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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11833 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 17138/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice,
preliminarmente, dichiara che l'udienza del 4 Dicembre 2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termine assegnato le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
pertanto, alla luce degli atti e delle note di trattazione scritta depositate in sosti- tuzione del verbale d'dierna udienza, decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Filomena Fiore, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 17138/2023 r.g.a.c.
TRA
in p.l.r.p.t. Parte_1 Parte_2
(cod. fiscale: partita iva , con sede in Napoli, via P.IVA_1 P.IVA_1
Priv. Parco Comola Ricci, 98, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. dall'avv. Rosaria Marasca, presso lo studio della quale elettiva-
mente domicilia in Napoli, via Giulio Palermo n. 45 – indirizzo p.e.c.:
1
Email_1
- opponente -
CONTRO
in p.l.r.p.t., con sede legale in Casoria (NA) alla Via Mat- CP_1
teotti n. 19, P.IVA: elett.te dom.ta in Napoli alla via Nuova San P.IVA_2
Rocco n. 95 presso lo studio dell'Avv. AS CO, CF:
dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce C.F._1
al ricorso per decreto ingiuntivo - indirizzo di posta elettronica certificata
[...]
Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 4084/2023, depositato dal Tribu-
nale di Napoli il 14.06.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 23433/22
r.g. e notificato il 15.06.2023
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c., come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/07/2009 (appunto, l'art. 58 della legge 69/09
prevede espressamente l'immeditata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado).
Sempre in via preliminare è stata accertata la regolarità del contraddittorio e la legittimazione sia attiva che passiva delle parti.
A questo punto, e prima di passare all'esame del merito del giudizio, si ri-
tine opportuno richiamare gli atti difensivi delle parti costituite.
In fatto, con ricorso per ingiunzione di consegna documenti depositato di-
2
nanzi al Tribunale di Napoli in data 12.10.2022, n.r.g. 23433/2022, la CP_2
, deduceva di aver incaricato la società
[...] Parte_1
per servizi amministrativi e contabili;
di aver deciso di revocare l'incarico
[...]
avendo riscontrato delle gravi inadempienze nella gestione contabile della socie-
tà e per tale motivo di aver richiesto la consegna di tutta la documentazione fi-
scale e contabile in suo possesso e che no avendo sortito esito la richiesta aveva
fatto istanza al tribunale di ricorso monitorio con formula esecutiva oltre alla
condanna ex art 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma di denaro per ogni
giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, una volta notificato il ricor-
so.
In accoglimento della domanda proposta il Tribunale di Napoli, in data
15.06.2023, concedeva il decreto ingiuntivo n. 4084/2023 ed ingiungeva alla so-
cietà di consegnare alla parte ricorrente Parte_1
entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, i beni di cui al ricorso, nonché di pagare entro quaranta giorni dalla notifica del decreto le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 685,00 per compenso, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, come per legge;
La società Controparte_3
in data 28.06.2022 a mezzo pec, al fine di provvedere all'invio della do-
[...]
cumentazione contabile e societaria, invitava il sig. nella qua- Controparte_4
lità di l.r.p.t. della a compilare il modulo antiriciclaggio;
In data CP_2
01.07.2022 la società a mezzo pec solleci- Parte_1
tava l'invio dei documenti richiesti e dichiarava la propria disponibilità alla con-
segna della documentazione contabile ed in data 07.07.22, a mezzo pec, eviden-
ziava che l'invito del 01.07.22 era rimasto inevaso e richiedeva il saldo delle proprie competenze maturate e non saldate;
In data 25.07.22 l'avvocato Marasca
3
inviava a mezzo pec messa in mora per il pagamento di fatture scadute;
In data
21.07.22 l'avv. AS CO per conto della contestava gli CP_2
importi fatturati e chiedeva lo storno di una fattura.
Concludeva l'opponente che non era stata negata la consegna di tutta la documentazione in suo possesso e che nei fatti era stato effettuato per una parte l'invio telematico, essendo documenti informatici ed in parte a mezzo raccoman-
data con ricevuta di ritorno.
