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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 6/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 30 dicembre 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 10
luglio 2024
OGGETTO: Azione d a revocatoria Parte_1
(artt. 67 e
[...] LIQUIDAZIONE, con il patrocinio dell'avv. Lodovico Valsecchi ss.) APPELLANTE
CODICE: c o n t r o
171105 con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Maria Vittoria De Benedictis con domicilio eletto presso l'avv. Paola
Aristarco
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 30 maggio 2020, n. 611/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRINCIPALE:
in riforma della sentenza n.611/2020, emessa dal Giudice del Tribunale di
Bergamo, dott.ssa Elena Gelato, in data 15 marzo 2020 e pubblicata in data
30 maggio 2020, accogliere le domande formulate da parte attrice e,
conseguentemente, dichiararsi l'inefficacia e revocarsi, ai sensi dell'art.67,
secondo comma, l.f., il pagamento di € 37.832,99 effettuato, in data 19 aprile
2013, da a favore di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, condannarsi la convenuta a pagare al
[...] [...]
, in persona dei Curatori Controparte_2
dott.ssa dott. e dott. Parte_2 Parte_3 Parte_4
la somma complessiva di € 37.832,99 con aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
se ritenuto necessario ai fini del decidere, ammettersi la prova per testi sulle circostanze in fatto dedotte nella memoria ex art.183, sesto comma, n.2 c.p.c.
di parte attrice datata 1° febbraio 2019, con i testi ivi indicati;
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio,
sentenza e successive inerenti tutte”.
Dell'appellata “…contrarìis reictis, per le ragioni di fatto e di diritto tutte esposte in narrativa, respingere integralmente le domande ex adverso formulate, anche invia istruttoria, e per l'effetto confermare integralmente, compreso pure le statuizioni sulle spese processuali, il contenuto della sentenza n. 611/2020
emessa dal Tribunale di Bergamo in data 15.03.2020. Con vittoria di spese,
onorari e diritti del presente grado d'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 611/2020 pubblicata in data 30 maggio 2020, il Tribunale
di Bergamo ha rigettato la domanda proposta da
[...]
la quale, agendo nei confronti della società Parte_1
deduceva di aver corrisposto a Controparte_1
quest'ultima nei sei mesi precedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo, avvenuta il 19 aprile 2013, la somma di € 37.832,39
per le fatture nn. 315 e 327 del 2012. Esponeva che tali pagamenti erano stati eseguiti in ritardo di cinque mesi rispetto al termine del 31 ottobre 2012
convenuto tra le parti e che, avendoli la controparte ricevuti pur conoscendo lo stato di decozione della debitrice, essi erano revocabili ex art. 67 co. 2 L.F.
Evidenziava come la creditrice avesse agito in via monitoria per l'ottenimento delle somme, dimostrando così di conoscere lo stato di insolvenza della debitrice. Pertanto, chiedeva venisse dichiarata l'inefficacia dei pagamenti predetti e che la controparte venisse condannata alla restituzione della somma versata oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1.1. Dal canto proprio, costituendosi in giudizio, Controparte_1 contestava il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto,
[...]
eccependo la propria ignoranza dello stato di insolvenza della controparte all'atto della ricezione dei pagamenti, deducendo l'irrilevanza degli elementi dedotti dall'attrice, privi di gravità, precisione e concordanza.
1.2. Il Tribunale ha respinto la domanda attorea, in quanto, ai sensi dell'art. 67 co. 2 L.F., i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili sono revocabili se effettuati nel semestre anteriore la dichiarazione di fallimento, ma il curatore deve provare la conoscenza effettiva da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, guardando alla sua concreta situazione psicologica.
Trattandosi di uno stato soggettivo, la prova della scientia decoctionis
dell'CI viene fornita in via indiziaria e può essere ricavata dalla prova diretta di un fatto materiale che funga da premessa e che ne dimostri l'esistenza, alla stregua dell'id quod plerumque accidit. Devono, però,
sussistere indizi gravi, precisi e concordanti che permettano di ritenere che il terzo, considerate le circostanze concrete in cui ha agito, non potesse non conoscere lo stato di dissesto del debitore (Cass. n. 504/2016; Cass. n.
