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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1808/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 8.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1808/2021 promossa da:
Parte_1
Avv. Carlo Berti
contro
:
Controparte_1
Avv. Michela Vanucci
NN GI difeso in proprio
Fatti di causa
Nell'anno 2018 l'avv. conveniva avanti al Tribunale di Rimini gli avv.ti Parte_1 CP_1
e GI NN esponendo che:
[...]
- la società Il Castello s.r.l., della quale erano unici soci gli avv.ti NN, e era CP_1 Parte_1
proprietaria di un immobile ubicato in Rimini, meglio identificato in atti, acquistato il 14.1.2010 “solo ed unicamente a fronte della costituzione di una associazione professionale tra gli indicati professionisti NN e , associazione professionale costituita con scrittura CP_1 Parte_1
privata autenticata il 7.10.2009;
- il 14.1.2010 la società Il Castello s.r.l. concedeva in locazione allo studio legale associato CP_1
NN e l'immobile; Parte_1
pagina 1 di 11 - il 31.12.2013 l'associazione professionale si scioglieva e gli avv.ti e NN continuavano a CP_1 esercitare all'interno dell'immobile la propria attività professionale mentre il “dal mese di Parte_1
aprile 2013, è stato costretto a lasciare lo Studio a fronte delle discussioni quotidiane con gli altri colleghi”;
- il 16.10.2015 la società Il Castello s.r.l. veniva posta in liquidazione e il 27.4.2017 trasferiva in proprietà il proprio patrimonio immobiliare ai soci, in misura equivalente fra loro, al prezzo di €
666.000, sicché i tre diventavano comproprietari in misura di 1/3 ciascuno dei beni indivisi;
- con lettera raccomandata a/r del 6.5.2017 l'avv. chiedeva agli altri due di liberare lo Parte_1 stabile da persone e cose così da permettergli di fruire dell'immobile;
- in risposta, gli avv.ti e NN convocavano l'assemblea in data 25.5.2017 cui partecipavano CP_1 tutti i comproprietari all'esito della quale veniva assunta a maggioranza, con il dissenso dell'avv.
la delibera per regolamentare le modalità di utilizzo del bene indiviso;
tale delibera veniva Parte_1 impugnata davanti al Tribunale di Rimini dall'avv. che ne chiedeva in via cautelare la Parte_1
sospensione – istanza rigettata dall'adito giudice – e nel merito la declaratoria di invalidità sub specie di nullità o in subordine di annullabilità;
- all'avv. “non viene neppure consentito l'utilizzo delle due stanze assegnate formalmente Parte_1
con delibera in quanto gli altri comproprietari, più volte sollecitati (doc. n. 11 e n. 18) non hanno provveduto allo spostamento di mobili, fascicoli, riviste e altro a loro appartenenti” e “persino gli spazi definiti comuni dalla delibera impugnata – e, dunque, a servizio di tutti i comunisti – sono tutt'ora integralmente occupati ed utilizzati dagli Avv.ti e NN, così impedendone, di fatto, CP_1
l'utilizzo da parte dell'Avv. (p. 9 atto di citazione); Parte_1
- il 20.2.2018 l'avv. invitava nuovamente i convenuti a rendere disponibili i locali e gli Parte_1 spazi e a consentirgli l'utilizzo del bene.
L'attore lamentava che il libero esercizio dei propri diritti sui locali fosse pregiudicato e turbato dagli altri comproprietari i quali “hanno occupato tutte le superfici dell'immobile con materiali, fascicoli e riviste di loro esclusiva proprietà, addirittura concedendo a terzi in uso permanente le chiavi di accesso dei locali”, “hanno adottato una delibera – in data 25.5.2017 che, come visto, imprime uno specifico – e del tutto arbitrario ed illegittimo – vincolo di destinazione sui locali dei quali si compone
l'ufficio imponendo che possa essere ivi svolta esclusivamente la professione forense” e “hanno continuato ad occupare ed utilizzare sia le due stanze assegnate all'attore sia tutti gli spazi comuni, impedendo persino all'Avv. di spostare materiale per poter usufruire dei propri spazi” (p. Parte_1
11 atto di citazione), aggiungendo che “la presenza dei comunisti e NN e dei di loro CP_1 collaboratori, segretarie, praticanti, si avverte in ogni e ciascuno dei locali che compongono l'ufficio.
pagina 2 di 11 Il ché, già di per sé, in manifesta violazione dell'art. 1102 cc., impedisce all'Avv. di fare Parte_1 uso della propria quota secondo il proprio diritto” (p. 12 atto di citazione). Lamentava l'impossibilità di poter utilizzare la quota lui spettante dell'immobile ma anche di concedere a terzi la stessa in locazione in ragione del fatto che gli spazi erano occupati da beni degli altri comunisti e in ragione
“dell'arbitrario vincolo di destinazione all'esercizio della professione forense” (p. 15 atto di citazione).
Concludeva domandando che il Tribunale ordinasse ai convenuti di liberare nella misura di 1/3 i locali e le aeree meglio identificate nella planimetria allegata all'atto di citazione (doc. 19), di consentire all'attore di godere in modo paritario con gli altri comproprietari del bene e comunque dei locali indicati sub doc. 19; che inibisse ogni ulteriore atto volto a impedire, turbare e ostacolare all'attore l'esercizio dei propri diritti sull'immobile; che stabilisse ogni ulteriore e necessaria modalità di esecuzione dei provvedimenti concessi;
che fissasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c. una somma di danaro dovuta dai convenuti per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo dell'esecuzione del provvedimento, in misura non inferiore a € 100 al giorno;
infine, domandava di “condannare gli Avv.ti e NN a risarcire i danni tutti patiti e patiendi CP_1 dall'Avv. in conseguenza e per l'effetto dell'esclusivo utilizzo del bene da parte dei Parte_1
convenuti, da determinarsi nella misura come meglio espressa in narrativa, ovvero, in subordine condannare gli Avv.ti e NN a corrispondere all'Avv. l'indennità per l'utilizzo CP_1 Parte_1
esclusivo del bene in misura da parametrarsi al valore di mercato dell'immobile concesso di locazione” (p. 25 atto di citazione).
Si costituivano in giudizio i convenuti, con separati atti, chiedendo entrambi la riunione del procedimento con quello avente ad oggetto l'impugnazione della predetta delibera (r.g. n. 2746/2017).
Nel merito, l'avv. NN rappresentava di aver sempre utilizzato i locali in aderenza alla delibera dell'assemblea dei comunisti del 25.5.2017, che garantiva il miglior uso della cosa comune nel rispetto di tutti i comunisti e allo stato era valida ed efficace. Inoltre, i locali erano stati utilizzati senza soluzione di continuità con la medesima destinazione fin dall'inizio loro assegnata per unanime volontà delle parti. Erano rimasti a completa disposizione dell'attore l'ufficio da lui occupato e il posto auto dallo stesso utilizzato, oltre agli spazi di uso comune quali la stanza dei praticanti, la sala riunioni,
l'area di ricevimento dei clienti e la segreteria oltre agli arredi e quanto necessario a riporre libri, riviste e fascicoli. All'avv. dunque, non era in alcun modo precluso il godimento dell'immobile, Parte_1
sia direttamente che indirettamente mediante locazione ai terzi.
L'avv. rilevava che la predetta delibera si era limitata a regolamentare l'utilizzo del bene CP_1
comune senza minimamente alterare il rapporto di equilibrio dei singoli proprietari, riconoscendo a ciascuno di poter continuare a svolgere nell'immobile la propria attività professionale o altra attività
pagina 3 di 11 compatibile con essa in maniera consona alle caratteristiche fisiche del bene e dei relativi arredi.
All'attore, poi, non era precluso il godimento dell'immobile, mediante l'uso diretto o indiretto.
Rigettata l'istanza di riunione dei procedimenti e ritenuto che il procedimento di mediazione fosse già stato esperito, il Tribunale assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. Istruita la causa documentalmente, con la sentenza n. 768/2021 rigettava le domande attoree, perché infondate, e condannava l'attore a rifondere a ciascuno dei convenuti le spese di lite in applicazione delle spese di soccombenza.
Il Tribunale riteneva che le domande consistessero “in parte, in una (inammissibile) riproposizione delle censure già oggetto del giudizio di impugnazione della delibera dell'assemblea dei comunisti, e, per la restante parte, in pretese che non trovano fondamento giuridico nella disciplina della comunione”. Premesso che “l'art. 1102 c.c. dispone che ciascun partecipante possa servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (c.d. uso collettivo o promiscuo)” e che “la quota di spettanza del singolo comunista…non si riferisce ad una certa parte del bene comune – vigendo, al contrario, il principio per cui i comproprietari possono utilizzare il bene per intero, purché nei limiti dettati dall'art. 1102 c.c. - ma ha natura ideale, determinando unicamente la misura della singola partecipazione e di alcune delle facoltà del comproprietario”, il Tribunale richiamava la giurisprudenza di legittimità circa la nozione di pari uso della cosa comune cui si riferisce l'art. 1102
c.c.
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale riteneva che “l'attore non ha il diritto di utilizzare in maniera esclusiva una porzione dell'immobile corrispondente alla sua quota di 1/3, risultato che può essere ottenuto solo tramite l'accordo di tutti i comunisti, oppure, qualora l'immobile risulti divisibile in natura, mediante lo scioglimento della comunione”.
Riteneva inoltre che allo stato attuale all'attore non fosse precluso l'uso della cosa comune “purché ciò avvenga nel rispetto del pari uso da parte degli altri comproprietari, i quali da anni utilizzano i locali in questione per l'esercizio della professione forense”. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di destinazione della cosa comune, il Tribunale osservava che nel caso di specie era pacifico che il bene fosse stato acquistato da Il Castello s.r.l. per essere adibito a studio legale e che tale destinazione fosse stata mantenuta anche dopo la liquidazione di detta società e l'attribuzione dell'immobile in comproprietà ai suoi tre soci.
Secondo il Tribunale, la possibilità di utilizzare i locali da parte dell'attore, direttamente o mediante la locazione a terzi, non era allo stato attuale in alcun modo preclusa. Osservava il giudice che “in primo luogo, infatti, egli ben potrebbe utilizzare gli spazi in questione direttamente, per l'esercizio della
pagina 4 di 11 professione forense, pur non facendo più parte dello con gli Avv.ti NN e Controparte_2 CP_1
Dalle stesse allegazioni dell'attore risulta che gli attuali convenuti hanno ognuno la propria segretaria
e la propria collaboratrice di studio e, dunque, anche l'attore potrebbe esercitare la professione in contemporanea agli altri, occupando i due locali a lui destinati dalla delibera del 25.05.2017 e utilizzando i restanti spazi (segreteria, sala riunioni etc.) collettivamente” e che “deve, inoltre, escludersi che la suddetta delibera impedisca all'attore di locare l'immobile, nei limiti della sua quota, ad un terzo (avvocato o altro professionista la cui attività sia compatibile con l'attuale destinazione dello stesso): è, vero, infatti, che nel testo si legge che “la stanza a seguire, già utilizzata quale spazio comune e per i praticanti, potrà essere utilizzata dall'avvocato nell'ambito Parte_1 dell'esercizio della propria attività forense”, ma è altrettanto vero che l'assemblea era chiamata a regolamentare l'uso del bene comune da parte dei tre comproprietari, non essendovi, almeno in quel momento, alcun conduttore. Del resto, la facoltà di cedere ad altri il godimento della cosa, nei limiti della quota, è espressamente riconosciuta al comproprietario ai sensi dell'art. 1103 c.c. e la delibera deve essere interpretata in senso conforme alla legge, in modo da conservarne gli effetti (v. art. 1367
c.c.). Deve quindi ritenersi che, in caso di locazione dell'immobile a terzi da parte di uno dei comproprietari, al conduttore verrebbe riconosciuto il pari uso dei locali secondo le modalità previste della delibera, con assegnazione delle stanze e del posto auto e diritto di uso degli spazi comuni”.
Il Tribunale chiariva che l'uso del bene da parte dell'attore non appariva precluso dalla circostanza che la stanza a lui attribuita dalla delibera del 25.5.2017 fosse arredata con mobili di proprietà dei convenuti oppure dal fatto che gli scaffali presenti nell'immobile fossero occupati da faldoni e riviste degli altri due professionisti. Per un verso, “l'attore ha il diritto di utilizzare la cosa comune, non di ottenerne la liberazione nella misura di 1/3” e per altro verso “è incontestato, del resto, che ormai da anni l'avv. non eserciti più la professione nei locali in questione, né risulta che questi Parte_1 abbia mai manifestato l'intenzione di ritrasferirsi nell'immobile, arredando la stanza con mobili di sua proprietà. Appare, dunque, del tutto emulativa la richiesta di eliminare il mobilio presente nella stanza
a lui assegnata e di liberare spazio negli scaffali, per poi lasciarli vuoti”.
Il Tribunale riteneva pretestuosa la richiesta dell'attore di impedire la consegna delle chiavi di ingresso alle segretarie e collaboratori dello studio professionale, osservando che “l'immobile in questione, infatti, è da sempre stato adibito a studio professionale, dunque a luogo di lavoro per una pluralità di soggetti, che devono potervi accedere anche quando i proprietari non sono presenti” e che “La consegna di copia delle chiavi a persone di fiducia, legate ai comproprietari da rapporti di lavoro o di collaborazione professionale, rientra dunque nel normale uso della cosa comune, che il partecipante non può impedire”.
pagina 5 di 11 Inoltre, il giudice riteneva infondata la domanda volta a ottenere la condanna dei convenuti al pagamento dell'indennità pari al valore locativo della quota, atteso che nel caso di specie risultava che i convenuti non godessero per l'intero dell'immobile comune posto che “la delibera del 25.05.2017 ha regolamentato l'uso dei locali in modo da consentire a tutti e tre i comproprietari di svolgervi l'attività professionale” e che “la circostanza che, almeno allo stato, uno di questi non stia fruendo dei locali, né direttamente né indirettamente, rappresenta, dunque, una libera scelta e non una violazione dei criteri previsti dall'art. 1102 c.c. da parte degli altri comproprietari, da cui far sorgere il diritto a percepire un'indennità”.
