettata e realizzata dall'arch. , non era idonea ad essere sfruttata come CP_1
RSA (né in via autonoma, né tantomeno come ampliamento della precedente), e che per renderla sfruttabile a tale scopo sarebbero necessari lavori complessi, estremamente costosi, e comunque di incerto esito.
Sostiene inoltre che “nonostante ciò il Giudice di primo grado, dopo una disquisizione circa il tipo di domanda avanzata dall'attuale AP, su cui a breve torneremo, ha respinto la richiesta risarcitoria per asserita mancanza di prova del danno” e che “tali affermazioni non possono assolutamente essere condivise” in quanto “questa difesa ha ampiamente esplicitato le finalità per le quali ha formulato le deduzioni circa l'inadeguatezza della struttura così come progettata e realizzata dall'arch. ”, riportando di seguito quanto già scritto nella citazione di primo CP_1
grado.
Questa prima parte del motivo di appello ad avviso della Corte è sicuramente infondata o comunque
è ultronea, perché le deduzioni dell'AP non confutano, ma anzi confermano in pieno, la valutazione del primo giudice secondo cui non è mai stato chiesto dall'opponente il danno emergente che astrattamente avrebbe potuto essere oggetto di richiesta risarcitoria come conseguenza dell'avere il professionista progettato e realizzato una struttura non idonea ad essere utilizzata per le finalità per le quali l'incarico era stato conferito, danno costituito dall'insieme dei costi necessari per poter adeguare la struttura allo scopo avuto di mira, come quantificati dal CTU
(vedi relazione a pagg.103-106). Per_2
Per convincersi di ciò basta esaminare i passi della citazione di primo grado riportati in questa parte del motivo di appello, da cui si evince chiaramente che parte attrice opponente mediante tali difese stava chiedendo solo il risarcimento del danno per lucro cessante: “I danni che la negligenza dell'Arch. ha cagionato a “ ” sono ingenti e di difficile quantificazione. CP_1 Parte_1
Si pensi, solo per averne un'idea, al fatto che in un fabbricato di oltre 900 mq l'Arch. CP_1 ha ricavato solo sei camere per un totale di dieci posti letto. Si tratta comunque di aspetti, ivi compreso quello appena citato, di cui si chiede al Giudice di tener conto a livello equitativo non potendo ancorare una liquidazione a parametri certi, misurabili. “La A”, stanti tali difficoltà di prova, decide di limitare la propria richiesta di risarcimento al mancato guadagno, anch'esso imputabile esclusivamente all'Arch. per non aver reso possibile l'apertura e CP_1
la funzionalità della nuova struttura di ampliamento nei tempi e nei modi cui si era obbligato. I lavori infatti avrebbero dovuto essere terminati inizialmente in data 8.12.2013…. ma anche in data
28.6.2014 venne celebrata una seconda inaugurazione fittizia ove il pubblico presente venne condotto in visita ai locali dell'ampliamento quando ancora però la struttura era un cantiere aperto e visibilmente non perfezionata. In realtà la dichiarazione di 'fine lavori' dell'Arch.
[...]
è stata depositata in Comune in data 22.7.2014 (doc. 6); CP_1
Se la nuova struttura fosse entrata in funzione alla data indicata dall'Arch. , ovvero il CP_1
giorno 8.12.2013 con i dieci posti letto disponibili, ipotizzando una retta per ospite pari ad Euro
100 al giorno per ogni ospite, “La A” avrebbe percepito Euro 1.000 al giorno, ovvero 30 mila al mese.
Considerato che
ad oggi sono decorsi 18 mesi il mancato ricavo de “ ” Parte_1
ammonta ad Euro 540.000,00. Tenuto conto che i costi della struttura sono pari a circa il 70% del ricavo, il mancato guadagno subito è pari ad Euro 162.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia.
Da qui il diritto dell'attuale attrice al pagamento in suo favore da parte dell'Arch. di CP_1
Euro 162.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni subiti”.
In definitiva, se anche lo stesso AP conferma di non aver mai richiesto il risarcimento del danno emergente conseguente all'inadempimento contrattuale dell'arch. (e questa CP_1 conferma è espressamente ribadita dall'AP nella comparsa conclusionale) non si capisce che senso abbia questa prima parte del motivo di appello, con cui si censura una asserzione del primo giudice (ossia che l'opponente non ha mai “esplicitato in modo chiaro le finalità per le quali ha formulato le predette doglianze” di non corrispondenza del progetto realizzato alle volontà della committente e di non rispondenza della nuova struttura alla normativa di legge in materia edilizia e di RSA), in quanto l'eventuale erroneità di tale asserzione del Tribunale risulta comunque irrilevante per poter chiedere la riforma della sentenza appellata: infatti, anche ammesso che siano state ben spiegate da parte attrice opponente le finalità alla base delle predette doglianze, rimane incontroversa la mancata proposizione della domanda giudiziale che ben avrebbe potuto essere avanzata sulla base di esse (anche in termini di riduzione del compenso del professionista in conseguenza appunto dei riscontrati vizi e difetti della nuova struttura). 8. Con la seconda parte del motivo di appello si impugna la parte finale della motivazione del primo giudice con la quale il Tribunale ha ritenuto che la predetta domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, quand'anche valutata non solo in riferimento al presunto ritardo nell'esecuzione dei lavori, ma anche con riguardo all'inidoneità della nuova struttura ad essere utilizzata per lo scopo avuto di mira, avrebbe dovuto essere in ogni caso rigettata per difetto di prova.
Conviene al riguardo riportare integralmente la motivazione del Tribunale in merito al rigetto della domanda risarcitoria dell'opponente:
“La parte opponente ha invece proposto una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno espressamente limitandola al lucro cessante, vale a dire al mancato guadagno subito dall'istituto, per non avere l'opposto “reso possibile l'apertura e la funzionalità della nuova struttura di ampliamento nei tempi e nei modi in cui si era obbligato”.
Nell'esplicitare tale fumoso riferimento, ha affermato che l'inaugurazione della nuova struttura sarebbe dovuta avvenire in data 8.12.13, tanto che ne era stata anche stata effettuata
l'inaugurazione, (v. pag. 46 – 47 citazione), mentre in realtà la dichiarazione di fine lavori era stata depositata in Comune in data 22.7.14.
La domanda risarcitoria parrebbe, dunque, essere stata correlata dalla parte al ritardo nella conclusione dei lavori, tuttavia in questo senso intesa la domanda è senza dubbio infondata, e va respinta: da un lato, infatti, dalla istruttoria espletata è emerso che la data di quella che la stessa parte opponente significativamente denomina “pseudo” inaugurazione della struttura era stata autonomamente decisa dalla madre (v. deposizione teste , senza che comunque Per_1 Tes_1 sia emersa la prova dell'esistenza di una data di fine lavori concordata tra le parti per quell'epoca.
Dall'altro il CTU nominato in corso di causa, chiamato in sede di integrazione dell'elaborato peritale a verificare l'esistenza di ritardi nell'esecuzione dei lavori imputabili al professionista, ne ha escluso la sussistenza (si rinvia alla lettura dell'integrazione, che in questa sede deve intendersi integralmente richiamata).
Tuttavia, poi, il presunto danno per mancato guadagno è stato calcolato dalla parte opponente sino alla data dell'atto di citazione. Non si comprende dunque in realtà, nella pur prolissa esposizione, quale sia il fondamento della domanda risarcitoria proposta, al punto tale da porre l'atto di citazione al limite di una pronuncia di nullità, sul punto.
La parte potrebbe tuttavia, sia pure in modo molto male esplicitato, avere inteso riferire il dedotto mancato guadagno all'intero periodo trascorso attribuendolo non soltanto al ritardo nella conclusione dei lavori, ma a tutto quanto lamentato in precedenza in merito alla non rispondenza della struttura alla normativa del settore di edilizia sanitaria ed alle prescrizioni in tema di RSA, il che aveva appunto anch'essa impedito una tempestiva apertura della nuova struttura. In tal senso, infatti, si spiegherebbe almeno in parte perché la opponente abbia inteso introdurre i predetti profili nel presente giudizio (pur se rimarrebbe comunque poco comprensibile la richiesta al CTU di determinare i costi di ripristino della struttura, senza proporre le conseguenti domande).
Ma pure a voler ritenere che la parte opponente abbia inteso la domanda risarcitoria nel senso indicato, essa andrebbe comunque respinta per difetto di prova.
Manca, infatti, qualsiasi prova in merito al margine di guadagno della struttura per giornata di degenza di ogni paziente (la parte si è limitata apoditticamente ad affermare che si tratterebbe del
30%, senza produrre alcuna documentazione contabile e di spesa a sostegno di una simile affermazione), così come del numero di prenotazioni e posti letto in ipotesi perduti, visto che la prova testimoniale espletata sul punto ha fornito dei risultati generici (i testimoni escussi hanno parlato soltanto di alcuni richieste rifiutate, ma il teste ha parlato soltanto di 5 – 6 rifiuti Tes_2
nella stagione estiva, mentre il teste ha del tutto genericamente parlato di rifiuti avvenuti Tes_3
“spesso”). I testimoni hanno poi, inoltre, parlato di rette di importo divergente (il teste ha Tes_2 riferito di una retta di € 105,00 giornaliere, il teste di una retta di € 120,00), senza che Tes_3
anche in questo caso sia stata prodotta documentazione sul punto.
Ciò senza contare i seri dubbi, a monte, in merito alla stessa configurabilità di un simile danno per mancato guadagno sine die, in termini di conseguenza immediata e diretta, ex art. 1223 c.c., del dedotto inadempimento del professionista.
Una volta verificata, infatti, la possibilità di un adeguamento e conseguente apertura della struttura (come ha appunto fatto il CTU nell'ambito del presente giudizio), il danno per mancato guadagno potrebbe al più essere limitato al tempo necessario a rimediare agli errori imputabili all'opposto effettuando i predetti adeguamenti. L'opposto non potrebbe certo ritenersi invece tenuto a risarcire per l'eternità un mancato guadagno causalmente derivante, a quel punto, dall'inerzia stessa dell'istituto nel porre rimedio alle mancanze esistenti e procedere, dunque, all'apertura della struttura.
La domanda risarcitoria per lucro cessante dunque, comunque voglia essere intesa, va in ogni caso respinta”.
Orbene, nella seconda parte del motivo di appello l'AP conferma di avere “optato per il solo lucro cessante, certo – come vedremo – nell'an e anche ragionevolmente individuabile nel quantum”.
A tale proposito deduce che non è stato chiesto un danno da mancato guadagno sine die, perché il danno è stato quantificato fino alla notifica della citazione, ovvero per un periodo assolutamente definito ed anzi assai più breve di quello che poteva essere preso in considerazione (ossia un periodo di appena 18 mesi, tra l'8.12.2013 e il 16.7.2015, data della notifica della citazione). Contesta inoltre l'affermazione del primo giudice secondo cui “il danno per mancato guadagno potrebbe al più essere limitato al tempo necessario a rimediare agli errori imputabili all'opposto”, sostenendo di non avere alcun onere di eseguire i lavori di adeguamento indicati dal CTU per consentire l'apertura della struttura, trattandosi di lavori complessi, onerosissimi e di incerta efficacia, che implicavano un nuovo progetto, un nuovo iter amministrativo, che avrebbero necessitato di tempi del tutto incompatibili con quelli di cui si discute.
Sostiene inoltre l'AP che, essendo stato sicuramente accertato l'inadempimento dell'arch.
e che esso aveva comportato l'impossibilità di adibire la nuova struttura all'uso per il CP_1 quale essa era stata commissionata, trattandosi di un utilizzo per sua natura fruttifero, l'esistenza del danno patrimoniale da lucro cessante era da considerarsi in re ipsa, non diversamente da quanto avviene in caso di impossibilità di utilizzare un immobile occupato sine titulo.
Conseguentemente il Tribunale avrebbe dovuto solo preoccuparsi di individuare il quantum del risarcimento: per pacifica giurisprudenza il danno per mancato guadagno da responsabilità contrattuale può essere provato anche per presunzioni e nel caso concreto esistevano elementi certi da cui poter desumere per presunzioni l'entità del danno subito.
A questo proposto l'AP deduce che le testimonianze assunte (testi e Tes_4 Tes_3
avevano dimostrato che la struttura originaria era stata completamente occupata per tutto il periodo di riferimento e quindi non vi erano margini per accogliere ulteriori richieste, e ciò nonostante la nel medesimo periodo aveva ricevuto frequenti richieste da parte di potenziali Parte_1 nuovi ospiti, che avrebbero senz'altro potuto essere soddisfatte se la nuova struttura fosse stata utilizzabile.
Inoltre l'istruttoria testimoniale aveva confermato che la retta che pagavano gli ospiti della struttura era superiore ad euro 100 al giorno perché il teste ha parlato di 120 euro, precisando che Tes_3 era una cifra indicativa che dipendeva dai servizi di cui l'ospite usufruiva, e la teste ha Tes_4
riferito di circa 105 euro al giorno, quindi il danno poteva essere agevolmente quantificato prendendo come riferimento una retta di 100 euro giornaliere, somma indicata dalla difesa di parte attrice con approssimazione per difetto.
Quanto al margine di guadagno, la difesa attrice l'aveva indicato in una quota del 30% della retta incassata, percentuale assolutamente verosimile, ma in ogni caso l'incertezza del margine di utile avrebbe ben potuto essere colmata dal Giudice in base al proprio prudente apprezzamento.
Per questi motivi
l'AP ha riproposto integralmente la sua domanda di risarcimento del danno da lucro cessante pari all'importo di 162.000 euro già avanzata in primo grado.
A parere della Corte anche questa seconda parte del motivo di appello è infondata. Per la ragione più liquida non si esaminano le argomentazioni in merito all'errata individuazione del periodo di tempo cui avrebbe dovuto essere parametrato il danno risarcibile, trattandosi di questioni che risultano concretamente superate dalla circostanza che effettivamente la domanda risarcitoria è rimasta sfornita di prova su elementi essenziali, come ritenuto dal primo giudice.
A tale proposito si osserva anzitutto che è assolutamente da escludersi la tesi dell'esistenza di un danno patrimoniale in re ipsa, che la giurisprudenza non ha mai riconosciuto, neppure nell'ipotesi di occupazione sine titulo di immobile altrui: “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (cfr. Cass.
Sez. Un., Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv. 666193 - 04).
Orbene in questo caso, sebbene le testimonianze assunte abbiamo offerto un principio di prova sull'an del danno subito dall'opponente per non aver potuto sfruttare economicamente gli ulteriori posti letto della struttura oggetto dei lavori di ampliamento curati dal convenuto, parte attrice non ha però dimostrato una serie di fatti essenziali ed indispensabili per poter raggiungere la prova certa dell'esistenza del danno e soprattutto per poter operare la sua quantificazione.
Infatti, se è vero che il danno per mancato guadagno da responsabilità contrattuale può essere provato anche per presunzioni, proprio la sentenza citata dall'AP al riguardo dimostra che in questo caso non sussistono i presupposti per poter ritenere sussistente tale prova presuntiva: “Il danno patrimoniale da mancato guadagno (nella specie, per omessa consegna dell'immobile permutato), concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte: giudizio probabilistico, questo, che, in considerazione della particolare pretesa, ben può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (Cass. Civ., Sez. II,
20.5.2011, n. 11254, sottolineature dell'estensore).
In questo caso difatti l'asserito danno da lucro cessante viene a dipendere proprio da condizioni assolutamente incerte: invero, come ritenuto dal Tribunale, la prova testimoniale espletata ha fornito dei risultati assolutamente generici in merito al numero di prenotazioni di posti letto che sarebbero stati perduti a causa dell'impossibilità di utilizzare la nuova struttura in conseguenza delle sue intrinseche carenze: la teste , responsabile del personale de sentita Testimone_5 Parte_1
sul capitolo n. 26 (D.C.V. che dal 2014 ad oggi le richieste di ricovero di nuovi ed ulteriori ospiti rispetto a quelli già presenti presso Casa nella struttura storica sono state Parte_1 rifiutate”) ha dichiarato: “Confermo che abbiamo dovuto rifiutare delle richieste, soprattutto in estate almeno 5- 6” e quindi ha dato un riferimento numerico abbastanza preciso, mentre altrettanto non ha fatto il teste , impiegato presso la che sentito sul Testimone_6 Parte_1 medesimo capitolo ha affermato: “Abbiamo dovuto rifiutare spesso delle richieste di ricovero”, senza però aggiungere altro.
Si deve infatti precisare che il teste, contrariamente a quanto scritto dall'AP a pag. 20 dell'appello, non ha affatto aggiunto nella sua risposta il numero di “
2-3 a settimana”, perché la frase “le richieste sono 2 - 3 alla settimana” il teste l'ha pronunciata in risposta al capitolo Tes_3
n. 24, con cui gli si chiedeva “D.C.V. che dal 2014 ad oggi vi sono state in media due richieste alla settimana di ricovero di anziani presso e dunque questa frase era riferita alle Parte_1
richieste di ricovero arrivate presso la struttura originaria e regolarmente accettate e non invece a quelle ulteriori che avrebbero potuto essere eseguite presso l'ampliamento se solo esso fosse stato realizzato a norma di legge.
In questa situazione la successiva deduzione difensiva dell'AP “Considerato che le camere aggiuntive non erano molte, appena 10, e che le richieste, come visto sopra, erano 2-3 a settimana,
è ragionevole ritenere che la struttura sarebbe stata riempita nel giro di poche settimane” è una affermazione non solo puramente apodittica, ma addirittura fondata su una distorta lettura degli atti processuali.
Anche il parametro di 100 euro al giorno, quale costo della retta che avrebbe pagato ciascun paziente non potuto ospitare, non può essere preso come valido punto di riferimento per il calcolo del lucro cessante sol perché riferito dai due predetti testi, peraltro con una certa approssimazione, giacchè tale dato non risulta confermato documentalmente, sebbene parte attrice fosse certamente nelle condizioni di poter offrire agevolmente tale prova.
Altrettanto è a dirsi per il margine di utile della struttura rispetto agli introiti conseguiti, dato che anche questo elemento avrebbe ben potuto essere oggetto di prova documentale a mezzo della produzione delle scritture contabili della in mancanza delle quali l'indicazione Parte_1
di qualsivoglia percentuale di utile percepito sarebbe puramente casuale (e ciò anche a prescindere dalla superiore considerazione che, essendo la una società Cooperativa Parte_1
ONLUS, è assai dubbio che la RSA di cui si parla potesse essere da essa gestita a scopo di lucro). Né infine nel caso di specie sussistono i presupposti per poter giungere ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito ai giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata
l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ma che ciò non esime la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur dei diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 20889 del 17/10/2016 (Rv. 642928 - 01); “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4310 del 22/02/2018, Rv. 647811 - 01; conforme Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 31546 del 06/12/2018, Rv. 667795 - 02).
In definitiva quindi l'appello principale deve essere rigettato.
La conferma in questa sede del rigetto della domanda risarcitoria svolta dalla Parte_1 nei confronti dell'arch. consente di ritenere assorbita anche in questo grado di giudizio CP_1 la domanda di manleva svolta dall'appellato verso la sua assicurazione.
9. Passando ad esaminare il primo motivo di appello incidentale dell'arch. CP_1
(“Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 1193 c.c., 1195 c.c. e 2697 c.c.”) conviene per comodità espositiva riportare previamente la parte della sentenza di primo grado che viene con esso impugnata:
“Del compenso spettante, pari dunque come si è detto ad € 140.000,00 oltre accessori, è pacifico tra le parti che sia intervenuto il pagamento in acconti della somma di € 80.000,00.
La parte opponente, tuttavia, assume di aver pagato somme superiori, pari cioè alla somma complessiva netta di € 143.578,10, derivante da una serie di fatture ed assegni emessi ed incassati sia prima, sia dopo la data del 20.12.2010. Sul punto va infatti premesso che è emerso in modo pacifico come a fronte di un preventivo, azionato in giudizio, datato 20.12.10 il progetto relativo all'ampliamento dell'edificio fosse, in realtà, risalente a molti anni addietro (almeno al 2004, epoca a cui risale il parere preventivo
ASL), e sia stato sempre seguito, come professionista incaricato da “ , dall'arch. Parte_1
. La realizzazione del progetto ha poi subito varie battute d'arresto, delle quali non CP_1 rileva in questa sede indagare le ragioni, con l'emissione nel tempo da parte dell'opposto di varie fatture per compensi professionali e di diversi preventivi, da ultimo appunto quello azionato in sede monitoria.
Occorre, dunque, verificare l'imputazione dei pagamenti precedenti la data di emissione del preventivo partendo dal presupposto che essi teoricamente, ben potrebbero riferirsi anche all'ampliamento dell'immobile oggetto di causa, visto che il relativo iter ed il correlato incarico professionale erano già in corso di svolgimento.
La verifica va effettuata sulla scorta del principio per cui, in mancanza di una precisa imputazione effettuata al momento del pagamento è onere del creditore, a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, provare la diversa imputazione, rispetto a quella indicata dal debitore (v. in tal senso, tra le tante, Cass. n. 21512 del 2019).
Si tratterebbe, in particolare, quanto alle fatture emesse ed ai pagamenti effettuati prima della data del preventivo azionato nel presente giudizio, di:
1) Fattura n. 10 del 7.12.10 per € 10.404,00 (doc. 12a opponente e 26 opposto), recante
l'indicazione “prestazioni professionali relative alla revisione totale del computo metrico estimativo relativo all'ampliamento dell'istituto”. In questo caso, a fronte del pacifico riferimento del pagamento effettuato all'”ampliamento dell'istituto”, costituiva come detto onere incombente sull'opposto provare che l'attività ivi indicata fosse ulteriore e distinta rispetto a quelle indicate nel preventivo del 20.12.2010 il quale, per come formulato, parrebbe includere tutte le attività svolte e da svolgere in relazione all'ampliamento. Tale prova non è stata fornita ed, anzi, l'attività di
“revisione del computo metrico estimativo” parrebbe rientrare nell'ambito dei compiti di
“direzione lavori” e “capitolati e contratti”, già espressamente inclusi nel preventivo in questione.
L'importo in questione va, dunque, sottratto dal residuo dovuto.
2) Fattura n. 5 del 2.7.10 per € 3.255,84 (doc. 12b opponente e 22 opposto), recante l'indicazione
“prestazioni extra preventivo relative alla presentazione di documentazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità vostro istituto di via Bolognese n. 256 a Firenze”. In questo caso risulta provata invece da parte del creditore la diversa imputazione del pagamento, visto che l'attività in questione non può riferirsi al nuovo edificio, ancora da realizzare, e le prestazioni sono espressamente indicate come “extra preventivo”.
3) Fattura n. 3 del 13.4.10 per € 1.178,10 (doc. 12c opponente e 24 opposto), recante l'indicazione
“lavori extra preventivo…”; anche in questo caso deve ritenersi provata la diversa imputazione del pagamento, estraneo al preventivo doc. 1 in precedenza citato e dunque anche quello precedente, che il primo ha sostituito;
4) Fatture n. 16 del 16.6.08 per € 18.360,00 (doc. 12d opponente e 24 opposto), n. 11 del 19.4.07 di
€ 6.120,00 (doc. 12e opponente e 26 opposto), n. 5 del 25.2.07 per € 6.120,00 (doc. 12f opponente e
26 opposto). Tali fatture sono state pacificamente emesse e pagate in relazione ai lavori di ampliamento oggetto di causa, tanto è vero che la parte opposta afferma di averle “scomputate dal saldo avere per il progetto di ampliamento”. Tale affermazione è rimasta tuttavia del tutto non provata dalla parte opposta, la quale infatti nell'agire in giudizio in sede monitoria ha sottratto dall'importo indicato come dovuto soltanto somme relative a fatture emesse in data successiva al preventivo del 20.12.10 (v. ricorso monitorio e fatture allegate). Le fatture in questione recano anzi specificamente le indicazioni “acconto per onorario ampliamento istituto via Bolognese n. 256”, dunque sono chiaramente riferibili all'opera oggetto di causa, e “calcoli strutturali in zona sismica”, voce espressamente inclusa nel preventivo del 20.12.10. L'importo di tali fatture, pari a complessivi € 30.600,00, va dunque sottratto da quello complessivo dovuto.
Quanto invece agli assegni: 1) quello di € 250,00 del 16.6.07 è senz'altro estraneo ai fatti di causa, come si evince dalla stessa matrice dell'assegno prodotta dalla parte opponente (spesa cena); 2) con riferimento a quelli di € 806,75 del 12.7.05 ed € 679,40 del 9.10.06 l'opposto ha indicato una diversa imputazione delle fatture di riferimento, non contestata in modo specifico dalla opponente;
3) quanto, invece, all'assegno del 28.3.06 per € 7.680,00, la parte opposta non ha invece indicato una diversa imputazione ma ha affermato che il relativo importo sarebbe stato già scomputato dall'importo dovuto, in tal modo dunque implicitamente confermando che si trattasse di pagamento riferibile all'incarico relativo all'ampliamento. Non ha tuttavia provato di aver già provveduto allo scomputo dal dovuto di tale importo, ed anzi dal ricorso monitorio come si è detto emerge il contrario, non risultando sottratti dal dovuto importi pagati prima della data di redazione del preventivo del 20.12.10.
Con riferimento, invece, alle somme ulteriori che la parte opponente ha affermato di aver pagato in data successiva al 20.12.10, si tratta:
1) Della fattura n. 1 del 20.1.11 per € 10.608,00, relativa all'opera di revisione di computo metrico estimativo, anch'essa pacificamente pagata. Con riferimento a tale fattura valgono dunque le medesime considerazioni già effettuate con riferimento alla fattura n. 10 del 7.12.10 per € 10.404,00, che devono dunque essere in questa sede integralmente richiamate. Senza contare, tra
l'altro, che sembrerebbe appunto trattarsi della duplicazione di una attività già svolta in precedenza. Anche l'importo recato da tale fattura va, dunque, sottratto a quello residuo dovuto;
2) Delle fatture n. 4 del 2.5.11 per € 546,64 (doc. 31 e 14b) e n. 5 del 9.5.11 per € 4.270,00 (doc. 32
e 14c), recanti stavolta una specifica imputazione che appare del tutto estranea all'ambito del preventivo azionato in giudizio (trattasi, in particolare, di “allestimento pratica richiesta dalla banca per mutuo fondiario” e di “richiesta di nuova autorizzazione paesaggistica in variante…”).
3) Dell'assegno di € 2.725,00 del 28.8.10 (dunque in realtà precedente rispetto al preventivo): in questo caso la matrice (doc. 15) reca espressamente una diversa imputazione (“condono”).
Pertanto, conclusivamente, dall'importo complessivo lordo residuo richiesto in decreto ingiuntivo
(pari ad € 76.128,00), va sottratto l'importo già pagato di € 59.292,00, per un residuo ancora dovuto pari dunque alla minor somma di € 16.836,00, accessori inclusi, per cui la parte opponente andrà condannata al pagamento di tale minore importo”.
Orbene, analizzando una per una le varie censure mosse a questa decisione dall'AP incidentale, si osserva che esse sono quasi tutte fondate, per i motivi di seguito esposti.
La prima censura riguarda la decisione in merito alla la fattura n. 10 del 7.12.2010 per € 10.404,00
(la quale è il doc. 21 opposto e non il 26, come indicato nella sentenza appellata per mero errore materiale), con causale “prestazioni professionali relative alla revisione totale del computo metrico estimativo relativo all'ampliamento dell'istituto”, in calce alla quale compare la quietanza di pagamento, in quanto si legge l'annotazione manoscritta “saldata il 29.12.10”, con accanto una sigla che evidentemente rappresenta la firma del professionista.
A parere della Corte, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, può ritenersi provato che l'attività professionale indicata in tale fattura non rientrasse tra quelle ricomprese nel preventivo del
20.12.2010 sulla base del quale è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, nonostante che, pacificamente, questa fattura sia pur sempre riferibile all'ampliamento della struttura residenziale che è l'oggetto della presente causa.
In particolare può ritenersi provato sulla base di presunzioni che tale fattura, saldata 9 giorni dopo la redazione del preventivo, si riferisse però ad un'attività compiuta e già conclusa dal professionista prima del preventivo stesso.
Dagli atti di causa è infatti emerso che per i lavori di ampliamento dell'Istituto fu inizialmente rilasciato il Permesso di Costruire n. 217/2006 (doc. 5 fascicolo parte opposta) ma i lavori non sono mai iniziati e conseguentemente l'autorizzazione è decaduta;
solo tre anni più tardi l' , dopo Pt_5
aver ottenuto un mutuo, ha deciso di riprendere in mano il progetto e dare avvio all'opera di ampliamento, tant'è che solo in data 17.09.2009 è stato chiesto il rinnovo del permesso e la pratica di rinnovo si è conclusa con il rilascio del Permesso di Costruire n. 77/2010; solo allora l' ha Pt_5
dato incarico alla Ditta CPF Costruzioni e i lavori sono cominciati.
In questa situazione è più che plausibile che si sia reso necessario un nuovo computo metrico estimativo prima di dare inizio ai lavori nel 2010, e quindi che in quel momento fosse necessaria la
“revisione totale” del precedente computo metrico estimativo redatto in relazione al primo permesso di costruire, rilasciato anni prima e decaduto;
tale revisione totale quindi si colloca cronologicamente in un momento sicuramente antecedente alla redazione del preventivo del
20.12.2010, anche perchè, come giustamente sostenuto da parte appellata, essa era logicamente necessaria proprio per poter determinare gli importi delle singole lavorazioni e di conseguenza l'importo globale dei lavori, su cui avrebbe potuto essere quantificato dal professionista nel preventivo il proprio compenso.
A ciò va aggiunto che le 8 fatture emesse dal professionista e pagate dalla committente successivamente al preventivo (fatture n. 7 del 12.09.11, n. 10 del 3.11.11, n. 4 del 17.4.12, n. 8 del
11.6.12, n. 11 del 5.9.12, n. 16 del 21.11.12, n. 5 del 23.1.13 e n. 12 del 11.10.13), tutte allegate al ricorso per decreto ingiuntivo e tutte scomputate dal saldo dare-avere, recano espresso riferimento al preventivo, avendo come causale “prestazioni professionali relative al progetto di ampliamento del complesso immobiliare posto in Firenze, via Bolognese n. 56, come da preventivo di notula del
20.12.10” e sono definite come “acconti” (ossia “primo acconto”, secondo acconto” etc..); proprio per questo motivo esse sono state prese in considerazione dal primo giudice a pag. 13 della sentenza appellata per concludere che, sulla base tale tali inequivoche indicazioni scritte, si doveva ritenere che la pur non avendo mai formalmente sottoscritto il preventivo del 20.12.10, Parte_1
lo avesse tacitamente accettato proprio per effetto del pagamento in sequenza delle 8 fatture emesse successivamente ad esso, a cui tutte facevano riferimento.
Orbene, se la committente riteneva di aver pagato il 29.12.10, con la fattura di cui si discute (n. 10 del 7.12.2010), attività professionali rientranti anch'esse nel preventivo, avrebbe potuto e dovuto chiedere al professionista di considerare anche questo pagamento come un ulteriore acconto;
invece non lo ha fatto, con ciò implicitamente dimostrando che solo i pagamenti successivi fossero riferibili alle attività oggetto del preventivo del 20.12.2010.
Deve dunque essere riformata la decisione di primo grado laddove ha ritenuto che la somma di €
10.404,00 di cui alla fattura in esame dovesse essere detratta da quanto dovuto al professionista.
La seconda censura dell'AP incidentale riguarda le fatture n. 16 del 16.6.08 per € 18.360,00
(doc. 24 opposto), n. 11 del 19.4.07 di € 6.120,00 (doc. 25 opposto) e n. 5 del 25.2.07 per €
6.120,00 (doc. 26 opposto) per un totale di € 30.600,00, fatture pacificamente pagate dalla committente, che il primo giudice ha ritenuto riferirsi sicuramente all'attività professionale rientrante nel preventivo e che però non sarebbero state scomputate dal professionista dal suo credito residuo, perché l'architetto nell'agire in giudizio in sede monitoria avrebbe sottratto dall'importo indicato come dovuto soltanto le somme pagate relative a fatture emesse in data successiva al preventivo del 20.12.10.
Parte AP sostiene che in questo caso il primo giudice è addirittura incorso in una svista al limite dell'errore materiale, perché invece il pagamento di queste tre fatture è stato scomputato addirittura nel preventivo stesso, trattandosi di pagamenti di molto antecedenti.
La censura è fondata in quanto, esaminato il doc. 1 di parte convenuta/opposta, costituito dal più volte menzionato preventivo (in realtà intitolato “proposta di notula per progetto di ampliamento del complesso immobiliare di via Bolognese n. 256 a Firenze, comprensivo di Progetto di massima,
Progetto esecutivo, Calcoli strutturali in zona sismica, Capitolati e Contratti, Sicurezza cantiere,
Direzione Lavori, Accatastamento”), emerge chiaramente come a pag. 2 siano state prese in esame e scomputate dal totale preventivato proprio le fatture n. 5 del 25.2.07, n. 11 del 19.4.07 e n. 16 del
16.6.08 (con indicati a latere i relativi importi senza Iva e accessori).
Di conseguenza, se è vero che l'Arch. nell'agire in sede monitoria ha scomputato solo CP_1
fatture pagate successive alla data del preventivo, queste tre fatture, che sono precedenti, le aveva già detratte nel preventivo stesso;
la sentenza appellata deve essere riformata anche su questo punto, altrimenti questi importi pagati dalla committente verrebbero ad essere detratti ben due volte dal quantum dovuto al professionista.
La terza censura dell'AP incidentale riguarda l'assegno del 28.03.06 per € 7.680,00 che secondo il primo giudice, pur documentante un pagamento della committente riferibile all'incarico relativo all'ampliamento per cui è causa, non sarebbe stato scomputato dal professionista dal suo credito residuo nel momento in cui è stato chiesto il decreto ingiuntivo.
Anche questa censura alla sentenza appellata è fondata, in quanto risulta in via documentale che anche questo pagamento è stato scomputato dal quantum dovuto al professionista: infatti dalla matrice dell'assegno (vedi doc. 29 parte opposta), si evince che con esso è stata pagata la “fattura n.
5 del 2006” che è appunto la fattura n. 5 del 25.2.06 dell'importo capitale di euro 7.500 (senza accessori), anch'essa indicata nel preventivo e ivi scomputata come "acconto ricevuto".
La sentenza appellata deve essere riformata anche su questo punto, altrimenti l'importo di €
7.680,00 pagato dalla committente verrebbe ad essere detratto ben due volte dal quantum dovuto al professionista.
L'ultima censura dell'AP incidentale contenuta nel suo primo motivo di appello, che riguarda la fattura n. 1 del 20.1.11 per € 10.608,00 è invece infondata. Il primo giudice ha ritenuto che il pagamento di tale fattura dovesse essere scomputato dal quantum dovuto al professionista per gli stessi motivi spiegati in relazione alla fattura n. 10 del 7.12.2010, ossia perché, una volta ritenuto che essa si riferisse all'attività professionale relativa ai lavori di ampliamento della struttura residenziale della committente, costituiva onere dell'opposto, non assolto, provare che l'attività ivi indicata non rientrasse già tra quelle già indicate nel preventivo del
20.12.2010, che, per come formulato, parrebbe includere tutte le attività svolte e da svolgere in relazione all'ampliamento predetto.
In aggiunta, siccome la causale della predetta fattura fa riferimento alla revisione di computo metrico estimativo, il primo giudice ha ritenuto trattarsi verosimilmente della duplicazione di un'attività professionale già svolta e fatturata in precedenza (con la fattura n. 10 del 7.12.2010).
Le argomentazioni dell'AP incidentale non riescono a scalfire questa convincente motivazione, nè alcun argomento in senso contrario emerge dalla fattura in questione (doc. 30 opposto), sicuramente saldata perché quietanzata, in cui si legge come causale “prestazioni professionali relative alla revisione totale del computo metrico estimativo relativo all'ampliamento dell'Istituto, prodotto dalla DI CPF spa”: infatti la circostanza indicata dal professionista che questa impresa edile fosse proprio la ditta che MA aveva incaricato per l'esecuzione dei Per_1
lavori dimostra, se ce ne fosse bisogno, che il documento non si riferisce ad un diverso appalto ma proprio a quello oggetto di causa, ma non dimostra affatto che la prestazione indicata in fattura sia da considerarsi “extra preventivo” e, come tale, da pagarsi a parte ed in aggiunta ad esso.
Tra l'altro parte AP incidentale non ha spiegato minimamente il motivo per cui, a distanza di poco più di un mese dalla fattura n. 10 del 7.12.2010, l'arch. avrebbe dovuto fatturare Persona_3 una ulteriore prestazione sempre di “revisione totale del computo metrico estimativo” della medesima opera edilizia.
Ne consegue, in definitiva, che dalla somma di € 76.128,00 indicata nel decreto ingiuntivo il primo giudice non doveva detrarre il complessivo importo di € 59.292,00 (ossia € 10.404,00 + € 30.600,00
+ € 7.680,00 +€ 10.608,00), ma solo l'importo di € 10.608,00 relativo alla fattura n. 1 del 20.1.11.
La sentenza appellata deve pertanto essere riformata statuendo, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'obbligo dell'AP principale di pagare in favore dell'architetto appellato la complessiva somma di € 65.520,00.
Alla somma capitale predetta vanno aggiunti gli interessi moratori “ex d.lgs. 231/02 dalla costituzione in mora al saldo”, perché così è stato deciso dal primo giudice senza che sul punto sia stata svolta alcuna censura in appello.
10. Passando ad esaminare il secondo motivo di appello incidentale dell'arch. CP_1
(“Violazione dell'art. 112 c.p.c.”), esso risulta infondato. L'AP sostiene l'esistenza di un vizio di omessa pronuncia, deducendo che il primo giudice ha omesso di esaminare la domanda che l'Arch. aveva svolto e precisato in seguito CP_1
alla CTU, che gli riconosceva un importo maggiore rispetto a quello richiesto con decreto ingiuntivo.
La censura è infondata, in quanto è evidente come il primo giudice abbia implicitamente rigettato la predetta domanda del convenuto-opposto e ciò correttamente.
Come si desume agevolmente esaminando le conclusioni che il convenuto opposto aveva rassegnato nel primo giudizio, tale domanda era stata avanzata solo in via subordinata, nel caso in cui fosse revocato il decreto ingiuntivo in accoglimento dell'opposizione, la quale era fondata anzitutto sulla contestazione del preventivo (o “proposta di notula”) di € 140.000,00 datato 20.12.2010, perchè non sottoscritto dalla committente;
pertanto il primo giudice, una volta ritenuto che la committente avesse tacitamente accettato detto preventivo e quindi ritenuto esistente un patto sui compensi – e tra l'altro questa parte della sentenza appellata non è stata attinta da alcun motivo di appello - non poteva certo liquidare l'onorario spettante all'arch. sulla base delle tariffe Persona_3 professionali, giusta quanto previsto dall'art. 2225 cc, secondo cui il compenso professionale può essere liquidato sulla base delle tariffe solo nel caso in cui non sia stato pattuito dalle parti.
Né l'applicazione delle tariffe professionali poteva essere legittimamente richiesta dal convenuto- opposto soltanto dopo e sulla scorta dei risultati della CTU, perché, per la ragione appena detta, tale difesa sarebbe stata radicalmente incompatibile con quella svolta in via monitoria, ove appunto il professionista aveva richiesto l'importo complessivo di € 140.000,00 fondato sul preventivo;
pertanto, avendo l'opposto concluso in via principale chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, non poteva, al tempo stesso, pretendere la maggior somma che, in mancanza di patto sui compensi, gli sarebbe spettata secondo la CTU sulla base dei parametri di cui al DM 140/12 (normativa astrattamente applicabile nella specie perchè in vigore al momento in cui era cessata l'attività professionale dell'arch. ). CP_1
Il secondo motivo di appello incidentale deve quindi essere rigettato.
11. In punto di spese del giudizio è ben noto che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta di ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza: "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 – 01; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008,
Rv. 603368 - 01).
In questo caso la riforma è solo parziale, perchè riguarda solo il rapporto principale tra attore/opponente e convenuto/opposto e l'esito finale del processo vede ancora più vittorioso quest'ultimo; per tale motivo non può più essere mantenuta la completa compensazione delle spese processuali, decisa dal primo giudice sulla base della “evidente soccombenza reciproca”, considerato che la reciprocità non è affatto paritetica, perché la risulta perdente Parte_1
su tutte le sue domande ad esclusione di quella di riduzione del compenso, che passa da € 76.128,00
a € 65.520,00 (poiché non è mai stato chiesto dall'opponente l'accertamento di un controcredito risarcitorio per l'esigenza di realizzare gli adeguamenti indicati dal CTU come necessari per poter ottenere l'autorizzazione all'utilizzo della nuova struttura in ampliamento).
In questa situazione le spese processuali di entrambi i gradi vanno dunque compensate solo nella misura di 1/7 e per i residui 6/7 vanno poste a carico della Parte_1
Le spese si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, considerando lo scaglione da € 52.000 a € 260.000 (in base al decisum) e, quanto al grado di appello, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Quanto al rapporto di manleva tra il convenuto/opposto e la sua assicurazione, anche in questo grado la domanda è rimasta assorbita e va pertanto confermata anche per l'appello la decisione del primo giudice, che aveva posto le spese processuali della terza chiamata a carico dell'attrice/opponente sulla base del principio di causalità, così motivando: “La chiamata in causa della compagnia di assicurazioni doveva quindi ritenersi giustificata, in relazione alla domanda risarcitoria proposta dalla controparte, rivelatasi tuttavia infondata. Ne consegue che le spese di lite sostenute dalla compagnia di assicurazioni dovranno essere rifuse dalla parte opponente, che con la propria domanda risarcitoria infondata ha dato luogo e giustificato la chiamata in causa della stessa”.
Il primo giudice ha fatto invero corretta applicazione del costante orientamento giurisprudenziale in materia (“Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”: cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019, Rv. 655244 - 01, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979 - 02), né
l'AP principale ha spiegato perché nel caso di specie le spese nel rapporto tra l'attrice opponente e la terza chiamata dovrebbero essere liquidate diversamente.