3336/2015; Cass. n. 12085/2013; Cass. n. 18196/2012; Cass. n. 14978/2007).
In specie, secondo il Tribunale, tale prova non è stata fornita, avendo la curatela ritenuto quale indice inequivoco della sussistenza della scientia
decoctionis in capo alla il fatto che il pagamento fosse Controparte_1
avvenuto in ritardo di cinque mesi rispetto al termine prefissato e soltanto dopo l'instaurazione del giudizio monitorio con emissione del decreto ingiuntivo. Il Tribunale ha ritenuto il ritardato pagamento elemento inidoneo a dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice, precisando che, pur prevedendo la disciplina della revocatoria fallimentare l'esenzione da revocatoria dei pagamenti intervenuti “nei termini d'uso” dell'attività
d'impresa, ciò non consente di desumere, a contrario, l'anomalia e l'irrevocabilità dei pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili effettuati nei termini non ordinari. Ha precisato che, pur impedendo il pagamento tardivo l'applicazione del beneficio dell'esenzione da revocatoria ex art. 67 L.F. co.
3, per converso, tale circostanza non è stata valorizzata dalla curatela a fini probatori, e che il pagamento tardivo non rappresenta un fatto inusuale nei rapporti commerciali ed al più può indicare una carenza di liquidità, ma non uno stato di dissesto, e nemmeno la scientia decoctionis, a meno che non vi siano altre circostanze che rivelino tale stato al creditore.
Il Tribunale non ha ritenuto tale elemento irrilevante, anche se considerato unitamente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di non potendosi da ciò ricavare la conoscenza del Controparte_1
creditore dell'esistenza di uno stato di dissesto in capo al debitore, essendosi,
peraltro, il procedimento monitorio arrestato nella fase di cognizione, avendo l'ingiunta provveduto al pagamento prima della notifica del precetto.
L'azione monitoria, semmai, oltre ad avere lo scopo di recuperare celermente il credito, potrebbe mostrare la percezione da parte dell'ingiungente della mancanza di liquidità del debitore, smentita, però, dall'intervenuto pagamento da parte di Parte_1 Inoltre, il Tribunale ha ritenuto irrilevante il fatto che il decreto monitorio fosse stato chiesto in forma immediatamente esecutiva e che l'istanza ex art. 642 c.p.c., diversamente da quanto dedotto dall'attore, non fosse stata motivata da un possibile pregiudizio nel ritardo, ma che fosse correlata alla rilevanza probatoria dei documenti prodotti a sostegno della pretesa monitoria, asseritamente consistente in un riconoscimento di debito.
Secondo il Tribunale dalla motivazione della richiesta di concessione del decreto in forma esecutiva non può essere ricavata la consapevolezza dello stato di dissesto dell'ingiunta, non essendo il caso di specie assimilabile a quello esaminato nella pronuncia della Suprema Corte indicata dall'attore
(viene citata a contrario Cass., n. 3047/2018, in cui l'esecuzione provvisoria del decreto era stata richiesta a fronte del pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, espressamente ricondotto, dall'ingiungente, allo stato di insolvenza dell'ingiunto).
Pertanto, a fronte dell'insufficienza degli elementi forniti dall'attore per dimostrare l'esistenza dell'elemento soggettivo dell'azione, il Tribunale ha ritenuto non vi fossero elementi esteriori sintomatici del dissesto, non avendo l'attore nemmeno allegato, alla data dei pagamenti oggetto di revocatoria, la sussistenza di fattori sintomatici dell'insolvenza sulla cui base inferire che la convenuta potesse presumere l'impossibilità definitiva di di Parte_1
far fronte alle sue obbligazioni.
Dunque, pur potendosi nella specie ipotizzare la consapevolezza di uno stato di carenza di liquidità della debitrice in capo all'odierna convenuta, il Tribunale, rigettando la domanda attorea, ha ritenuto non potesse ritenersi che la stessa conoscesse la situazione di crisi economica grave ed irreversibile della debitrice.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello
[...]
sulla scorta di un unico motivo. Controparte_2
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto del gravame.