Per le dedotte ragioni la società ha Parte_1
spiegato domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento delle fatture relative
all'attività svolta ed in particolare delle fatture 1/A del 05.01.2021; 2/A del
02.02.2021; 3/A del 02.03.2021; 4/A del 01.04.2021; 5/A del 04.05.2021; 6/A del
04.06.2021; 7/A del 02.07.2021; 8/A del02.08.2021; 9/A del03.09.2021; 10/A del
04.102021; 73 del 20.06.2022 per un totale di € 24.644,00.
Si è costituita l'opposta ed impugnando la domanda ha dedotto che, con-
trariamente a quanto narrato dall'opponente il sig. avrebbe Controparte_4
incaricato la di aprire una società per la Pt_1 Parte_1
vendita all'ingrosso e al dettaglio di attrezzature e prodotti per studi medici ed
odontoiatrici; la avrebbe aperto per la so- Parte_1
cietà una partita IVA, iscrivendola alla Camera di Commercio di Napoli ed effet-
tuando l'iscrizione all'Inps per la posizione previdenziale del legale rapp.te; la
società in p.l.r.p.t., così come da visura in atti, avrebbe attivato la CP_1
società solo in data 30/09/2021 ed iniziato effettivamente ad operare nel mondo
commerciale solo nell'anno 2022 con l'apertura del conto corrente;
in data
14/06/2022, avrebbe deciso di affidare la propria gestione economica ad altro
studio commercialista, richiedendo all'odierna opponente di fornirgli la docu-
4
mentazione in suo possesso;
Alla richiesta di documentazione, di tutta risposta la
avrebbe inviato la fattura n. 73 del Parte_1
20/06/2022 richiedendo la somma di € 17934,00 come causale “servizi ammini-
strativi e contabili – periodo da Maggio 2018 a Maggio 2022”; La summenzio-
nata fattura veniva nell'immediato contestata in quanto la Parte_1
non aveva seguito negli anni la contabilità dell'opposta tant'è che
[...]
dal cassetto fiscale, mancava la dichiarazione IVA, IRAP e dei redditi dell'anno
2018 all'anno 2022; In data 02/08/2022, la in p.l.r.p.t., richiedeva CP_1
nuovamente la documentazione in possesso dell'opponente che non sarebbe mai
stata inoltrata;
in data 25/07/2023 tramite PEC, dopo la notifica del decreto mo-
nitorio “de quo” l'opponente avrebbe inoltrato i seguenti documenti: l'atto co-
stitutivo, attribuzione partita iva e iscrizione Inps.
Disposta la comparizione delle parti ai fini della conciliazione e non aven-
do tale tentativo sortito buon esito, veniva ammessa ed espletata la prova testi-
moniale mediante escussione della teste (C.F. Testimone_1
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]S. C.F._2
Maria della Neve n. 67 identificata per il tramite di C.I. nr. in corso Numero_1
di validità, la quale dichiarava: “ho lavorato per la fino al Parte_3
2023 occupandomi degli aspetti amministrativi. Interrogata sulle memorie II
termine di parte opponente, la teste risponde: Sul capo I: si è vero, sono a cono-
scenza della circostanza in quanto ho provveduto ad inviare io stessa le email
anche delle pec e ho effettuato delle telefonate alla società. Talvolta ho avuto
contatti telefonici con il dott. invitandolo a recarsi allo studio per ri- CP_4
tirare documentazione attinente a Bio System relativo all'aspetto contabile. Inol-
tre, allo stesso ho chiesto di saldare fatture relative al lavoro svolto. Preciso che,
5
in quelle occasioni, lo stesso rimandava appuntamento per i detti adempimenti.
Preciso che il dott. porta il nome di A domanda di parte CP_4 Per_1
opposta: Preciso che trattenevo le comunicazioni con il dott. Parte_4
che, a quanto mi risulta, era il titolare della Dental Shop. Sul capo III: ri-
[...]
sponde è vero”
Ricostruiti in tali termini i fatti di causa, giova preliminarmente rammenta-
re che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legit-
timità del provvedimento concesso, ma integrando giudizio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un or-
dinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto,
avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamen-
to del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal de-
creto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposi-
zione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cogni-zione (ex multis,
Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n.927)
In relazione, dunque, al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio,
quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo,
6
come le fatture commerciali o i documenti di trasporto non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma posso-no assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta. Infatti, trattandosi di atto di pro-
venienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova a favore dell'emittente dei limiti della prestazione e del rela-
tivo compenso oggetto della contestazione, grava, quindi sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridico,
che l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rapporto nego-
ziale dedotto in giudizio.
