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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 831/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 831/2023 avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia 1313/2022, pubblicata in data 13.05.2022, e promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
eredi di rapp.ti e difesi dagli avv.ti Lucio Rodolfo CRISCI e Parte_6 Persona_1
Fabrizio CRISCI;
domicilio digitale: Email_1 Email_2 appellanti contro
P. IVA in persona del suo legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rapp.te p.t. avv. Oreste Vigorito, rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Andrea
ABBAMONTE – C.F. Giovanna FUCCI – C.F. CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
Alessandra MUCIACCIA – C.F. , e presso quest'ultima elettivamente C.F._3 domiciliati in Bari alla via Pasquale Fiore n. 14; domicili digitali:
pagina 1 di 11 Email_3 Email_4
Email_5
* * *
All'esito dell'udienza collegiale svolta mediante trattazione scritta del 11.02.2025, la causa è stata decisa con sentenza ex art. 281 sexies cpc, sentite le parti cui sono stati concessi i termini per il deposito di memorie e repliche, depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato , dante causa degli odierni appellanti, Persona_1 conveniva in giudizio la società corrente in Avellino, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e, allegando di essere proprietario di tre fondi agricoli ubicati nel Comune di Alberona, in località “Serrone della Montagna” confinanti con proprietà del Comune di Alberona e di , distinti in catasto al foglio 33, p.lla 14, 138 e 47, esponeva che: Parte_1
- sui propri fondi non esistevano costruzioni, ed essi non erano gravati da servitù;
- nell'anno 1997 la società convenuta aveva stipulato con il Comune di Alberona e con un Parte_1 contratto misto di costituzione di servitù, locazione e costituzione di diritto di superficie, finalizzato alla installazione di alcune turbine eoliche e/o aerogeneratori sui fondi i proprietà;
- in virtù di detto contratto la società convenuta aveva realizzato tre aerogeneratori contraddistinti con sigla D04, C38, e C42;
- gli aerogeneratori erano stati realizzati a distanza illegale dal confine (ex art. 873 c.c., L. 1150/42, L.
765/67, Regolamento Edilizio e norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Alberona), occupavano abusivamente una superficie aerea del fondo dell'attore poiché le pale si proiettavano su tale fondo (ex art. 949 e 840 c.c.), producevano immissioni di rumore ed interferenze elettromagnetiche che rendevano incompatibile lo svolgimento di attività antropica sul fondo dell'attore, limitavano la sfruttabilità dell'area posta sotto l'area di ingombro delle pale in considerazione della mancanza di condizioni di sicurezza (es. distacco delle pale, crollo della torre), limitavano l'altezza massima di un eventuale edificio da realizzarsi sui fondi di essi attori;
- la realizzazione a tale distanza ravvicinata degli aerogeneratori precludeva, inoltre, agli attori la possibilità di identico sfruttamento dei propri fondi, essendosi il Comune di Alberona obbligato a non rilasciare ulteriori autorizzazioni o concessioni per nuove turbine nel raggio di 300 metri dalle turbine pagina 2 di 11 installate dalla società convenuta, così annichilendo e/o limitando il diritto all'edificazione e/o installazione di altro aerogeneratore nella contrattazione del regime di libero mercato.
Concludeva, pertanto, per la condanna della società convenuta:
a) alla rimozione ed allo spostamento dei 3 aerogeneratori per mancato rispetto delle distanze;
b) alla rimozione delle nove pale eoliche rotanti dei tre tralicci per la parte invadente la colonna d'aria dei fondi attorei creando esse un peso indebito sulla proprietà attorea, limitando e/o annichilendo il diritto all'edificazione e/o di installazione di proprio aerogeneratore e alla commercializzazione;
c) al pagamento in favore degli attori - a titolo di risarcimento - di tutti danni specificati e specificandi nella misura complessiva che sarebbe stata accertata nel corso del giudizio;
d) d) al pagamento delle spese di causa con distrazione in favore del proprio procuratore antistatario.
Costituitasi la deduceva a sua volta che: Controparte_1
a) con istanza del 12/05/2006, avvalendosi della norma di cui all'art. 43 comma 6 bis del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. n. 327/2001, aveva chiesto al di imporre, a favore del proprio patrimonio, la servitù sui Parte_7 fondi indicati nell'allegato piano particellare descrittivo di esproprio, e di approvare le indennità calcolate come per legge a favore dei proprietari dei fondi serventi, tra i quali l'odierno attore – istanza successivamente reiterata in data 31.1.2007;
b) trattandosi di vero e proprio esproprio a favore di un'opera pubblica era inammissibile la domanda di rimozione dell'aerogeneratore o anche delle sole pale, così come inammissibile era la doglianza del privato al rispetto delle distanze previste dal codice civile e dalle norme urbanistiche di contenuto integrativo;
c) l'impianto eolico era stato realizzato in forza di una legittima convenzione pubblica stipulata tra il Comune di Alberona ed essa convenuta, onde a fronte dell'autorizzazione della competente autorità amministrativa e della dichiarazione espressa di pubblica utilità dell'opera era preclusa al giudice ordinario l'adozione di un provvedimento di rimozione del traliccio o delle pale;
pagina 3 di 11 d) le torri eoliche sfuggivano del tutto al concetto di costruzione indicato nell'articolo 873 c.c., onde non erano invocabili ed applicabili le norme in tema di distanze legali;
e) ad ogni modo in base alle disposizioni del P.U.G. del Comune di Alberona i terreni di parte attrice ricadevano in zona e ad uso prevalentemente agricolo, e la distanza di 5 m dal confine prevista per detta zona era stata rispettata;
f) secondo le previsioni del piano urbanistico generale del Comune di Alberona per la zona E
l'altezza massima consentita per le abitazioni era di m 7.50, assolutamente non pregiudicata dalla proiezione delle pale della torre (che avveniva da oltre 50 m dal suolo), onde nessun nocumento poteva derivare all'attore nella utilizzazione e nello sfruttamento agricolo e/o edificatorio dei fondi;
g) un eventuale diritto al risarcimento del danno era prescritto ai sensi dell'articolo 2947 c.c. essendo decorso un quinquennio dall'esecuzione dell'impianto;
h) le immissioni di rumore dell'impianto eolico rientravano nei limiti indicati dalla normativa di settore, e non sussisteva l'impossibilità per gli attori di realizzare sul proprio fondo analogo impianto atteso che la normativa vigente non disponeva fasce di rispetto tra impianti eolici. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 30-1/2-2/2009, premesso che, nelle more del giudizio, la società convenuta aveva ottenuto, con decreto emesso dall'Autorità competente, l'imposizione di servitù coattiva ai sensi dell'art. 43, comma 6, D.P.R. 327/2001 su suolo di proprietà degli attori, e che questi ultimi avevano impugnato il decreto dinanzi al TAR Puglia, veniva disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione del suddetto giudizio amministrativo.