4. All'udienza del 21 aprile 2021, la Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 10 luglio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il pagamento effettuato in ritardo rispetto al termine convenuto tra le parti e successivamente alla proposizione del ricorso monitorio non potesse far ritenere sussistente la consapevolezza, in capo a dello stato di insolvenza della Controparte_1 CP_1
debitrice, ma soltanto la conoscenza di <
illiquidità>>.
Secondo l'appellante, la statuizione del Tribunale per cui gli elementi presuntivi da esso addotti non sarebbero <> sarebbe errato, avendo il Giudice omesso di considerare il valore probatorio dei documenti prodotti con l'atto di citazione, dai cui si evince come lo stato di decozione della debitrice fosse noto.
Anzitutto, la sentenza dichiarativa di fallimento avrebbe evidenziato che
<
[...]
, deve ritenersi, nella sostanza, riconosciuto Controparte_3
nella stessa domanda di concordato>> (doc. n.2 fascicolo di primo grado),
quindi, alla data del 10 luglio 2013, la gravità ed irreversibilità dello stato di crisi di sarebbe divenuto palese e sarebbe stato Parte_1
implicitamente ammesso anche da quest'ultima.
Sostiene che, limitando l'analisi dei requisiti di cui all'art. 5 co. 2 l.f. al rapporto con dai documenti prodotti si ricava come Controparte_1
dalla seconda metà del 2012 la società fallita non riuscisse più ad adempiere regolarmente agli impegni assunti. In particolare, dalla scheda sezionale del fornitore (doc. n.6 fascicolo di primo grado) si ricaverebbe pacificamente come nel 2012 la debitrice avesse accumulato un sempre maggiore ritardo nei pagamenti (la fattura n. 275 del 30 giugno 2012 di € 22.384,48 è stata saldata il 5 febbraio 2013; le fatture di cui è causa nn. 315 e 327 del 2012
sono state pagate con bonifico del 19 aprile 2013; la fattura n. 384 del 16
agosto 2012 di € 7.299,06, la fattura n. 451 del 30 settembre 2012 di €
9.802,22 e la fattura n. 503 del 16 ottobre 2012 di € 3.886,90 sono rimaste insolute). Dalla protratta incapacità dell' di pagare la Parte_1
propria debitrice, si ricaverebbe che, alla data dell'adempimento, lo stato di decozione fosse noto. Infatti, secondo l'appellante, il Giudice, non avendo debitamente considerato la ricostruzione dei fatti storici emergente dagli atti di causa, avrebbe svolto un ragionamento logico deduttivo errato, essendo stata effettuata una valutazione solo sommaria e generale, e non anche analitica, degli elementi presuntivi addotti a riprova della esistenza della conoscenza dello stato d'insolvenza.
L'appellante ripercorre le vicende che, a suo dire, hanno condotto al pagamento oggetto di revocatoria da parte di Parte_1
Il 30 giugno 2012 ha emesso la fattura n. 275 per € Controparte_1
22.384,48 con scadenza al 30 settembre 2012 (doc. n. 6); sono state emesse anche le fatture n. 315 del 16 luglio 2012 di € 18.904,42 e la n. 327 del 31
luglio 2012 di € 18.928,57, entrambe con termine al 31 ottobre 2012 (cfr.
doc. n. 4 e doc. n. 5); a fronte del mancato pagamento alle scadenze previste,
il 27 novembre 2012, l'odierna appellata ha agito in via monitoria, dando atto che tale scelta sarebbe stata determinata da ripetuti solleciti telefonici e dall'invio delle diffide del 5 ottobre e del 10 novembre 2012; il 5 febbraio
2013, ha pagato la fattura n. 275 del 30 giugno 2012 e il Parte_1
19 aprile 2013, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, ha pagato gli importi per cui è causa, ma limitatamente al capitale, avendo chiesto un “abbuono
sugli interessi” ed una dilazione per il versamento delle restanti “somme
dovute a saldo del decreto ingiuntivo”, mai corrisposte (doc. n. 6).
Da tale ricostruzione, secondo l'appellante, discenderebbe che l'appellata,
all'atto della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, nonostante fosse trascorso poco tempo dalla scadenza delle fatture, fosse consapevole che il ritardo nei pagamenti non originasse da una difficoltà temporanea,
bensì che fosse sintomo dello stato di insolvenza della debitrice;
diversamente, non si comprenderebbe la necessità di agire in sede monitoria.