Avverso la sentenza proponeva appello l'avv. affidandolo a tre motivi di gravame, Parte_1 domandando che la causa fosse riunita alla causa d'appello radicata sub r.g. n. 1776/2021 relativa al giudizio di impugnazione della delibera assembleare.
Resistevano, con separati atti, gli avv.ti NN e CP_1
La Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza avanzata dall'appellante.
Con le note di udienza contenenti la precisazione delle conclusioni, l'avv. rappresentava che CP_1 all'esito del giudizio di divisione promosso avanti al Tribunale di Rimini tra le medesime parti, con decreto del 18.5.2024 l'immobile di cui è causa era stato trasferito alla società “ , Controparte_3
risultata aggiudicataria a seguito della vendita del cespite.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi di cui si riportano anche i titoli:
1) Sul ritenuto uso paritario del bene. violazione degli artt. 832, 1102 e 1103 c.c. nonché 132 c.p.c. contraddittorietà della motivazione. L'appellante afferma che “coerentemente con i documenti in atti” egli “non è libero di utilizzare liberamente il bene di cui è comproprietario, né direttamente né indirettamente” e che “i comunisti fanno un uso esclusivo, asservito alle proprie aspettative ed esigenze, del bene per cui è causa” (p. 13 atto di appello). Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto valutare se gli fosse effettivamente consentito l'uso del bene comune, e ammettendo le prove orali ed esaminando i documenti e, in particolare, le sue reiterate richieste di liberare la stanza assegnatagli dalla delibera assembleare nonché il messaggio pec dell'avv. NN del febbraio 2018 che conferma come l'unica stanza in suo uso esclusivo fosse occupata con materiali riferibili agli altri comunisti.
Lamenta che con la delibera del 25.5.2017 “si è visto convertire la propria quota in una porzione minore e “quantitativamente” inferiore rispetto a quella dei due rimanenti comproprietari” atteso che gliene è stata assegnata “una sola (quella contraddistinta dal n. 1 della planimetria sub doc. 6 fascicolo
pagina 6 di 11 primo grado), peraltro neppure libera e sgombra (si vedano corredo fotografico in atti), mentre la stanza identificata al n. 4 della planimetria sub 6 è occupata da collaboratori (dai figli) degli Avv.ti
e NN e dal materiale di costoro (v. corredo fotografico doc. 7 stanza 4); dunque, non è CP_1 affatto liberamente utilizzabile e fruibile dall'esponente, tenuto conto che l'Avv. non ha Parte_1 mai avuto praticanti e le controparti ne sono ben consapevoli” e “le altre quattro stanze (v. corredo fotografico doc. 7 stanza 2, 3, 6 e 7) sono riservate dalla contestata delibera agli avv.ti e CP_1
NN; inoltre anche gli spazi comuni, zona segreteria e stanza retrostante, librerie dei corridoi e della sala riunioni, (v. corredo fotografico doc. 7), non possono essere utilizzati dal in Parte_1
quanto utilizzati completamente dai professionisti avversari, così come sono completamente occupate le due cantine” (p. 15 ss. atto di appello).
L'appellante ritiene che la sentenza sia erronea anche laddove ritiene possibile per l'avv. Parte_1
concedere il bene in locazione a terzi avendo omesso di valutare che la locazione a terzi sarebbe in contrasto con il tenore letterale della delibera del 25.5.2017 e lo esporrebbe al rischio di concedere in godimento un bene non liberamente utilizzabile dal conduttore. Ribadisce altresì che gli appellati
“hanno in via del tutto arbitraria e illegittima imposto con la delibera del 25.5.2017 un vincolo di destinazione sui locali stabilendo che lì si possa svolgere solo la professione forense” e che “quanto meno dal mese di maggio 2017 (rectius, dal 27 aprile 2017), hanno occupato – ed occupano tutt'ora
(doc. 7 fascicolo di parte primo grado) – TUTTE le superfici dell'immobile con propri collaboratori, materiali, mobili, riviste di loro esclusiva proprietà, addirittura concedendo a terzi in uso permanente le chiavi di accesso dei locali, contro l'espressa manifestazione di volontà del legittimo comproprietario” (p. 19 atto di appello);
2) Sempre sul ritenuto uso paritario del bene. Violazione dell'art. 115 cpc e, comunque, contraddittorietà della sentenza impugnata anche in relazione alla mancata ammissione delle istanze istruttorie articolate dall'avv. nel corso del giudizio di primo grado. L'appellante Parte_1 ribadisce che “risulta pacifico che la stanza assegnata al sia occupata da mobili e Parte_1 suppellettili dei due comunisti NN e (si veda doc. 23 fascicolo di parte primo grado)” (p. 23 CP_1 atto di appello) e che l'ulteriore stanza assegnatagli sia occupata da collaboratori e praticanti degli avv.ti NN e da loro faldoni e fascicoli. Insiste per l'ammissione delle prove per testi che CP_1 avrebbero fornito evidenza degli ostacoli frapposti all'uso del bene;
3) Sul rigetto della domanda risarcitoria. Violazione dell'art. 1102 c.c. In proposito, l'appellante ritiene che il Tribunale non abbia esaminato il materiale probatorio acquisito che dimostra documentalmente l'uso dei locali da parte degli appellati nonché l'erroneità dell'affermazione del giudice secondo cui il mancato uso dei locali sarebbe frutto di una sua libera scelta.
pagina 7 di 11 ***
Preliminarmente, la Corte ritiene che non ricorrano i presupposti per la riunione del presente giudizio con quello incardinato sub r.g. n. 1776/2021 avente ad oggetto l'appello alla sentenza che ha rigettato l'impugnazione della delibera adottata dai comunisti nell'assemblea del 25.5.2017, confermandone validità ed efficacia.
Atteso il trasferimento del bene oggetto del presente giudizio, intervenuto in corso di causa, deve darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse dell'avv. rispetto alle domande volte a ottenere Parte_1 la condanna degli appellati alla liberazione del bene, a consentire l'uso paritario dello stesso, a inibire loro ogni atto volto a impedire, turbare e ostacolare l'esercizio dei diritti sull'immobile, a consentire all'Avv. il godimento dei propri diritti sull'immobile ed a fissare una somma di denaro ex Parte_1
art. 614-bis c.p.c. per ogni successiva violazione.
Il thema decidendum è pertanto limitato alla domanda di risarcimento del danno patito o, comunque, di corresponsione di un'indennità in conseguenza del prospettato uso esclusivo del bene da parte degli appellati che, come precisato dall'appellante in comparsa di conclusione e risposta, egli pretende
“dalla data di documentato uso esclusivo (aprile 2017) sino a quello di aggiudicazione del bene da parte della “ e di emissione, in suo vantaggio, del decreto di trasferimento, a far data, Controparte_3 come specificato nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato dall'Avv. dal Controparte_1
18.05.2024” (p. 17 comparsa conclusionale appellante).
Tanto chiarito, i tre motivi di gravame, che ammettono l'esame congiunto in quanto strettamente connessi, non meritano accoglimento giacché infondati.
Conviene anzitutto precisare, in via generale, che l'invocata norma conferisce a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti tra comunisti informati al principio di solidarietà il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione;
sicché qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal partecipante alla comunione deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso il limite al godimento di ciascuno è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto.
Tanto precisato, nella fattispecie in decisione la domanda dell'attore è, in primo luogo, carente sin a livello assertivo, posto che nell'atto introduttivo di primo grado l'avv. Brancaleone allega, quale violazione dell'art. 1102 c.c., la collocazione in tutti i vani del bene comune di oggetti e arredi pagina 8 di 11 appartenenti agli altri comunisti, l'utilizzo di tutti gli spazi da parte dei medesimi e dei loro collaboratori, nonché la consegna a questi delle chiavi dell'immobile, oltre al vincolo di destinazione all'esercizio dell'attività forense imposto con la citata delibera, adottata a maggioranza.
Orbene, le considerazioni relative alla legittimità della delibera del 22.5.2017 non rilevano, essendo oggetto del diverso giudizio di impugnazione, pendente in grado d'appello; in ogni caso, l'avere l'assemblea deliberato la destinazione del bene comune a studio per la professione forense non implica un impedimento a carico dell'avv. che tale professione esercita. La stessa, inoltre, Parte_1
certamente non altera la destinazione del bene comune, ma manifesta la volontà di confermare quella cui, fin dal momento dell'acquisto nel 2010 da parte della società Il Castello s.r.l. di cui le parti erano soci, fu destinato, senza soluzione di continuità, ossia lo svolgimento della professione forense prima da parte dell'associazione professionale in essere al tempo tra gli avv.ti NN e e Parte_1 CP_1 poi a far data dal 2013 da parte degli avv.ti NN e allorché l'associazione professionale fu CP_1 sciolta e l'avv. trasferì altrove la propria attività. Parte_1
Le altre contestazioni, in disparte ogni valutazione sulla prova delle stesse, non costituiscono un impedimento giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1102 c.c., perché il pieno utilizzo dei locali da parte degli altri comunisti e dei loro collaboratori non integra, ex se, impedimento dell'appellante “di farne parimenti uso” secondo il suo diritto. I fatti come prospettati dallo stesso attore mostrano, semplicemente, che questi – dopo aver volontariamente trasferito il proprio studio professionale in altra sede – nel periodo successivo cessò di esercitare il proprio diritto all'uso del bene comune e non già che a tanto fu impedito dagli altri comunisti.
L'esercizio di tale diritto, poi, non può certo dirsi impedito dalla presenza, in locali che l'avv. all'epoca non utilizzava, di “fascicoli e riviste” o di mobili e oggetti tipicamente da ufficio Parte_1
appartenenti agli altri comunisti (rappresentati nelle fotografie sub doc. 7 e sub doc. 21).
Le fotografie, peraltro, non ritraggono locali occupati, ma locali arredati con mobili ed oggetti da ufficio. In particolare, sulle fotografie identificate coi numeri 1 e 2 è indicato che si tratta, rispettivamente, delle stanze utilizzate dall'avv. NN e dall'avv. e sono ritratti mobili da CP_1
ufficio, fascicoli, materiale di cancelleria ed altro, mentre nella stanza n. 1 – senz'altro quella destinata all'avv. – è annotato “STANZA OCCUPATA DA MOBILI DEGLI AVV.TI BIAGINI E Parte_1
SCENNA” ove i mobili sono costituiti da due scrivanie, cinque sedie e una libreria e non sono presenti né fascicoli, né libri, né materiale di cancelleria o altri oggetti. Le fotografie che ritraggono la stanza n.
1, dunque, non valgono in alcun modo a provare l'impedimento all'uso del bene comune in danno dell'appellante, ma a provare solamente che la stanza – come tutte le altre – era arredata in perfetta coerenza con la destinazione ad uso ufficio professionale. Tali arredi, peraltro, ove non graditi dall'avv.
pagina 9 di 11 avrebbero potuto essere facilmente ricollocati, anche dallo stesso, negli spazi comuni Parte_1 dell'immobile, assai grande, come si desume dalle fotografie.
Parimenti, la circostanza che tutti gli spazi fossero utilizzati dagli appellati e dai loro collaboratori non dimostra alcuna compromissione del diritto dell'appellante ed è da ritenersi del tutto normale – e non contra ius – tenuto conto che a partire dall'aprile 2013 l'avv. trasferì altrove la propria Parte_1
attività professionale, in cui invece gli altri due comunisti continuarono a svolgere la propria;
né tali circostanze impedirono all'avv. di godere direttamente del bene o di locare l'ufficio a terzi Parte_1
e dunque di goderne indirettamente, non risultando alcuna precisa deduzione e prova che quegli stessi spazi fossero interdetti all'appellante e ai suoi collaboratori. Alcuna rilevanza poi assume la circostanza che le chiavi dell'immobile furono concesse al personale dello studio legale, atteso che non si vede come tale circostanza abbia ostacolato l'uso del bene comune da parte dell'odierno appellante.
Nemmeno la restante documentazione in atti prova che all'appellante, in contrasto con l'art. 1102 c.c., non fosse consentito di usufruire del bene comune né che gli appellati ne abbiano alterato la destinazione. Invero, la lettera dell'avv. del 6.5.2017 (doc. 11) è irrilevante, perché Parte_1 superata dalla successiva delibera dell'assemblea dei comunisti in data 25.5.2017 che ha disciplinato l'uso del bene comune, e con quella del 20.2.2028 (doc. 18) l'avv. lamenta l'occupazione, Parte_1
negli stessi termini qui descritti e sopra esaminati, di tutti gli spazi con oggetti ed arredi degli altri comunisti, minacciando la proposizione del presente giudizio.
Da ultimo, sono irrilevanti le prove per interrogatorio formale e testimoni per la cui ammissione l'appellante insiste, perché i capitoli vertono sull'utilizzo da parte degli avv.ti NN e del CP_1
bene in comproprietà, ma non sono in nulla utili a provare un qualsivoglia impedimento, da parte di questi, all'uso del bene da parte dell'appellante o alcuna modifica della destinazione dell'immobile, ossia non sono idonei a provare alcun abuso della cosa comune perpetrato dagli appellati, presupposti indefettibili della lamentata violazione dell'art. 1102 c.c.
Dunque, l'appellante, volontariamente trasferitosi in altro studio professionale, non fornisce la prova che l'uso del bene comune fatto dagli altri partecipanti alla comunione abbia anche solo limitato l'esercizio del proprio diritto, agli effetti dell'art. 1102 c.c., all'uso del bene né direttamente né indirettamente e nemmeno che gli appellati ne abbiano modificato la destinazione.
L'impugnata sentenza, dunque, ha giustamente rigettato la domanda di risarcimento del danno e di corresponsione dell'indennità, mancando la prova della violazione da parte degli appellati di quanto disposto dall'art. 1102 c.c.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
pagina 10 di 11 Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, lette le note spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione al valore e alla natura della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 768/2021 del Tribunale di Parte_1
Rimini e lo condanna alla rifusione in favore di e GI NN delle spese di lite del Controparte_1 grado che liquida, per ciascuno degli appellati, in € 9.000 oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 15.4.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 8.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1808/2021 promossa da:
Parte_1
Avv. Carlo Berti
contro
:
Controparte_1
Avv. Michela Vanucci
NN GI difeso in proprio
Fatti di causa
Nell'anno 2018 l'avv. conveniva avanti al Tribunale di Rimini gli avv.ti Parte_1 CP_1
e GI NN esponendo che:
[...]