Infine il rigetto dell'appello principale comporta a carico della l'obbligo di Parte_1
pagamento del contributo unificato raddoppiato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni altra domanda, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e, per l'effetto, dichiara assorbita la domanda di manleva svolta in via subordinata dall'AP incidentale;
2) accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 31/2022 del Tribunale di Firenze, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna a pagare a Parte_4 CP_1
, a titolo di compensi professionali, la somma di € 65.520,00, oltre interessi moratori ex
[...]
d.lgs. 231/02 dalla costituzione in mora al saldo;
3) condanna a rimborsare a Parte_4 CP_1
i 6/7 delle spese processuali di entrambi i gradi, compensato il residuo 1/7, spese che si
[...] liquidano per l'intero per il primo grado in complessivi € 14.103,00 e per l'appello per l'intero in complessivi € 9.990,00, oltre in entrambi i gradi a spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e
Cap come per legge;
4) condanna al pagamento delle spese Parte_4 processuali del giudizio di secondo grado sostenute da che si Controparte_2
liquidano in complessivi € 9.990,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge;
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'AP principale
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, Parte_4
ove dovuto, per il gravame, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, il 12.3.25 IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dania Mori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 254/22 R.G. pendente tra:
difesa dall'avv.to Andrea Pettini Parte_1
APPELLANTE
Contro
, difeso dall'avv.to Gabriella Baldi Controparte_1
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
e
difesa dall'avv.to Giovanni Facci Controparte_2
APPELLATA
Causa trattenuta in decisione con ordinanza in data 27.11.24 e decisa dal Collegio in data odierna, sulle seguenti Conclusioni: Conclusioni AP: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda attrice di seguito riproposta, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata:
− accertare e dichiarare la responsabilità dell'Arch. nella progettazione e Controparte_1
realizzazione dell'ampliamento della struttura di parte AP e per l'effetto condannare l'Arch.
a risarcire i danni subiti da “ ” per un importo pari ad Euro Controparte_1 Parte_1
162.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio
e/o ritenuta di giustizia;
− accertare e dichiarare che niente deve a Parte_1 Parte_2
che hanno assunto il rischio del certificato n. A114C89057 a titolo di spese legali di primo grado in virtù della sentenza impugnata;
− rigettare l'appello incidentale di parte appellata Arch. per tutti i motivi sopra CP_1
illustrati;
− Con vittoria delle spese di giudizio”.
Conclusioni appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis CP_1 reiectis: IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per insussistenza e/o mancanza di prova dei presupposti di cui all'art. 283
c.p.c.;
IN TESI: confermare, fatto salvo quanto richiesto in via incidentale, la sentenza n. 31/2022 del
10/01/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, Giudice Dott. D'Alfonso, nell'ambito del giudizio recante n. 10778/2015 RG rigettando tutte le domande proposte dalla
[...]
sia in primo grado che nella presente fase di appello per i motivi esposti Parte_3
in narrativa;
IN TESI, IN VIA INCIDENTALE: in parziale riforma della sentenza n. 31/2022 del 10/01/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, Giudice Dott. D'Alfonso, nell'ambito del giudizio recante n.
10778/2015 RG, confermare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare la
[...] al pagamento di € 76.128,00 oltre interessi legali dal Parte_3
17.10.2014 al saldo e spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 1814,75 per diritti ed €
406,50 per esborsi oltre spese generali, IVA e CPA e successive occorrende, ovvero al pagamento della somma calcolata sulla base dei parametri adottati con DM 140/2012 e quantificata dal CTU in € 203.509,37, detratti gli acconti ricevuti, così come precisato all'udienza del 12.12.2018, ovvero della somma ritenuta congrua da liquidarsi anche in via equitativa, per i motivi esposti in narrativa;
IN SUBORDINE, IN VIA INCIDENTALE: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la al pagamento della somma di Parte_1
€ 60.000,00 oltre CAP 4% e IVA 22% e interessi dal dì del dovuto al saldo, ovvero al pagamento della somma calcolata sulla base dei parametri adottati con DM 140/2012 e quantificata dal CTU in € 203.509,37, detratti gli acconti ricevuti, per un totale di Euro 88.509,37, ovvero della somma ritenuta congrua da liquidarsi anche in via equitativa, e rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dalla opponente per essere la stessa infondata;
IN IPOTESI: nel denegatissimo caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avverse, condannare che hanno assunto il rischio del certificato n. Parte_2
A114C89057, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rilevare indenne l'Arch.
[...] da qualsiasi pretesa risarcitoria nell'importo che venisse liquidato dal Tribunale per i CP_1 fatti di cui è causa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_2
per i motivi sopra esposti, contrariis reiectis:
-In via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto dall'AP , ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per non avere lo stesso una Parte_1
ragionevole probabilità di essere accolto;
-in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 31/2022, proposta dall'AP , per insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. Parte_1
283 c.p.c.;
-In via principale nel merito, rigettare integralmente il gravame proposto dall'AP
[...]
in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare Parte_1
integralmente la sentenza n. 31/2022, pronunciata dal Tribunale di Firenze, sez. III, Giudice dott.
Enrico D'Alfonso, e pubblicata in data 10.01.2022, all'esito del procedimento R.G.n. 10778/2015.
-nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'impugnazione proposta dall'AP, e conseguentemente di riforma, anche parziale, della sentenza n. 31/2022, la difesa di con riferimento al Controparte_2
rischio assunto con il certificato n. A114C89057 è a riproporre le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado: In via principale nel merito:
1) accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza fatta valere dall'Arch. in CP_1 relazione alla fattispecie per cui è causa, contratta dagli che hanno Parte_2
assunto il rischio di cui al certificato n. A114C89057, o comunque l'insussistenza dell'obbligazione di garanzia, per le ragioni espresse, mandandosi questi ultimi esenti da ogni obbligazione di garanzia o di manleva da chiunque svolta nei loro confronti per i fatti per cui è causa e per l'effetto respingere qualsivoglia domanda formulata dall'Arch. o da chiunque altro Controparte_1 nei confronti degli che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Parte_2
A114C89057, perché infondata in fatto ed in diritto;
2) respingere qualsivoglia avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, accertandosi
l'infondatezza della pretesa risarcitoria della nei confronti dell'Arch. Parte_1 [...]
e, conseguentemente, mandarsi assolti da ogni obbligazione di garanzia gli CP_1 Parte_2 che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. A114C89057.
[...]
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ravvisata responsabilità del
Arch. e, quindi, qualora venisse accolta la domanda attorea proposta nei confronti CP_1 dell'Assicurato e venisse al contempo accertata l'operatività della garanzia prestata dagli che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. A114C89057, Parte_2 mantenersi l'obbligazione di questi ultimi:
a)- in via strettamente proporzionale ai reali danni subiti da parte attrice – da valutarsi ex art.
1223 c.c. - in quanto conseguenza immediata e diretta della denegatamente accertata condotta colposa nonché al grado di responsabilità dell'Arch. - nei limiti di garanzia previsti CP_1
dalle condizioni di polizza, nessuno escluso, con particolare riferimento ai confini oggettivi di garanzia, agli scoperti e alle esclusioni ivi previste;
- con espressa riserva di ogni ipotizzabile azione di regresso e/o rivalsa, nei confronti di tutti i terzi che saranno identificati come responsabili o corresponsabili o coobbligati per le somme che denegatamente i deducenti si vedessero condannati a corrispondere all'esito del giudizio e ciò anche oltre la propria, ritenuta, quota di obbligazione.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_4
proponeva di fronte al Tribunale di Firenze opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
3212/2015 R.G. emesso il 1.6.2015 in favore dell'arch. , con il quale era stato ingiunto CP_1 il pagamento della somma di € 76.128,00, oltre interessi e spese, a titolo di residuo compenso professionale dovuto per la progettazione e direzione dei lavori di ampliamento di un complesso immobiliare sito in Firenze, via Bolognese n. 256. Nel ricorso il professionista deduceva di aver diritto al compenso di € 140.000,00 sulla base di una “proposta di notula” o “preventivo” datato
20.12.2010 e di avere ricevuto in acconto in più occasioni dalla committente la complessiva somma di € 80.000,00, dovendo quindi ancora ricevere la differenza pari a € 60.000,00, oltre Cap al 4% e
Iva al 22%, per un totale di € 76.128,00.
La società opponente deduceva:
1) nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso sulla base soltanto di una notula professionale non accettata dalla opponente, non tassata dall'ordine di appartenenza;
2) non corrispondenza del progetto realizzato dall'opposto alla volontà del legale rappresentante de
, che era quella di attuare un ampliamento della esistente struttura, Parte_1 Persona_1
aumentando al massimo i posti letto disponibili, tramite la realizzazione di un nuovo fabbricato complementare a quello esistente (“ampliamento”, e non nuova RSA), al fine di mantenere l'unicità gestionale dell'intera struttura e ridurre i costi;
3) non rispondenza della struttura alla normativa del settore di edilizia sanitaria ed alle prescrizioni in tema di RSA, dovuta a scelte progettuali errate e negligenti dell'arch. – il quale pure CP_1
aveva garantito la conformità della struttura alla normativa vigente - di gravità tale da precludere persino il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, e conseguente accreditamento;
4) avvenuta riscossione da parte dell'opposto, in relazione all'opera di ampliamento oggetto di causa, di un importo eccessivo rispetto a quello in ipotesi dovuto, dato che la prestazione non era ascrivibile alla categoria “d” di cui all'art. 14 delle tariffe professionali all'epoca vigenti, ma alla categoria “b” o, al limite, alla categoria “c”, con conseguente necessità di procedere ad un ricalcolo al ribasso del compenso, e comunque avendo l'architetto incassato importi ulteriori rispetto a quelli da lui indicati, non conteggiati;
5) ritardo nella conclusione dei lavori, che sarebbero dovuti terminare in data 8.12.13, laddove la dichiarazione di fine lavori era stata depositata in Comune dall'opposto in data 22.7.14.
In relazione agli ultimi due punti indicati, l'opponente proponeva domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la restituzione di quanto percepito in eccesso dall'opposto per l'opera svolta, nonché il risarcimento del mancato guadagno per non avere il professionista reso possibile l'apertura e la funzionalità della nuova struttura, nei tempi e nei modi in cui si era obbligato.
Si costituiva in giudizio l'arch. evidenziando la sussistenza della prova scritta ai fini CP_1 dell'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto fondato su un preventivo che, seppur non firmato dall'istituto, era stato il frutto di un accordo tra le parti, come si evinceva dal fatto che le fatture in acconto che facevano testuale riferimento al preventivo erano state tutte regolarmente pagate dalla
Parte_1
Nel merito precisava che l'intervento, come concordato con madre , doveva Persona_1 puntare soprattutto all'aumento delle attrezzature di supporto, di cui l' era privo per Pt_5 mancanza di spazi, e solo la parte restante avrebbe dovuto essere destinata ad altre camere per gli ospiti.
Il ritardo nell'inizio dei lavori era stato causato non dall'inerzia del professionista, ma da scelte della predetta madre con conseguente decadenza di un primo permesso di costruire Per_1
rilasciato dal Comune di Fiorenze nel 2006 ed il rilascio di uno successivo nel 2010, allorquando tuttavia era mutata la normativa;
con la conseguenza che era stata assunta la decisione di presentare l'opera in costruzione come una nuova RSA, completamente autonoma da quella esistente, anziché come mero ampliamento di quella preesistente.
L'aumento della spesa per la costruzione era stato causato dal tipo di appalto scelto da madre
(a misura), mentre quella del 8.12.13 era stata una mera pseudo – inaugurazione, decisa Per_1 dalla medesima madre contro il parere dell'opposto. Per_1
Il convenuto contestava la sussistenza dei vizi e difetti lamentati dalla controparte, ed evidenziava come le somme riscosse in acconto in relazione all'attività professionale svolta fossero solo quelle indicate in sede monitoria, essendo le restanti somme indicate dalla controparte riferibili ad altri rapporti intercorsi tra le parti, o a lavori extra preventivo per quanto pur sempre relativi all'immobile in questione.
Il convenuto chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e comunque l'autorizzazione alla citazione della propria compagnia di assicurazione per essere manlevato in caso di condanna, che veniva concessa.
Si costituivano gli assumenti il rischio del certificato n. A114C89057, i Parte_2 quali da un lato eccepivano l'inoperatività della polizza nel caso di specie, trattandosi di contratto con clausola claims made e risalendo le prime contestazioni formulate all'opposto al 18.10.13, con conseguente operatività dell'esclusione di cui all'art. B2) del certificato e, dall'altro, si associavano alle difese nel merito del proprio assicurato, evidenziando inoltre i limiti della copertura assicurativa.
La causa veniva istruita con prove testimoniali e con CTU ed all'esito il Tribunale, con sentenza n.
31/22 pubblicata il 10.1.2022, accoglieva in parte l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
In motivazione il Tribunale osservava anzitutto, quanto alla censura sub 1), che la problematica era in realtà di scarso rilievo, perché limitata alla debenza delle spese del procedimento monitorio;
tuttavia, siccome il decreto ingiuntivo doveva comunque essere revocato per motivi inerenti la parziale fondatezza dell'opposizione, il profilo relativo alla nullità del decreto per difetto di prova scritta assumeva un rilievo nullo, visto che le spese del procedimento monitorio non sarebbero state comunque dovute. Il Tribunale quindi, dopo aver accertato come pacifica la conclusione tra le parti di un contratto d'opera professionale per la progettazione e direzione lavori dell'opera di ampliamento di un complesso immobiliare sito in Firenze, via Bolognese n. 256 di proprietà di parte opponente, nonché come pacifico l'espletamento di tale opera professionale, portata a termine dall'opposto, in relazione alla censura sub 4 faceva propria la tesi del convenuto, ritenendo che il compenso astrattamente dovutogli per la complessiva opera svolta dovesse essere identificato proprio in quello di € 140.000,00, indicato nel “preventivo” e nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Invero, sebbene il preventivo azionato in sede monitoria (doc. 1 opposto) non fosse stato sottoscritto per accettazione dalla committente, si doveva tuttavia ritenere tacitamente accettato da quest'ultima,
a seguito e per effetto dell'avvenuto pagamento delle ripetute fatture commerciali successivamente emesse in acconto sul preventivo medesimo, tutte recanti la specifica dicitura “prestazioni professionali relative al progetto di ampliamento del complesso immobiliare posto in Firenze, via
Bolognese n. 56, come da preventivo di notula del 20.12.10”.