Non sarebbe condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale circa il fatto che il mancato pagamento nei termini d'uso non possa attribuire il carattere dell'anomalia al versamento effettuato in data 19 aprile 2013, in quanto l'incapacità di una società di adempiere nei termini, fatto non inusuale nei rapporti commerciali, non mostrerebbe un irreversibile stato di dissesto.
L'appellante deduce come tale considerazione derivi da un'errata interpretazione del concetto di termine d'uso, in quanto essa andrebbe parametrata allo specifico rapporto tra le parti e non alla prassi del settore economico di riferimento (sul punto, Cass. n. 25162/2016 e n. 26080/2019).
Dall'applicazione di questo principio al caso di specie, si evincerebbe che il ritardato pagamento delle fatture n. 315 e n. 327 del 2012 sarebbe intervenuto nell'ambito di una relazione commerciale caratterizzata da tendenziale puntualità negli adempimenti, dunque il ritardo avrebbe dovuto essere interpretato come sintomo di una situazione di crisi irreversibile. Ciò sarebbe confortato da quanto affermato da in primo grado, Controparte_1
ossia che “versare in una stretta di liquidità è situazione ricorrente per
imprese che operano nel settore costruttivo - edilizio […] esperienza che era
ed è familiare all'odierna convenuta che è tradizionale fornitrice di porfido
per le imprese del settore”; se l'appellata era, a suo dire, a conoscenza delle prassi del settore edilizio, i solleciti da essa effettuati e la scelta di azionare le fatture a ridosso della loro scadenza naturale avrebbero dovuto essere interpretate come sintomo della consapevolezza da parte sua dell'anormalità
di tale situazione e, quindi, dell'insolvenza della controparte.
Ad ulteriore conferma, vi sarebbe il fatto che le fatture emesse successivamente a quelle azionate, nonostante i solleciti inviati dal legale avversario (doc. n. 7 fascicolo di primo grado), sono rimaste insolute, tant'è
che, in sede di memoria di replica, controparte ha dichiarato di aver dovuto formulare istanza di ammissione al passivo.
Secondo l'appellante, il ritardo nei pagamenti avrebbe dovuto valere quale sintomo della esistenza in capo a dell'elemento Controparte_1
soggettivo richiesto dall'art. 67 co. 2 l.f., anche alla luce del costante orientamento della Suprema Corte, che valorizza il protratto ritardo nell'adempimento quale elemento presuntivo da cui far derivare la prova della scientia decoctionis in capo all'CI (ex multis, Cass.
n.17906/2015).
In merito al ricorso per decreto ingiuntivo, l'appellante censura l'argomento del Tribunale volto ad escludere che la decisione di di Controparte_1
agire in via monitoria consenta di desumere la sussistenza della scientia
decoctionis, essendosi il giudizio arrestato alla fase della cognizione a fronte dell'intervenuto pagamento del dovuto, senza necessità di notificare il precetto;
evidenzia che l'aver agito in via monitoria a 27 giorni dalla scadenza del termine pattuito, costituirebbe indizio inequivoco della conoscenza dello stato di insolvenza, in quanto simile rimedio contrasterebbe con il pregresso rapporto commerciale sussistente tra le parti;
tale inequivocità sarebbe ancor più evidente, se si considera la richiesta della fornitrice dell'emissione di un decreto immediatamente esecutivo ex art. 642
c.p.c.
Di conseguenza, avendo il Tribunale ritenuto che l'azione monitoria fosse
<>, si sarebbe dovuto analizzare l'animus di all'atto della Controparte_1
proposizione dell'azione e si sarebbe dovuta considerare la scelta di abbandonare i mezzi fisiologici di pagamento, intraprendendo le vie legali.
Il fatto che l'appellata non abbia dovuto notificare l'atto di precetto,
dimostrerebbe come questa abbia ritenuto di non aver altro modo di recuperare il proprio credito.