- la società Il Castello s.r.l., della quale erano unici soci gli avv.ti NN, e era CP_1 Parte_1
proprietaria di un immobile ubicato in Rimini, meglio identificato in atti, acquistato il 14.1.2010 “solo ed unicamente a fronte della costituzione di una associazione professionale tra gli indicati professionisti NN e , associazione professionale costituita con scrittura CP_1 Parte_1
privata autenticata il 7.10.2009;
- il 14.1.2010 la società Il Castello s.r.l. concedeva in locazione allo studio legale associato CP_1
NN e l'immobile; Parte_1
pagina 1 di 11 - il 31.12.2013 l'associazione professionale si scioglieva e gli avv.ti e NN continuavano a CP_1 esercitare all'interno dell'immobile la propria attività professionale mentre il “dal mese di Parte_1
aprile 2013, è stato costretto a lasciare lo Studio a fronte delle discussioni quotidiane con gli altri colleghi”;
- il 16.10.2015 la società Il Castello s.r.l. veniva posta in liquidazione e il 27.4.2017 trasferiva in proprietà il proprio patrimonio immobiliare ai soci, in misura equivalente fra loro, al prezzo di €
666.000, sicché i tre diventavano comproprietari in misura di 1/3 ciascuno dei beni indivisi;
- con lettera raccomandata a/r del 6.5.2017 l'avv. chiedeva agli altri due di liberare lo Parte_1 stabile da persone e cose così da permettergli di fruire dell'immobile;
- in risposta, gli avv.ti e NN convocavano l'assemblea in data 25.5.2017 cui partecipavano CP_1 tutti i comproprietari all'esito della quale veniva assunta a maggioranza, con il dissenso dell'avv.
la delibera per regolamentare le modalità di utilizzo del bene indiviso;
tale delibera veniva Parte_1 impugnata davanti al Tribunale di Rimini dall'avv. che ne chiedeva in via cautelare la Parte_1
sospensione – istanza rigettata dall'adito giudice – e nel merito la declaratoria di invalidità sub specie di nullità o in subordine di annullabilità;
- all'avv. “non viene neppure consentito l'utilizzo delle due stanze assegnate formalmente Parte_1
con delibera in quanto gli altri comproprietari, più volte sollecitati (doc. n. 11 e n. 18) non hanno provveduto allo spostamento di mobili, fascicoli, riviste e altro a loro appartenenti” e “persino gli spazi definiti comuni dalla delibera impugnata – e, dunque, a servizio di tutti i comunisti – sono tutt'ora integralmente occupati ed utilizzati dagli Avv.ti e NN, così impedendone, di fatto, CP_1
l'utilizzo da parte dell'Avv. (p. 9 atto di citazione); Parte_1
- il 20.2.2018 l'avv. invitava nuovamente i convenuti a rendere disponibili i locali e gli Parte_1 spazi e a consentirgli l'utilizzo del bene.
L'attore lamentava che il libero esercizio dei propri diritti sui locali fosse pregiudicato e turbato dagli altri comproprietari i quali “hanno occupato tutte le superfici dell'immobile con materiali, fascicoli e riviste di loro esclusiva proprietà, addirittura concedendo a terzi in uso permanente le chiavi di accesso dei locali”, “hanno adottato una delibera – in data 25.5.2017 che, come visto, imprime uno specifico – e del tutto arbitrario ed illegittimo – vincolo di destinazione sui locali dei quali si compone
l'ufficio imponendo che possa essere ivi svolta esclusivamente la professione forense” e “hanno continuato ad occupare ed utilizzare sia le due stanze assegnate all'attore sia tutti gli spazi comuni, impedendo persino all'Avv. di spostare materiale per poter usufruire dei propri spazi” (p. Parte_1
11 atto di citazione), aggiungendo che “la presenza dei comunisti e NN e dei di loro CP_1 collaboratori, segretarie, praticanti, si avverte in ogni e ciascuno dei locali che compongono l'ufficio.
pagina 2 di 11 Il ché, già di per sé, in manifesta violazione dell'art. 1102 cc., impedisce all'Avv. di fare Parte_1 uso della propria quota secondo il proprio diritto” (p. 12 atto di citazione). Lamentava l'impossibilità di poter utilizzare la quota lui spettante dell'immobile ma anche di concedere a terzi la stessa in locazione in ragione del fatto che gli spazi erano occupati da beni degli altri comunisti e in ragione
“dell'arbitrario vincolo di destinazione all'esercizio della professione forense” (p. 15 atto di citazione).
Concludeva domandando che il Tribunale ordinasse ai convenuti di liberare nella misura di 1/3 i locali e le aeree meglio identificate nella planimetria allegata all'atto di citazione (doc. 19), di consentire all'attore di godere in modo paritario con gli altri comproprietari del bene e comunque dei locali indicati sub doc. 19; che inibisse ogni ulteriore atto volto a impedire, turbare e ostacolare all'attore l'esercizio dei propri diritti sull'immobile; che stabilisse ogni ulteriore e necessaria modalità di esecuzione dei provvedimenti concessi;
che fissasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c. una somma di danaro dovuta dai convenuti per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo dell'esecuzione del provvedimento, in misura non inferiore a € 100 al giorno;
infine, domandava di “condannare gli Avv.ti e NN a risarcire i danni tutti patiti e patiendi CP_1 dall'Avv. in conseguenza e per l'effetto dell'esclusivo utilizzo del bene da parte dei Parte_1
convenuti, da determinarsi nella misura come meglio espressa in narrativa, ovvero, in subordine condannare gli Avv.ti e NN a corrispondere all'Avv. l'indennità per l'utilizzo CP_1 Parte_1
esclusivo del bene in misura da parametrarsi al valore di mercato dell'immobile concesso di locazione” (p. 25 atto di citazione).
Si costituivano in giudizio i convenuti, con separati atti, chiedendo entrambi la riunione del procedimento con quello avente ad oggetto l'impugnazione della predetta delibera (r.g. n. 2746/2017).
Nel merito, l'avv. NN rappresentava di aver sempre utilizzato i locali in aderenza alla delibera dell'assemblea dei comunisti del 25.5.2017, che garantiva il miglior uso della cosa comune nel rispetto di tutti i comunisti e allo stato era valida ed efficace. Inoltre, i locali erano stati utilizzati senza soluzione di continuità con la medesima destinazione fin dall'inizio loro assegnata per unanime volontà delle parti. Erano rimasti a completa disposizione dell'attore l'ufficio da lui occupato e il posto auto dallo stesso utilizzato, oltre agli spazi di uso comune quali la stanza dei praticanti, la sala riunioni,
l'area di ricevimento dei clienti e la segreteria oltre agli arredi e quanto necessario a riporre libri, riviste e fascicoli. All'avv. dunque, non era in alcun modo precluso il godimento dell'immobile, Parte_1
sia direttamente che indirettamente mediante locazione ai terzi.