In ogni caso, quand'anche in via di mera ipotesi si fosse ritenuta non integrata la fattispecie di un accordo in forma tacita sull'ammontare dei compensi, secondo il Tribunale il risultato sarebbe stato identico, dovendosi applicare i parametri di legge vigenti all'epoca in cui era terminato l'incarico professionale (e, dunque, i parametri di cui al DM 140/12, trattandosi di attività professionale conclusasi nella vigenza delle predette disposizioni): infatti il CTU nominato, con ampia ed esauriente motivazione condivisa dal giudice, aveva accertato che il compenso congruo secondo tariffa per l'opera svolta (v. pagg. da 106 a 118 della relazione peritale) sarebbe stato addirittura superiore rispetto a quello oggetto di domanda, pur applicando lo sconto del 30% applicato dal professionista.
A questo punto il Tribunale passava ad esaminare la doglianza dell'opponente di avere pagato in acconto, sia prima che dopo la data del 20.12.2010, ben più della somma di 80.000,00 euro indicata dall'architetto, dopo aver premesso che era emerso in causa in modo pacifico come, a fronte di un preventivo azionato in giudizio datato 20.12.10, il progetto relativo all'ampliamento dell'edificio fosse, in realtà, risalente a molti anni addietro (almeno al 2004, epoca a cui risale il parere preventivo ASL), e fosse sempre stato seguito dall'arch. , come professionista CP_1 incaricato da “ . Parte_1
Analizzando quindi alcuni assegni prodotti dall'opponente, messi in relazione alle fatture emesse dal professionista ed applicando il principio per cui, in mancanza di una precisa imputazione effettuata al momento del pagamento è onere del creditore, a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, provare la diversa imputazione rispetto a quella indicata dal debitore, il Tribunale accertava che dall'importo complessivo lordo residuo richiesto con il decreto ingiuntivo (pari ad € 76.128,00) doveva essere sottratto l'importo complessivo di €
59.292,00, risultato effettivamente pagato dall'opponente in più occasioni, per un residuo ancora dovuto pari alla minor somma di € 16.836,00, accessori inclusi.
Quanto poi alle doglianze di parte attrice sub 2) e 3), il Tribunale osservava che, pur avendo parte opponente lungamente e ripetutamente lamentato la non corrispondenza del progetto realizzato dall'opposto alla volontà del legale rappresentante de , e la non Parte_1 Persona_1
rispondenza della struttura alla normativa del settore di edilizia sanitaria ed alle prescrizioni in tema di RSA, dovute a scelte progettuali errate, la parte non aveva però mai esplicitato in modo chiaro le finalità per le quali aveva formulato le predette doglianze, con riferimento specifico al presente giudizio.
Invero, nonostante l'espletamento di una complessa CTU – ammessa dal precedente giudicante - i cui esiti avevano in effetti dimostrato che l'opera progettata dal , qualunque fosse il CP_1
progetto che era in animo di realizzare (nuova RSA o ampliamento della struttura precedente), non era idonea ad ottenere l'autorizzazione per il relativo utilizzo, se non al prezzo della realizzazione di costosi adeguamenti (vedi CTU ai punti da 1 a 5, pagg. 50 - 103), non era stata proposta dall'opponente alcuna domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale, né una domanda di risarcimento per il danno emergente (da identificare in ipotesi, appunto, nei costi necessari all'adeguamento della struttura alla normativa di edilizia sanitaria, al fine di ottenere le relative autorizzazioni all'esercizio dell'attività), essendo la domanda risarcitoria proposta relativa al solo lucro cessante;
né infine era stata richiesta una riduzione del compenso professionale dovuto in ragione risultati negativi dell'attività professionale svolta dall'architetto.
Infine, con riferimento alla doglianza dell'opponente sub 5) relativa all'asserito ritardo nella conclusione dei lavori e conseguente domanda riconvenzionale risarcitoria del mancato guadagno subito dall'istituto per non avere l'opposto “reso possibile l'apertura e la funzionalità della nuova struttura di ampliamento nei tempi e nei modi in cui si era obbligato”, in quanto l'apertura della nuova struttura sarebbe dovuta avvenire in data 8.12.13, tanto che ne era stata anche stata effettuata l'inaugurazione, mentre in realtà la dichiarazione di fine lavori era stata depositata in in CP_3
data 22.7.14, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda: da un lato, infatti, era emerso dalla istruttoria espletata che la data di quella che la stessa parte opponente significativamente denominava “pseudo” inaugurazione della struttura era stata autonomamente decisa dalla madre
(v. deposizione teste , senza alcuna prova dell'esistenza di una data di fine lavori Per_1 Tes_1 concordata tra le parti per quell'epoca; dall'altro lato il CTU nominato in corso di causa, chiamato in sede di integrazione dell'elaborato peritale a verificare l'esistenza di ritardi nell'esecuzione dei lavori imputabili al professionista, ne ha escluso la sussistenza. Infine il Tribunale si è posto nell'ottica di dover interpretare la domanda risarcitoria di parte opponente, avanzata per la somma di 162.000,00 a titolo di lucro cessante, nel senso di ritenerla agganciata non solo al ritardo nella conclusione dei lavori, ma anche alla non rispondenza della struttura alla normativa di settore ed alle prescrizioni in tema di RSA, in quanto anche tale circostanza nell'ottica di parte attrice aveva impedito una tempestiva apertura della nuova struttura
(spiegandosi in tal senso almeno in parte il motivo per cui l'opponente aveva inteso introdurre in causa i predetti profili, pur rimanendo comunque poco comprensibile la richiesta al CTU di determinare i costi di ripristino della struttura, senza poi proporre la conseguente domanda risarcitoria per danno emergente).
Tuttavia, se anche interpretata in questo modo la domanda riconvenzionale risarcitoria, il Tribunale
l'ha ritenuta infondata per totale difetto di prova.
In ultimo il Tribunale ha compensato le spese processuali tra le parti principali in ragione della reciproca soccombenza e ha condannato l'opponente al pagamento delle spese in favore della terza chiamata in applicazione del principio di causalità.
In definitiva il Tribunale ha così deciso:
“a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 3212/2015 R.G, emesso dal Tribunale di Firenze il 1.6.2015;
b) In parziale accoglimento della domanda, condanna la parte opponente al pagamento in favore dell'opposto, a titolo di compenso professionale, della residua somma di € 16.836,00, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalla costituzione in mora al saldo;
c) Rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;
d) Compensa tra la parte opponente e la parte opposta le spese del giudizio”;
e) Pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico della parte opponente e della parte opposta nella misura del 50% ciascuna;
f) Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della compagnia di assicurazioni chiamata in causa, che liquida in € 8.000,00, oltre RSG, IVA e CPA come per legge”.
2. Ha proposto appello con un unico motivo Parte_4 di appello (“Violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1226
c.c.. errore di motivazione”), con il quale ha impugnato la sentenza soltanto nella parte in cui non ha accolto la sua domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, con ciò che ne è derivato anche in punto di condanna alle spese di lite nei confronti del terzo chiamato.
Ha quindi concluso riproponendo integralmente la sua domanda di risarcimento del danno per l'importo di 162.000 euro già avanzata in primo grado.
3. Si è costituito in appello l'arch. , che ha contestato le argomentazioni Controparte_1 dell'AP sostenendo che la ha espressamente limitato la domanda Parte_1 risarcitoria al lucro cessante, rinunciando a chiedere il risarcimento del danno emergente di cui oggi con l'appello parrebbe invocare tutela, tuttavia genericamente ed infondatamente. In mancanza di una specifica domanda di parte il Giudice non avrebbe potuto pronunciarsi, giacchè altrimenti una decisione in tal senso sarebbe stata resa ultra petita.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, secondo parte appellata il primo giudice ha correttamente osservato come essa fosse vaga ed indeterminata, oltre che non provata, tanto che si è trovato in difficoltà nel determinarne la causa e l'ammontare.
L'appellato ha in ogni caso contestato che l'impossibilità di adibire la struttura all'uso per il quale era destinata fosse imputabile al presunto inadempimento del professionista anzichè a modifiche normative sopravvenute ed alle scelte della committenza e comunque il CTU aveva ritenuto che i vizi accertati fossero pacificamente sanabili con alcuni interventi (vedi a pagg. 103-104 CTU Ing.
che non sono stati mai posti in essere dalla committente previa richiesta delle necessarie Per_2
autorizzazioni amministrative;
cosicchè la controparte avrebbe preferito tenere ferma ed inutilizzata la struttura anziché (almeno) tentare di aprirla, instaurando il giudizio al solo scopo di esimersi da un pagamento dovuto, facendo ricadere le conseguenze della propria gravissima omissione sul professionista.
L'appellato ha quindi concluso per il rigetto dell'appello ed ha anche proposto appello incidentale con due motivi: con il primo ha impugnato la parte della sentenza con cui sono stati riconosciuti come pagati dalla ulteriori acconti rispetto a quelli già indicati e scomputati nel Parte_1
ricorso per decreto ingiuntivo, con conseguente revoca del medesimo e riconoscimento al professionista di un onorario ben inferiore a quello da lui richiesto;
con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 112 cpc, sostenendo che il primo giudice ha omesso di esaminare la domanda che l'Arch. aveva effettuato e precisato in seguito alla CTU, che gli CP_1
riconosceva a titolo di compenso professionale un importo maggiore rispetto a quello richiesto con decreto ingiuntivo.
Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da controparte, l'appellato ha riproposto la domanda di garanzia formulata nei confronti dell'assicurazione terza chiamata rimasta assorbita in primo grado.
L'appellato ha quindi concluso come meglio indicato in epigrafe.
4. Si è costituita nel presente giudizio anche con riferimento al Controparte_2
rischio assunto con il certificato n. A114C89057, la quale preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 348 bis cpc ed in ogni caso ha dedotto l'infondatezza dello stesso nel merito, aderendo alle difese del suo assicurato circa l'insussistenza di un qualsivoglia ritardo imputabile all'arch. e comunque circa la totale mancanza di CP_1
prova in merito al lamentato lucro cessante.
Infine, della denegata ipotesi in cui l'arch. riproponesse la domanda di manleva svolta CP_1
nel procedimento di primo grado nei confronti della compagnia, domanda rimasta assorbita in primo grado, l'appellata ha riproposto nel merito, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le eccezioni già svolte in primo grado inerenti l'inoperatività della garanzia in relazione ai fatti di causa.
L'appellata ha quindi concluso come meglio indicato in epigrafe.
5. Alla prima udienza del 9.11.23, tenutasi in forma cartolare, è stata esaminata dalla Corte e rigettata l'istanza dell'AP di sospensione della provvisoria esecuzione delle sentenza impugnata per difetto di fumus boni iuris e anche di periculum in mora; con la medesima ordinanza
è stata contestualmente formulata alle parti ai sensi dell'art. 185 bis cpc la seguente proposta conciliativa: “ferma restando la revoca già disposta del decreto ingiuntivo, si propone il pagamento da parte dell'AP all'arch. della somma omnicomprensiva di euro CP_1
20.000,00, con rinuncia all'appello principale e anche a quello incidentale e con compensazione integrale delle spese del presente giudizio sia tra le predette parti che nei confronti della appellata terza chiamata già costituita (ferma restando la pronuncia del primo giudice circa le spese a favore della terza chiamata per il primo giudizio)”.
Alla successiva udienza dell'11.4.24, rilevato che parte AP non si è pronunciata sulla proposta conciliativa della Corte ed entrambi gli appellati non hanno aderito alla medesima, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.11.24.
In detta udienza, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
6. E' infondata la preliminare eccezione di rito sollevata dall'appellata Controparte_2 ai sensi dell'art. 348 bis cpc, come dimostrato dal fatto che la causa è passata alla fase
[...]
decisoria, mentre ciò non sarebbe accaduto se non fossero esistite ragionevoli probabilità di accoglimento dell'appello, perché in tal caso l'impugnazione sarebbe stata immediatamente dichiarata inammissibile per tale causa, con ordinanza emessa in limine litis.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello presa in considerazione dalla norma è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritano di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
7. Passando al merito e cominciando ad esaminare l'appello principale, l'AP nella prima parte del suo unico motivo di appello ribadisce le argomentazioni spese nel primo grado di giudizio circa i gravi difetti dell'attività di progettazione e direzione lavori svolta dall'arch. , CP_1
che avevano comportato la conseguenza di avere a disposizione una struttura non conforme alle normative vigenti per lo svolgimento dell'attività di R.S.A., non potendo quindi la società avviare quell'attività su cui contava di poter ricavare entrate economiche con cui far fronte al pagamento delle rate dell'ingente mutuo contratto.
Sostiene che la CTU eseguita in primo grado ha ampiamente dato conto del fatto che la struttura, così come progettata e realizzata dall'arch. , non era idonea ad essere sfruttata come CP_1
RSA (né in via autonoma, né tantomeno come ampliamento della precedente), e che per renderla sfruttabile a tale scopo sarebbero necessari lavori complessi, estremamente costosi, e comunque di incerto esito.
Sostiene inoltre che “nonostante ciò il Giudice di primo grado, dopo una disquisizione circa il tipo di domanda avanzata dall'attuale AP, su cui a breve torneremo, ha respinto la richiesta risarcitoria per asserita mancanza di prova del danno” e che “tali affermazioni non possono assolutamente essere condivise” in quanto “questa difesa ha ampiamente esplicitato le finalità per le quali ha formulato le deduzioni circa l'inadeguatezza della struttura così come progettata e realizzata dall'arch. ”, riportando di seguito quanto già scritto nella citazione di primo CP_1
grado.
