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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13946/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 aprile 2024 da
1) Parte_1
Nato il 21/06/1968 a SAMO (RC) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesca D'Anzi del Foro di Milano, presso la quale ha eletto domicilio telematico presso il seguente indirizzo pec Email_1
e
2) Parte_2
Nata il 13/01/1972 a OSTUNI (BR) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. VIGNATI RAFFAELLA del Foro di Milano, presso la quale ha eletto domicilio telematico presso il seguente indirizzo pec Email_2 pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Samo (RC), in data 03.05.2003 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Samo (RC)
(atto n. 3, parte II, serie A, anno 2003) separati consensualmente con verbale in data 18.10.2021 e omologato con decreto n. 18010/21 del
25.10.2021
ER con i seguenti figli: nata il [...] (21 anni) e nata [...] (19 anni), entrambe ER1
di cittadinanza italiana
FATTO
• Il SI. , con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
personalmente sottoscritto e depositato in data 13.04.2024, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03.05.2003, in
Samo (RC), tra il SI. e la SI.ra trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Samo atto n. 3, parte II, serie A, anno 2003, e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
- Determinare la rimodulazione, della misura del contributo al mantenimento paterno delle figlie
ER
e , oggi entrambe maggiorenni non autosufficienti, quantificandolo nella Persona_3 somma di € 300,00 mensili cadauno, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico rispettivamente nei conti correnti intestati alle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie come definite dal Protocollo di Intesa di Codesto Tribunale;
- Accertare e dichiarare che la SI.ra è economicamente autosufficiente e, Parte_2
conseguentemente, dichiarare che nessuna forma di mantenimento o alimenti è dovuta dal SI.
alla SI.ra ; Parte_1 Parte_2
- Accertare e dichiarare che è stata data esecuzione alla clausola dell'accordo di separazione consensuale secondo la quale il SI. si impegnava a versare, così come ha fatto, la Pt_1 somma di € 60.000,00 a favore della SI.ra a titolo di rimborso per aver contribuito al Pt_2 pagamento del mutuo dell'ex casa coniugale e, pertanto, quest'ultima non ha più nulla a che pretendere circa la casa sita in Milano, Via Cattabeni n. 4”.
• Con memoria di costituzione e risposta del 15.10.2024, si costituiva in giudizio la SI.ra Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto dai coniugi e in Samo in Parte_2 Parte_1
pagina 2 di 4 data 03/05/2003 mandando a provvedere a tutti gli incombenti al competente Ufficiale dello Stato civile del Comune;
rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e mancanti dei necessari presupposti di legge, disporre a carico del padre il versamento di un contributo al Parte_1 mantenimento a favore della Signora pari per ciascuna figlia ad € 600,00 mensili Pt_2
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat oltre al pagamento o rimborso del 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente o quella differente, maggiore o minor somma che il Tribunale Ill.mo riterrà di giustizia”.
• All'udienza del 17.01.2025, dinnanzi al GOT dott.ssa Angelamaria Persico, i coniugi si accordavano sulle seguenti condizioni di divorzio:
1. Come già previsto in sede di separazione, i coniugi confermano e ribadiscono che la casa coniugale sita in Milano - 20142, Via Caio Mario Cattabeni, n. 4, contraddistinta al Catasto
Fabbricati di Milano al Foglio 663, P.lla 116, Sub. 20 e 2, di proprietà esclusiva del Sig. Pt_1
, rimarrà nella sua disponibilità, stante la grave disabilità da cui è affetto, giusta
[...]
documentazione in atti, e l'idoneità dell'abitazione - sita a pianterreno e priva di barriere architettoniche - a consentirgli la prosecuzione di una vita il più possibile autonoma;
2. Con decorrenza da febbraio 2025, il padre corrisponderà alla madre € 400,00 per ciascuna figlia
(per un totale di € 800,00=) mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale con prima decorrenza dal mese di marzo 2026 come per legge e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
3. I genitori concorreranno altresì nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie occorrenti, con applicazione delle linee guida redatte dal Tribunale di Milano;
4. L'assegno unico dell'ammontare di € 90,00 verrà percepito direttamente dalla figlia
[...]
; ER4
ER
5. Il SI. si dichiara disponibile a concedere a e le agevolazioni Parte_1 ER1 aziendali di cui usufruisce, tra cui il prezzo calmierato dell'abbonamento dei trasporti A.T.M., delle spese dentistiche, degli occhiali e delle lenti nonché a procedere con l'iscrizione delle proprie figlie ai bandi A.T.M. per ricevere i premi per il merito nello studio;
6. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto rinunciano a qualsivoglia importo a titolo di assegno divorzile o somma una tantum.
pagina 3 di 4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi così come formula nel verbale d'udienza del 17.01.2025 e qui ribadita può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il Comune di Samo
(atto n. 3, parte II, serie A, anno 2003) tra i Signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Samo e del Comune di Ostuni dove l'atto
è stato trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 aprile 2024 da
1) Parte_1
Nato il 21/06/1968 a SAMO (RC) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesca D'Anzi del Foro di Milano, presso la quale ha eletto domicilio telematico presso il seguente indirizzo pec Email_1
e
2) Parte_2
Nata il 13/01/1972 a OSTUNI (BR) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. VIGNATI RAFFAELLA del Foro di Milano, presso la quale ha eletto domicilio telematico presso il seguente indirizzo pec Email_2 pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Samo (RC), in data 03.05.2003 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Samo (RC)
(atto n. 3, parte II, serie A, anno 2003) separati consensualmente con verbale in data 18.10.2021 e omologato con decreto n. 18010/21 del
25.10.2021
ER con i seguenti figli: nata il [...] (21 anni) e nata [...] (19 anni), entrambe ER1
di cittadinanza italiana
FATTO
• Il SI. , con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
personalmente sottoscritto e depositato in data 13.04.2024, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03.05.2003, in
Samo (RC), tra il SI. e la SI.ra trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Samo atto n. 3, parte II, serie A, anno 2003, e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
- Determinare la rimodulazione, della misura del contributo al mantenimento paterno delle figlie
ER
e , oggi entrambe maggiorenni non autosufficienti, quantificandolo nella Persona_3 somma di € 300,00 mensili cadauno, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico rispettivamente nei conti correnti intestati alle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie come definite dal Protocollo di Intesa di Codesto Tribunale;
- Accertare e dichiarare che la SI.ra è economicamente autosufficiente e, Parte_2
conseguentemente, dichiarare che nessuna forma di mantenimento o alimenti è dovuta dal SI.
alla SI.ra ; Parte_1 Parte_2
- Accertare e dichiarare che è stata data esecuzione alla clausola dell'accordo di separazione consensuale secondo la quale il SI. si impegnava a versare, così come ha fatto, la Pt_1 somma di € 60.000,00 a favore della SI.ra a titolo di rimborso per aver contribuito al Pt_2 pagamento del mutuo dell'ex casa coniugale e, pertanto, quest'ultima non ha più nulla a che pretendere circa la casa sita in Milano, Via Cattabeni n. 4”.
• Con memoria di costituzione e risposta del 15.10.2024, si costituiva in giudizio la SI.ra Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto dai coniugi e in Samo in Parte_2 Parte_1
pagina 2 di 4 data 03/05/2003 mandando a provvedere a tutti gli incombenti al competente Ufficiale dello Stato civile del Comune;
rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e mancanti dei necessari presupposti di legge, disporre a carico del padre il versamento di un contributo al Parte_1 mantenimento a favore della Signora pari per ciascuna figlia ad € 600,00 mensili Pt_2
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat oltre al pagamento o rimborso del 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente o quella differente, maggiore o minor somma che il Tribunale Ill.mo riterrà di giustizia”.
• All'udienza del 17.01.2025, dinnanzi al GOT dott.ssa Angelamaria Persico, i coniugi si accordavano sulle seguenti condizioni di divorzio:
1. Come già previsto in sede di separazione, i coniugi confermano e ribadiscono che la casa coniugale sita in Milano - 20142, Via Caio Mario Cattabeni, n. 4, contraddistinta al Catasto
Fabbricati di Milano al Foglio 663, P.lla 116, Sub. 20 e 2, di proprietà esclusiva del Sig. Pt_1
, rimarrà nella sua disponibilità, stante la grave disabilità da cui è affetto, giusta
[...]
documentazione in atti, e l'idoneità dell'abitazione - sita a pianterreno e priva di barriere architettoniche - a consentirgli la prosecuzione di una vita il più possibile autonoma;
2. Con decorrenza da febbraio 2025, il padre corrisponderà alla madre € 400,00 per ciascuna figlia
(per un totale di € 800,00=) mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale con prima decorrenza dal mese di marzo 2026 come per legge e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
3. I genitori concorreranno altresì nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie occorrenti, con applicazione delle linee guida redatte dal Tribunale di Milano;
4. L'assegno unico dell'ammontare di € 90,00 verrà percepito direttamente dalla figlia
[...]
; ER4
ER
5. Il SI. si dichiara disponibile a concedere a e le agevolazioni Parte_1 ER1 aziendali di cui usufruisce, tra cui il prezzo calmierato dell'abbonamento dei trasporti A.T.M., delle spese dentistiche, degli occhiali e delle lenti nonché a procedere con l'iscrizione delle proprie figlie ai bandi A.T.M. per ricevere i premi per il merito nello studio;
6. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto rinunciano a qualsivoglia importo a titolo di assegno divorzile o somma una tantum.
pagina 3 di 4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi così come formula nel verbale d'udienza del 17.01.2025 e qui ribadita può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il Comune di Samo
(atto n. 3, parte II, serie A, anno 2003) tra i Signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Samo e del Comune di Ostuni dove l'atto
è stato trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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