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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TORINO Nona Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il giudice, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al nr. 934/23 R.G.
promosso da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Natalie Ghirardi in forza di procura speciale in atti;
- parte ricorrente -
CONTRO
di Torino Controparte_1
- parte resistente costituita –
avente ad oggetto: impugnazione diniego rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 3.4.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento prot. 1838/22 della Questura di Torino con il quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett c) d.lgs. 286/98 in quanto convivente con il nipote, cittadino italiano. L'Avvocatura dello Stato si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato evidenziando la pericolosità sociale del ricorrente. Nel ricorso il ricorrente allegava il vincolo familiare e la comunanza di affetti che dovevano prevalere sulle condotte delittuose del ricorrente. All'udienza di comparizione in data 3.4.2025 il ricorrente insisteva come da ricorso. Così riassunti i termini della controversia, la domanda del ricorrente è infondata e va respinta per le ragioni di seguito svolte. Ed invero, il Questore di Torino ha dato atto, nel provvedimento impugnato, dei reati ostativi di cui il ricorrente è gravato e della circostanza che il medesimo è attualmente agli arresti domiciliari in esecuzione di una pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione, rilevando come pagina 1 di 3 tali circostanze siano prioritarie rispetto all'interesse dell'unità familiare e della convivenza con un familiare cittadino italiano. Ed invero, questo giudice condivide il giudizio operato dalla P.A. che ha vagliato attentamente i due interessi confliggenti. Premesso che per la valutazione della sussistenza di una pericolosità per l'ordine pubblico non sia necessario come elemento unico e discriminante il fatto che i reati eventualmente commessi o oggetto di denuncia rientrino nell'elencazione di cui all'art. 380 e 381 c.p. ma occorre procedere ad una valutazione molto più ampia che impone altresì di considerare i fatti di particolare gravità per l'ordine pubblico ( l'art. 9 comma 4 TUI prevede che “il permesso (…) non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”), si rileva che dagli atti emergono i numerosi precedenti del ricorrente per associazione a delinquere e per i reati di cui agli art. 474 e 648 c.p. e che il ricorrente è attualmente agli arresti domiciliari in relazione ad altra sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 474 e 648 c.p. con fine pena il 28.11.2026. Tale circostanza evidenzia la specifica ed attuale pericolosità del ricorrente che diventa preponderante nella valutazione degli interessi in gioco considerato che l'attualità della esecuzione della pena, peraltro, di durata rilevante, non solo è idonea a far emergere la spiccata propensione dello stesso a delinquere, ma assume ancora più pregnanza considerato che i legami familiari allegati e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente non lo hanno distolto dal continuare a tenere comportamenti illeciti.A ciò si aggiunga che le prove per testi richieste nel ricorso non sono ammissibili essendo in parte irrilevanti e generiche ed in parte documentali e non attuali considerato che è inverosimile (e comunque non documentato) che il ricorrente, ristretto agli arresti domiciliari in esecuzione di una pena definitiva, possa compiere tutte le “numerose uscite di casa” di cui ai capi ad es. 6 e 7. Ne consegue che, in ogni caso, non viene fornita neppure la prova della convivenza e della comunanza di affetti. Per le motivazioni esposte, pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando così provvede:
-Respinge il ricorso;
-Dichiara tenuta e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino in data 7.4.2025
IL G.I.
Dott.ssa Silvia Carosio pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il giudice, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al nr. 934/23 R.G.
promosso da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Natalie Ghirardi in forza di procura speciale in atti;
- parte ricorrente -
CONTRO
di Torino Controparte_1
- parte resistente costituita –
avente ad oggetto: impugnazione diniego rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 3.4.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento prot. 1838/22 della Questura di Torino con il quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett c) d.lgs. 286/98 in quanto convivente con il nipote, cittadino italiano. L'Avvocatura dello Stato si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato evidenziando la pericolosità sociale del ricorrente. Nel ricorso il ricorrente allegava il vincolo familiare e la comunanza di affetti che dovevano prevalere sulle condotte delittuose del ricorrente. All'udienza di comparizione in data 3.4.2025 il ricorrente insisteva come da ricorso. Così riassunti i termini della controversia, la domanda del ricorrente è infondata e va respinta per le ragioni di seguito svolte. Ed invero, il Questore di Torino ha dato atto, nel provvedimento impugnato, dei reati ostativi di cui il ricorrente è gravato e della circostanza che il medesimo è attualmente agli arresti domiciliari in esecuzione di una pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione, rilevando come pagina 1 di 3 tali circostanze siano prioritarie rispetto all'interesse dell'unità familiare e della convivenza con un familiare cittadino italiano. Ed invero, questo giudice condivide il giudizio operato dalla P.A. che ha vagliato attentamente i due interessi confliggenti. Premesso che per la valutazione della sussistenza di una pericolosità per l'ordine pubblico non sia necessario come elemento unico e discriminante il fatto che i reati eventualmente commessi o oggetto di denuncia rientrino nell'elencazione di cui all'art. 380 e 381 c.p. ma occorre procedere ad una valutazione molto più ampia che impone altresì di considerare i fatti di particolare gravità per l'ordine pubblico ( l'art. 9 comma 4 TUI prevede che “il permesso (…) non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”), si rileva che dagli atti emergono i numerosi precedenti del ricorrente per associazione a delinquere e per i reati di cui agli art. 474 e 648 c.p. e che il ricorrente è attualmente agli arresti domiciliari in relazione ad altra sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 474 e 648 c.p. con fine pena il 28.11.2026. Tale circostanza evidenzia la specifica ed attuale pericolosità del ricorrente che diventa preponderante nella valutazione degli interessi in gioco considerato che l'attualità della esecuzione della pena, peraltro, di durata rilevante, non solo è idonea a far emergere la spiccata propensione dello stesso a delinquere, ma assume ancora più pregnanza considerato che i legami familiari allegati e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente non lo hanno distolto dal continuare a tenere comportamenti illeciti.A ciò si aggiunga che le prove per testi richieste nel ricorso non sono ammissibili essendo in parte irrilevanti e generiche ed in parte documentali e non attuali considerato che è inverosimile (e comunque non documentato) che il ricorrente, ristretto agli arresti domiciliari in esecuzione di una pena definitiva, possa compiere tutte le “numerose uscite di casa” di cui ai capi ad es. 6 e 7. Ne consegue che, in ogni caso, non viene fornita neppure la prova della convivenza e della comunanza di affetti. Per le motivazioni esposte, pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando così provvede:
-Respinge il ricorso;
-Dichiara tenuta e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino in data 7.4.2025
IL G.I.
Dott.ssa Silvia Carosio pagina 2 di 3 pagina 3 di 3