Questa prima parte del motivo di appello ad avviso della Corte è sicuramente infondata o comunque
è ultronea, perché le deduzioni dell'AP non confutano, ma anzi confermano in pieno, la valutazione del primo giudice secondo cui non è mai stato chiesto dall'opponente il danno emergente che astrattamente avrebbe potuto essere oggetto di richiesta risarcitoria come conseguenza dell'avere il professionista progettato e realizzato una struttura non idonea ad essere utilizzata per le finalità per le quali l'incarico era stato conferito, danno costituito dall'insieme dei costi necessari per poter adeguare la struttura allo scopo avuto di mira, come quantificati dal CTU
(vedi relazione a pagg.103-106). Per_2
Per convincersi di ciò basta esaminare i passi della citazione di primo grado riportati in questa parte del motivo di appello, da cui si evince chiaramente che parte attrice opponente mediante tali difese stava chiedendo solo il risarcimento del danno per lucro cessante: “I danni che la negligenza dell'Arch. ha cagionato a “ ” sono ingenti e di difficile quantificazione. CP_1 Parte_1
Si pensi, solo per averne un'idea, al fatto che in un fabbricato di oltre 900 mq l'Arch. CP_1 ha ricavato solo sei camere per un totale di dieci posti letto. Si tratta comunque di aspetti, ivi compreso quello appena citato, di cui si chiede al Giudice di tener conto a livello equitativo non potendo ancorare una liquidazione a parametri certi, misurabili. “La A”, stanti tali difficoltà di prova, decide di limitare la propria richiesta di risarcimento al mancato guadagno, anch'esso imputabile esclusivamente all'Arch. per non aver reso possibile l'apertura e CP_1
la funzionalità della nuova struttura di ampliamento nei tempi e nei modi cui si era obbligato. I lavori infatti avrebbero dovuto essere terminati inizialmente in data 8.12.2013…. ma anche in data
28.6.2014 venne celebrata una seconda inaugurazione fittizia ove il pubblico presente venne condotto in visita ai locali dell'ampliamento quando ancora però la struttura era un cantiere aperto e visibilmente non perfezionata. In realtà la dichiarazione di 'fine lavori' dell'Arch.
[...]
è stata depositata in Comune in data 22.7.2014 (doc. 6); CP_1
Se la nuova struttura fosse entrata in funzione alla data indicata dall'Arch. , ovvero il CP_1
giorno 8.12.2013 con i dieci posti letto disponibili, ipotizzando una retta per ospite pari ad Euro
100 al giorno per ogni ospite, “La A” avrebbe percepito Euro 1.000 al giorno, ovvero 30 mila al mese.
Considerato che
ad oggi sono decorsi 18 mesi il mancato ricavo de “ ” Parte_1
ammonta ad Euro 540.000,00. Tenuto conto che i costi della struttura sono pari a circa il 70% del ricavo, il mancato guadagno subito è pari ad Euro 162.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia.
Da qui il diritto dell'attuale attrice al pagamento in suo favore da parte dell'Arch. di CP_1
Euro 162.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni subiti”.
In definitiva, se anche lo stesso AP conferma di non aver mai richiesto il risarcimento del danno emergente conseguente all'inadempimento contrattuale dell'arch. (e questa CP_1 conferma è espressamente ribadita dall'AP nella comparsa conclusionale) non si capisce che senso abbia questa prima parte del motivo di appello, con cui si censura una asserzione del primo giudice (ossia che l'opponente non ha mai “esplicitato in modo chiaro le finalità per le quali ha formulato le predette doglianze” di non corrispondenza del progetto realizzato alle volontà della committente e di non rispondenza della nuova struttura alla normativa di legge in materia edilizia e di RSA), in quanto l'eventuale erroneità di tale asserzione del Tribunale risulta comunque irrilevante per poter chiedere la riforma della sentenza appellata: infatti, anche ammesso che siano state ben spiegate da parte attrice opponente le finalità alla base delle predette doglianze, rimane incontroversa la mancata proposizione della domanda giudiziale che ben avrebbe potuto essere avanzata sulla base di esse (anche in termini di riduzione del compenso del professionista in conseguenza appunto dei riscontrati vizi e difetti della nuova struttura). 8. Con la seconda parte del motivo di appello si impugna la parte finale della motivazione del primo giudice con la quale il Tribunale ha ritenuto che la predetta domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, quand'anche valutata non solo in riferimento al presunto ritardo nell'esecuzione dei lavori, ma anche con riguardo all'inidoneità della nuova struttura ad essere utilizzata per lo scopo avuto di mira, avrebbe dovuto essere in ogni caso rigettata per difetto di prova.
Conviene al riguardo riportare integralmente la motivazione del Tribunale in merito al rigetto della domanda risarcitoria dell'opponente:
“La parte opponente ha invece proposto una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno espressamente limitandola al lucro cessante, vale a dire al mancato guadagno subito dall'istituto, per non avere l'opposto “reso possibile l'apertura e la funzionalità della nuova struttura di ampliamento nei tempi e nei modi in cui si era obbligato”.
Nell'esplicitare tale fumoso riferimento, ha affermato che l'inaugurazione della nuova struttura sarebbe dovuta avvenire in data 8.12.13, tanto che ne era stata anche stata effettuata
l'inaugurazione, (v. pag. 46 – 47 citazione), mentre in realtà la dichiarazione di fine lavori era stata depositata in Comune in data 22.7.14.
La domanda risarcitoria parrebbe, dunque, essere stata correlata dalla parte al ritardo nella conclusione dei lavori, tuttavia in questo senso intesa la domanda è senza dubbio infondata, e va respinta: da un lato, infatti, dalla istruttoria espletata è emerso che la data di quella che la stessa parte opponente significativamente denomina “pseudo” inaugurazione della struttura era stata autonomamente decisa dalla madre (v. deposizione teste , senza che comunque Per_1 Tes_1 sia emersa la prova dell'esistenza di una data di fine lavori concordata tra le parti per quell'epoca.
Dall'altro il CTU nominato in corso di causa, chiamato in sede di integrazione dell'elaborato peritale a verificare l'esistenza di ritardi nell'esecuzione dei lavori imputabili al professionista, ne ha escluso la sussistenza (si rinvia alla lettura dell'integrazione, che in questa sede deve intendersi integralmente richiamata).
Tuttavia, poi, il presunto danno per mancato guadagno è stato calcolato dalla parte opponente sino alla data dell'atto di citazione. Non si comprende dunque in realtà, nella pur prolissa esposizione, quale sia il fondamento della domanda risarcitoria proposta, al punto tale da porre l'atto di citazione al limite di una pronuncia di nullità, sul punto.
La parte potrebbe tuttavia, sia pure in modo molto male esplicitato, avere inteso riferire il dedotto mancato guadagno all'intero periodo trascorso attribuendolo non soltanto al ritardo nella conclusione dei lavori, ma a tutto quanto lamentato in precedenza in merito alla non rispondenza della struttura alla normativa del settore di edilizia sanitaria ed alle prescrizioni in tema di RSA, il che aveva appunto anch'essa impedito una tempestiva apertura della nuova struttura. In tal senso, infatti, si spiegherebbe almeno in parte perché la opponente abbia inteso introdurre i predetti profili nel presente giudizio (pur se rimarrebbe comunque poco comprensibile la richiesta al CTU di determinare i costi di ripristino della struttura, senza proporre le conseguenti domande).
Ma pure a voler ritenere che la parte opponente abbia inteso la domanda risarcitoria nel senso indicato, essa andrebbe comunque respinta per difetto di prova.
Manca, infatti, qualsiasi prova in merito al margine di guadagno della struttura per giornata di degenza di ogni paziente (la parte si è limitata apoditticamente ad affermare che si tratterebbe del
30%, senza produrre alcuna documentazione contabile e di spesa a sostegno di una simile affermazione), così come del numero di prenotazioni e posti letto in ipotesi perduti, visto che la prova testimoniale espletata sul punto ha fornito dei risultati generici (i testimoni escussi hanno parlato soltanto di alcuni richieste rifiutate, ma il teste ha parlato soltanto di 5 – 6 rifiuti Tes_2
nella stagione estiva, mentre il teste ha del tutto genericamente parlato di rifiuti avvenuti Tes_3
“spesso”). I testimoni hanno poi, inoltre, parlato di rette di importo divergente (il teste ha Tes_2 riferito di una retta di € 105,00 giornaliere, il teste di una retta di € 120,00), senza che Tes_3
anche in questo caso sia stata prodotta documentazione sul punto.
Ciò senza contare i seri dubbi, a monte, in merito alla stessa configurabilità di un simile danno per mancato guadagno sine die, in termini di conseguenza immediata e diretta, ex art. 1223 c.c., del dedotto inadempimento del professionista.
Una volta verificata, infatti, la possibilità di un adeguamento e conseguente apertura della struttura (come ha appunto fatto il CTU nell'ambito del presente giudizio), il danno per mancato guadagno potrebbe al più essere limitato al tempo necessario a rimediare agli errori imputabili all'opposto effettuando i predetti adeguamenti. L'opposto non potrebbe certo ritenersi invece tenuto a risarcire per l'eternità un mancato guadagno causalmente derivante, a quel punto, dall'inerzia stessa dell'istituto nel porre rimedio alle mancanze esistenti e procedere, dunque, all'apertura della struttura.
La domanda risarcitoria per lucro cessante dunque, comunque voglia essere intesa, va in ogni caso respinta”.
Orbene, nella seconda parte del motivo di appello l'AP conferma di avere “optato per il solo lucro cessante, certo – come vedremo – nell'an e anche ragionevolmente individuabile nel quantum”.
A tale proposito deduce che non è stato chiesto un danno da mancato guadagno sine die, perché il danno è stato quantificato fino alla notifica della citazione, ovvero per un periodo assolutamente definito ed anzi assai più breve di quello che poteva essere preso in considerazione (ossia un periodo di appena 18 mesi, tra l'8.12.2013 e il 16.7.2015, data della notifica della citazione). Contesta inoltre l'affermazione del primo giudice secondo cui “il danno per mancato guadagno potrebbe al più essere limitato al tempo necessario a rimediare agli errori imputabili all'opposto”, sostenendo di non avere alcun onere di eseguire i lavori di adeguamento indicati dal CTU per consentire l'apertura della struttura, trattandosi di lavori complessi, onerosissimi e di incerta efficacia, che implicavano un nuovo progetto, un nuovo iter amministrativo, che avrebbero necessitato di tempi del tutto incompatibili con quelli di cui si discute.
Sostiene inoltre l'AP che, essendo stato sicuramente accertato l'inadempimento dell'arch.
e che esso aveva comportato l'impossibilità di adibire la nuova struttura all'uso per il CP_1 quale essa era stata commissionata, trattandosi di un utilizzo per sua natura fruttifero, l'esistenza del danno patrimoniale da lucro cessante era da considerarsi in re ipsa, non diversamente da quanto avviene in caso di impossibilità di utilizzare un immobile occupato sine titulo.
Conseguentemente il Tribunale avrebbe dovuto solo preoccuparsi di individuare il quantum del risarcimento: per pacifica giurisprudenza il danno per mancato guadagno da responsabilità contrattuale può essere provato anche per presunzioni e nel caso concreto esistevano elementi certi da cui poter desumere per presunzioni l'entità del danno subito.
A questo proposto l'AP deduce che le testimonianze assunte (testi e Tes_4 Tes_3
avevano dimostrato che la struttura originaria era stata completamente occupata per tutto il periodo di riferimento e quindi non vi erano margini per accogliere ulteriori richieste, e ciò nonostante la nel medesimo periodo aveva ricevuto frequenti richieste da parte di potenziali Parte_1 nuovi ospiti, che avrebbero senz'altro potuto essere soddisfatte se la nuova struttura fosse stata utilizzabile.
Inoltre l'istruttoria testimoniale aveva confermato che la retta che pagavano gli ospiti della struttura era superiore ad euro 100 al giorno perché il teste ha parlato di 120 euro, precisando che Tes_3 era una cifra indicativa che dipendeva dai servizi di cui l'ospite usufruiva, e la teste ha Tes_4
riferito di circa 105 euro al giorno, quindi il danno poteva essere agevolmente quantificato prendendo come riferimento una retta di 100 euro giornaliere, somma indicata dalla difesa di parte attrice con approssimazione per difetto.
Quanto al margine di guadagno, la difesa attrice l'aveva indicato in una quota del 30% della retta incassata, percentuale assolutamente verosimile, ma in ogni caso l'incertezza del margine di utile avrebbe ben potuto essere colmata dal Giudice in base al proprio prudente apprezzamento.
Per questi motivi
l'AP ha riproposto integralmente la sua domanda di risarcimento del danno da lucro cessante pari all'importo di 162.000 euro già avanzata in primo grado.
A parere della Corte anche questa seconda parte del motivo di appello è infondata. Per la ragione più liquida non si esaminano le argomentazioni in merito all'errata individuazione del periodo di tempo cui avrebbe dovuto essere parametrato il danno risarcibile, trattandosi di questioni che risultano concretamente superate dalla circostanza che effettivamente la domanda risarcitoria è rimasta sfornita di prova su elementi essenziali, come ritenuto dal primo giudice.
A tale proposito si osserva anzitutto che è assolutamente da escludersi la tesi dell'esistenza di un danno patrimoniale in re ipsa, che la giurisprudenza non ha mai riconosciuto, neppure nell'ipotesi di occupazione sine titulo di immobile altrui: “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (cfr. Cass.
Sez. Un., Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv. 666193 - 04).
Orbene in questo caso, sebbene le testimonianze assunte abbiamo offerto un principio di prova sull'an del danno subito dall'opponente per non aver potuto sfruttare economicamente gli ulteriori posti letto della struttura oggetto dei lavori di ampliamento curati dal convenuto, parte attrice non ha però dimostrato una serie di fatti essenziali ed indispensabili per poter raggiungere la prova certa dell'esistenza del danno e soprattutto per poter operare la sua quantificazione.
Infatti, se è vero che il danno per mancato guadagno da responsabilità contrattuale può essere provato anche per presunzioni, proprio la sentenza citata dall'AP al riguardo dimostra che in questo caso non sussistono i presupposti per poter ritenere sussistente tale prova presuntiva: “Il danno patrimoniale da mancato guadagno (nella specie, per omessa consegna dell'immobile permutato), concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte: giudizio probabilistico, questo, che, in considerazione della particolare pretesa, ben può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (Cass. Civ., Sez. II,
20.5.2011, n. 11254, sottolineature dell'estensore).