Non sarebbe, quindi, condivisibile che l'intervenuto pagamento delle somme ingiunte in brevi tempi sia sufficiente per negare la conoscibilità della situazione di insolvenza, in quanto tale conclusione non tiene conto della
“induzione al pagamento” connaturata al decreto ingiuntivo e contrasterebbe con le risultanze di causa.
Lamenta, poi che il Tribunale non ha considerato che il bonifico del 19 aprile
2013 è intervenuto dopo numerosi solleciti telefonici e scritti, e dopo la notifica del provvedimento monitorio, divenendo, quindi, l'atto finale di un percorso volto ad indurre l'odierna fallita a far fronte ad obbligazioni cui altrimenti non avrebbe adempiuto (Cass. n. 13710/2019).
Un ulteriore dato presuntivo non considerato dal Giudice è che il pagamento del capitale ingiunto sarebbe avvenuto in due tranches (la prima di €
22.384,48, il 5 febbraio 2013, contestualmente all'emissione del provvedimento monitorio e la seconda di € 37.832,99, il 19 aprile 2013), rimanendo insoluti gli interessi di mora e le spese di lite.
Del pari, in sentenza non sarebbe stato considerato il fatto che, per ottenere il pagamento di quest'ultime somme, nonché delle somme portate da altre fatture andate insolute (n. 384 del 16 agosto 2012, la n. 451 del 30 settembre
2012, la n. 503 del 16 ottobre 2012), il legale della fornitrice, in data 13
febbraio 2013 e 14 maggio 2013, avrebbe inviato ulteriori solleciti di pagamento paventando il ricorso a strumenti stragiudiziali.
Dunque, secondo l'appellante, un diverso vaglio degli atti di causa deve indurre a ritenere la sussistenza degli elementi presuntivi della conoscenza dello stato di insolvenza all'atto dell'ingiunzione del pagamento, nonché
l'esistenza di indici successivi comprovanti la situazione di decozione in cui versava Parte_1
2. L'appello è infondato.
3. Come rilevato anche dal Tribunale, la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare,
secondo la previsione dell'art. 67, comma 2, l. fall., dev'essere effettiva e non meramente potenziale;
agli effetti della revoca, pertanto, assume rilievo non la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell'imprenditore, ma soltanto la concreta situazione psicologica dell'acquirente al momento del compimento dell'atto impugnato la quale,
tuttavia, può essere desunta anche da semplici indizi, sempre che questi
(come ad es. protesti, procedure esecutive, ipoteche giudiziali), in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l'effettiva scientia decoctionis da parte dell'acquirente, nel senso che quest'ultimo, a fronte dell'esistenza di siffatte circostanze, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione in cui versava il venditore (cfr. tra le tante Cass. nn. 13445/2023, 27070/2022, 3081/2018).
4. Il Tribunale ha ritenuto che le presunzioni gravi, precise e concordati invocate dalla curatela non fossero <>
da cui inferire che la creditrice potesse presumere l'incapacità definitiva di di far fronte alle proprie obbligazioni, affermando che, Parte_1
sebbene in specie fosse possibile la consapevolezza di uno stato di carenza di liquidità della debitrice in capo alla controparte, non si sarebbe potuto comunque ritenere che la stessa sapesse che la debitrice versava in una situazione di crisi economica grave ed irreversibile.
5. La statuizione è condivisibile.
5.1. Dal punto di vista della ricostruzione in fatto:
il ricorso per decreto ingiuntivo, (depositato il 27 novembre 2012) dava atto di solleciti telefonici e di due raccomandate inviate dal legale ad ottobre e a novembre ed è stato chiesto ed emesso provvisoriamente esecutivo;
il decreto ingiuntivo (depositato, emesso il 05 febbraio 2013 e notificato il
22 marzo, dopo che in data 05 marzo era stato emesso decreto di correzione di errore materiale circa l'importo ingiunto), riguardava tre fatture, la prima,
scaduta il 30 settembre 2012, è stata pagata prima della notifica del decreto ingiuntivo, le altre due, scadute il 30 ottobre 2012, sono state pagate il 19
aprile 2013 dopo la notifica del decreto ingiuntivo e sono i relativi pagamenti oggetto della domanda di revocatoria;
nel frattempo erano scadute altre tre fatture (una a novembre e altre due a gennaio) per complessivi € 21.000,00 circa e per esse era intervenuto un ulteriore sollecito di pagamento.
5.2. La prova di cui era onerata l'appellante non può desumersi dallo svolgimento del rapporto commerciale intercorso tra le due società, sfociato nell'emissione del decreto ingiuntivo.
È vero che nell'arco temporale da settembre 2012 a gennaio 2013 vi è la concentrazione di mancati pagamenti nei termini previsti (RIBA 90 gg. data fattura) di una serie di fatture (complessivamente sei, di cui una anteriore e altre tre successive a quelle del cui pagamento si tratta e anch'esse già scadute al momento del pagamento). Tuttavia, tale lasso temporale, l'entità
dell'importo, l'esistenza dei solleciti di pagamento, nonché il tempo in cui la creditrice ha azionato in giudizio la propria pretesa (secondo l'appellante particolarmente breve in quanto a ridosso della scadenza delle fatture) sono elementi da cui, non si può inferire in modo univoco e con certezza l'esistenza della scientia decoctionis, nemmeno valutandoli unitariamente.
5.3. Quanto alla non univocità di tali circostanze, basti pensare che anche circostanze contrapposte, e cioè la elevate entità degli importi dovuti, la risalenza dei ritardi, la concessione di dilazioni di pagamento precedenti il ricorso alla tutela giudiziaria, possono anch'esse essere valutate come significative della consapevolezza dello stato d'insolvenza.
Appare, piuttosto, dirimente la presenza o meno di indici esteriori usualmente rivelatori dello stato di insolvenza (protesti, formalità pregiudizievoli,
pignoramenti, situazioni di bilancio, notizie di stampa) in presenza dei quali una persona di normale avvedutezza e prudenza avrebbe ritenuto sussistere lo stato d'insolvenza ovvero di elementi che depongano per la consapevolezza i capo alla creditrice di tale stato.
Tuttavia, nel caso in esame alcuno di tali indici esteriori è presente.
Inoltre, benché il pagamento non possa ritenersi avvenuto nell'ordinarietà dei rapporti tra imprese né possa dirsi spontaneo (in quanto effettuato a seguito di decreto ingiuntivo), non vi sono elementi per ritenere che la creditrice fosse, per la sua peculiare qualità soggettiva ovvero per i particolari rapporti con la società in condizione tale da poter avere accesso a notizie Parte_1
privilegiate sulla condizione economico-finanziaria di tale società e quindi per valutare che le innegabili difficoltà nel rispettare i termini del pagamento quali concordati (e precedentemente rispettati nel corso del rapporto),
trovassero causa, anziché in una transitoria carenza di liquidità, in una situazione di vera e propria, irreversibile, insolvenza.
6. Non vi sono, inoltre, nel comportamento della creditrice, indici rivelatori di tale consapevolezza al momento del pagamento non potendo essere ricavata prova certa di essa sulla base delle circostanze evidenziate dal ancorché unitariamente valutate. Parte_1
6.1. La tempistica del ricorso alla tutela giudiziaria, non appare di per sé
significativa e neanche la richiesta di concessione della provvisoria esecutività, non fondata sull'esistenza del grave pregiudizio nel ritardo, salvo a volere prefigurare che tale istanza sia stata formulata in modo precostituito sulla base della natura della documentazione prodotta proprio per non rendere evidente la conoscenza dello stato d'insolvenza e i suoi indici rivelatori (ma tale circostanza non trova alcun riscontro), correndo, però, il rischio di non ottenerla, come in effetti avvenuto, posto che il decreto è stato emesso non provvisoriamente esecutivo.
Il ricorso alla tutela giudiziaria del credito è, piuttosto, sintomatico del fatto che non si facesse conto su un pagamento spontaneo, ancorché ritardato;
ma,
d'altra parte, alla scadenza del termine di quaranta giorni di cui all'art. 641
cod.proc.civ. ed alla conseguente esecutorietà ex art. 647 cod.proc.civ., non ha fatto seguito la notifica del precetto, così come valorizzato dal Tribunale,
né la iscrizione d'ipoteca.