L'avv. rilevava che la predetta delibera si era limitata a regolamentare l'utilizzo del bene CP_1
comune senza minimamente alterare il rapporto di equilibrio dei singoli proprietari, riconoscendo a ciascuno di poter continuare a svolgere nell'immobile la propria attività professionale o altra attività
pagina 3 di 11 compatibile con essa in maniera consona alle caratteristiche fisiche del bene e dei relativi arredi.
All'attore, poi, non era precluso il godimento dell'immobile, mediante l'uso diretto o indiretto.
Rigettata l'istanza di riunione dei procedimenti e ritenuto che il procedimento di mediazione fosse già stato esperito, il Tribunale assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. Istruita la causa documentalmente, con la sentenza n. 768/2021 rigettava le domande attoree, perché infondate, e condannava l'attore a rifondere a ciascuno dei convenuti le spese di lite in applicazione delle spese di soccombenza.
Il Tribunale riteneva che le domande consistessero “in parte, in una (inammissibile) riproposizione delle censure già oggetto del giudizio di impugnazione della delibera dell'assemblea dei comunisti, e, per la restante parte, in pretese che non trovano fondamento giuridico nella disciplina della comunione”. Premesso che “l'art. 1102 c.c. dispone che ciascun partecipante possa servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (c.d. uso collettivo o promiscuo)” e che “la quota di spettanza del singolo comunista…non si riferisce ad una certa parte del bene comune – vigendo, al contrario, il principio per cui i comproprietari possono utilizzare il bene per intero, purché nei limiti dettati dall'art. 1102 c.c. - ma ha natura ideale, determinando unicamente la misura della singola partecipazione e di alcune delle facoltà del comproprietario”, il Tribunale richiamava la giurisprudenza di legittimità circa la nozione di pari uso della cosa comune cui si riferisce l'art. 1102
c.c.
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale riteneva che “l'attore non ha il diritto di utilizzare in maniera esclusiva una porzione dell'immobile corrispondente alla sua quota di 1/3, risultato che può essere ottenuto solo tramite l'accordo di tutti i comunisti, oppure, qualora l'immobile risulti divisibile in natura, mediante lo scioglimento della comunione”.
Riteneva inoltre che allo stato attuale all'attore non fosse precluso l'uso della cosa comune “purché ciò avvenga nel rispetto del pari uso da parte degli altri comproprietari, i quali da anni utilizzano i locali in questione per l'esercizio della professione forense”. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di destinazione della cosa comune, il Tribunale osservava che nel caso di specie era pacifico che il bene fosse stato acquistato da Il Castello s.r.l. per essere adibito a studio legale e che tale destinazione fosse stata mantenuta anche dopo la liquidazione di detta società e l'attribuzione dell'immobile in comproprietà ai suoi tre soci.
Secondo il Tribunale, la possibilità di utilizzare i locali da parte dell'attore, direttamente o mediante la locazione a terzi, non era allo stato attuale in alcun modo preclusa. Osservava il giudice che “in primo luogo, infatti, egli ben potrebbe utilizzare gli spazi in questione direttamente, per l'esercizio della
pagina 4 di 11 professione forense, pur non facendo più parte dello con gli Avv.ti NN e Controparte_2 CP_1
Dalle stesse allegazioni dell'attore risulta che gli attuali convenuti hanno ognuno la propria segretaria
e la propria collaboratrice di studio e, dunque, anche l'attore potrebbe esercitare la professione in contemporanea agli altri, occupando i due locali a lui destinati dalla delibera del 25.05.2017 e utilizzando i restanti spazi (segreteria, sala riunioni etc.) collettivamente” e che “deve, inoltre, escludersi che la suddetta delibera impedisca all'attore di locare l'immobile, nei limiti della sua quota, ad un terzo (avvocato o altro professionista la cui attività sia compatibile con l'attuale destinazione dello stesso): è, vero, infatti, che nel testo si legge che “la stanza a seguire, già utilizzata quale spazio comune e per i praticanti, potrà essere utilizzata dall'avvocato nell'ambito Parte_1 dell'esercizio della propria attività forense”, ma è altrettanto vero che l'assemblea era chiamata a regolamentare l'uso del bene comune da parte dei tre comproprietari, non essendovi, almeno in quel momento, alcun conduttore. Del resto, la facoltà di cedere ad altri il godimento della cosa, nei limiti della quota, è espressamente riconosciuta al comproprietario ai sensi dell'art. 1103 c.c. e la delibera deve essere interpretata in senso conforme alla legge, in modo da conservarne gli effetti (v. art. 1367
c.c.). Deve quindi ritenersi che, in caso di locazione dell'immobile a terzi da parte di uno dei comproprietari, al conduttore verrebbe riconosciuto il pari uso dei locali secondo le modalità previste della delibera, con assegnazione delle stanze e del posto auto e diritto di uso degli spazi comuni”.
Il Tribunale chiariva che l'uso del bene da parte dell'attore non appariva precluso dalla circostanza che la stanza a lui attribuita dalla delibera del 25.5.2017 fosse arredata con mobili di proprietà dei convenuti oppure dal fatto che gli scaffali presenti nell'immobile fossero occupati da faldoni e riviste degli altri due professionisti. Per un verso, “l'attore ha il diritto di utilizzare la cosa comune, non di ottenerne la liberazione nella misura di 1/3” e per altro verso “è incontestato, del resto, che ormai da anni l'avv. non eserciti più la professione nei locali in questione, né risulta che questi Parte_1 abbia mai manifestato l'intenzione di ritrasferirsi nell'immobile, arredando la stanza con mobili di sua proprietà. Appare, dunque, del tutto emulativa la richiesta di eliminare il mobilio presente nella stanza
a lui assegnata e di liberare spazio negli scaffali, per poi lasciarli vuoti”.
Il Tribunale riteneva pretestuosa la richiesta dell'attore di impedire la consegna delle chiavi di ingresso alle segretarie e collaboratori dello studio professionale, osservando che “l'immobile in questione, infatti, è da sempre stato adibito a studio professionale, dunque a luogo di lavoro per una pluralità di soggetti, che devono potervi accedere anche quando i proprietari non sono presenti” e che “La consegna di copia delle chiavi a persone di fiducia, legate ai comproprietari da rapporti di lavoro o di collaborazione professionale, rientra dunque nel normale uso della cosa comune, che il partecipante non può impedire”.
pagina 5 di 11 Inoltre, il giudice riteneva infondata la domanda volta a ottenere la condanna dei convenuti al pagamento dell'indennità pari al valore locativo della quota, atteso che nel caso di specie risultava che i convenuti non godessero per l'intero dell'immobile comune posto che “la delibera del 25.05.2017 ha regolamentato l'uso dei locali in modo da consentire a tutti e tre i comproprietari di svolgervi l'attività professionale” e che “la circostanza che, almeno allo stato, uno di questi non stia fruendo dei locali, né direttamente né indirettamente, rappresenta, dunque, una libera scelta e non una violazione dei criteri previsti dall'art. 1102 c.c. da parte degli altri comproprietari, da cui far sorgere il diritto a percepire un'indennità”.