Riassunto il giudizio da parte attrice sul presupposto del dichiarato annullamento del decreto di acquisizione emesso dal ex art. 43 DPR 327/01, con sentenza del Consiglio di Parte_7
Stato n. 2089/2010 passata in giudicato, con ordinanza del 23/06/2011 veniva disposta consulenza tecnica di ufficio, alla quale si dava corso. A seguito di diversi rinvii richiesti dalle parti in attesa della definizione di altro giudizio amministrativo, intrapreso dagli attori avverso il provvedimento ex art. 42 bis d.p.r. 627/2001, emesso dal nel 2013 (considerato che anche l'esito di detto Parte_7
pagina 4 di 11 giudizio avrebbe condizionato il merito della causa), veniva disposta nuova sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente dinanzi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, per la revocazione della sentenza n. 941/2017 C. di S.
Con ricorso depositato l'11.1.2021 la parte attrice riassumeva il giudizio, allegando la definizione di quello amministrativo (Ord. Cass. 16260/2020 e Sentenza Cons. di Stato 8397/2020).
Con sentenza n. 1650/2022, il Tribunale di Foggia così provvedeva:
“1) rigetta la domanda di condanna all'arretramento per violazione delle distanze tra costruzioni;
2) dichiara improcedibili tutte le ulteriori domande proposte da parte attrice;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di consulenza tecnica di ufficio”.
Il Tribunale respingeva la domanda degli attori, di condanna all'arretramento per violazione delle distanze legali, in considerazione della natura di pubblico interesse dell'impianto e dichiarava improcedibili le ulteriori domande proposte da parte attrice in ragione del consolidamento del decreto adottato ex art. 42 bis TUES.
In particolare, fondava la decisione impugnata sui seguenti rilievi:
a) nella pendenza del giudizio, il emetteva il decreto del 3.7.2013, Parte_7 impositivo della servitù coattiva aerea di sorvolo in favore di “ in relazione al Controparte_1 CP_3
, opera di pubblico interesse, per cui la domanda di condanna alla rimozione e allo spostamento
[...] dell'aerogeneratore per inosservanza delle distanze ex art. 873 cod. civ. non poteva trovare accoglimento, essendo emerso dalla relazione di ctu che la distanza minima dal confine di cinque metri
è stata rispettata nella costruzione dell'impianto eolico e che non vi erano sconfinamenti se non quello riconducibile all'estensione aerea di “sorvolo”;
b) analogamente, la domanda di condanna alla rimozione delle pale rotanti del traliccio, per la parte invadente la colonna d'aria sovrastante il fondo dell'attrice, non poteva essere accolta in quanto sullo stesso era stata legittimamente imposta la servitù di “sorvolo” in virtù del provvedimento ex art. 42-bis TUes dell'Autorità comunale, divenuto “irrevocabile”, il quale aveva avuto l'effetto di
“neutralizzare” il diritto del proprietario del fondo occupato senza titolo alla restituzione del bene ed, inoltre, essendo stato adottato prima della formazione del giudicato sulla questione dell'acquisizione del bene o del risarcimento del danno, comportava l'improcedibilità delle domande restitutorie e risarcitorie del privato;
pagina 5 di 11 c) la fondatezza della domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'installazione della pala eolica sul fondo limitrofo era esclusa dall'insussistenza della violazione delle distanze legali tra costruzioni ed ogni altro pregiudizio conseguente all'invasione della colonna d'aria sovrastante il terreno, come pure ogni altro eventuale fatto dannoso, aveva trovato integrale ristoro nell'indennità ex art. 42-bis TUes liquidata in favore del proprietario gravato dall'imposizione della servitù.
2. Avverso la sentenza n. 1313/22 del Tribunale di Foggia, gli odierni appellanti hanno proposto appello affidandolo a tre motivi e chiedendo la riforma della decisione e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con spese di lite da attribuirsi al difensore antistatario, ivi incluse le spese di
CTU e di CTP.
Costituitasi, la ha chiesto il rigetto del gravame avversario. CP_1
Precisate le conclusioni mediante il deposito di note telematiche (da parte della sola appellata) e già depositate le memorie difensive, la causa è stata decisa come di seguito ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, rubricato “Erronea valutazione dei fatti e degli atti acquisiti al giudizio-violazione artt. 115 e 116 cpc”, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per avere il giudice monocratico recepito soltanto parzialmente le conclusioni del C.T.U. con riferimento alla distanza dei tre aerogeneratori dal confine del fondo di proprietà dell'attrice, misurata dall'ausiliario del Giudice e dalla base dei tralicci e non dalla punta estrema delle pale eoliche e perciò superiore al limite regolamentare di cinque metri. Inoltre, il provvedimento di acquisizione avrebbe potuto “sanare”, con efficacia “ex nunc”, l'imposizione di fatto della servitù di sorvolo, ma ciò non potrebbe escludere la persistente violazione della distanza legale tra costruzioni, con il conseguente diritto al risarcimento dei danni.
