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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/08/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
6394/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. MARZOCCA MARCO, avv. MARZOCCA RUGGIERO;
Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 28.08.2024, parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992;
• che il CTU nominato non riconosceva i suddetti requisiti sanitari;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 e per il riconoscimento dello status di
1 portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l.
104/1992 fin dalla domanda amministrativa.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità delle CP_1 contestazioni e l'infondatezza nel merito della pretesa contestando la sussistenza del requisito sanitario.
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è infondato.
3) In primo luogo occorre dichiarare inammissibile la domanda relativa al riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992.
Ed invero l'art. 445bis, comma 6 c.p.c. prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nel caso di specie la parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente la perizia resa in fase di ATP senza specificare in alcun modo quali siano le patologie che abbiano “ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della l. 104/1992, in che modo si verifichi tale riduzione e cosa il CTU non abbia considerato a tal fine in modo specifico.
4) In merito all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della l.
508/1988 spetta ai “cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
2 I requisiti sanitari da accertare risultano, dunque, due: 1) la totale inabilità corrispondente ad un'invalidità pari al 100%; 2) l'impossibilità di deambulare o incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Sebbene in relazione a tale prestazione la parte ricorrente abbia presentato specifici motivi di contestazione, tali motivi si concentrano esclusivamente sul secondo requisito senza alcun elemento relativo al primo requisito comunque necessario. Non risulta, infatti, alcuna contestazione della percentuale di invalidità nè vengono indicati motivi per cui tale percentuale debba essere del
100%.
Ed invero il CTU nominato nella fase di ATP, il dott. , in Persona_1 applicazione di quanto previsto per la determinazione della riduzione della capacità lavorativa secondo la legge 118/1971, accertava una percentuale di invalidità pari al 68% con motivazione che rimangono incontestate.
Pur potendo, dunque, considerare le contestazioni circa la perdita di autonomia, rimane incontestata tale percentuale di invalidità che osta al riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento.
5) In merito alle spese non occorre provvedere alla luce della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di CTU sono, dunque, da porre a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 14/08/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
3
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
6394/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. MARZOCCA MARCO, avv. MARZOCCA RUGGIERO;
Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 28.08.2024, parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992;
• che il CTU nominato non riconosceva i suddetti requisiti sanitari;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 e per il riconoscimento dello status di
1 portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l.
104/1992 fin dalla domanda amministrativa.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità delle CP_1 contestazioni e l'infondatezza nel merito della pretesa contestando la sussistenza del requisito sanitario.
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è infondato.
3) In primo luogo occorre dichiarare inammissibile la domanda relativa al riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992.
Ed invero l'art. 445bis, comma 6 c.p.c. prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nel caso di specie la parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente la perizia resa in fase di ATP senza specificare in alcun modo quali siano le patologie che abbiano “ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della l. 104/1992, in che modo si verifichi tale riduzione e cosa il CTU non abbia considerato a tal fine in modo specifico.
4) In merito all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della l.
508/1988 spetta ai “cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
2 I requisiti sanitari da accertare risultano, dunque, due: 1) la totale inabilità corrispondente ad un'invalidità pari al 100%; 2) l'impossibilità di deambulare o incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Sebbene in relazione a tale prestazione la parte ricorrente abbia presentato specifici motivi di contestazione, tali motivi si concentrano esclusivamente sul secondo requisito senza alcun elemento relativo al primo requisito comunque necessario. Non risulta, infatti, alcuna contestazione della percentuale di invalidità nè vengono indicati motivi per cui tale percentuale debba essere del
100%.
Ed invero il CTU nominato nella fase di ATP, il dott. , in Persona_1 applicazione di quanto previsto per la determinazione della riduzione della capacità lavorativa secondo la legge 118/1971, accertava una percentuale di invalidità pari al 68% con motivazione che rimangono incontestate.
Pur potendo, dunque, considerare le contestazioni circa la perdita di autonomia, rimane incontestata tale percentuale di invalidità che osta al riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento.
5) In merito alle spese non occorre provvedere alla luce della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di CTU sono, dunque, da porre a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 14/08/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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