Orbene, dalla prova testimoniale assunta è emerso che ha Testimone_1
avuto contatti (legale rapp.te della Dental Shop con cui in- Controparte_5
tratteneva rapporti lavorativi) e non con quale legale rapp.te Controparte_4
della CP_1
Non sono state fornite prove volte sconfessare l'eccezione sollevata dall'opposta in merito alle uniche attività poste in essere dalla CP_6
ovvero l'attribuzione della partita IVA alla società opposta, l'iscrizione
[...]
alla Camera di Commercio di Napoli e l'iscrizione all'inps per la posizione pre-
videnziale di in qualità di legale rapp.te della società Controparte_4 [...]
non è stata offerta prova contraria a quanto dedotto in relazione al CP_7
mancato deposito della dichiarazione IVA, IRAP e dei redditi dell'anno 2018
all'anno 2022 (accertamento effettuato dal nuovo contabile dell'opposta median-
te interrogazione del Cassetto Fiscale).
Per tali motivazioni l'opposizione è infondata e va rigettata e con essa an-
7
che la spiegata domanda riconvenzionale non avendo l'opponente provato le atti-
vità per le quali ha avanzato la domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 17.000,00, portata dalla fattura emessa dalla Controparte_3
, con la causale “servizi amministrativi e contabili da Maggio 2018 a
[...]
Maggio 2022).
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi as-
sorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente,
che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 lu-
glio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al
D.M. n. 147 del 13/08/2022 tenendo conto dello scaglione di riferimento,
dell'attività effettivamente espletata e della difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P., dott.ssa Filomena Fiore,
ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronun-
ciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
4084/2023, depositato dal Tribunale di Napoli il 14.06.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n.r.g 23433/22;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avv.
AS CO, che ha dichiarato di averne fatto anticipo, e che si liqui-
dano in € 2.540,00 per compensi, oltre iva e Cpa, se dovute e documentate e il
15% di contributo forfettario come per legge, nonché, le spese di lite già liquidate
8
nel procedimento monitorio.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 15/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Filomena Fiore
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo telematico.
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Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice,
preliminarmente, dichiara che l'udienza del 4 Dicembre 2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termine assegnato le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
pertanto, alla luce degli atti e delle note di trattazione scritta depositate in sosti- tuzione del verbale d'dierna udienza, decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Filomena Fiore, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 17138/2023 r.g.a.c.
TRA
in p.l.r.p.t. Parte_1 Parte_2
(cod. fiscale: partita iva , con sede in Napoli, via P.IVA_1 P.IVA_1
Priv. Parco Comola Ricci, 98, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. dall'avv. Rosaria Marasca, presso lo studio della quale elettiva-
mente domicilia in Napoli, via Giulio Palermo n. 45 – indirizzo p.e.c.:
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Email_1
- opponente -
CONTRO
in p.l.r.p.t., con sede legale in Casoria (NA) alla Via Mat- CP_1
teotti n. 19, P.IVA: elett.te dom.ta in Napoli alla via Nuova San P.IVA_2
Rocco n. 95 presso lo studio dell'Avv. AS CO, CF:
dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce C.F._1
al ricorso per decreto ingiuntivo - indirizzo di posta elettronica certificata
[...]
Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 4084/2023, depositato dal Tribu-
nale di Napoli il 14.06.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 23433/22
r.g. e notificato il 15.06.2023
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c., come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/07/2009 (appunto, l'art. 58 della legge 69/09
prevede espressamente l'immeditata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado).
Sempre in via preliminare è stata accertata la regolarità del contraddittorio e la legittimazione sia attiva che passiva delle parti.
A questo punto, e prima di passare all'esame del merito del giudizio, si ri-
tine opportuno richiamare gli atti difensivi delle parti costituite.
In fatto, con ricorso per ingiunzione di consegna documenti depositato di-
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nanzi al Tribunale di Napoli in data 12.10.2022, n.r.g. 23433/2022, la CP_2
, deduceva di aver incaricato la società
[...] Parte_1
per servizi amministrativi e contabili;
di aver deciso di revocare l'incarico
[...]
avendo riscontrato delle gravi inadempienze nella gestione contabile della socie-
tà e per tale motivo di aver richiesto la consegna di tutta la documentazione fi-
scale e contabile in suo possesso e che no avendo sortito esito la richiesta aveva
fatto istanza al tribunale di ricorso monitorio con formula esecutiva oltre alla
condanna ex art 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma di denaro per ogni
giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, una volta notificato il ricor-
so.