2. Con il secondo motivo è stata censurata la sentenza in relazione al capo 2) del dispositivo, con il quale sono state dichiarate improcedibili le ulteriori domande proposte dall'attrice, dal momento che non poteva ritenersi precluso l'esame nel merito dell'“actio negatoria servitutis” (finalizzata ad ottenere la demolizione/arretramento del traliccio realizzato con strumenti privatistici) conseguente alla violazione delle distanze legali e all'illecita occupazione della porzione del fondo, tenuto conto della competenza giurisdizionale del GO in ragione del danno causato anteriormente all'adozione del provvedimento di acquisizione “coattiva”. Ciò in quanto il decreto impositivo della servitù sarebbe pagina 6 di 11 limitato al “sorvolo” del terreno e non avrebbe alcuna incidenza sul regime civilistico delle distanze legali.
3. Infine, con il terzo motivo, l'appellante principale ha lamentato l'illegittimità della statuizione di compensazione delle spese di lite tra le parti, le quali, per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione, all'esito della lite, dovrebbero gravare sulla parte avversaria soccombente nel giudizio.
4. L'appello – i cui motivi possono essere scrutinati unitariamente stante la loro stretta connessione oggettiva – è infondato e va rigettato. Mette conto precisare che questa Corte di Appello si è già pronunciata su analoghi appelli proposti da soggetti aventi medesimo oggetto e gli stessi difensori delle odierne parti e, segnatamente, con le sentenze n. 901/23, 902/23, 903/23 e 997/23, facendo applicazione dei principi interpretativi dettati dalla Corte di Cassazione.
5. Ciò detto, per lo scrutinio del gravame appare preliminare ma risolutivo osservare che dall'ordinanza n. 13626 pronunciata il 19.5.2021 dalla Corte Suprema di Cassazione, in una controversia che vedeva come parte in causa proprio l'odierna società appellata, si desume che l'impianto eolico è da qualificarsi come infrastruttura produttiva di energia da fonte rinnovabile, finalizzata a soddisfare un interesse pubblico, e che ad essa non possa applicarsi la disciplina codicistica delle distanze tra costruzioni di cui all'art. 873 cod. civ. In particolare, nella motivazione dell'anzidetta pronunzia dei giudici di legittimità si legge quanto di seguito testualmente riportato: “Le
Sezioni Unite, con la sentenza n. 24410/2011, hanno accolto il ricorso dell'PC per avere ritenuto e dimostrato (pag. 7- 10) che detto regime a partire dalla L. n. 2248 del 1865, art. 4, All. E e fino alle recenti disposizioni dell'art. 44 del T.U. sulle espr. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, nonché dell'art.
7 del T.U. sull'edilizia appr. con D.P.R. n. 380 del 2001 è nel senso che la normativa dell'art. 873 c.c.
e le relative sanzioni restano inapplicabili a fronte di interventi realizzativi di opere pubbliche, in presenza delle quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante cui il legislatore ha riservato la sola tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto a causa della costruzione a distanza interlegale (L. n. 2359 del 1865, art. 46). E che la medesima disciplina è applicabile all'opera (privata) realizzata dall'PC (senza alcuna espropriazione per p.u.) per
l'espressa equiparazione disposta dalla L. n. 10 del 1991, art.1, ult. com. (e poi dal D.Lgs. n. 387 del
2003, art. 12) "alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche". Del resto la Corte distrettuale ha equiparato la disciplina di opere private quali le pagina 7 di 11 pale eoliche ed i manufatti affini rivolti alla produzione di energia elettrica, di cui alla menzionata L.
n. 10 del 1991, al regime peculiare delle opere pubbliche sulla base di precedenti giurisprudenziali che sono qui condivisi”.
Con la sopra richiamata decisione del giudice nomofilattico del 2011, emessa su ricorso di
“ , si è ritenuto “indiscutibile che l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità e che Controparte_1 rappresenti un elemento di esercizio di un servizio pubblico (la rete elettrica nazionale) non può essere ricondotta – sol per effetto della violazione dei suoi limiti di dislocazione spaziale – ad attività realizzata jure privatorum…e pertanto essere considerata suscettibile di riduzione in pristino per la parte in cui l'opus lede il regime (legale o regolamentare) delle distanze;
di contro l'opera in discorso può ingenerare, innanzi al giudice ordinario, soltanto la reazione indennitaria che
l'ordinamento prevede e consente, quella di cui all'art. 46 della legge 2359 del 1865 e, quindi, della successiva disposizione di cui all'art. 44 del dPR 327 del 2001” (ad analoghi approdi interpretativi, circa l'interesse pubblico connesso alla realizzazione degli impianti eolici e l'inammissibilità della domanda di tutela reintegrativa in forma specifica per violazione delle distanze legali, è pervenuta anche Cass. 24.7.2017 n. 18165; per un precedente analogo nella giurisprudenza di merito, cfr. Corte
App. Napoli, Sez. II, 28.9.2022, proc. n. 1623/2021 R.G.).
Ne deriva che “l'emanazione da parte della p.a. di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.p.r. n. 327 del 2001 determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione ad esse, salva la formazione del giudicato non solo sul diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche sulla illiceità del comportamento della p.a. e sul conseguente diritto del primo al risarcimento del danno” (cfr. Cass. 5686/2017 e, nello stesso senso,
Cass. civ. n. 11258 del 31 maggio 2016).
Con specifico riferimento alla domanda risarcitoria, rileva la Corte che, in conformità a quanto affermato dalla S.C. (cfr. da ultimo Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 9448 del 09/04/2024 (Rv. 670666 -
02) “In tema di violazione delle distanze, l'adozione, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del
2001, da parte della Pubblica Amministrazione, di un provvedimento di servitù coattiva con effetto sanante (volta a regolarizzare l'opera realizzata in violazione delle distanze) non determina - in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis - la sottrazione della controversia alla cognizione del giudice ordinario, ma determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione alle medesime aree, in quanto il sesto comma del pagina 8 di 11 predetto art. 42-bis dispone che in tale ipotesi trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi precedenti, le quali prevedono, per l'ipotesi di emissione del provvedimento di acquisizione sanante delle aree oggetto di occupazione illegittima, che si determini
l'acquisizione del diritto di proprietà da parte dell'amministrazione, precludendo pertanto l'esercizio dell'azione di restituzione del bene da parte del privato, ed il mutamento del titolo della pretesa risarcitoria dallo stesso azionata, che, per effetto di tale provvedimento, si converte in quella all'indennizzo previsto dal medesimo art. 42-bis”.