Avverso la sentenza proponeva appello l'avv. affidandolo a tre motivi di gravame, Parte_1 domandando che la causa fosse riunita alla causa d'appello radicata sub r.g. n. 1776/2021 relativa al giudizio di impugnazione della delibera assembleare.
Resistevano, con separati atti, gli avv.ti NN e CP_1
La Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza avanzata dall'appellante.
Con le note di udienza contenenti la precisazione delle conclusioni, l'avv. rappresentava che CP_1 all'esito del giudizio di divisione promosso avanti al Tribunale di Rimini tra le medesime parti, con decreto del 18.5.2024 l'immobile di cui è causa era stato trasferito alla società “ , Controparte_3
risultata aggiudicataria a seguito della vendita del cespite.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi di cui si riportano anche i titoli:
1) Sul ritenuto uso paritario del bene. violazione degli artt. 832, 1102 e 1103 c.c. nonché 132 c.p.c. contraddittorietà della motivazione. L'appellante afferma che “coerentemente con i documenti in atti” egli “non è libero di utilizzare liberamente il bene di cui è comproprietario, né direttamente né indirettamente” e che “i comunisti fanno un uso esclusivo, asservito alle proprie aspettative ed esigenze, del bene per cui è causa” (p. 13 atto di appello). Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto valutare se gli fosse effettivamente consentito l'uso del bene comune, e ammettendo le prove orali ed esaminando i documenti e, in particolare, le sue reiterate richieste di liberare la stanza assegnatagli dalla delibera assembleare nonché il messaggio pec dell'avv. NN del febbraio 2018 che conferma come l'unica stanza in suo uso esclusivo fosse occupata con materiali riferibili agli altri comunisti.
Lamenta che con la delibera del 25.5.2017 “si è visto convertire la propria quota in una porzione minore e “quantitativamente” inferiore rispetto a quella dei due rimanenti comproprietari” atteso che gliene è stata assegnata “una sola (quella contraddistinta dal n. 1 della planimetria sub doc. 6 fascicolo
pagina 6 di 11 primo grado), peraltro neppure libera e sgombra (si vedano corredo fotografico in atti), mentre la stanza identificata al n. 4 della planimetria sub 6 è occupata da collaboratori (dai figli) degli Avv.ti
e NN e dal materiale di costoro (v. corredo fotografico doc. 7 stanza 4); dunque, non è CP_1 affatto liberamente utilizzabile e fruibile dall'esponente, tenuto conto che l'Avv. non ha Parte_1 mai avuto praticanti e le controparti ne sono ben consapevoli” e “le altre quattro stanze (v. corredo fotografico doc. 7 stanza 2, 3, 6 e 7) sono riservate dalla contestata delibera agli avv.ti e CP_1
NN; inoltre anche gli spazi comuni, zona segreteria e stanza retrostante, librerie dei corridoi e della sala riunioni, (v. corredo fotografico doc. 7), non possono essere utilizzati dal in Parte_1
quanto utilizzati completamente dai professionisti avversari, così come sono completamente occupate le due cantine” (p. 15 ss. atto di appello).
L'appellante ritiene che la sentenza sia erronea anche laddove ritiene possibile per l'avv. Parte_1
concedere il bene in locazione a terzi avendo omesso di valutare che la locazione a terzi sarebbe in contrasto con il tenore letterale della delibera del 25.5.2017 e lo esporrebbe al rischio di concedere in godimento un bene non liberamente utilizzabile dal conduttore. Ribadisce altresì che gli appellati
“hanno in via del tutto arbitraria e illegittima imposto con la delibera del 25.5.2017 un vincolo di destinazione sui locali stabilendo che lì si possa svolgere solo la professione forense” e che “quanto meno dal mese di maggio 2017 (rectius, dal 27 aprile 2017), hanno occupato – ed occupano tutt'ora
(doc. 7 fascicolo di parte primo grado) – TUTTE le superfici dell'immobile con propri collaboratori, materiali, mobili, riviste di loro esclusiva proprietà, addirittura concedendo a terzi in uso permanente le chiavi di accesso dei locali, contro l'espressa manifestazione di volontà del legittimo comproprietario” (p. 19 atto di appello);
2) Sempre sul ritenuto uso paritario del bene. Violazione dell'art. 115 cpc e, comunque, contraddittorietà della sentenza impugnata anche in relazione alla mancata ammissione delle istanze istruttorie articolate dall'avv. nel corso del giudizio di primo grado. L'appellante Parte_1 ribadisce che “risulta pacifico che la stanza assegnata al sia occupata da mobili e Parte_1 suppellettili dei due comunisti NN e (si veda doc. 23 fascicolo di parte primo grado)” (p. 23 CP_1 atto di appello) e che l'ulteriore stanza assegnatagli sia occupata da collaboratori e praticanti degli avv.ti NN e da loro faldoni e fascicoli. Insiste per l'ammissione delle prove per testi che CP_1 avrebbero fornito evidenza degli ostacoli frapposti all'uso del bene;
3) Sul rigetto della domanda risarcitoria. Violazione dell'art. 1102 c.c. In proposito, l'appellante ritiene che il Tribunale non abbia esaminato il materiale probatorio acquisito che dimostra documentalmente l'uso dei locali da parte degli appellati nonché l'erroneità dell'affermazione del giudice secondo cui il mancato uso dei locali sarebbe frutto di una sua libera scelta.
pagina 7 di 11 ***
Preliminarmente, la Corte ritiene che non ricorrano i presupposti per la riunione del presente giudizio con quello incardinato sub r.g. n. 1776/2021 avente ad oggetto l'appello alla sentenza che ha rigettato l'impugnazione della delibera adottata dai comunisti nell'assemblea del 25.5.2017, confermandone validità ed efficacia.
Atteso il trasferimento del bene oggetto del presente giudizio, intervenuto in corso di causa, deve darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse dell'avv. rispetto alle domande volte a ottenere Parte_1 la condanna degli appellati alla liberazione del bene, a consentire l'uso paritario dello stesso, a inibire loro ogni atto volto a impedire, turbare e ostacolare l'esercizio dei diritti sull'immobile, a consentire all'Avv. il godimento dei propri diritti sull'immobile ed a fissare una somma di denaro ex Parte_1
art. 614-bis c.p.c. per ogni successiva violazione.
Il thema decidendum è pertanto limitato alla domanda di risarcimento del danno patito o, comunque, di corresponsione di un'indennità in conseguenza del prospettato uso esclusivo del bene da parte degli appellati che, come precisato dall'appellante in comparsa di conclusione e risposta, egli pretende
“dalla data di documentato uso esclusivo (aprile 2017) sino a quello di aggiudicazione del bene da parte della “ e di emissione, in suo vantaggio, del decreto di trasferimento, a far data, Controparte_3 come specificato nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato dall'Avv. dal Controparte_1
18.05.2024” (p. 17 comparsa conclusionale appellante).
Tanto chiarito, i tre motivi di gravame, che ammettono l'esame congiunto in quanto strettamente connessi, non meritano accoglimento giacché infondati.
