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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/12/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1373/2017 R.G., promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Rosolini, via C. Battisti n. 12, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Maria Scatà, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTRICE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
Con provvedimento dell'11.7.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalla parte attrice, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione notificato il 9.3.2017, , figlia di , esponeva Parte_1 Parte_2 che il padre biologico – all'epoca del concepimento sposato con la madre e con lei Persona_1 convivente - non aveva voluto formalizzare il riconoscimento al momento della nascita poiché la moglie (madre della attrice) nel corso della gravidanza aveva intrapreso una relazione con un altro pagina 1 di 5 uomo, tale sig. , il quale, invece, aveva falsamente riconosciuto la bambina come Persona_2 figlia sua.
Aggiungeva parte attrice che il Tribunale di RA con la sentenza n. 142/2016 emessa il
12.1.2016 – accogliendo la domanda ex art. 263 c.c. in tal senso formulata dal curatore speciale di
(all'epoca minorenne) - aveva già disconosciuto la paternità in capo a Parte_1 Persona_2
accertando la non veridicità del riconoscimento effettuato al momento della nascita e, dal
[...] quel momento, l'attrice aveva perso il cognome ” mantenendo solo quello della madre Per_2
( ”). Pt_1
Tanto premesso, sostenendo di essere figlia legittima di domandava a questo CP_1
Tribunale adito di accertare e dichiarare la paternità in capo al convenuto e, conseguentemente, di ordinarne all'ufficiale di Stato Civile del Comune di RA l'annotazione nel relativo atto di nascita.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione (ritirata a mani della moglie convivente) non si costituiva in giudizio. CP_1
Concessi a parte attrice i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 7.12.2018 il
Giudice istruttore disponeva un accertamento ematologico nominando ctu il dott. il Persona_3 quale, tuttavia, non espletava l'incarico conferito dal Tribunale.
Sicchè, con successiva ordinanza del 10.2.2022 il Giudice, revocando il precedente, nominava un nuovo consulente tecnico d'ufficio (dott.ssa ) per lo svolgimento delle indagini Persona_4 ematologiche finalizzate ad appurare la sussistenza della paternità biologica in capo al convenuto.
Con perizia depositata in data 18/10/2022, la dott.ssa comunicava di non avere potuto Per_4 compiutamente svolgere l'incarico affidatole, non essendosi presentata parte convenuta alle due convocazioni fissate dal consulente e comunicategli regolarmente a mezzo raccomandata per l'espletamento delle operazioni peritali (il 22/04/2022 e 13/05/2022).
Così con successiva ordinanza del 2.3.2023 il Giudice istruttore ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto e la prova per testi articolati dalla attrice nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c..
All'udienza del 6.2.2024 veniva sentita nella qualità di testimone , madre di parte Parte_2 attrice, mentre nonostante la regolare intimazione, non si presentava per rendere CP_1 interrogatorio formale.
Esaurita la fase istruttoria, con provvedimento dell'11.7.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta dal giudice relatore in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate da parte attrice, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che non si è costituito in CP_1 giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione. pagina 2 di 5 3. Passando al merito, la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità è fondata e va accolta.
L'azione di dichiarazione giudiziale di paternità prevista dall' art. 269 c.c. ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio il diritto a conseguire lo status di figlio, ottenendo così il riconoscimento della propria filiazione.
L'oggetto dell'accertamento è il dato biologico della procreazione e, a seguito della riforma introdotta con L. n. 151 del 175, la paternità può essere provata con ogni mezzo, essendo venuta meno l'originaria previsione che vincolava la dichiarabilità della paternità naturale alla ricorrenza di casi tassativamente elencati, benchè, ai sensi del comma 4 dell' art. 269 c.c., la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione.
In altri termini, in materia di strumenti probatori utilizzabili per l'accertamento della paternità naturale, l'art. 269 c.c. ammette il ricorso a qualsiasi mezzo di prova, senza prevedere limitazioni circa le modalità attraverso cui tale paternità possa essere dimostrata. Ne consegue che il giudice di merito, al quale è riconosciuto un ampio margine di discrezionalità sul punto, può legittimamente fondare il proprio convincimento circa l'effettiva esistenza del rapporto di filiazione anche su elementi istruttori aventi valore meramente indiziario. Né assume carattere imprescindibile la prova della sussistenza di rapporti sessuali tra la madre e il presunto padre nel periodo del concepimento
Orbene, nel caso di specie la paternità di può dirsi dimostrata da una pluralità di CP_1 elementi indiziari.