Le contestazioni degli appellanti, relative al pregiudizio subito durante il periodo di occupazione illecita, perciò, intervenuto il decreto impositivo di servitù ex art. 42 bis cit. - in quanto, evidentemente, rivolte avverso l'indennità liquidata nel provvedimento di acquisizione sanante - dovevano essere proposte ai sensi dell'art. 54 TU ES dinanzi la Corte di appello – in unico grado- e non dinanzi il Tribunale, essendo del tutto indifferente la circostanza dell'adozione del provvedimento in pendenza del giudizio.
Nella specie, peraltro dalla lettura dei decreti ex art. 42 bis cit., emerge chiaramente che il ebbe a provvedere alla liquidazione dell'indennità di cui al comma 3 (5%) per Parte_7 gli anni durante i quali la servitù imposta non aveva avuto titolo. Di talché, ogni rimostranza relativa all'entità dell'indennizzo corrisposto dall'Amministrazione avrebbe dovuto formare oggetto dello specifico procedimento di opposizione alla stima, innanzi alla Corte di Appello in unico grado, nel corso del quale gli odierni appellanti avrebbero, eventualmente, potuto dimostrare e provare l'esistenza di danni ulteriori rispetto a quelli indennizzati col provvedimento di acquisizione sanante, dimostrazione che, per vero, non risulta avvenuta neppure in questa sede. La competenza della Corte di Appello in unico grado è, infatti, la regola generale prevista dall'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità dovute, nell'ambito di un procedimento espropriativo, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato.
6. Siffatto orientamento si pone in continuità con precedenti decisioni di questa Corte di
Appello cit. che ha già avuto modo di affermare quanto sopra.
Ed allora, uniformando la presente decisione all'orientamento della Sezione e della giurisprudenza di legittimità, deve confermarsi la sentenza del Tribunale di Foggia, che perviene al rigetto della domanda ripristinatoria per violazione delle distanze legali in ragione della natura di interesse pubblico dell'impianto. pagina 9 di 11 Ed infatti, con l'impugnata sentenza il Tribunale ha equiparato al regime peculiare delle opere pubbliche (sulla scorta anche della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, in particola di Cass. Sez.
Un. Ord. 24.07.2017, n°18165) la disciplina di opere private quali le pale eoliche ed i manufatti affini rivolti alla produzione di energia elettrica, di cui alla menzionata L. n. 10 del 1991.
Di conseguenza, l'adozione dei decreti n. 2448 e 2453, del 03/07/2013, impositivi sui fondi degli attori della servitù di sorvolo, peraltro tutti ritenuti legittimi dal G.A. con sentenze ormai irrevocabili, paralizza il diritto dei proprietari del fondo occupato senza titolo dall'opera pubblica alla restituzione del bene, nel caso di specie alla rimozione delle pale rotanti del traliccio (T.A.R. Puglia Bari, Sez. I,
13/07/2017, n. 791). Come invero già precisato, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, qualora l'Amministrazione si avvalga dell'istituto previsto dall'art. 42 bis
D.P.R. n. 327/2001, - come nella specie emanando tempestivamente i provvedimenti di acquisizione – ne deriva l'improcedibilità delle domande restitutorie o risarcitorie proposte dal privato, fatto salvo solo l'eventuale formarsi di giudicato sull'acquisizione del bene o sul risarcimento del danno, giudicato che, nella specie, non si è mai formato, essendo, per contro, divenuti irrevocabili i citati decreti di acquisizione sanante delle servitù.
7. Va respinta anche la censura sulla statuizione in ordine alle spese processuali di prime cure che sono state benevolmente compensate in considerazione dell'iter travagliato della vicenda giudiziaria e amministrativa
L'appello è, dunque, respinto.
7. Le spese processuali del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e, in considerazione della natura del giudizio e dell'attività difensiva concretamente svolta, a tenore del
D.M. n. 147/2022 (scaglione indeterminabile, complessità bassa;
parametri minimi) sono liquidate come in dispositivo. Non può infatti ritenersi, come affermano gli appellanti, che il mutamento giurisprudenziale avvenuto (cfr. In tema di violazione delle distanze, l'adozione, ai sensi dell'art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001, da parte della Pubblica Amministrazione, di un provvedimento di servitù coattiva con effetto sanante (volta a regolarizzare l'opera realizzata in violazione delle distanze) non determina - in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis - la sottrazione della controversia alla cognizione del giudice ordinario, ma determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione alle medesime aree, in quanto il sesto comma del predetto art. 42-bis dispone che in tale ipotesi trovano applicazione, in quanto compatibili, pagina 10 di 11 le disposizioni di cui ai commi precedenti, le quali prevedono, per l'ipotesi di emissione del provvedimento di acquisizione sanante delle aree oggetto di occupazione illegittima, che si determini l'acquisizione del diritto di proprietà da parte dell'amministrazione, precludendo pertanto l'esercizio dell'azione di restituzione del bene da parte del privato, ed il mutamento del titolo della pretesa risarcitoria dallo stesso azionata, che, per effetto di tale provvedimento, si converte in quella all'indennizzo previsto dal medesimo art. 42-bis. (Cass. Sez. U., 09/04/2024, n. 9448, Rv. 670666 – 02 ed anche Sez. U - , Sentenza n. 12589 del 10/05/2019 (Rv. 653934 - 01)] giustifichi la compensazione delle spese di lite del presente grado dal momento che l'orientamento seguito dalle Sezioni Unite era già invalso nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
