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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4898 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere rel. ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n.1764/2021 r.g. Aff. cont., avente a oggetto appello avverso la sentenza n.8621/2020 pronunciata il 15.12.2020 dal Tribunale di Napoli
TRA
), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Alessandro Gargiulo in virtù di procura in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E in Napoli in persona Controparte_1 dell'amministratore ), domiciliato ex Controparte_2 C.F._2 art.170 comma 3 cpc presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado
Avv. Giovanni Forte
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in data 1.9.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al difensore della controparte il
19.4.2021 proponeva tempestivamente appello avverso la Parte_1 sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto per insussistenza dell'illecito aquiliano denunciato dell'azione di condanna del convenuto al ristoro dei CP_1
1 danni, ritenuti comunque non provati dal Giudice a quo, arrecati dalla continua utilizzazione del cortile comune dell'edificio residenziale di in Controparte_1
Napoli come area di parcheggio di vetture e motocicli nella disponibilità di proprietari e conduttori di unità immobiliari comprese nello stesso fabbricato, la cui presenza sull'area scoperta, destinata anche al transito e alla manovra di mezzi, costituiva una violazione del divieto di occupazione prescritto nel regolamento condominiale e impediva, in via assoluta, l'accesso veicolare a un locale adibito ad autorimessa di proprietà esclusiva dell'istante sito al piano terreno della costruzione.
Con il primo motivo di gravame lamentava l'errata applicazione delle norme dettate dagli artt.2051 e 2043 cc, invocate in via alternativa a sostegno della responsabilità extracontrattuale addebitata all'ente di gestione delle parti comuni dello stabile, il quale, benché ripetutamente esortato a intervenire, non aveva mai intrapreso alcuna valida iniziativa in grado di scongiurare l'impiego illegittimo del bene indiviso costantemente effettuato dagli abitanti del caseggiato con modalità gravemente lesive del diritto dominicale individuale dell'istante.
Nel protestare inoltre che i fatti costitutivi del diritto esercitato, così come l'entità dei pregiudizi economici e non patrimoniali sofferti a causa della privazione delle facoltà di fruizione del proprio bene, in parte ravvisabili in re ipsa e certificati ad abundantiam dalla documentazione prodotta, avrebbero potuto essere più dettagliatamente dimostrati assumendo le prove orali dichiarate irrilevanti in prime cure, il cui raccoglimento sollecitava nuovamente in questa sede di gravame, chiedeva in riforma della pronuncia appellata l'accertamento della responsabilità del per la verificazione dei danni reclamati e la sua CP_1 condanna al pagamento a titolo risarcitorio di € 20.000,00 oltre accessori, oppure della diversa somma ritenuta di giustizia, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado del processo, non si costituiva in giudizio il convenuto, del quale veniva dichiarata la contumacia con CP_1
l'ordinanza del 12.9.2025 di riserva della causa in decisione.
Tutto ciò premesso, l'impugnazione risulta infondata e pertanto deve essere disattesa.
2 Invero la stessa ricostruzione dei fatti illeciti a consumazione reiterata operata dalla sua vittima nell'atto introduttivo della causa di primo grado, non contestata ex adverso e comunque documentata dai rilievi fotografici acquisiti agli atti, pone in tutta evidenza come il cortile condominiale che rappresenta l'unico percorso di accesso alla rimessa attorea, interdetto alla sosta veicolare da una norma specifica del regolamento condominiale di esistenza e contenuto precettivo anch'essi implicitamente riconosciuti per l'atteggiamento acquiescente serbato sul punto dal convenuto ai sensi dell'art.115 comma 1 ultimo periodo cpc, sia stato indebitamente sfruttato quale spazio di posteggio veicolare da alcuni degli abitanti della palazzina, ognuno dei quali, nello sfruttare uti singulus contra pacta un bene di titolarità comune presunta ex art.1117 n.1 cc, non contraddetta da dati di segno contrario, rendendolo inservibile secondo la sua destinazione concorrente a tracciato di ingresso carrabile diretto al lotto di appartenenza solitaria all'istante, ha impedito al proprietario esclusivo di quest'ultimo di avvalersene secondo la sua naturale vocazione.
Così la lamentata preclusione totale dell'uso del locale attoreo quale ricovero veicolare, derivante dalla creazione di condizioni di impraticabilità pressoché perpetua del passaggio, trova la propria origine, secondo le stesse affermazioni giustificative della domanda, nella condotta attiva tenuta contra ius dal gruppo di utilizzatori delle automobili e dei motocicli abitualmente lasciati in sosta sulla superficie condominiale adibita, tra l'altro, al transito di mezzi verso l'unità immobiliare dell'istante.
La tipologia e l'origine esclusivamente umana del fattore lesivo che ha menomato l'integrità del diritto dominicale dell'attore, impossibilitato a esercitare le facoltà di cui è titolare per via dello stazionamento di mezzi sul canale di circolazione, escludono in radice già sul piano astratto la possibilità di imputare al CP_1 dell' l'ostruzione del cortile a titolo di responsabilità aquiliana oggettiva Pt_2 derivante da cose in custodia.
