Articolo 2 della Legge 24 luglio 1957, n. 756
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 settembre 1957
Art. 2.
Alla Scuola normale superiore di Pisa e' assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario appartenente agli attuali ruoli organici statali delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore.
I predetti ruoli organici sono aumentati dei posti indicati nella annessa tabella A, firmata dai Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.
Il numero e le qualifiche del personale insegnante, assistente ed ausiliario da assegnare alla Scuola normale superiore di Pisa sono stabiliti dalla suindicata tabella A; il personale di segreteria sara' assegnato alla predetta Scuola secondo le disposizioni legislativa vigenti in materia.
Entrata in vigore il 15 settembre 1957