8. Infine, la reiezione dell'appello principale impone di dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.
1-quater Tusg.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Pt_3
, eredi di avverso
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_1 la sentenza n. 1313/2022 pronunciata dal Tribunale di Foggia il 13.05.2022, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, spese che liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%),
IVA e CPA, come per legge;
- pone a carico degli appellanti anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari dell'11 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Maria Grazia Caserta
Il Presidente
Maria Mitola
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 831/2023 avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia 1313/2022, pubblicata in data 13.05.2022, e promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
eredi di rapp.ti e difesi dagli avv.ti Lucio Rodolfo CRISCI e Parte_6 Persona_1
Fabrizio CRISCI;
domicilio digitale: Email_1 Email_2 appellanti contro
P. IVA in persona del suo legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rapp.te p.t. avv. Oreste Vigorito, rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Andrea
ABBAMONTE – C.F. Giovanna FUCCI – C.F. CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
Alessandra MUCIACCIA – C.F. , e presso quest'ultima elettivamente C.F._3 domiciliati in Bari alla via Pasquale Fiore n. 14; domicili digitali:
pagina 1 di 11 Email_3 Email_4
Email_5
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All'esito dell'udienza collegiale svolta mediante trattazione scritta del 11.02.2025, la causa è stata decisa con sentenza ex art. 281 sexies cpc, sentite le parti cui sono stati concessi i termini per il deposito di memorie e repliche, depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato , dante causa degli odierni appellanti, Persona_1 conveniva in giudizio la società corrente in Avellino, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e, allegando di essere proprietario di tre fondi agricoli ubicati nel Comune di Alberona, in località “Serrone della Montagna” confinanti con proprietà del Comune di Alberona e di , distinti in catasto al foglio 33, p.lla 14, 138 e 47, esponeva che: Parte_1
- sui propri fondi non esistevano costruzioni, ed essi non erano gravati da servitù;
- nell'anno 1997 la società convenuta aveva stipulato con il Comune di Alberona e con un Parte_1 contratto misto di costituzione di servitù, locazione e costituzione di diritto di superficie, finalizzato alla installazione di alcune turbine eoliche e/o aerogeneratori sui fondi i proprietà;
- in virtù di detto contratto la società convenuta aveva realizzato tre aerogeneratori contraddistinti con sigla D04, C38, e C42;
- gli aerogeneratori erano stati realizzati a distanza illegale dal confine (ex art. 873 c.c., L. 1150/42, L.
765/67, Regolamento Edilizio e norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Alberona), occupavano abusivamente una superficie aerea del fondo dell'attore poiché le pale si proiettavano su tale fondo (ex art. 949 e 840 c.c.), producevano immissioni di rumore ed interferenze elettromagnetiche che rendevano incompatibile lo svolgimento di attività antropica sul fondo dell'attore, limitavano la sfruttabilità dell'area posta sotto l'area di ingombro delle pale in considerazione della mancanza di condizioni di sicurezza (es. distacco delle pale, crollo della torre), limitavano l'altezza massima di un eventuale edificio da realizzarsi sui fondi di essi attori;
- la realizzazione a tale distanza ravvicinata degli aerogeneratori precludeva, inoltre, agli attori la possibilità di identico sfruttamento dei propri fondi, essendosi il Comune di Alberona obbligato a non rilasciare ulteriori autorizzazioni o concessioni per nuove turbine nel raggio di 300 metri dalle turbine pagina 2 di 11 installate dalla società convenuta, così annichilendo e/o limitando il diritto all'edificazione e/o installazione di altro aerogeneratore nella contrattazione del regime di libero mercato.
Concludeva, pertanto, per la condanna della società convenuta:
a) alla rimozione ed allo spostamento dei 3 aerogeneratori per mancato rispetto delle distanze;
b) alla rimozione delle nove pale eoliche rotanti dei tre tralicci per la parte invadente la colonna d'aria dei fondi attorei creando esse un peso indebito sulla proprietà attorea, limitando e/o annichilendo il diritto all'edificazione e/o di installazione di proprio aerogeneratore e alla commercializzazione;
c) al pagamento in favore degli attori - a titolo di risarcimento - di tutti danni specificati e specificandi nella misura complessiva che sarebbe stata accertata nel corso del giudizio;
d) d) al pagamento delle spese di causa con distrazione in favore del proprio procuratore antistatario.
Costituitasi la deduceva a sua volta che: Controparte_1
a) con istanza del 12/05/2006, avvalendosi della norma di cui all'art. 43 comma 6 bis del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. n. 327/2001, aveva chiesto al di imporre, a favore del proprio patrimonio, la servitù sui Parte_7 fondi indicati nell'allegato piano particellare descrittivo di esproprio, e di approvare le indennità calcolate come per legge a favore dei proprietari dei fondi serventi, tra i quali l'odierno attore – istanza successivamente reiterata in data 31.1.2007;
b) trattandosi di vero e proprio esproprio a favore di un'opera pubblica era inammissibile la domanda di rimozione dell'aerogeneratore o anche delle sole pale, così come inammissibile era la doglianza del privato al rispetto delle distanze previste dal codice civile e dalle norme urbanistiche di contenuto integrativo;
c) l'impianto eolico era stato realizzato in forza di una legittima convenzione pubblica stipulata tra il Comune di Alberona ed essa convenuta, onde a fronte dell'autorizzazione della competente autorità amministrativa e della dichiarazione espressa di pubblica utilità dell'opera era preclusa al giudice ordinario l'adozione di un provvedimento di rimozione del traliccio o delle pale;
pagina 3 di 11 d) le torri eoliche sfuggivano del tutto al concetto di costruzione indicato nell'articolo 873 c.c., onde non erano invocabili ed applicabili le norme in tema di distanze legali;
e) ad ogni modo in base alle disposizioni del P.U.G. del Comune di Alberona i terreni di parte attrice ricadevano in zona e ad uso prevalentemente agricolo, e la distanza di 5 m dal confine prevista per detta zona era stata rispettata;
f) secondo le previsioni del piano urbanistico generale del Comune di Alberona per la zona E
l'altezza massima consentita per le abitazioni era di m 7.50, assolutamente non pregiudicata dalla proiezione delle pale della torre (che avveniva da oltre 50 m dal suolo), onde nessun nocumento poteva derivare all'attore nella utilizzazione e nello sfruttamento agricolo e/o edificatorio dei fondi;
g) un eventuale diritto al risarcimento del danno era prescritto ai sensi dell'articolo 2947 c.c. essendo decorso un quinquennio dall'esecuzione dell'impianto;
h) le immissioni di rumore dell'impianto eolico rientravano nei limiti indicati dalla normativa di settore, e non sussisteva l'impossibilità per gli attori di realizzare sul proprio fondo analogo impianto atteso che la normativa vigente non disponeva fasce di rispetto tra impianti eolici. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 30-1/2-2/2009, premesso che, nelle more del giudizio, la società convenuta aveva ottenuto, con decreto emesso dall'Autorità competente, l'imposizione di servitù coattiva ai sensi dell'art. 43, comma 6, D.P.R. 327/2001 su suolo di proprietà degli attori, e che questi ultimi avevano impugnato il decreto dinanzi al TAR Puglia, veniva disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione del suddetto giudizio amministrativo.