Infatti il delictum contemplato dall'art.2051 cc presuppone che un agente nocivo si sia sprigionato da un'entità inanimata rimessa al governo del debitore (per tutte, Cass.28621/2024, Cass. SSUU 20943/2022 e Cass.10188/2022) -e non da altri eventuali elementi o aspetti, estranei alla cosa intesa nel suo profilo fisico e strutturale, dotati di efficienza eziologica nella produzione dell'evento
3 (Cass.12760/2024)- per effetto di un intrinseco dinamismo connaturato alla res, il cui dispiegamento può essere eventualmente soltanto favorito da un avvenimento naturale o da un comportamento idonei a innescare o facilitare ab externo l'insorgenza in via derivata o riflessa di un fenomeno pregiudizievole comunque cagionato dal bene stesso (in senso conforme si veda
Cass.21977/2022).
Viceversa nel caso in esame l'inagibilità del piano carrabile, arbitrariamente ingombrato da terzi, è stata indotta non dal modo di essere del cortile in sé considerato, del tutto privo di autonoma potenzialità offensiva nel suo fisiologico e innocuo assetto strutturale inerte rimasto immutato, bensì dall'impiego improprio che ne hanno fatto gli utenti, noncuranti del diritto di passaggio vantato dall'istante e del divieto convenzionale di parcheggio in situ, le cui azioni intenzionali rappresentano quindi il fatto generatore dell'evento.
Esclusa quindi la possibilità di ricondurre l'illecito nell'ambito applicativo dell'art.2051 cc, per altro verso si profilano insussistenti in concreto gli elementi costitutivi, invero appena adombrati dal danneggiato che li ha richiamati in via sostanzialmente subordinata a conforto delle proprie ragioni risarcitorie, della responsabilità extracontrattuale omissiva dell'ente da considerarsi CP_3 quale sodalizio impersonale, composto dalla collettività dei suoi partecipanti necessari, deputato a gestire le parti comuni del fabbricato, nel cui novero rientra il cortile illegittimamente occupato de quo agitur.
Difatti le circostanze giustificative della domanda enunciata ai sensi dell'art.2043 cc -le quali ne definiscono in termini irretrattabili la causa petendi, non variabile né integrabile ex officio dal Giudice- sono state incentrate esclusivamente sulla mancata eliminazione degli impedimenti al godimento del locale attoreo in cui sarebbe incorso il , evidentemente tenuto, secondo l'assunto attoreo, CP_1
a intervenire per farli rimuovere coattivamente in osservanza di un imprecisato obbligo legale -per i motivi supra esposti necessariamente diverso da quello di custodia della res communis indirettamente consacrato dall'art.2051, come si è detto non operativo nella fattispecie- di repressione postuma dell'altrui fatto illecito, la fonte e la portata del quale non sono stati tuttavia assolutamente individuati neppure per approssimazione.
4 Per contro i rimedi conservativi del patrimonio indiviso, compromesso dall'uso come posteggio di veicoli del cortile comune, avrebbero dovuto essere attivati motu proprio ex art.1130 n.4 cc dall'amministratore condominiale, ovviamente non legittimato a tutelare l'integrità e la funzionalità dei beni di pertinenza individuale dei condomini, il quale, essendosi al riguardo limitato a diffidare vanamente, con lettere raccomandate del 18.11.2014 e del 9.6.2015 rimaste senza esito, un consorte irrispettoso del divieto di parcheggio, identificato nominatim, dal lasciare in sosta la propria automobile sulla superficie scoperta di transito, avrebbe potuto essere chiamato a rispondere a titolo personale -e non nella differente veste di rappresentante legale della comunità dei mandanti– del mancato esperimento di più efficaci iniziative inibitorie dell'utilizzo illegittimo del cortile.
In conclusione si osserva che non è stato allegato né risulta acquisito al giudizio alcun dato indiziario in grado di accreditare l'ipotesi -del resto delineata soltanto in nuce dall'istante- secondo cui l'approvazione nella seduta del 5.10.2017 di una delibera assembleare, peraltro manifestamente nulla perché francamente lesiva dei diritti individuali vantati dall'istante e contraria alle disposizioni regolamentari, dichiarativa della legittimità della destinazione promiscua a parcheggio del cortile asseritamente consentita da analoghe CP_3 precedenti risoluzioni collegiali non richiamate, avrebbe assunto un'efficacia eziologica agevolatrice della perpetuazione dell'occupazione del cortile, la quale, secondo quanto affermato nell'atto di citazione in primo grado, è stata inizialmente riscontrata dallo stesso attore nell'immediatezza dell'acquisto del proprio immobile, perfezionatosi in data 8.4.2008, e sin da allora si è manifestata con le medesime caratteristiche tali da rendergli oggettivamente impossibile di usufruire dell'autorimessa.
Pertanto la determinazione invalidamente presa dal consesso dei condomini nell'anno 2017, non avendo apportato alcuna modifica alla precedente situazione di fatto ampiamente consolidatasi da quasi un decennio, si presenta priva di qualsiasi rilievo causale concorrente nel meccanismo di produzione continuata dell'evento dannoso, le cui forme esteriori di emersione e conseguenze materiali sono restate del tutto invariate.
5 Alla luce delle considerazioni svolte, ribadita l'irrilevanza dei mezzi istruttori costituendi articolati dall'appellante, rivolti a provare fatti documentati, pacifici e ininfluenti sul thema decidendum, la sentenza appellata deve essere confermata.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite in quanto la parte convenuta, integralmente vittoriosa anche in primo grado, non si è costituita nel giudizio di appello.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.8621/2020 emessa il
15.12.2020 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) rigetta il gravame e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002, della ricorrenza dei presupposti per addebitare alla parte appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Giuseppe Vinciguerra dott.ssa Assunta d'Amore
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