In questo caso difatti l'asserito danno da lucro cessante viene a dipendere proprio da condizioni assolutamente incerte: invero, come ritenuto dal Tribunale, la prova testimoniale espletata ha fornito dei risultati assolutamente generici in merito al numero di prenotazioni di posti letto che sarebbero stati perduti a causa dell'impossibilità di utilizzare la nuova struttura in conseguenza delle sue intrinseche carenze: la teste , responsabile del personale de sentita Testimone_5 Parte_1
sul capitolo n. 26 (D.C.V. che dal 2014 ad oggi le richieste di ricovero di nuovi ed ulteriori ospiti rispetto a quelli già presenti presso Casa nella struttura storica sono state Parte_1 rifiutate”) ha dichiarato: “Confermo che abbiamo dovuto rifiutare delle richieste, soprattutto in estate almeno 5- 6” e quindi ha dato un riferimento numerico abbastanza preciso, mentre altrettanto non ha fatto il teste , impiegato presso la che sentito sul Testimone_6 Parte_1 medesimo capitolo ha affermato: “Abbiamo dovuto rifiutare spesso delle richieste di ricovero”, senza però aggiungere altro.
Si deve infatti precisare che il teste, contrariamente a quanto scritto dall'AP a pag. 20 dell'appello, non ha affatto aggiunto nella sua risposta il numero di “
2-3 a settimana”, perché la frase “le richieste sono 2 - 3 alla settimana” il teste l'ha pronunciata in risposta al capitolo Tes_3
n. 24, con cui gli si chiedeva “D.C.V. che dal 2014 ad oggi vi sono state in media due richieste alla settimana di ricovero di anziani presso e dunque questa frase era riferita alle Parte_1
richieste di ricovero arrivate presso la struttura originaria e regolarmente accettate e non invece a quelle ulteriori che avrebbero potuto essere eseguite presso l'ampliamento se solo esso fosse stato realizzato a norma di legge.
In questa situazione la successiva deduzione difensiva dell'AP “Considerato che le camere aggiuntive non erano molte, appena 10, e che le richieste, come visto sopra, erano 2-3 a settimana,
è ragionevole ritenere che la struttura sarebbe stata riempita nel giro di poche settimane” è una affermazione non solo puramente apodittica, ma addirittura fondata su una distorta lettura degli atti processuali.
Anche il parametro di 100 euro al giorno, quale costo della retta che avrebbe pagato ciascun paziente non potuto ospitare, non può essere preso come valido punto di riferimento per il calcolo del lucro cessante sol perché riferito dai due predetti testi, peraltro con una certa approssimazione, giacchè tale dato non risulta confermato documentalmente, sebbene parte attrice fosse certamente nelle condizioni di poter offrire agevolmente tale prova.
Altrettanto è a dirsi per il margine di utile della struttura rispetto agli introiti conseguiti, dato che anche questo elemento avrebbe ben potuto essere oggetto di prova documentale a mezzo della produzione delle scritture contabili della in mancanza delle quali l'indicazione Parte_1
di qualsivoglia percentuale di utile percepito sarebbe puramente casuale (e ciò anche a prescindere dalla superiore considerazione che, essendo la una società Cooperativa Parte_1
ONLUS, è assai dubbio che la RSA di cui si parla potesse essere da essa gestita a scopo di lucro). Né infine nel caso di specie sussistono i presupposti per poter giungere ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito ai giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata
l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ma che ciò non esime la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur dei diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 20889 del 17/10/2016 (Rv. 642928 - 01); “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4310 del 22/02/2018, Rv. 647811 - 01; conforme Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 31546 del 06/12/2018, Rv. 667795 - 02).
In definitiva quindi l'appello principale deve essere rigettato.
La conferma in questa sede del rigetto della domanda risarcitoria svolta dalla Parte_1 nei confronti dell'arch. consente di ritenere assorbita anche in questo grado di giudizio CP_1 la domanda di manleva svolta dall'appellato verso la sua assicurazione.
9. Passando ad esaminare il primo motivo di appello incidentale dell'arch. CP_1
(“Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 1193 c.c., 1195 c.c. e 2697 c.c.”) conviene per comodità espositiva riportare previamente la parte della sentenza di primo grado che viene con esso impugnata:
“Del compenso spettante, pari dunque come si è detto ad € 140.000,00 oltre accessori, è pacifico tra le parti che sia intervenuto il pagamento in acconti della somma di € 80.000,00.
La parte opponente, tuttavia, assume di aver pagato somme superiori, pari cioè alla somma complessiva netta di € 143.578,10, derivante da una serie di fatture ed assegni emessi ed incassati sia prima, sia dopo la data del 20.12.2010. Sul punto va infatti premesso che è emerso in modo pacifico come a fronte di un preventivo, azionato in giudizio, datato 20.12.10 il progetto relativo all'ampliamento dell'edificio fosse, in realtà, risalente a molti anni addietro (almeno al 2004, epoca a cui risale il parere preventivo
ASL), e sia stato sempre seguito, come professionista incaricato da “ , dall'arch. Parte_1
. La realizzazione del progetto ha poi subito varie battute d'arresto, delle quali non CP_1 rileva in questa sede indagare le ragioni, con l'emissione nel tempo da parte dell'opposto di varie fatture per compensi professionali e di diversi preventivi, da ultimo appunto quello azionato in sede monitoria.
Occorre, dunque, verificare l'imputazione dei pagamenti precedenti la data di emissione del preventivo partendo dal presupposto che essi teoricamente, ben potrebbero riferirsi anche all'ampliamento dell'immobile oggetto di causa, visto che il relativo iter ed il correlato incarico professionale erano già in corso di svolgimento.
La verifica va effettuata sulla scorta del principio per cui, in mancanza di una precisa imputazione effettuata al momento del pagamento è onere del creditore, a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, provare la diversa imputazione, rispetto a quella indicata dal debitore (v. in tal senso, tra le tante, Cass. n. 21512 del 2019).
Si tratterebbe, in particolare, quanto alle fatture emesse ed ai pagamenti effettuati prima della data del preventivo azionato nel presente giudizio, di:
1) Fattura n. 10 del 7.12.10 per € 10.404,00 (doc. 12a opponente e 26 opposto), recante
l'indicazione “prestazioni professionali relative alla revisione totale del computo metrico estimativo relativo all'ampliamento dell'istituto”. In questo caso, a fronte del pacifico riferimento del pagamento effettuato all'”ampliamento dell'istituto”, costituiva come detto onere incombente sull'opposto provare che l'attività ivi indicata fosse ulteriore e distinta rispetto a quelle indicate nel preventivo del 20.12.2010 il quale, per come formulato, parrebbe includere tutte le attività svolte e da svolgere in relazione all'ampliamento. Tale prova non è stata fornita ed, anzi, l'attività di
“revisione del computo metrico estimativo” parrebbe rientrare nell'ambito dei compiti di
“direzione lavori” e “capitolati e contratti”, già espressamente inclusi nel preventivo in questione.
L'importo in questione va, dunque, sottratto dal residuo dovuto.
2) Fattura n. 5 del 2.7.10 per € 3.255,84 (doc. 12b opponente e 22 opposto), recante l'indicazione
“prestazioni extra preventivo relative alla presentazione di documentazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità vostro istituto di via Bolognese n. 256 a Firenze”. In questo caso risulta provata invece da parte del creditore la diversa imputazione del pagamento, visto che l'attività in questione non può riferirsi al nuovo edificio, ancora da realizzare, e le prestazioni sono espressamente indicate come “extra preventivo”.
3) Fattura n. 3 del 13.4.10 per € 1.178,10 (doc. 12c opponente e 24 opposto), recante l'indicazione
“lavori extra preventivo…”; anche in questo caso deve ritenersi provata la diversa imputazione del pagamento, estraneo al preventivo doc. 1 in precedenza citato e dunque anche quello precedente, che il primo ha sostituito;
4) Fatture n. 16 del 16.6.08 per € 18.360,00 (doc. 12d opponente e 24 opposto), n. 11 del 19.4.07 di
€ 6.120,00 (doc. 12e opponente e 26 opposto), n. 5 del 25.2.07 per € 6.120,00 (doc. 12f opponente e
26 opposto). Tali fatture sono state pacificamente emesse e pagate in relazione ai lavori di ampliamento oggetto di causa, tanto è vero che la parte opposta afferma di averle “scomputate dal saldo avere per il progetto di ampliamento”. Tale affermazione è rimasta tuttavia del tutto non provata dalla parte opposta, la quale infatti nell'agire in giudizio in sede monitoria ha sottratto dall'importo indicato come dovuto soltanto somme relative a fatture emesse in data successiva al preventivo del 20.12.10 (v. ricorso monitorio e fatture allegate). Le fatture in questione recano anzi specificamente le indicazioni “acconto per onorario ampliamento istituto via Bolognese n. 256”, dunque sono chiaramente riferibili all'opera oggetto di causa, e “calcoli strutturali in zona sismica”, voce espressamente inclusa nel preventivo del 20.12.10. L'importo di tali fatture, pari a complessivi € 30.600,00, va dunque sottratto da quello complessivo dovuto.
Quanto invece agli assegni: 1) quello di € 250,00 del 16.6.07 è senz'altro estraneo ai fatti di causa, come si evince dalla stessa matrice dell'assegno prodotta dalla parte opponente (spesa cena); 2) con riferimento a quelli di € 806,75 del 12.7.05 ed € 679,40 del 9.10.06 l'opposto ha indicato una diversa imputazione delle fatture di riferimento, non contestata in modo specifico dalla opponente;
3) quanto, invece, all'assegno del 28.3.06 per € 7.680,00, la parte opposta non ha invece indicato una diversa imputazione ma ha affermato che il relativo importo sarebbe stato già scomputato dall'importo dovuto, in tal modo dunque implicitamente confermando che si trattasse di pagamento riferibile all'incarico relativo all'ampliamento. Non ha tuttavia provato di aver già provveduto allo scomputo dal dovuto di tale importo, ed anzi dal ricorso monitorio come si è detto emerge il contrario, non risultando sottratti dal dovuto importi pagati prima della data di redazione del preventivo del 20.12.10.
Con riferimento, invece, alle somme ulteriori che la parte opponente ha affermato di aver pagato in data successiva al 20.12.10, si tratta:
1) Della fattura n. 1 del 20.1.11 per € 10.608,00, relativa all'opera di revisione di computo metrico estimativo, anch'essa pacificamente pagata. Con riferimento a tale fattura valgono dunque le medesime considerazioni già effettuate con riferimento alla fattura n. 10 del 7.12.10 per € 10.404,00, che devono dunque essere in questa sede integralmente richiamate. Senza contare, tra
l'altro, che sembrerebbe appunto trattarsi della duplicazione di una attività già svolta in precedenza. Anche l'importo recato da tale fattura va, dunque, sottratto a quello residuo dovuto;
2) Delle fatture n. 4 del 2.5.11 per € 546,64 (doc. 31 e 14b) e n. 5 del 9.5.11 per € 4.270,00 (doc. 32
e 14c), recanti stavolta una specifica imputazione che appare del tutto estranea all'ambito del preventivo azionato in giudizio (trattasi, in particolare, di “allestimento pratica richiesta dalla banca per mutuo fondiario” e di “richiesta di nuova autorizzazione paesaggistica in variante…”).
3) Dell'assegno di € 2.725,00 del 28.8.10 (dunque in realtà precedente rispetto al preventivo): in questo caso la matrice (doc. 15) reca espressamente una diversa imputazione (“condono”).
Pertanto, conclusivamente, dall'importo complessivo lordo residuo richiesto in decreto ingiuntivo
(pari ad € 76.128,00), va sottratto l'importo già pagato di € 59.292,00, per un residuo ancora dovuto pari dunque alla minor somma di € 16.836,00, accessori inclusi, per cui la parte opponente andrà condannata al pagamento di tale minore importo”.
Orbene, analizzando una per una le varie censure mosse a questa decisione dall'AP incidentale, si osserva che esse sono quasi tutte fondate, per i motivi di seguito esposti.
La prima censura riguarda la decisione in merito alla la fattura n. 10 del 7.12.2010 per € 10.404,00
(la quale è il doc. 21 opposto e non il 26, come indicato nella sentenza appellata per mero errore materiale), con causale “prestazioni professionali relative alla revisione totale del computo metrico estimativo relativo all'ampliamento dell'istituto”, in calce alla quale compare la quietanza di pagamento, in quanto si legge l'annotazione manoscritta “saldata il 29.12.10”, con accanto una sigla che evidentemente rappresenta la firma del professionista.
A parere della Corte, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, può ritenersi provato che l'attività professionale indicata in tale fattura non rientrasse tra quelle ricomprese nel preventivo del
20.12.2010 sulla base del quale è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, nonostante che, pacificamente, questa fattura sia pur sempre riferibile all'ampliamento della struttura residenziale che è l'oggetto della presente causa.
In particolare può ritenersi provato sulla base di presunzioni che tale fattura, saldata 9 giorni dopo la redazione del preventivo, si riferisse però ad un'attività compiuta e già conclusa dal professionista prima del preventivo stesso.
Dagli atti di causa è infatti emerso che per i lavori di ampliamento dell'Istituto fu inizialmente rilasciato il Permesso di Costruire n. 217/2006 (doc. 5 fascicolo parte opposta) ma i lavori non sono mai iniziati e conseguentemente l'autorizzazione è decaduta;
solo tre anni più tardi l' , dopo Pt_5
aver ottenuto un mutuo, ha deciso di riprendere in mano il progetto e dare avvio all'opera di ampliamento, tant'è che solo in data 17.09.2009 è stato chiesto il rinnovo del permesso e la pratica di rinnovo si è conclusa con il rilascio del Permesso di Costruire n. 77/2010; solo allora l' ha Pt_5
dato incarico alla Ditta CPF Costruzioni e i lavori sono cominciati.
In questa situazione è più che plausibile che si sia reso necessario un nuovo computo metrico estimativo prima di dare inizio ai lavori nel 2010, e quindi che in quel momento fosse necessaria la
“revisione totale” del precedente computo metrico estimativo redatto in relazione al primo permesso di costruire, rilasciato anni prima e decaduto;
tale revisione totale quindi si colloca cronologicamente in un momento sicuramente antecedente alla redazione del preventivo del
20.12.2010, anche perchè, come giustamente sostenuto da parte appellata, essa era logicamente necessaria proprio per poter determinare gli importi delle singole lavorazioni e di conseguenza l'importo globale dei lavori, su cui avrebbe potuto essere quantificato dal professionista nel preventivo il proprio compenso.
A ciò va aggiunto che le 8 fatture emesse dal professionista e pagate dalla committente successivamente al preventivo (fatture n. 7 del 12.09.11, n. 10 del 3.11.11, n. 4 del 17.4.12, n. 8 del
11.6.12, n. 11 del 5.9.12, n. 16 del 21.11.12, n. 5 del 23.1.13 e n. 12 del 11.10.13), tutte allegate al ricorso per decreto ingiuntivo e tutte scomputate dal saldo dare-avere, recano espresso riferimento al preventivo, avendo come causale “prestazioni professionali relative al progetto di ampliamento del complesso immobiliare posto in Firenze, via Bolognese n. 56, come da preventivo di notula del
20.12.10” e sono definite come “acconti” (ossia “primo acconto”, secondo acconto” etc..); proprio per questo motivo esse sono state prese in considerazione dal primo giudice a pag. 13 della sentenza appellata per concludere che, sulla base tale tali inequivoche indicazioni scritte, si doveva ritenere che la pur non avendo mai formalmente sottoscritto il preventivo del 20.12.10, Parte_1
lo avesse tacitamente accettato proprio per effetto del pagamento in sequenza delle 8 fatture emesse successivamente ad esso, a cui tutte facevano riferimento.
Orbene, se la committente riteneva di aver pagato il 29.12.10, con la fattura di cui si discute (n. 10 del 7.12.2010), attività professionali rientranti anch'esse nel preventivo, avrebbe potuto e dovuto chiedere al professionista di considerare anche questo pagamento come un ulteriore acconto;
invece non lo ha fatto, con ciò implicitamente dimostrando che solo i pagamenti successivi fossero riferibili alle attività oggetto del preventivo del 20.12.2010.
Deve dunque essere riformata la decisione di primo grado laddove ha ritenuto che la somma di €
10.404,00 di cui alla fattura in esame dovesse essere detratta da quanto dovuto al professionista.
La seconda censura dell'AP incidentale riguarda le fatture n. 16 del 16.6.08 per € 18.360,00
(doc. 24 opposto), n. 11 del 19.4.07 di € 6.120,00 (doc. 25 opposto) e n. 5 del 25.2.07 per €
6.120,00 (doc. 26 opposto) per un totale di € 30.600,00, fatture pacificamente pagate dalla committente, che il primo giudice ha ritenuto riferirsi sicuramente all'attività professionale rientrante nel preventivo e che però non sarebbero state scomputate dal professionista dal suo credito residuo, perché l'architetto nell'agire in giudizio in sede monitoria avrebbe sottratto dall'importo indicato come dovuto soltanto le somme pagate relative a fatture emesse in data successiva al preventivo del 20.12.10.
Parte AP sostiene che in questo caso il primo giudice è addirittura incorso in una svista al limite dell'errore materiale, perché invece il pagamento di queste tre fatture è stato scomputato addirittura nel preventivo stesso, trattandosi di pagamenti di molto antecedenti.
La censura è fondata in quanto, esaminato il doc. 1 di parte convenuta/opposta, costituito dal più volte menzionato preventivo (in realtà intitolato “proposta di notula per progetto di ampliamento del complesso immobiliare di via Bolognese n. 256 a Firenze, comprensivo di Progetto di massima,
Progetto esecutivo, Calcoli strutturali in zona sismica, Capitolati e Contratti, Sicurezza cantiere,
Direzione Lavori, Accatastamento”), emerge chiaramente come a pag. 2 siano state prese in esame e scomputate dal totale preventivato proprio le fatture n. 5 del 25.2.07, n. 11 del 19.4.07 e n. 16 del
16.6.08 (con indicati a latere i relativi importi senza Iva e accessori).
Di conseguenza, se è vero che l'Arch. nell'agire in sede monitoria ha scomputato solo CP_1
fatture pagate successive alla data del preventivo, queste tre fatture, che sono precedenti, le aveva già detratte nel preventivo stesso;
la sentenza appellata deve essere riformata anche su questo punto, altrimenti questi importi pagati dalla committente verrebbero ad essere detratti ben due volte dal quantum dovuto al professionista.
La terza censura dell'AP incidentale riguarda l'assegno del 28.03.06 per € 7.680,00 che secondo il primo giudice, pur documentante un pagamento della committente riferibile all'incarico relativo all'ampliamento per cui è causa, non sarebbe stato scomputato dal professionista dal suo credito residuo nel momento in cui è stato chiesto il decreto ingiuntivo.
Anche questa censura alla sentenza appellata è fondata, in quanto risulta in via documentale che anche questo pagamento è stato scomputato dal quantum dovuto al professionista: infatti dalla matrice dell'assegno (vedi doc. 29 parte opposta), si evince che con esso è stata pagata la “fattura n.
5 del 2006” che è appunto la fattura n. 5 del 25.2.06 dell'importo capitale di euro 7.500 (senza accessori), anch'essa indicata nel preventivo e ivi scomputata come "acconto ricevuto".
La sentenza appellata deve essere riformata anche su questo punto, altrimenti l'importo di €
7.680,00 pagato dalla committente verrebbe ad essere detratto ben due volte dal quantum dovuto al professionista.
L'ultima censura dell'AP incidentale contenuta nel suo primo motivo di appello, che riguarda la fattura n. 1 del 20.1.11 per € 10.608,00 è invece infondata. Il primo giudice ha ritenuto che il pagamento di tale fattura dovesse essere scomputato dal quantum dovuto al professionista per gli stessi motivi spiegati in relazione alla fattura n. 10 del 7.12.2010, ossia perché, una volta ritenuto che essa si riferisse all'attività professionale relativa ai lavori di ampliamento della struttura residenziale della committente, costituiva onere dell'opposto, non assolto, provare che l'attività ivi indicata non rientrasse già tra quelle già indicate nel preventivo del
20.12.2010, che, per come formulato, parrebbe includere tutte le attività svolte e da svolgere in relazione all'ampliamento predetto.
In aggiunta, siccome la causale della predetta fattura fa riferimento alla revisione di computo metrico estimativo, il primo giudice ha ritenuto trattarsi verosimilmente della duplicazione di un'attività professionale già svolta e fatturata in precedenza (con la fattura n. 10 del 7.12.2010).
Le argomentazioni dell'AP incidentale non riescono a scalfire questa convincente motivazione, nè alcun argomento in senso contrario emerge dalla fattura in questione (doc. 30 opposto), sicuramente saldata perché quietanzata, in cui si legge come causale “prestazioni professionali relative alla revisione totale del computo metrico estimativo relativo all'ampliamento dell'Istituto, prodotto dalla DI CPF spa”: infatti la circostanza indicata dal professionista che questa impresa edile fosse proprio la ditta che MA aveva incaricato per l'esecuzione dei Per_1
lavori dimostra, se ce ne fosse bisogno, che il documento non si riferisce ad un diverso appalto ma proprio a quello oggetto di causa, ma non dimostra affatto che la prestazione indicata in fattura sia da considerarsi “extra preventivo” e, come tale, da pagarsi a parte ed in aggiunta ad esso.
Tra l'altro parte AP incidentale non ha spiegato minimamente il motivo per cui, a distanza di poco più di un mese dalla fattura n. 10 del 7.12.2010, l'arch. avrebbe dovuto fatturare Persona_3 una ulteriore prestazione sempre di “revisione totale del computo metrico estimativo” della medesima opera edilizia.
Ne consegue, in definitiva, che dalla somma di € 76.128,00 indicata nel decreto ingiuntivo il primo giudice non doveva detrarre il complessivo importo di € 59.292,00 (ossia € 10.404,00 + € 30.600,00
+ € 7.680,00 +€ 10.608,00), ma solo l'importo di € 10.608,00 relativo alla fattura n. 1 del 20.1.11.
La sentenza appellata deve pertanto essere riformata statuendo, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'obbligo dell'AP principale di pagare in favore dell'architetto appellato la complessiva somma di € 65.520,00.
Alla somma capitale predetta vanno aggiunti gli interessi moratori “ex d.lgs. 231/02 dalla costituzione in mora al saldo”, perché così è stato deciso dal primo giudice senza che sul punto sia stata svolta alcuna censura in appello.
10. Passando ad esaminare il secondo motivo di appello incidentale dell'arch. CP_1
(“Violazione dell'art. 112 c.p.c.”), esso risulta infondato. L'AP sostiene l'esistenza di un vizio di omessa pronuncia, deducendo che il primo giudice ha omesso di esaminare la domanda che l'Arch. aveva svolto e precisato in seguito CP_1
alla CTU, che gli riconosceva un importo maggiore rispetto a quello richiesto con decreto ingiuntivo.
La censura è infondata, in quanto è evidente come il primo giudice abbia implicitamente rigettato la predetta domanda del convenuto-opposto e ciò correttamente.
Come si desume agevolmente esaminando le conclusioni che il convenuto opposto aveva rassegnato nel primo giudizio, tale domanda era stata avanzata solo in via subordinata, nel caso in cui fosse revocato il decreto ingiuntivo in accoglimento dell'opposizione, la quale era fondata anzitutto sulla contestazione del preventivo (o “proposta di notula”) di € 140.000,00 datato 20.12.2010, perchè non sottoscritto dalla committente;
pertanto il primo giudice, una volta ritenuto che la committente avesse tacitamente accettato detto preventivo e quindi ritenuto esistente un patto sui compensi – e tra l'altro questa parte della sentenza appellata non è stata attinta da alcun motivo di appello - non poteva certo liquidare l'onorario spettante all'arch. sulla base delle tariffe Persona_3 professionali, giusta quanto previsto dall'art. 2225 cc, secondo cui il compenso professionale può essere liquidato sulla base delle tariffe solo nel caso in cui non sia stato pattuito dalle parti.
Né l'applicazione delle tariffe professionali poteva essere legittimamente richiesta dal convenuto- opposto soltanto dopo e sulla scorta dei risultati della CTU, perché, per la ragione appena detta, tale difesa sarebbe stata radicalmente incompatibile con quella svolta in via monitoria, ove appunto il professionista aveva richiesto l'importo complessivo di € 140.000,00 fondato sul preventivo;
pertanto, avendo l'opposto concluso in via principale chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, non poteva, al tempo stesso, pretendere la maggior somma che, in mancanza di patto sui compensi, gli sarebbe spettata secondo la CTU sulla base dei parametri di cui al DM 140/12 (normativa astrattamente applicabile nella specie perchè in vigore al momento in cui era cessata l'attività professionale dell'arch. ). CP_1
Il secondo motivo di appello incidentale deve quindi essere rigettato.
11. In punto di spese del giudizio è ben noto che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta di ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza: "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 – 01; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008,
Rv. 603368 - 01).
In questo caso la riforma è solo parziale, perchè riguarda solo il rapporto principale tra attore/opponente e convenuto/opposto e l'esito finale del processo vede ancora più vittorioso quest'ultimo; per tale motivo non può più essere mantenuta la completa compensazione delle spese processuali, decisa dal primo giudice sulla base della “evidente soccombenza reciproca”, considerato che la reciprocità non è affatto paritetica, perché la risulta perdente Parte_1
su tutte le sue domande ad esclusione di quella di riduzione del compenso, che passa da € 76.128,00
a € 65.520,00 (poiché non è mai stato chiesto dall'opponente l'accertamento di un controcredito risarcitorio per l'esigenza di realizzare gli adeguamenti indicati dal CTU come necessari per poter ottenere l'autorizzazione all'utilizzo della nuova struttura in ampliamento).
In questa situazione le spese processuali di entrambi i gradi vanno dunque compensate solo nella misura di 1/7 e per i residui 6/7 vanno poste a carico della Parte_1
Le spese si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, considerando lo scaglione da € 52.000 a € 260.000 (in base al decisum) e, quanto al grado di appello, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Quanto al rapporto di manleva tra il convenuto/opposto e la sua assicurazione, anche in questo grado la domanda è rimasta assorbita e va pertanto confermata anche per l'appello la decisione del primo giudice, che aveva posto le spese processuali della terza chiamata a carico dell'attrice/opponente sulla base del principio di causalità, così motivando: “La chiamata in causa della compagnia di assicurazioni doveva quindi ritenersi giustificata, in relazione alla domanda risarcitoria proposta dalla controparte, rivelatasi tuttavia infondata. Ne consegue che le spese di lite sostenute dalla compagnia di assicurazioni dovranno essere rifuse dalla parte opponente, che con la propria domanda risarcitoria infondata ha dato luogo e giustificato la chiamata in causa della stessa”.
Il primo giudice ha fatto invero corretta applicazione del costante orientamento giurisprudenziale in materia (“Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”: cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019, Rv. 655244 - 01, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979 - 02), né
l'AP principale ha spiegato perché nel caso di specie le spese nel rapporto tra l'attrice opponente e la terza chiamata dovrebbero essere liquidate diversamente.
Infine il rigetto dell'appello principale comporta a carico della l'obbligo di Parte_1
pagamento del contributo unificato raddoppiato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni altra domanda, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e, per l'effetto, dichiara assorbita la domanda di manleva svolta in via subordinata dall'AP incidentale;
2) accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 31/2022 del Tribunale di Firenze, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna a pagare a Parte_4 CP_1
, a titolo di compensi professionali, la somma di € 65.520,00, oltre interessi moratori ex
[...]
d.lgs. 231/02 dalla costituzione in mora al saldo;
3) condanna a rimborsare a Parte_4 CP_1
i 6/7 delle spese processuali di entrambi i gradi, compensato il residuo 1/7, spese che si
[...] liquidano per l'intero per il primo grado in complessivi € 14.103,00 e per l'appello per l'intero in complessivi € 9.990,00, oltre in entrambi i gradi a spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e
Cap come per legge;
4) condanna al pagamento delle spese Parte_4 processuali del giudizio di secondo grado sostenute da che si Controparte_2
liquidano in complessivi € 9.990,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge;
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'AP principale
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, Parte_4
ove dovuto, per il gravame, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, il 12.3.25 IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dania Mori