Riassunto il giudizio da parte attrice sul presupposto del dichiarato annullamento del decreto di acquisizione emesso dal ex art. 43 DPR 327/01, con sentenza del Consiglio di Parte_7
Stato n. 2089/2010 passata in giudicato, con ordinanza del 23/06/2011 veniva disposta consulenza tecnica di ufficio, alla quale si dava corso. A seguito di diversi rinvii richiesti dalle parti in attesa della definizione di altro giudizio amministrativo, intrapreso dagli attori avverso il provvedimento ex art. 42 bis d.p.r. 627/2001, emesso dal nel 2013 (considerato che anche l'esito di detto Parte_7
pagina 4 di 11 giudizio avrebbe condizionato il merito della causa), veniva disposta nuova sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente dinanzi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, per la revocazione della sentenza n. 941/2017 C. di S.
Con ricorso depositato l'11.1.2021 la parte attrice riassumeva il giudizio, allegando la definizione di quello amministrativo (Ord. Cass. 16260/2020 e Sentenza Cons. di Stato 8397/2020).
Con sentenza n. 1650/2022, il Tribunale di Foggia così provvedeva:
“1) rigetta la domanda di condanna all'arretramento per violazione delle distanze tra costruzioni;
2) dichiara improcedibili tutte le ulteriori domande proposte da parte attrice;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di consulenza tecnica di ufficio”.
Il Tribunale respingeva la domanda degli attori, di condanna all'arretramento per violazione delle distanze legali, in considerazione della natura di pubblico interesse dell'impianto e dichiarava improcedibili le ulteriori domande proposte da parte attrice in ragione del consolidamento del decreto adottato ex art. 42 bis TUES.
In particolare, fondava la decisione impugnata sui seguenti rilievi:
a) nella pendenza del giudizio, il emetteva il decreto del 3.7.2013, Parte_7 impositivo della servitù coattiva aerea di sorvolo in favore di “ in relazione al Controparte_1 CP_3
, opera di pubblico interesse, per cui la domanda di condanna alla rimozione e allo spostamento
[...] dell'aerogeneratore per inosservanza delle distanze ex art. 873 cod. civ. non poteva trovare accoglimento, essendo emerso dalla relazione di ctu che la distanza minima dal confine di cinque metri
è stata rispettata nella costruzione dell'impianto eolico e che non vi erano sconfinamenti se non quello riconducibile all'estensione aerea di “sorvolo”;
b) analogamente, la domanda di condanna alla rimozione delle pale rotanti del traliccio, per la parte invadente la colonna d'aria sovrastante il fondo dell'attrice, non poteva essere accolta in quanto sullo stesso era stata legittimamente imposta la servitù di “sorvolo” in virtù del provvedimento ex art. 42-bis TUes dell'Autorità comunale, divenuto “irrevocabile”, il quale aveva avuto l'effetto di
“neutralizzare” il diritto del proprietario del fondo occupato senza titolo alla restituzione del bene ed, inoltre, essendo stato adottato prima della formazione del giudicato sulla questione dell'acquisizione del bene o del risarcimento del danno, comportava l'improcedibilità delle domande restitutorie e risarcitorie del privato;
pagina 5 di 11 c) la fondatezza della domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'installazione della pala eolica sul fondo limitrofo era esclusa dall'insussistenza della violazione delle distanze legali tra costruzioni ed ogni altro pregiudizio conseguente all'invasione della colonna d'aria sovrastante il terreno, come pure ogni altro eventuale fatto dannoso, aveva trovato integrale ristoro nell'indennità ex art. 42-bis TUes liquidata in favore del proprietario gravato dall'imposizione della servitù.
2. Avverso la sentenza n. 1313/22 del Tribunale di Foggia, gli odierni appellanti hanno proposto appello affidandolo a tre motivi e chiedendo la riforma della decisione e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con spese di lite da attribuirsi al difensore antistatario, ivi incluse le spese di
CTU e di CTP.
Costituitasi, la ha chiesto il rigetto del gravame avversario. CP_1
Precisate le conclusioni mediante il deposito di note telematiche (da parte della sola appellata) e già depositate le memorie difensive, la causa è stata decisa come di seguito ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, rubricato “Erronea valutazione dei fatti e degli atti acquisiti al giudizio-violazione artt. 115 e 116 cpc”, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per avere il giudice monocratico recepito soltanto parzialmente le conclusioni del C.T.U. con riferimento alla distanza dei tre aerogeneratori dal confine del fondo di proprietà dell'attrice, misurata dall'ausiliario del Giudice e dalla base dei tralicci e non dalla punta estrema delle pale eoliche e perciò superiore al limite regolamentare di cinque metri. Inoltre, il provvedimento di acquisizione avrebbe potuto “sanare”, con efficacia “ex nunc”, l'imposizione di fatto della servitù di sorvolo, ma ciò non potrebbe escludere la persistente violazione della distanza legale tra costruzioni, con il conseguente diritto al risarcimento dei danni.
