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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4927/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4927/2024 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giulia Bigazzi
e
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Giulia Bigazzi
Con comunicazione degli atti in causa del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.02.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 23.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno (LI) il 04.12.2017 e che dalla loro unione è nata la figlia Per_1
(C.F. ), oggi minorenne di anni 17 residente insieme ai
[...] C.F._3 genitori a Livorno in via Renato Natali 34 int.
8. Con provvedimento in data 28.12.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza, da ultimo, l'udienza del 20.3.2025, in presenza. Il Giudice Relatore, all'esito dell'udienza del 20.3.2025, in occasione della quale le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare nonché le conclusioni di cui in ricorso, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, all'udienza del 20.3.2025, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno (LI) di procedere alla annotazione
[...] della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno (LI) il 04.12.2017 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 358 P. 1 Serie - Anno 2017. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori in modalità di Persona_1 affidamento congiunto ed avrà residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre nella casa che lei andrà ad acquistare a Livorno;
Parte_1
3) la figlia sarà libera di vedere il padre a proprio piacimento in ragione dei propri Per_1 impegni e desideri anche tenuto conto della sua età e comunque sempre nel rispetto degli impegni di lavoro di entrambi i genitori;
4) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia la somma di € 350,00 mensili, somma che le sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
5) le spese straordinarie per la figlia saranno ripartite al 50% tra i coniugi secondo Per_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi secondo questo elenco indicativo ma non esaustivo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico/sede universitaria;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) polizza ciclomotore o polizza auto del mezzo utilizzato esclusivamente dal figlio;
b) spesa per il conseguimento della patente di guida.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 27.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4927/2024 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giulia Bigazzi
e
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Giulia Bigazzi
Con comunicazione degli atti in causa del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.02.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 23.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno (LI) il 04.12.2017 e che dalla loro unione è nata la figlia Per_1
(C.F. ), oggi minorenne di anni 17 residente insieme ai
[...] C.F._3 genitori a Livorno in via Renato Natali 34 int.
8. Con provvedimento in data 28.12.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza, da ultimo, l'udienza del 20.3.2025, in presenza. Il Giudice Relatore, all'esito dell'udienza del 20.3.2025, in occasione della quale le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare nonché le conclusioni di cui in ricorso, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, all'udienza del 20.3.2025, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno (LI) di procedere alla annotazione
[...] della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno (LI) il 04.12.2017 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 358 P. 1 Serie - Anno 2017. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori in modalità di Persona_1 affidamento congiunto ed avrà residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre nella casa che lei andrà ad acquistare a Livorno;
Parte_1
3) la figlia sarà libera di vedere il padre a proprio piacimento in ragione dei propri Per_1 impegni e desideri anche tenuto conto della sua età e comunque sempre nel rispetto degli impegni di lavoro di entrambi i genitori;
4) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia la somma di € 350,00 mensili, somma che le sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
5) le spese straordinarie per la figlia saranno ripartite al 50% tra i coniugi secondo Per_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi secondo questo elenco indicativo ma non esaustivo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico/sede universitaria;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) polizza ciclomotore o polizza auto del mezzo utilizzato esclusivamente dal figlio;
b) spesa per il conseguimento della patente di guida.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 27.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai