TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/07/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6069/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
22.8.2023, assunto in decisione in data 17.7.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], con l'avvocato Laura Parte_1 C.F._1
Semprini Bisleri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Vincenzo Bellini n. 13;
RICORRENTE
e tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'avvocato Katia Rosa Carosi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brugherio via G.
Oberdan n. 69;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Nelle more del procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso di (28 agosto 2014) e (5 marzo 2017), con collocamento PE1 Persona_2 presso la madre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé e a fine settimana alternati dal sabato mattina PE1 Persona_2 alla domenica sera;
un giorno infrasettimanale (in difetto di accordo, il mercoledì) dalla uscita da scuola al rientro a scuola il giorno successivo, durante le vacanze natalizie ad anni alterni per 7 giorni consecutivi alternando annualmente con la madre il periodo 23.12/30.12 con quello 31.12/6.1; l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni con la madre;
quattro settimana anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
- la casa coniugale (complesso immobiliare sito in Arcore (MB), Via Del Bruno n. 114: appartamento posto su due livelli collegati tra loro da scala interna e composto da soggiorno, cucina, disimpegno, bagno e relativa area pertinenziale al piano terreno;
due camere, disimpegno, servizio e balcone al piano primo oltre, in corpo staccato, vano ad uso autorimessa al piano terreno. Il tutto identificato al catasto fabbricati del detto Comune come segue: A) Foglio 16, Mappale 63, via Del Bruno 114, piano T-1, Categoria A/4, Classe 3, vani 5,5, superficie catastale totale mq 146, totale escluse aree scoperte mq 141, rendita catastale € 411,87; B) Foglio
16, Mappale 66, Subalterno 501, via Del Bruno 114, paino T, Categoria C/6, Classe 4, mq 16, superficie catastale totale mq 16, , rendita catastale € 51,23), in proprietà al 50% di ciascuna Parte, rimane assegnata alla ricorrente;
- il resistente si obbliga - entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio e previa autorizzazione del Giudice Tutelare competente ex art. 320 c.c. - a trasferire ai figli minori la nuda proprietà e ad attribuire contestualmente alla ricorrente l'usufrutto vitalizio della propria quota del 50% della casa familiare;
- il resistente rimane obbligato a corrispondere l'importo di euro 300,00, con decorrenza novembre 2023, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2024 e con riferimento al mese di novembre 2023. Restano inoltre a carico del resistente il 50% delle spese extra assegno di mantenimento scolastiche, mediche e sportive, ricreative dei figli secondo le linee guida che il Giudicante riterrà più opportune (eventualmente anche alla luce delle nuove linee guida della CDA di Milano del giugno 2025);
- L'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra per i minori;
Pt_1
- nessun contributo al mantenimento è previsto in favore della ricorrente.
pagina 2 di 7 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 nel 2018 con;
che dall'unione nascevano ( 28 agosto Controparte_1 Persona_3
2014) e (5 marzo 2017); che la coppia si trasferiva a viere in immobile in comproprietà in Persona_2
Arcore, gravato da mutuo con rata mensile di euro 540; che il resistente intraprendeva relazione extraconiugale;
che egli utilizzava il denaro della famiglia per scopi personali, fumava e beveva smodatamente negli ambienti domestici;
che egli e dichiarava che sarebbe rimasto nella casa coniugale per vederla morire;
che egli aveva comportamenti minacciosi nei suoi confronti;
di aver lavorato come cameriera ai piani, di essere attualmente disoccupata e di percepire NASPI per euro 630 mensili;
che il marito era impiegato come
OSS con reddito di euro 1400 mensili;
di aver scoperto nel 2021 di essere affetta da carcinoma polmonare;
di essersi sempre occupata dei figli;
concludeva domandando la separazione con addebito, l'affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé ed assegnazione a sé della casa coniugale, che fossero regolamentati tempi e modi di permanenza dei minori presso i genitori e che fosse posto a carico del marito un contributo al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 700, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre ad euro 350 mensili a titolo di contributo al proprio mantenimento;
in via d'urgenza, ex articolo 473bis.15 c.p.c. domandava l'autorizzazione a vivere separati e l'assegnazione a sé della casa coniugale;
Il Giudice fissava udienza per la trattazione della istanza ex articolo 473bis.15 c.p.c. in data 12.9.2023.
Nonostante la ritualità della notifica, il resistente non si costituiva nel subprocedimento.
Alla udienza del 12.9.2023 la ricorrente dichiarava: viviamo da fine gennaio ad Arcore, in una casa in comproprietà gravata da mutuo di euro 640 euro mensili, che sta pagando lui. Quando lui ha saputo che voglio separarmi, lui si è licenziato dal lavoro. Lui aveva un lavoro fisso da un anno e da fine agosto ha finito il rapporto di lavoro. Lui prima guadagnava circa
1300 euro al mese, aveva un lavoro a tempo indeterminato come OSS. Io non lavoro, faccio lavori occasionali ad ore, ma percepisco la disoccupazione che ammonta ad euro 400 mensili circa, ma mi pare che a ottobre finisca. Con i lavori occasionali riesco a guadagnare 200 euro mensili, sono poche ore. Prendiamo anche l'assegno unico, lo prendo al 100% ed ammonta ad euro 320 euro mi pare. Lui vive in casa, da solo, in una stanza, si chiude dentro a chiave e va e viene dalla casa, fuma in casa, quando io sono andata via con i bambini una settimana lui ha fumato in tutta la casa. Lui beve anche e mi ha aggredito, mi ha spinto e lanciato delle cose, beve birra e vino e fuma tantissimo. Io voglio che lui sia allontanato dalla casa, ma lui non se ne vuole andare. Io voglio che se ne vada perché la convivenza è molto difficile per la mia salute. Lui è andato anche a festeggiare il compleanno di mio figlio a casa della donna con cui ha una relazione e li ha anche portati in vacanza a luglio con questa donna, questa è una cosa molto diseducativa per i bambini che vedono questa donna anche se noi viviamo ancora insieme.
Con provvedimento in data 15.9.2023 il Giudice collocava i minori presso la madre e le assegnava la casa coniugale;
disponeva monitoraggio del nucleo ad opera dei servizi sociali competenti per territorio.
Si costituiva nel procedimento di merito il resistente, il quale esponeva che gli screzi nella coppia erano da ricondurre ai differenti portati culturali dei coniugi ed alle tensioni conseguenti alla patologia della ricorrente;
che la ricorrente nel tempo trasferiva capitali in Perù ed ivi acquistato immobili;
di essersi sempre occupato dei figli;
che i minori lo contattavano chiedendogli di poterlo vedere e sentire;
domandava la separazione con pagina 3 di 7 rigetto della domanda di addebito;
la revoca del provvedimento ex articolo 473bis.15 c.p.c., l'affido condiviso con possibilità per lo stesso di rientrare nella casa coniugale;
che fosse posto a suo carico un contributo al mantenimento dei minori nella misura mensile di euro 150 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza del 30.11.2023 le parti rispettivamente dichiaravano: la ricorrente: vivo nella casa coniugale, in comproprietà, gravata da mutuo di euro 550 mensili, ho chiesto il cambio con rata
a tasso fisso. Da settembre lui non paga il mutuo. Mi sto attivando per pagarlo io. Non sto lavorando, prendo la disoccupazione di 600 euro mensili, ma scade a dicembre. Faccio qualche ora di lavori occasionali, ma la terapia che sto facendo mi abbatte molto, è molto pesante. Sto prendendo l'assegno unico che è di 370 euro mensili. Adesso il papà sta vedendo i bambini con i servizi sociali. Non mi versa nulla a titolo di mantenimento. Non compra nemmeno i quaderni. Lui si è licenziato volontariamente. Il mio ex marito ha interrogato i bambini in macchina e ha fatto loro il video. Non è mai successo che io abbia picchiato o maltrattato i miei figli, magari in un'occasione mi hanno lanciato qualcosa e io per spaventarli ho fatto vedere il bastone, ma non li ho picchiati. Loro si stavano facendo i dispetti e per farli stare fermi ho fatto vedere loro il bastone, ma non li ho picchiati. Ho fatto domanda per il contributo statale per la patologia che ho. il resistente: vivo con il mio ex collega, in una taverna, pago 250 euro mensili. Lavoro in modo occasionale, sto cercando un lavoro regolare. Prima lavoravo come OSS, ma poi lei chiamava sul lavoro, diceva che io ero un ladro e ho perso il lavoro. Adesso guadagno 500/600 euro al mese, ho fatto domanda di disoccupazione, ma non la sto ancora prendendo. Vorrei vedere i miei figli regolarmente, ma lei non me li fa sentire, e io non so cosa fare. Se chiamo io, non mi risponde. Giovedì scorso ho chiamato PE e mi ha detto che la mamma lo ha picchiato con il bastone, e anche lei me lo ha confermato. Quando li ho visti domenica ho chiesto cosa era successo, loro mi hanno detto che sono stati picchiati e che se non c'è il bastone, c'è la cintura. Anche ai servizi ho detto che i bambini devono stare con la mamma e lo confermo. Però lei li deve curare come si deve. Io ho dato il denaro per comprare le scarpe.
Il giudice affidava in via condivisa i minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
assegnava alla ricorrente la casa coniugale, disciplinava il diritto di visita paterno, poneva a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 300, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva che la ricorrente percepisse il 100% dell'assegno unico per i minori;
rigettava la domanda della ricorrente di determinazione di contributo al suo mantenimento.
Nel prosieguo, il Tribunale di Monza pronunciava la separazione tra le parti con sentenza n. 1949/2024 e la causa veniva rimessa sul ruolo per prosecuzione del monitoraggio, con conferma dei provvedimenti in essere.
Alla udienza del 27.3.2025 i legali evidenziavano che le parti oggi vanno molto più d'accordo e sarebbero d'accordo ad una cessione da parte del resistente della quota del 50% della casa coniugale, con l'impegno che al 18mo anno di età dei figli questa quota del 50% venga intestata ai figli;
hanno chiesto rinvio a luglio per cercare soluzioni conciliative, anche sul divorzio.
Il Giudice delegato rinviava al fine di verificare la possibilità di soluzioni conciliative.
Alla udienza del 17.7.2025 le parti precisavano le epigrafate conclusioni.
*******
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata. pagina 4 di 7 Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza non definitiva pubblicata in data 8.7.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (30.11.2023) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 28.8.2014 e 5.3.2017) e, per le restanti pattuizioni, Persona_3 Persona_2 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Arcore del 27.11.2023 emergeva che il padre affermava di essere venuto a conoscenza del procedimento al momento dell'allontanamento dalla casa coniugale;
di aver dormito inizialmente in auto;
che la conflittualità era molto elevata e condizionata anche dai diversi vissuti in ordine alla crisi di coppia;
i genitori apparivano molto legati affettivamente ai figli e dotati di buone competenze genitoriali, inficiate tuttavia dall'elevato livello di conflitto;
al colloquio con la psicologa,
i bambini si erano mostrati aperti al dialogo e disponibili;
erano contrariati dal fatto che il padre non vivesse più con loro;
evidenziavano che la madre non voleva che essi frequentassero la nuova compagna del padre e che ciò li metteva in difficoltà.
Dalla relazione dei servizi sociali del 29.11.2023 emergeva che i minori riferivano al padre di essere stati percossi dalla madre con un bastone;
il resistente riferiva che la madre, in alcuni momenti in cui la tensione familiare era particolarmente elevata, utilizzava tale modalità; il padre riferiva altresì che non voleva che i figli fossero allontanati dalla madre, ma voleva che tali modalità cessassero;
segnalazione dell'accaduto era inoltrata dai servizi sociali alla Procura della Repubblica.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Arcore in vista della udienza del 27.6.2024 emergeva che i genitori avevano collaborato con gli operatori per il monitoraggio della situazione, entrambi riferivano di una maggiore serenità dei minori e non segnalavano criticità nella frequentazione dell'uno o dell'altro genitore;
si erano anche organizzati per le vacanze estive 2024, trascorse dai minori con il padre nel mese di luglio in Egitto.
La psicopedagogista della scuola segnalava in un disturbo emozionale dell'infanzia; egli era PE1 affiancato da un educatore a scuola;
il minore dall'inizio dell'anno aveva migliorato il rapporto con i compagni ed il rispetto dell'adulto; la psicopedagogista aveva in ogni caso evidenziato la necessità di effettuare valutazione UONPIA e la madre aveva inserito il minore in lista d'attesa.
pagina 5 di 7 Anche veniva inserito in lista di attesa presso UONPIA in ragione di alcune difficoltà di letto – scrittura PE2
e veniva inserito in un progetto di aiuto per i compiti.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Arcore in vista della udienza del 27.3.2025 emergeva che il resistente non aveva ancora reperito un alloggio in cui ospitare i minori per la notte e divideva un immobile con un connazionale;
si diceva rattristato dalla circostanza;
la ricorrente dal canto sua stava cercando lavoro;
entrambe le parti riferivano una situazione di maggior serenità dei minori;
erano riusciti ad organizzarsi per la gestione dei figli e seguivano le indicazioni della scuola in ordine ai loro bisogni educativi;
i minori avevano trascorso parte del mese di luglio con il padre ed i di lui famigliari.
Il resistente si era recato presso il NOA e gli esami di sangue e urine avevano dato esito negativo, con conseguente chiusura del percorso.
aveva effettuato valutazione presso UONPIA dalla quale emergevano difficoltà attentive, PE2 funzionamento cognitivo al limite e fragilità emotive;
a suo favore sarebbe stato richiesto un percorso di sostegno;
il minore stava frequentando una volta la settimana lo spazio compiti. aveva ottenuto certificazione per disturbo emozionale dell'infanzia, con difficoltà attentive e PE1 nell'organizzazione del pensiero;
le sue insegnanti evidenziavano che il minore era più in grado di gestirsi anche dal punto di vista relazionale.
Gli operatori proponevano la prosecuzione del monitoraggio per ulteriori 6 mesi, anche per effettuare colloqui con i minori.
Alla udienza del 27.3.2025 i legali evidenziavano che le parti oggi vanno molto più d'accordo e sarebbero d'accordo ad una cessione da parte del resistente della quota del 50% della casa coniugale, con l'impegno che al 18mo anno di età dei figli questa quota del 50% venga intestata ai figli; chiedevano rinvio a luglio per cercare soluzioni conciliative, anche sul divorzio.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio di Arcore in vista della udienza del 17.7.2025 emerge che il padre ha reperito regolare contratto di lavoro, ma non un alloggio i cui ospitare i figli che per tale motivo restano a dormire presso la madre nei fine settimana di spettanza paterna;
la ricorrente sta ancora cercando lavoro.
I rapporti tra le parti sono molto più distesi ed esse sono riuscite a trovare linee educative comuni.
Le valutazioni psicodiagnostiche di entrambi i genitori escludono la sussistenza di psicopatia: il resistente ha esposto di non aver vissuto la relazione con la ricorrente con particolare trasporto;
di essere rimasto a lei legato per la nascita del primo figlio;
egli non pare in grado di problematizzare le ragioni della crisi di coppia, né l'impatto della patologia sull'equilibrio psichico della moglie.
Egli appare preoccupato rispetto alla pendenza dei procedimenti penali, che ritiene strumentalizzazioni della moglie finalizzate ad ottenere la casa coniugale;
egli si dichiara comunque affettivamente legato alla moglie, in quanto madre dei suoi figli, e desideroso di collaborare con lei nella gestione dei minori;
nega abusi alcolici;
la valutazione conclude riscontrando un funzionamento integro e privo di franca psicopatologia;
la quota di pagina 6 di 7 ansia che riguarda gli eventi familiari non si traduce in un disturbo;
le funzioni logiche ed intellettive sono conservate.
Quanto alla ricorrente, ella riferisce di un periodo particolarmente faticoso tra il 2020 e il 2023, connesso alla patologia che l'ha debilitata moltissimo, ed alla crisi di coppia;
ella dichiara di non essersi sentita supportata dal marito dal punto di visita emotivo durante la malattia e che la coppia ha avuto molti problemi economici anche perché il resistente giocherebbe d'azzardo; di aver sentito su di sé il peso economico della famiglia.
LL ha riferito di aver ritirato le denunce penali, perché i comportamenti violenti che il marito avrebbe tenuto non si sono più verificati, e che oggi i figli sono sereni con il padre.
LL non presenta stintomi psicopatologici;
il funzionamento di personalità è semplice e concreto, integro e maturo, sebbene con limitate capacità riflessive;
l'umore attualmente è sereno e stabile.
Alla luce di quanto precede, deve rilevarsi come le criticità sussistenti all'inizio del procedimento oggi siano state superate;
le valutazioni psicodiagnostiche delle parti e presso il NOA del resistente escludono la sussistenza di elementi di pregiudizio per i minori.
Le conclusioni concordemente rassegnate per la definizione del procedimento possono essere recepite, in quanto conformi agli interessi morali e materiali dei minori.
Le spese di lite vengono compensate, stante la definizione consensuale del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22.8.2023 da
[...]
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Parte_1 Controparte_1
o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Brugherio in data 13.1.2018 (Atto n. 2, Parte I, del registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Claudia Bonomi Laura Gaggiotti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
22.8.2023, assunto in decisione in data 17.7.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], con l'avvocato Laura Parte_1 C.F._1
Semprini Bisleri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Vincenzo Bellini n. 13;
RICORRENTE
e tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'avvocato Katia Rosa Carosi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brugherio via G.
Oberdan n. 69;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Nelle more del procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso di (28 agosto 2014) e (5 marzo 2017), con collocamento PE1 Persona_2 presso la madre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé e a fine settimana alternati dal sabato mattina PE1 Persona_2 alla domenica sera;
un giorno infrasettimanale (in difetto di accordo, il mercoledì) dalla uscita da scuola al rientro a scuola il giorno successivo, durante le vacanze natalizie ad anni alterni per 7 giorni consecutivi alternando annualmente con la madre il periodo 23.12/30.12 con quello 31.12/6.1; l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni con la madre;
quattro settimana anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
- la casa coniugale (complesso immobiliare sito in Arcore (MB), Via Del Bruno n. 114: appartamento posto su due livelli collegati tra loro da scala interna e composto da soggiorno, cucina, disimpegno, bagno e relativa area pertinenziale al piano terreno;
due camere, disimpegno, servizio e balcone al piano primo oltre, in corpo staccato, vano ad uso autorimessa al piano terreno. Il tutto identificato al catasto fabbricati del detto Comune come segue: A) Foglio 16, Mappale 63, via Del Bruno 114, piano T-1, Categoria A/4, Classe 3, vani 5,5, superficie catastale totale mq 146, totale escluse aree scoperte mq 141, rendita catastale € 411,87; B) Foglio
16, Mappale 66, Subalterno 501, via Del Bruno 114, paino T, Categoria C/6, Classe 4, mq 16, superficie catastale totale mq 16, , rendita catastale € 51,23), in proprietà al 50% di ciascuna Parte, rimane assegnata alla ricorrente;
- il resistente si obbliga - entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio e previa autorizzazione del Giudice Tutelare competente ex art. 320 c.c. - a trasferire ai figli minori la nuda proprietà e ad attribuire contestualmente alla ricorrente l'usufrutto vitalizio della propria quota del 50% della casa familiare;
- il resistente rimane obbligato a corrispondere l'importo di euro 300,00, con decorrenza novembre 2023, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2024 e con riferimento al mese di novembre 2023. Restano inoltre a carico del resistente il 50% delle spese extra assegno di mantenimento scolastiche, mediche e sportive, ricreative dei figli secondo le linee guida che il Giudicante riterrà più opportune (eventualmente anche alla luce delle nuove linee guida della CDA di Milano del giugno 2025);
- L'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra per i minori;
Pt_1
- nessun contributo al mantenimento è previsto in favore della ricorrente.
pagina 2 di 7 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 nel 2018 con;
che dall'unione nascevano ( 28 agosto Controparte_1 Persona_3
2014) e (5 marzo 2017); che la coppia si trasferiva a viere in immobile in comproprietà in Persona_2
Arcore, gravato da mutuo con rata mensile di euro 540; che il resistente intraprendeva relazione extraconiugale;
che egli utilizzava il denaro della famiglia per scopi personali, fumava e beveva smodatamente negli ambienti domestici;
che egli e dichiarava che sarebbe rimasto nella casa coniugale per vederla morire;
che egli aveva comportamenti minacciosi nei suoi confronti;
di aver lavorato come cameriera ai piani, di essere attualmente disoccupata e di percepire NASPI per euro 630 mensili;
che il marito era impiegato come
OSS con reddito di euro 1400 mensili;
di aver scoperto nel 2021 di essere affetta da carcinoma polmonare;
di essersi sempre occupata dei figli;
concludeva domandando la separazione con addebito, l'affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé ed assegnazione a sé della casa coniugale, che fossero regolamentati tempi e modi di permanenza dei minori presso i genitori e che fosse posto a carico del marito un contributo al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 700, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre ad euro 350 mensili a titolo di contributo al proprio mantenimento;
in via d'urgenza, ex articolo 473bis.15 c.p.c. domandava l'autorizzazione a vivere separati e l'assegnazione a sé della casa coniugale;
Il Giudice fissava udienza per la trattazione della istanza ex articolo 473bis.15 c.p.c. in data 12.9.2023.
Nonostante la ritualità della notifica, il resistente non si costituiva nel subprocedimento.
Alla udienza del 12.9.2023 la ricorrente dichiarava: viviamo da fine gennaio ad Arcore, in una casa in comproprietà gravata da mutuo di euro 640 euro mensili, che sta pagando lui. Quando lui ha saputo che voglio separarmi, lui si è licenziato dal lavoro. Lui aveva un lavoro fisso da un anno e da fine agosto ha finito il rapporto di lavoro. Lui prima guadagnava circa
1300 euro al mese, aveva un lavoro a tempo indeterminato come OSS. Io non lavoro, faccio lavori occasionali ad ore, ma percepisco la disoccupazione che ammonta ad euro 400 mensili circa, ma mi pare che a ottobre finisca. Con i lavori occasionali riesco a guadagnare 200 euro mensili, sono poche ore. Prendiamo anche l'assegno unico, lo prendo al 100% ed ammonta ad euro 320 euro mi pare. Lui vive in casa, da solo, in una stanza, si chiude dentro a chiave e va e viene dalla casa, fuma in casa, quando io sono andata via con i bambini una settimana lui ha fumato in tutta la casa. Lui beve anche e mi ha aggredito, mi ha spinto e lanciato delle cose, beve birra e vino e fuma tantissimo. Io voglio che lui sia allontanato dalla casa, ma lui non se ne vuole andare. Io voglio che se ne vada perché la convivenza è molto difficile per la mia salute. Lui è andato anche a festeggiare il compleanno di mio figlio a casa della donna con cui ha una relazione e li ha anche portati in vacanza a luglio con questa donna, questa è una cosa molto diseducativa per i bambini che vedono questa donna anche se noi viviamo ancora insieme.
Con provvedimento in data 15.9.2023 il Giudice collocava i minori presso la madre e le assegnava la casa coniugale;
disponeva monitoraggio del nucleo ad opera dei servizi sociali competenti per territorio.
Si costituiva nel procedimento di merito il resistente, il quale esponeva che gli screzi nella coppia erano da ricondurre ai differenti portati culturali dei coniugi ed alle tensioni conseguenti alla patologia della ricorrente;
che la ricorrente nel tempo trasferiva capitali in Perù ed ivi acquistato immobili;
di essersi sempre occupato dei figli;
che i minori lo contattavano chiedendogli di poterlo vedere e sentire;
domandava la separazione con pagina 3 di 7 rigetto della domanda di addebito;
la revoca del provvedimento ex articolo 473bis.15 c.p.c., l'affido condiviso con possibilità per lo stesso di rientrare nella casa coniugale;
che fosse posto a suo carico un contributo al mantenimento dei minori nella misura mensile di euro 150 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza del 30.11.2023 le parti rispettivamente dichiaravano: la ricorrente: vivo nella casa coniugale, in comproprietà, gravata da mutuo di euro 550 mensili, ho chiesto il cambio con rata
a tasso fisso. Da settembre lui non paga il mutuo. Mi sto attivando per pagarlo io. Non sto lavorando, prendo la disoccupazione di 600 euro mensili, ma scade a dicembre. Faccio qualche ora di lavori occasionali, ma la terapia che sto facendo mi abbatte molto, è molto pesante. Sto prendendo l'assegno unico che è di 370 euro mensili. Adesso il papà sta vedendo i bambini con i servizi sociali. Non mi versa nulla a titolo di mantenimento. Non compra nemmeno i quaderni. Lui si è licenziato volontariamente. Il mio ex marito ha interrogato i bambini in macchina e ha fatto loro il video. Non è mai successo che io abbia picchiato o maltrattato i miei figli, magari in un'occasione mi hanno lanciato qualcosa e io per spaventarli ho fatto vedere il bastone, ma non li ho picchiati. Loro si stavano facendo i dispetti e per farli stare fermi ho fatto vedere loro il bastone, ma non li ho picchiati. Ho fatto domanda per il contributo statale per la patologia che ho. il resistente: vivo con il mio ex collega, in una taverna, pago 250 euro mensili. Lavoro in modo occasionale, sto cercando un lavoro regolare. Prima lavoravo come OSS, ma poi lei chiamava sul lavoro, diceva che io ero un ladro e ho perso il lavoro. Adesso guadagno 500/600 euro al mese, ho fatto domanda di disoccupazione, ma non la sto ancora prendendo. Vorrei vedere i miei figli regolarmente, ma lei non me li fa sentire, e io non so cosa fare. Se chiamo io, non mi risponde. Giovedì scorso ho chiamato PE e mi ha detto che la mamma lo ha picchiato con il bastone, e anche lei me lo ha confermato. Quando li ho visti domenica ho chiesto cosa era successo, loro mi hanno detto che sono stati picchiati e che se non c'è il bastone, c'è la cintura. Anche ai servizi ho detto che i bambini devono stare con la mamma e lo confermo. Però lei li deve curare come si deve. Io ho dato il denaro per comprare le scarpe.
Il giudice affidava in via condivisa i minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
assegnava alla ricorrente la casa coniugale, disciplinava il diritto di visita paterno, poneva a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 300, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva che la ricorrente percepisse il 100% dell'assegno unico per i minori;
rigettava la domanda della ricorrente di determinazione di contributo al suo mantenimento.
Nel prosieguo, il Tribunale di Monza pronunciava la separazione tra le parti con sentenza n. 1949/2024 e la causa veniva rimessa sul ruolo per prosecuzione del monitoraggio, con conferma dei provvedimenti in essere.
Alla udienza del 27.3.2025 i legali evidenziavano che le parti oggi vanno molto più d'accordo e sarebbero d'accordo ad una cessione da parte del resistente della quota del 50% della casa coniugale, con l'impegno che al 18mo anno di età dei figli questa quota del 50% venga intestata ai figli;
hanno chiesto rinvio a luglio per cercare soluzioni conciliative, anche sul divorzio.
Il Giudice delegato rinviava al fine di verificare la possibilità di soluzioni conciliative.
Alla udienza del 17.7.2025 le parti precisavano le epigrafate conclusioni.
*******
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata. pagina 4 di 7 Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza non definitiva pubblicata in data 8.7.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (30.11.2023) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 28.8.2014 e 5.3.2017) e, per le restanti pattuizioni, Persona_3 Persona_2 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Arcore del 27.11.2023 emergeva che il padre affermava di essere venuto a conoscenza del procedimento al momento dell'allontanamento dalla casa coniugale;
di aver dormito inizialmente in auto;
che la conflittualità era molto elevata e condizionata anche dai diversi vissuti in ordine alla crisi di coppia;
i genitori apparivano molto legati affettivamente ai figli e dotati di buone competenze genitoriali, inficiate tuttavia dall'elevato livello di conflitto;
al colloquio con la psicologa,
i bambini si erano mostrati aperti al dialogo e disponibili;
erano contrariati dal fatto che il padre non vivesse più con loro;
evidenziavano che la madre non voleva che essi frequentassero la nuova compagna del padre e che ciò li metteva in difficoltà.
Dalla relazione dei servizi sociali del 29.11.2023 emergeva che i minori riferivano al padre di essere stati percossi dalla madre con un bastone;
il resistente riferiva che la madre, in alcuni momenti in cui la tensione familiare era particolarmente elevata, utilizzava tale modalità; il padre riferiva altresì che non voleva che i figli fossero allontanati dalla madre, ma voleva che tali modalità cessassero;
segnalazione dell'accaduto era inoltrata dai servizi sociali alla Procura della Repubblica.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Arcore in vista della udienza del 27.6.2024 emergeva che i genitori avevano collaborato con gli operatori per il monitoraggio della situazione, entrambi riferivano di una maggiore serenità dei minori e non segnalavano criticità nella frequentazione dell'uno o dell'altro genitore;
si erano anche organizzati per le vacanze estive 2024, trascorse dai minori con il padre nel mese di luglio in Egitto.
La psicopedagogista della scuola segnalava in un disturbo emozionale dell'infanzia; egli era PE1 affiancato da un educatore a scuola;
il minore dall'inizio dell'anno aveva migliorato il rapporto con i compagni ed il rispetto dell'adulto; la psicopedagogista aveva in ogni caso evidenziato la necessità di effettuare valutazione UONPIA e la madre aveva inserito il minore in lista d'attesa.
pagina 5 di 7 Anche veniva inserito in lista di attesa presso UONPIA in ragione di alcune difficoltà di letto – scrittura PE2
e veniva inserito in un progetto di aiuto per i compiti.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Arcore in vista della udienza del 27.3.2025 emergeva che il resistente non aveva ancora reperito un alloggio in cui ospitare i minori per la notte e divideva un immobile con un connazionale;
si diceva rattristato dalla circostanza;
la ricorrente dal canto sua stava cercando lavoro;
entrambe le parti riferivano una situazione di maggior serenità dei minori;
erano riusciti ad organizzarsi per la gestione dei figli e seguivano le indicazioni della scuola in ordine ai loro bisogni educativi;
i minori avevano trascorso parte del mese di luglio con il padre ed i di lui famigliari.
Il resistente si era recato presso il NOA e gli esami di sangue e urine avevano dato esito negativo, con conseguente chiusura del percorso.
aveva effettuato valutazione presso UONPIA dalla quale emergevano difficoltà attentive, PE2 funzionamento cognitivo al limite e fragilità emotive;
a suo favore sarebbe stato richiesto un percorso di sostegno;
il minore stava frequentando una volta la settimana lo spazio compiti. aveva ottenuto certificazione per disturbo emozionale dell'infanzia, con difficoltà attentive e PE1 nell'organizzazione del pensiero;
le sue insegnanti evidenziavano che il minore era più in grado di gestirsi anche dal punto di vista relazionale.
Gli operatori proponevano la prosecuzione del monitoraggio per ulteriori 6 mesi, anche per effettuare colloqui con i minori.
Alla udienza del 27.3.2025 i legali evidenziavano che le parti oggi vanno molto più d'accordo e sarebbero d'accordo ad una cessione da parte del resistente della quota del 50% della casa coniugale, con l'impegno che al 18mo anno di età dei figli questa quota del 50% venga intestata ai figli; chiedevano rinvio a luglio per cercare soluzioni conciliative, anche sul divorzio.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio di Arcore in vista della udienza del 17.7.2025 emerge che il padre ha reperito regolare contratto di lavoro, ma non un alloggio i cui ospitare i figli che per tale motivo restano a dormire presso la madre nei fine settimana di spettanza paterna;
la ricorrente sta ancora cercando lavoro.
I rapporti tra le parti sono molto più distesi ed esse sono riuscite a trovare linee educative comuni.
Le valutazioni psicodiagnostiche di entrambi i genitori escludono la sussistenza di psicopatia: il resistente ha esposto di non aver vissuto la relazione con la ricorrente con particolare trasporto;
di essere rimasto a lei legato per la nascita del primo figlio;
egli non pare in grado di problematizzare le ragioni della crisi di coppia, né l'impatto della patologia sull'equilibrio psichico della moglie.
Egli appare preoccupato rispetto alla pendenza dei procedimenti penali, che ritiene strumentalizzazioni della moglie finalizzate ad ottenere la casa coniugale;
egli si dichiara comunque affettivamente legato alla moglie, in quanto madre dei suoi figli, e desideroso di collaborare con lei nella gestione dei minori;
nega abusi alcolici;
la valutazione conclude riscontrando un funzionamento integro e privo di franca psicopatologia;
la quota di pagina 6 di 7 ansia che riguarda gli eventi familiari non si traduce in un disturbo;
le funzioni logiche ed intellettive sono conservate.
Quanto alla ricorrente, ella riferisce di un periodo particolarmente faticoso tra il 2020 e il 2023, connesso alla patologia che l'ha debilitata moltissimo, ed alla crisi di coppia;
ella dichiara di non essersi sentita supportata dal marito dal punto di visita emotivo durante la malattia e che la coppia ha avuto molti problemi economici anche perché il resistente giocherebbe d'azzardo; di aver sentito su di sé il peso economico della famiglia.
LL ha riferito di aver ritirato le denunce penali, perché i comportamenti violenti che il marito avrebbe tenuto non si sono più verificati, e che oggi i figli sono sereni con il padre.
LL non presenta stintomi psicopatologici;
il funzionamento di personalità è semplice e concreto, integro e maturo, sebbene con limitate capacità riflessive;
l'umore attualmente è sereno e stabile.
Alla luce di quanto precede, deve rilevarsi come le criticità sussistenti all'inizio del procedimento oggi siano state superate;
le valutazioni psicodiagnostiche delle parti e presso il NOA del resistente escludono la sussistenza di elementi di pregiudizio per i minori.
Le conclusioni concordemente rassegnate per la definizione del procedimento possono essere recepite, in quanto conformi agli interessi morali e materiali dei minori.
Le spese di lite vengono compensate, stante la definizione consensuale del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22.8.2023 da
[...]
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Parte_1 Controparte_1
o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Brugherio in data 13.1.2018 (Atto n. 2, Parte I, del registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Claudia Bonomi Laura Gaggiotti
pagina 7 di 7