2. Con il secondo motivo è stata censurata la sentenza in relazione al capo 2) del dispositivo, con il quale sono state dichiarate improcedibili le ulteriori domande proposte dall'attrice, dal momento che non poteva ritenersi precluso l'esame nel merito dell'“actio negatoria servitutis” (finalizzata ad ottenere la demolizione/arretramento del traliccio realizzato con strumenti privatistici) conseguente alla violazione delle distanze legali e all'illecita occupazione della porzione del fondo, tenuto conto della competenza giurisdizionale del GO in ragione del danno causato anteriormente all'adozione del provvedimento di acquisizione “coattiva”. Ciò in quanto il decreto impositivo della servitù sarebbe pagina 6 di 11 limitato al “sorvolo” del terreno e non avrebbe alcuna incidenza sul regime civilistico delle distanze legali.
3. Infine, con il terzo motivo, l'appellante principale ha lamentato l'illegittimità della statuizione di compensazione delle spese di lite tra le parti, le quali, per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione, all'esito della lite, dovrebbero gravare sulla parte avversaria soccombente nel giudizio.
4. L'appello – i cui motivi possono essere scrutinati unitariamente stante la loro stretta connessione oggettiva – è infondato e va rigettato. Mette conto precisare che questa Corte di Appello si è già pronunciata su analoghi appelli proposti da soggetti aventi medesimo oggetto e gli stessi difensori delle odierne parti e, segnatamente, con le sentenze n. 901/23, 902/23, 903/23 e 997/23, facendo applicazione dei principi interpretativi dettati dalla Corte di Cassazione.
5. Ciò detto, per lo scrutinio del gravame appare preliminare ma risolutivo osservare che dall'ordinanza n. 13626 pronunciata il 19.5.2021 dalla Corte Suprema di Cassazione, in una controversia che vedeva come parte in causa proprio l'odierna società appellata, si desume che l'impianto eolico è da qualificarsi come infrastruttura produttiva di energia da fonte rinnovabile, finalizzata a soddisfare un interesse pubblico, e che ad essa non possa applicarsi la disciplina codicistica delle distanze tra costruzioni di cui all'art. 873 cod. civ. In particolare, nella motivazione dell'anzidetta pronunzia dei giudici di legittimità si legge quanto di seguito testualmente riportato: “Le
Sezioni Unite, con la sentenza n. 24410/2011, hanno accolto il ricorso dell'PC per avere ritenuto e dimostrato (pag. 7- 10) che detto regime a partire dalla L. n. 2248 del 1865, art. 4, All. E e fino alle recenti disposizioni dell'art. 44 del T.U. sulle espr. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, nonché dell'art.
7 del T.U. sull'edilizia appr. con D.P.R. n. 380 del 2001 è nel senso che la normativa dell'art. 873 c.c.
e le relative sanzioni restano inapplicabili a fronte di interventi realizzativi di opere pubbliche, in presenza delle quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante cui il legislatore ha riservato la sola tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto a causa della costruzione a distanza interlegale (L. n. 2359 del 1865, art. 46). E che la medesima disciplina è applicabile all'opera (privata) realizzata dall'PC (senza alcuna espropriazione per p.u.) per
l'espressa equiparazione disposta dalla L. n. 10 del 1991, art.1, ult. com. (e poi dal D.Lgs. n. 387 del
2003, art. 12) "alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche". Del resto la Corte distrettuale ha equiparato la disciplina di opere private quali le pagina 7 di 11 pale eoliche ed i manufatti affini rivolti alla produzione di energia elettrica, di cui alla menzionata L.
n. 10 del 1991, al regime peculiare delle opere pubbliche sulla base di precedenti giurisprudenziali che sono qui condivisi”.
Con la sopra richiamata decisione del giudice nomofilattico del 2011, emessa su ricorso di
“ , si è ritenuto “indiscutibile che l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità e che Controparte_1 rappresenti un elemento di esercizio di un servizio pubblico (la rete elettrica nazionale) non può essere ricondotta – sol per effetto della violazione dei suoi limiti di dislocazione spaziale – ad attività realizzata jure privatorum…e pertanto essere considerata suscettibile di riduzione in pristino per la parte in cui l'opus lede il regime (legale o regolamentare) delle distanze;
di contro l'opera in discorso può ingenerare, innanzi al giudice ordinario, soltanto la reazione indennitaria che
l'ordinamento prevede e consente, quella di cui all'art. 46 della legge 2359 del 1865 e, quindi, della successiva disposizione di cui all'art. 44 del dPR 327 del 2001” (ad analoghi approdi interpretativi, circa l'interesse pubblico connesso alla realizzazione degli impianti eolici e l'inammissibilità della domanda di tutela reintegrativa in forma specifica per violazione delle distanze legali, è pervenuta anche Cass. 24.7.2017 n. 18165; per un precedente analogo nella giurisprudenza di merito, cfr. Corte
App. Napoli, Sez. II, 28.9.2022, proc. n. 1623/2021 R.G.).
Ne deriva che “l'emanazione da parte della p.a. di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.p.r. n. 327 del 2001 determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione ad esse, salva la formazione del giudicato non solo sul diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche sulla illiceità del comportamento della p.a. e sul conseguente diritto del primo al risarcimento del danno” (cfr. Cass. 5686/2017 e, nello stesso senso,
Cass. civ. n. 11258 del 31 maggio 2016).
Con specifico riferimento alla domanda risarcitoria, rileva la Corte che, in conformità a quanto affermato dalla S.C. (cfr. da ultimo Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 9448 del 09/04/2024 (Rv. 670666 -
02) “In tema di violazione delle distanze, l'adozione, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del
2001, da parte della Pubblica Amministrazione, di un provvedimento di servitù coattiva con effetto sanante (volta a regolarizzare l'opera realizzata in violazione delle distanze) non determina - in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis - la sottrazione della controversia alla cognizione del giudice ordinario, ma determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione alle medesime aree, in quanto il sesto comma del pagina 8 di 11 predetto art. 42-bis dispone che in tale ipotesi trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi precedenti, le quali prevedono, per l'ipotesi di emissione del provvedimento di acquisizione sanante delle aree oggetto di occupazione illegittima, che si determini
l'acquisizione del diritto di proprietà da parte dell'amministrazione, precludendo pertanto l'esercizio dell'azione di restituzione del bene da parte del privato, ed il mutamento del titolo della pretesa risarcitoria dallo stesso azionata, che, per effetto di tale provvedimento, si converte in quella all'indennizzo previsto dal medesimo art. 42-bis”.