Il pagamento è quindi avvenuto senza che sia stato necessario intraprendere l'attività esecutiva e, prima ancora, senza che sia stato intimato il pagamento a mezzo precetto sulla base del titolo ormai divenuto esecutivo.
6.2. La circostanza, poi, che il pagamento in questione sia stato preceduto dal pagamento spontaneo, prima della notifica del decreto ingiuntivo, di una delle tre fatture oggetto del ricorso monitorio avvalora, piuttosto che smentire, che la creditrice si sia potuta prospettare l'esistenza di una situazione di temporanea carenza di liquidità a cui la debitrice stava ovviando effettuando i pagamenti dovuti.
6.3. Anche la circostanza che la fattura emessa in ottobre sia stata l'ultima emessa non è significativa;
non è stato dedotto dal che vi fossero Parte_1
ordini in corso che la fornitrice ha bloccato in attesa che avvenissero i pagamenti o che vi sia stato il rifiuto di effettuare ulteriori forniture in presenza degli insoluti in atto. In sostanza, non emerge dagli atti di causa la volontà di interrompere il pluriennale rapporto commerciale a fronte dei mancati pagamenti e della sopravvenuta sfiducia nella committente.
6.4. Né può essere valorizzata in tal senso la richiesta del 29 aprile 2013 di
“definizione bonaria della controversia” inerente alla emissione del decreto ingiuntivo, con istanza d'“intercessione” per un “abbuono sugli interessi”,
formulata dal legale della debitrice a quello della creditrice successivamente al pagamento in questione e con richiesta, comunque, di “conteggio delle
somme dovute a saldo del decreto ingiuntivo che la mia cliente provvederà a
versare entro il mese di maggio”.
In essa viene prospettata la possibilità persistente (benché apparente, alla luce dei successivi accadimenti e cioè della inesistenza di ulteriori pagamenti e della proposizione, due mesi dopo, della domanda di concordato preventivo)
di essere in grado di reperire a breve le necessarie risorse per assolvere ai propri debiti sia pure con la benevola richiesta di un pagamento ridotto;
in essa trova ragione il consenso espresso dalla creditrice al pagamento della metà degli interessi moratori dovuti “a patto che sopravvenga il pagamento
del restante” (circostanza esposta dall'appellata già in primo grado ed anche qui evidenziata) che avvalora che la creditrice si sia potuta prospettare l'esistenza di una situazione di temporanea carenza di liquidità a cui la debitrice aveva intenzione di ovviare effettuando i pagamenti dovuti,
compresi quelli ulteriori non oggetto di decreto ingiuntivo.
Si tratta, quindi, di circostanze successive al pagamento non idonee a rivelare,
sia pure unitariamente agli altri elementi considerati, e diversamente da quanto prospettato dall'appellante, la “urgenza di tale società di procedere
quanto prima al totale incasso delle proprie spettanze che non può che essere
letta come sintomatica della scientia decoctionis”.
7. In conclusione tanto una valutazione analitica quanto una valutazione complessiva degli elementi prospettati, non consente di ricostruire l'esistenza dell'elemento psicologico della scientia decoctionis in capo all'CI.
8. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
9. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (da € 26.001,00 ad € 52.000,00) fatta eccezione per la “fase istruttoria/di trattazione”, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione al presente grado tenuto conto, per la prima, dell'attività difensiva svolta in merito a tale fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto dal Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 611/2020
[...]
pubblicata in data 30 maggio 2020;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in € 2.058,00 per la “fase di studio”, € 1.418,00 per la “fase introduttiva”, € 1.523,00 per la “fase di trattazione” ed € 3.470,00 per la “fase decisionale” oltre alle spese vive esposte nelle note, IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 6/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 30 dicembre 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 10
luglio 2024
OGGETTO: Azione d a revocatoria Parte_1
(artt. 67 e
[...] LIQUIDAZIONE, con il patrocinio dell'avv. Lodovico Valsecchi ss.) APPELLANTE
CODICE: c o n t r o
171105 con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Maria Vittoria De Benedictis con domicilio eletto presso l'avv. Paola
Aristarco
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 30 maggio 2020, n. 611/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRINCIPALE:
in riforma della sentenza n.611/2020, emessa dal Giudice del Tribunale di
Bergamo, dott.ssa Elena Gelato, in data 15 marzo 2020 e pubblicata in data
30 maggio 2020, accogliere le domande formulate da parte attrice e,
conseguentemente, dichiararsi l'inefficacia e revocarsi, ai sensi dell'art.67,
secondo comma, l.f., il pagamento di € 37.832,99 effettuato, in data 19 aprile
2013, da a favore di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, condannarsi la convenuta a pagare al
[...] [...]