Conviene anzitutto precisare, in via generale, che l'invocata norma conferisce a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti tra comunisti informati al principio di solidarietà il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione;
sicché qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal partecipante alla comunione deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso il limite al godimento di ciascuno è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto.
Tanto precisato, nella fattispecie in decisione la domanda dell'attore è, in primo luogo, carente sin a livello assertivo, posto che nell'atto introduttivo di primo grado l'avv. Brancaleone allega, quale violazione dell'art. 1102 c.c., la collocazione in tutti i vani del bene comune di oggetti e arredi pagina 8 di 11 appartenenti agli altri comunisti, l'utilizzo di tutti gli spazi da parte dei medesimi e dei loro collaboratori, nonché la consegna a questi delle chiavi dell'immobile, oltre al vincolo di destinazione all'esercizio dell'attività forense imposto con la citata delibera, adottata a maggioranza.
Orbene, le considerazioni relative alla legittimità della delibera del 22.5.2017 non rilevano, essendo oggetto del diverso giudizio di impugnazione, pendente in grado d'appello; in ogni caso, l'avere l'assemblea deliberato la destinazione del bene comune a studio per la professione forense non implica un impedimento a carico dell'avv. che tale professione esercita. La stessa, inoltre, Parte_1
certamente non altera la destinazione del bene comune, ma manifesta la volontà di confermare quella cui, fin dal momento dell'acquisto nel 2010 da parte della società Il Castello s.r.l. di cui le parti erano soci, fu destinato, senza soluzione di continuità, ossia lo svolgimento della professione forense prima da parte dell'associazione professionale in essere al tempo tra gli avv.ti NN e e Parte_1 CP_1 poi a far data dal 2013 da parte degli avv.ti NN e allorché l'associazione professionale fu CP_1 sciolta e l'avv. trasferì altrove la propria attività. Parte_1
Le altre contestazioni, in disparte ogni valutazione sulla prova delle stesse, non costituiscono un impedimento giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1102 c.c., perché il pieno utilizzo dei locali da parte degli altri comunisti e dei loro collaboratori non integra, ex se, impedimento dell'appellante “di farne parimenti uso” secondo il suo diritto. I fatti come prospettati dallo stesso attore mostrano, semplicemente, che questi – dopo aver volontariamente trasferito il proprio studio professionale in altra sede – nel periodo successivo cessò di esercitare il proprio diritto all'uso del bene comune e non già che a tanto fu impedito dagli altri comunisti.
L'esercizio di tale diritto, poi, non può certo dirsi impedito dalla presenza, in locali che l'avv. all'epoca non utilizzava, di “fascicoli e riviste” o di mobili e oggetti tipicamente da ufficio Parte_1
appartenenti agli altri comunisti (rappresentati nelle fotografie sub doc. 7 e sub doc. 21).
Le fotografie, peraltro, non ritraggono locali occupati, ma locali arredati con mobili ed oggetti da ufficio. In particolare, sulle fotografie identificate coi numeri 1 e 2 è indicato che si tratta, rispettivamente, delle stanze utilizzate dall'avv. NN e dall'avv. e sono ritratti mobili da CP_1
ufficio, fascicoli, materiale di cancelleria ed altro, mentre nella stanza n. 1 – senz'altro quella destinata all'avv. – è annotato “STANZA OCCUPATA DA MOBILI DEGLI AVV.TI BIAGINI E Parte_1
SCENNA” ove i mobili sono costituiti da due scrivanie, cinque sedie e una libreria e non sono presenti né fascicoli, né libri, né materiale di cancelleria o altri oggetti. Le fotografie che ritraggono la stanza n.
1, dunque, non valgono in alcun modo a provare l'impedimento all'uso del bene comune in danno dell'appellante, ma a provare solamente che la stanza – come tutte le altre – era arredata in perfetta coerenza con la destinazione ad uso ufficio professionale. Tali arredi, peraltro, ove non graditi dall'avv.
pagina 9 di 11 avrebbero potuto essere facilmente ricollocati, anche dallo stesso, negli spazi comuni Parte_1 dell'immobile, assai grande, come si desume dalle fotografie.
Parimenti, la circostanza che tutti gli spazi fossero utilizzati dagli appellati e dai loro collaboratori non dimostra alcuna compromissione del diritto dell'appellante ed è da ritenersi del tutto normale – e non contra ius – tenuto conto che a partire dall'aprile 2013 l'avv. trasferì altrove la propria Parte_1
attività professionale, in cui invece gli altri due comunisti continuarono a svolgere la propria;
né tali circostanze impedirono all'avv. di godere direttamente del bene o di locare l'ufficio a terzi Parte_1
e dunque di goderne indirettamente, non risultando alcuna precisa deduzione e prova che quegli stessi spazi fossero interdetti all'appellante e ai suoi collaboratori. Alcuna rilevanza poi assume la circostanza che le chiavi dell'immobile furono concesse al personale dello studio legale, atteso che non si vede come tale circostanza abbia ostacolato l'uso del bene comune da parte dell'odierno appellante.
Nemmeno la restante documentazione in atti prova che all'appellante, in contrasto con l'art. 1102 c.c., non fosse consentito di usufruire del bene comune né che gli appellati ne abbiano alterato la destinazione. Invero, la lettera dell'avv. del 6.5.2017 (doc. 11) è irrilevante, perché Parte_1 superata dalla successiva delibera dell'assemblea dei comunisti in data 25.5.2017 che ha disciplinato l'uso del bene comune, e con quella del 20.2.2028 (doc. 18) l'avv. lamenta l'occupazione, Parte_1
negli stessi termini qui descritti e sopra esaminati, di tutti gli spazi con oggetti ed arredi degli altri comunisti, minacciando la proposizione del presente giudizio.
Da ultimo, sono irrilevanti le prove per interrogatorio formale e testimoni per la cui ammissione l'appellante insiste, perché i capitoli vertono sull'utilizzo da parte degli avv.ti NN e del CP_1
bene in comproprietà, ma non sono in nulla utili a provare un qualsivoglia impedimento, da parte di questi, all'uso del bene da parte dell'appellante o alcuna modifica della destinazione dell'immobile, ossia non sono idonei a provare alcun abuso della cosa comune perpetrato dagli appellati, presupposti indefettibili della lamentata violazione dell'art. 1102 c.c.
Dunque, l'appellante, volontariamente trasferitosi in altro studio professionale, non fornisce la prova che l'uso del bene comune fatto dagli altri partecipanti alla comunione abbia anche solo limitato l'esercizio del proprio diritto, agli effetti dell'art. 1102 c.c., all'uso del bene né direttamente né indirettamente e nemmeno che gli appellati ne abbiano modificato la destinazione.
L'impugnata sentenza, dunque, ha giustamente rigettato la domanda di risarcimento del danno e di corresponsione dell'indennità, mancando la prova della violazione da parte degli appellati di quanto disposto dall'art. 1102 c.c.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
pagina 10 di 11 Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, lette le note spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione al valore e alla natura della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 768/2021 del Tribunale di Parte_1
Rimini e lo condanna alla rifusione in favore di e GI NN delle spese di lite del Controparte_1 grado che liquida, per ciascuno degli appellati, in € 9.000 oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 15.4.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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