Le contestazioni degli appellanti, relative al pregiudizio subito durante il periodo di occupazione illecita, perciò, intervenuto il decreto impositivo di servitù ex art. 42 bis cit. - in quanto, evidentemente, rivolte avverso l'indennità liquidata nel provvedimento di acquisizione sanante - dovevano essere proposte ai sensi dell'art. 54 TU ES dinanzi la Corte di appello – in unico grado- e non dinanzi il Tribunale, essendo del tutto indifferente la circostanza dell'adozione del provvedimento in pendenza del giudizio.
Nella specie, peraltro dalla lettura dei decreti ex art. 42 bis cit., emerge chiaramente che il ebbe a provvedere alla liquidazione dell'indennità di cui al comma 3 (5%) per Parte_7 gli anni durante i quali la servitù imposta non aveva avuto titolo. Di talché, ogni rimostranza relativa all'entità dell'indennizzo corrisposto dall'Amministrazione avrebbe dovuto formare oggetto dello specifico procedimento di opposizione alla stima, innanzi alla Corte di Appello in unico grado, nel corso del quale gli odierni appellanti avrebbero, eventualmente, potuto dimostrare e provare l'esistenza di danni ulteriori rispetto a quelli indennizzati col provvedimento di acquisizione sanante, dimostrazione che, per vero, non risulta avvenuta neppure in questa sede. La competenza della Corte di Appello in unico grado è, infatti, la regola generale prevista dall'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità dovute, nell'ambito di un procedimento espropriativo, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato.
6. Siffatto orientamento si pone in continuità con precedenti decisioni di questa Corte di
Appello cit. che ha già avuto modo di affermare quanto sopra.
Ed allora, uniformando la presente decisione all'orientamento della Sezione e della giurisprudenza di legittimità, deve confermarsi la sentenza del Tribunale di Foggia, che perviene al rigetto della domanda ripristinatoria per violazione delle distanze legali in ragione della natura di interesse pubblico dell'impianto. pagina 9 di 11 Ed infatti, con l'impugnata sentenza il Tribunale ha equiparato al regime peculiare delle opere pubbliche (sulla scorta anche della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, in particola di Cass. Sez.
Un. Ord. 24.07.2017, n°18165) la disciplina di opere private quali le pale eoliche ed i manufatti affini rivolti alla produzione di energia elettrica, di cui alla menzionata L. n. 10 del 1991.
Di conseguenza, l'adozione dei decreti n. 2448 e 2453, del 03/07/2013, impositivi sui fondi degli attori della servitù di sorvolo, peraltro tutti ritenuti legittimi dal G.A. con sentenze ormai irrevocabili, paralizza il diritto dei proprietari del fondo occupato senza titolo dall'opera pubblica alla restituzione del bene, nel caso di specie alla rimozione delle pale rotanti del traliccio (T.A.R. Puglia Bari, Sez. I,
13/07/2017, n. 791). Come invero già precisato, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, qualora l'Amministrazione si avvalga dell'istituto previsto dall'art. 42 bis
D.P.R. n. 327/2001, - come nella specie emanando tempestivamente i provvedimenti di acquisizione – ne deriva l'improcedibilità delle domande restitutorie o risarcitorie proposte dal privato, fatto salvo solo l'eventuale formarsi di giudicato sull'acquisizione del bene o sul risarcimento del danno, giudicato che, nella specie, non si è mai formato, essendo, per contro, divenuti irrevocabili i citati decreti di acquisizione sanante delle servitù.
7. Va respinta anche la censura sulla statuizione in ordine alle spese processuali di prime cure che sono state benevolmente compensate in considerazione dell'iter travagliato della vicenda giudiziaria e amministrativa
L'appello è, dunque, respinto.
7. Le spese processuali del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e, in considerazione della natura del giudizio e dell'attività difensiva concretamente svolta, a tenore del
D.M. n. 147/2022 (scaglione indeterminabile, complessità bassa;
parametri minimi) sono liquidate come in dispositivo. Non può infatti ritenersi, come affermano gli appellanti, che il mutamento giurisprudenziale avvenuto (cfr. In tema di violazione delle distanze, l'adozione, ai sensi dell'art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001, da parte della Pubblica Amministrazione, di un provvedimento di servitù coattiva con effetto sanante (volta a regolarizzare l'opera realizzata in violazione delle distanze) non determina - in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis - la sottrazione della controversia alla cognizione del giudice ordinario, ma determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione alle medesime aree, in quanto il sesto comma del predetto art. 42-bis dispone che in tale ipotesi trovano applicazione, in quanto compatibili, pagina 10 di 11 le disposizioni di cui ai commi precedenti, le quali prevedono, per l'ipotesi di emissione del provvedimento di acquisizione sanante delle aree oggetto di occupazione illegittima, che si determini l'acquisizione del diritto di proprietà da parte dell'amministrazione, precludendo pertanto l'esercizio dell'azione di restituzione del bene da parte del privato, ed il mutamento del titolo della pretesa risarcitoria dallo stesso azionata, che, per effetto di tale provvedimento, si converte in quella all'indennizzo previsto dal medesimo art. 42-bis. (Cass. Sez. U., 09/04/2024, n. 9448, Rv. 670666 – 02 ed anche Sez. U - , Sentenza n. 12589 del 10/05/2019 (Rv. 653934 - 01)] giustifichi la compensazione delle spese di lite del presente grado dal momento che l'orientamento seguito dalle Sezioni Unite era già invalso nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
8. Infine, la reiezione dell'appello principale impone di dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.
1-quater Tusg.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Pt_3
, eredi di avverso
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_1 la sentenza n. 1313/2022 pronunciata dal Tribunale di Foggia il 13.05.2022, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, spese che liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%),
IVA e CPA, come per legge;
- pone a carico degli appellanti anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari dell'11 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Maria Grazia Caserta
Il Presidente
Maria Mitola
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