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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/11/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 202/2025 L.P. SE AN contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CECI RAFFAELE per la parte ricorrente e dell'Avv. MIGLIO SIMONA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 05/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 202 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nata il [...] a [...], residente a [...], elettivamente domiciliata in Roma in Via Valdinievole 11, presso e nello studio legale dell'Avvocato Raffaele Ceci (C.F. = ) che la rappresenta e difende giusta C.F._2 delega in calce al ricorso, il quale di comunicazioni relative a sentenze, ordinanze e altri provvedimenti di cui all'art. 176 c.p.c. ai seguenti recapiti: PEC:
[...]
FAX: 06/87194377; Email_1 RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_2 P.IVA_1 con sed a Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (C.F. = ; C.F._3 indirizzo e-mail: fax n. 06.77382215; PEC: Email_2 Email_3 [...]
, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio Email_4 Persona_1 ertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, ed e iciliato, ai fini del presente atto, presso la sede provinciale sita in Viterbo, via Matteotti n. 29; RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971; esenzione ticket. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa (verbale di visita medica del 9.2.2024), la ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATP al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari indispensabili alla erogazione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 L. 118/71 e l'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 26.7.2023. All'esito del procedimento nel quale il CTU all'uopo nominato aveva riconosciuto la parziale fondatezza delle deduzioni attoree (accertando la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria ma non anche dell'assegno mensile di assistenza), la ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del CP_1 te ex art. 445 bis, comma 6, cpc, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza con vittoria di spese. Preliminarmente, appare infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' CP_1 per violazione del termine di trenta giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 6, cpc in quanto la contestazione ex art. 445 bis cpc, comma 3, è stata depositata dalla parte ricorrente il 7.1.2025, mentre il ricorso ex art. 445 bis cpc, comma 6, è stato depositato il 6.2.2025. Nel merito, hanno diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 30.3.1971 n. 118 gli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in sta- to di bisogno economico. Ai fini della provvidenza è necessario che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 65 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, invalido al 100% e titolare di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento;
è invece incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro. Hanno invece diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118 e decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 gli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una percentuale di invalidità minima superiore al 74%. È richiesto che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 65 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, abbia un'invalidità tra il 74% ed il 99% e che goda di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. Deve inoltre essere incollocato o incollocabile al lavoro (deve quindi disporre di un certificato di incollocabilità – salva l'ipotesi dell'occupazione part-time ed essere iscritto nella lista del collocamento mirato dei disabili). L'assegno mensile di assistenza è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPDAP ecc.) e con le pensioni di invalidità di guerra, CP_1 lavoro e servizio. Al sessantaci o anno di età il beneficio viene trasformato in pensione sociale. Quanto all'esenzione ticket, ai sensi dell'art. 6 D.M. 1.2.1991, “sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario: a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alta 5a ; b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
c) invalidi per servizio appartenenti elle categorie dalla 1a alla 5a ; d) invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
e) invalidi civili con assegno di accompagnamento;
f) ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482”. Tanto premesso, osserva il giudicante che l'espletata istruttoria non ha fornito prova dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza e all'esenzione del ticket. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha infatti ritenuto che la ricorrente “non si trovava all'epoca della presentazione della domanda (26.07.2023) e non si trova tutt'ora nelle condizioni previste dall'art 13 della Legge 118/71 e nemmeno in quelle previste per il riconoscimento dell'esenzione dal ticket”. L'insussistenza del requisito sanitario implica il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: respinge il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € CP_1
1.865,00, per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA;
pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU come separatamente liquidate. Viterbo, lì 5 novembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 202/2025 L.P. SE AN contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CECI RAFFAELE per la parte ricorrente e dell'Avv. MIGLIO SIMONA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 05/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 202 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nata il [...] a [...], residente a [...], elettivamente domiciliata in Roma in Via Valdinievole 11, presso e nello studio legale dell'Avvocato Raffaele Ceci (C.F. = ) che la rappresenta e difende giusta C.F._2 delega in calce al ricorso, il quale di comunicazioni relative a sentenze, ordinanze e altri provvedimenti di cui all'art. 176 c.p.c. ai seguenti recapiti: PEC:
[...]
FAX: 06/87194377; Email_1 RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_2 P.IVA_1 con sed a Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (C.F. = ; C.F._3 indirizzo e-mail: fax n. 06.77382215; PEC: Email_2 Email_3 [...]
, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio Email_4 Persona_1 ertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, ed e iciliato, ai fini del presente atto, presso la sede provinciale sita in Viterbo, via Matteotti n. 29; RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971; esenzione ticket. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa (verbale di visita medica del 9.2.2024), la ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATP al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari indispensabili alla erogazione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 L. 118/71 e l'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 26.7.2023. All'esito del procedimento nel quale il CTU all'uopo nominato aveva riconosciuto la parziale fondatezza delle deduzioni attoree (accertando la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria ma non anche dell'assegno mensile di assistenza), la ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del CP_1 te ex art. 445 bis, comma 6, cpc, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza con vittoria di spese. Preliminarmente, appare infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' CP_1 per violazione del termine di trenta giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 6, cpc in quanto la contestazione ex art. 445 bis cpc, comma 3, è stata depositata dalla parte ricorrente il 7.1.2025, mentre il ricorso ex art. 445 bis cpc, comma 6, è stato depositato il 6.2.2025. Nel merito, hanno diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 30.3.1971 n. 118 gli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in sta- to di bisogno economico. Ai fini della provvidenza è necessario che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 65 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, invalido al 100% e titolare di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento;
è invece incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro. Hanno invece diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118 e decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 gli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una percentuale di invalidità minima superiore al 74%. È richiesto che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 65 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, abbia un'invalidità tra il 74% ed il 99% e che goda di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. Deve inoltre essere incollocato o incollocabile al lavoro (deve quindi disporre di un certificato di incollocabilità – salva l'ipotesi dell'occupazione part-time ed essere iscritto nella lista del collocamento mirato dei disabili). L'assegno mensile di assistenza è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPDAP ecc.) e con le pensioni di invalidità di guerra, CP_1 lavoro e servizio. Al sessantaci o anno di età il beneficio viene trasformato in pensione sociale. Quanto all'esenzione ticket, ai sensi dell'art. 6 D.M. 1.2.1991, “sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario: a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alta 5a ; b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
c) invalidi per servizio appartenenti elle categorie dalla 1a alla 5a ; d) invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
e) invalidi civili con assegno di accompagnamento;
f) ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482”. Tanto premesso, osserva il giudicante che l'espletata istruttoria non ha fornito prova dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza e all'esenzione del ticket. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha infatti ritenuto che la ricorrente “non si trovava all'epoca della presentazione della domanda (26.07.2023) e non si trova tutt'ora nelle condizioni previste dall'art 13 della Legge 118/71 e nemmeno in quelle previste per il riconoscimento dell'esenzione dal ticket”. L'insussistenza del requisito sanitario implica il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: respinge il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € CP_1
1.865,00, per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA;
pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU come separatamente liquidate. Viterbo, lì 5 novembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO