Versione
14 marzo 1963
14 marzo 1963
Art. 1.
E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, medesimo ha dovuto sostenere, durante il periodo dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1962, per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola, nella Lucania.
E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, medesimo ha dovuto sostenere, durante il periodo dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1962, per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola, nella Lucania.