In accoglimento della domanda proposta il Tribunale di Napoli, in data
15.06.2023, concedeva il decreto ingiuntivo n. 4084/2023 ed ingiungeva alla so-
cietà di consegnare alla parte ricorrente Parte_1
entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, i beni di cui al ricorso, nonché di pagare entro quaranta giorni dalla notifica del decreto le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 685,00 per compenso, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, come per legge;
La società Controparte_3
in data 28.06.2022 a mezzo pec, al fine di provvedere all'invio della do-
[...]
cumentazione contabile e societaria, invitava il sig. nella qua- Controparte_4
lità di l.r.p.t. della a compilare il modulo antiriciclaggio;
In data CP_2
01.07.2022 la società a mezzo pec solleci- Parte_1
tava l'invio dei documenti richiesti e dichiarava la propria disponibilità alla con-
segna della documentazione contabile ed in data 07.07.22, a mezzo pec, eviden-
ziava che l'invito del 01.07.22 era rimasto inevaso e richiedeva il saldo delle proprie competenze maturate e non saldate;
In data 25.07.22 l'avvocato Marasca
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inviava a mezzo pec messa in mora per il pagamento di fatture scadute;
In data
21.07.22 l'avv. AS CO per conto della contestava gli CP_2
importi fatturati e chiedeva lo storno di una fattura.
Concludeva l'opponente che non era stata negata la consegna di tutta la documentazione in suo possesso e che nei fatti era stato effettuato per una parte l'invio telematico, essendo documenti informatici ed in parte a mezzo raccoman-
data con ricevuta di ritorno.
Per le dedotte ragioni la società ha Parte_1
spiegato domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento delle fatture relative
all'attività svolta ed in particolare delle fatture 1/A del 05.01.2021; 2/A del
02.02.2021; 3/A del 02.03.2021; 4/A del 01.04.2021; 5/A del 04.05.2021; 6/A del
04.06.2021; 7/A del 02.07.2021; 8/A del02.08.2021; 9/A del03.09.2021; 10/A del
04.102021; 73 del 20.06.2022 per un totale di € 24.644,00.
Si è costituita l'opposta ed impugnando la domanda ha dedotto che, con-
trariamente a quanto narrato dall'opponente il sig. avrebbe Controparte_4
incaricato la di aprire una società per la Pt_1 Parte_1
vendita all'ingrosso e al dettaglio di attrezzature e prodotti per studi medici ed
odontoiatrici; la avrebbe aperto per la so- Parte_1
cietà una partita IVA, iscrivendola alla Camera di Commercio di Napoli ed effet-
tuando l'iscrizione all'Inps per la posizione previdenziale del legale rapp.te; la
società in p.l.r.p.t., così come da visura in atti, avrebbe attivato la CP_1
società solo in data 30/09/2021 ed iniziato effettivamente ad operare nel mondo
commerciale solo nell'anno 2022 con l'apertura del conto corrente;
in data
14/06/2022, avrebbe deciso di affidare la propria gestione economica ad altro
studio commercialista, richiedendo all'odierna opponente di fornirgli la docu-
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mentazione in suo possesso;
Alla richiesta di documentazione, di tutta risposta la
avrebbe inviato la fattura n. 73 del Parte_1
20/06/2022 richiedendo la somma di € 17934,00 come causale “servizi ammini-
strativi e contabili – periodo da Maggio 2018 a Maggio 2022”; La summenzio-
nata fattura veniva nell'immediato contestata in quanto la Parte_1
non aveva seguito negli anni la contabilità dell'opposta tant'è che
[...]
dal cassetto fiscale, mancava la dichiarazione IVA, IRAP e dei redditi dell'anno
2018 all'anno 2022; In data 02/08/2022, la in p.l.r.p.t., richiedeva CP_1
nuovamente la documentazione in possesso dell'opponente che non sarebbe mai
stata inoltrata;
in data 25/07/2023 tramite PEC, dopo la notifica del decreto mo-
nitorio “de quo” l'opponente avrebbe inoltrato i seguenti documenti: l'atto co-
stitutivo, attribuzione partita iva e iscrizione Inps.