In primo luogo, il convenuto – benchè notiziato della presente azione giudiziale mediante una notifica ritirata a mani della moglie convivente – ha scelto di rimanere contumace nel presente procedimento;
pur non potendo applicarsi il principio di non contestazione, non può non osservarsi che la mancata costituzione non ha consentito di acquisire alcun elemento di segno contrario rispetto alle prospettazioni difensive di parte attrice.
Oltre a non avere formalizzato la propria costituzione in giudizio, non si è CP_1 presentato per sottoporsi agli accertamenti ematologici, pur regolarmente convocato dal ctu a mezzo raccomandata per due volte consecutive.
Sul punto merita di essere ricordato l'ormai pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del Giudice, ex art. 116, comma 2,
c.p.c., di così elevato valore indiziario da potere, da solo, addirittura consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (cfr. Cass. n. 7092/2022; Cass. n. 28886/2019; Cass. n. 32308/2018; Cass. n.
pagina 3 di 5 16356/2018; Cass. n. 26914/2017; Cass. n. 18626/2017; Cass. n. 3479/2016; Cass. n. 6025/2015; Cass.
n. 12971/2012; Cass. n. 11223/2014).
In altri termini, sebbene la volontà di sottoporsi al prelievo ematico per eseguire gli accertamenti sul
DNA non sia coercibile, il Giudice, in caso di rifiuto privo di adeguata giustificazione può valutare il comportamento della parte, ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c. (cfr., al riguardo, anche Cass. civ. n.
32308/2018 e Cass. civ. n. 22732/2024).
Ancora, un ulteriore elemento che non può tralasciarsi nella valutazione complessiva degli elementi indiziari che – sommati – comprovano la fondatezza della domanda attorea è la mancata presentazione di all'udienza del 6.2.2024, in cui era chiamato a rendere interrogatorio formale sui CP_1 fatti di causa.
Non solo, ma in applicazione del disposto dell'art. 232 c.p.c., tenuto altresì conto del complessivo comportamento processualmente tenuto dal convenuto e degli esiti della prova orale espletata, di cui si dirà appresso, devono senz'altro ritenersi ammesse le circostanze oggetto degli articolati di prova e, quindi, l'esistenza di un rapporto di filiazione tra le parti in causa.
Senza recesso da quanto sopra evidenziato – di per sé già sufficiente a reputare provato che
[...] sia il padre naturale dell'attrice – osserva il Collegio che la sig.ra , sentita CP_1 Parte_2 nella qualità di testimone, ha confermato integralmente la ricostruzione dei fatti fornita dalla figlia, raccontando di averla concepita con (all'epico suo marito, con lei convivente) e di CP_1 avere conosciuto, mentre si trovava già in stato di gravidanza, il sig. , con il quale Persona_2 iniziava un rapporto di convivenza morte uxorio a gennaio 1996 (al settimo mese di gravidanza). Così il 26 marzo dello stesso anno, quando nacque , a formalizzare il riconoscimento fu il sig. Pt_1
, pur essendo tutti consapevoli della paternità biologica in capo a Per_2 CP_1
La non veridicità del superiore riconoscimento, del resto, è già stata accertata con la sentenza n.
142/2016, emessa da questo Tribunale il 12.1.2016, divenuta irrevocabile (cfr. doc. 3 allegato all'atto di citazione).
Alla luce di quanto sopra, non v'è dubbio che gli elementi probatori esaminati, considerati nel loro insieme, depongano a favore della fondatezza della domanda attrice.
Va, pertanto, dichiarato che nato a [...] il [...], è padre di CP_1 Pt_1
, nata a [...] il [...].
[...]
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste interamente a carico di parte convenuta, con la specificazione che vengono liquidate (come da dispositivo) in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro
26.000,00 ed euro 52.000,00 (valore indeterminabile complessità bassa), secondo valori medi per tutte pagina 4 di 5 le fasi del giudizio, tenuto conto del livello di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
Il pagamento dovrà essere dal convenuto corrisposto in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1373/2017 R.G., disattesa ogni contraria istanza: accoglie la domanda ex art. 269 c.c. e, per l'effetto, dichiara che nato a [...] il CP_1
13.4.1965, è padre di , nata a [...] il [...]; Persona_5 dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
RA e che, al suo passaggio in giudicato, di essa ne sia fatta annotazione sull'atto di nascita, ai sensi del d.p.r. 396/2000; condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, che liquida in €. CP_1
7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso a RA, l'11.12.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il giudice relatore ed est. Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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