Disposta la comparizione delle parti ai fini della conciliazione e non aven-
do tale tentativo sortito buon esito, veniva ammessa ed espletata la prova testi-
moniale mediante escussione della teste (C.F. Testimone_1
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]S. C.F._2
Maria della Neve n. 67 identificata per il tramite di C.I. nr. in corso Numero_1
di validità, la quale dichiarava: “ho lavorato per la fino al Parte_3
2023 occupandomi degli aspetti amministrativi. Interrogata sulle memorie II
termine di parte opponente, la teste risponde: Sul capo I: si è vero, sono a cono-
scenza della circostanza in quanto ho provveduto ad inviare io stessa le email
anche delle pec e ho effettuato delle telefonate alla società. Talvolta ho avuto
contatti telefonici con il dott. invitandolo a recarsi allo studio per ri- CP_4
tirare documentazione attinente a Bio System relativo all'aspetto contabile. Inol-
tre, allo stesso ho chiesto di saldare fatture relative al lavoro svolto. Preciso che,
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in quelle occasioni, lo stesso rimandava appuntamento per i detti adempimenti.
Preciso che il dott. porta il nome di A domanda di parte CP_4 Per_1
opposta: Preciso che trattenevo le comunicazioni con il dott. Parte_4
che, a quanto mi risulta, era il titolare della Dental Shop. Sul capo III: ri-
[...]
sponde è vero”
Ricostruiti in tali termini i fatti di causa, giova preliminarmente rammenta-
re che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legit-
timità del provvedimento concesso, ma integrando giudizio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un or-
dinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto,
avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamen-
to del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal de-
creto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposi-
zione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cogni-zione (ex multis,
Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n.927)
In relazione, dunque, al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio,
quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo,
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come le fatture commerciali o i documenti di trasporto non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma posso-no assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta. Infatti, trattandosi di atto di pro-
venienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova a favore dell'emittente dei limiti della prestazione e del rela-
tivo compenso oggetto della contestazione, grava, quindi sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridico,
che l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rapporto nego-
ziale dedotto in giudizio.
Orbene, dalla prova testimoniale assunta è emerso che ha Testimone_1
avuto contatti (legale rapp.te della Dental Shop con cui in- Controparte_5
tratteneva rapporti lavorativi) e non con quale legale rapp.te Controparte_4
della CP_1
Non sono state fornite prove volte sconfessare l'eccezione sollevata dall'opposta in merito alle uniche attività poste in essere dalla CP_6
ovvero l'attribuzione della partita IVA alla società opposta, l'iscrizione
[...]
alla Camera di Commercio di Napoli e l'iscrizione all'inps per la posizione pre-
videnziale di in qualità di legale rapp.te della società Controparte_4 [...]
non è stata offerta prova contraria a quanto dedotto in relazione al CP_7
mancato deposito della dichiarazione IVA, IRAP e dei redditi dell'anno 2018
all'anno 2022 (accertamento effettuato dal nuovo contabile dell'opposta median-
te interrogazione del Cassetto Fiscale).
Per tali motivazioni l'opposizione è infondata e va rigettata e con essa an-
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che la spiegata domanda riconvenzionale non avendo l'opponente provato le atti-
vità per le quali ha avanzato la domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 17.000,00, portata dalla fattura emessa dalla Controparte_3
, con la causale “servizi amministrativi e contabili da Maggio 2018 a
[...]
Maggio 2022).
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi as-
sorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente,
che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 lu-
glio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al
D.M. n. 147 del 13/08/2022 tenendo conto dello scaglione di riferimento,
dell'attività effettivamente espletata e della difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P., dott.ssa Filomena Fiore,
ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronun-
ciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
4084/2023, depositato dal Tribunale di Napoli il 14.06.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n.r.g 23433/22;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avv.
AS CO, che ha dichiarato di averne fatto anticipo, e che si liqui-
dano in € 2.540,00 per compensi, oltre iva e Cpa, se dovute e documentate e il
15% di contributo forfettario come per legge, nonché, le spese di lite già liquidate
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nel procedimento monitorio.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 15/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Filomena Fiore
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo telematico.
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