, in persona dei Curatori Controparte_2
dott.ssa dott. e dott. Parte_2 Parte_3 Parte_4
la somma complessiva di € 37.832,99 con aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
se ritenuto necessario ai fini del decidere, ammettersi la prova per testi sulle circostanze in fatto dedotte nella memoria ex art.183, sesto comma, n.2 c.p.c.
di parte attrice datata 1° febbraio 2019, con i testi ivi indicati;
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio,
sentenza e successive inerenti tutte”.
Dell'appellata “…contrarìis reictis, per le ragioni di fatto e di diritto tutte esposte in narrativa, respingere integralmente le domande ex adverso formulate, anche invia istruttoria, e per l'effetto confermare integralmente, compreso pure le statuizioni sulle spese processuali, il contenuto della sentenza n. 611/2020
emessa dal Tribunale di Bergamo in data 15.03.2020. Con vittoria di spese,
onorari e diritti del presente grado d'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 611/2020 pubblicata in data 30 maggio 2020, il Tribunale
di Bergamo ha rigettato la domanda proposta da
[...]
la quale, agendo nei confronti della società Parte_1
deduceva di aver corrisposto a Controparte_1
quest'ultima nei sei mesi precedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo, avvenuta il 19 aprile 2013, la somma di € 37.832,39
per le fatture nn. 315 e 327 del 2012. Esponeva che tali pagamenti erano stati eseguiti in ritardo di cinque mesi rispetto al termine del 31 ottobre 2012
convenuto tra le parti e che, avendoli la controparte ricevuti pur conoscendo lo stato di decozione della debitrice, essi erano revocabili ex art. 67 co. 2 L.F.
Evidenziava come la creditrice avesse agito in via monitoria per l'ottenimento delle somme, dimostrando così di conoscere lo stato di insolvenza della debitrice. Pertanto, chiedeva venisse dichiarata l'inefficacia dei pagamenti predetti e che la controparte venisse condannata alla restituzione della somma versata oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1.1. Dal canto proprio, costituendosi in giudizio, Controparte_1 contestava il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto,
[...]
eccependo la propria ignoranza dello stato di insolvenza della controparte all'atto della ricezione dei pagamenti, deducendo l'irrilevanza degli elementi dedotti dall'attrice, privi di gravità, precisione e concordanza.
1.2. Il Tribunale ha respinto la domanda attorea, in quanto, ai sensi dell'art. 67 co. 2 L.F., i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili sono revocabili se effettuati nel semestre anteriore la dichiarazione di fallimento, ma il curatore deve provare la conoscenza effettiva da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, guardando alla sua concreta situazione psicologica.
Trattandosi di uno stato soggettivo, la prova della scientia decoctionis
dell'CI viene fornita in via indiziaria e può essere ricavata dalla prova diretta di un fatto materiale che funga da premessa e che ne dimostri l'esistenza, alla stregua dell'id quod plerumque accidit. Devono, però,
sussistere indizi gravi, precisi e concordanti che permettano di ritenere che il terzo, considerate le circostanze concrete in cui ha agito, non potesse non conoscere lo stato di dissesto del debitore (Cass. n. 504/2016; Cass. n.
3336/2015; Cass. n. 12085/2013; Cass. n. 18196/2012; Cass. n. 14978/2007).
In specie, secondo il Tribunale, tale prova non è stata fornita, avendo la curatela ritenuto quale indice inequivoco della sussistenza della scientia
decoctionis in capo alla il fatto che il pagamento fosse Controparte_1
avvenuto in ritardo di cinque mesi rispetto al termine prefissato e soltanto dopo l'instaurazione del giudizio monitorio con emissione del decreto ingiuntivo. Il Tribunale ha ritenuto il ritardato pagamento elemento inidoneo a dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice, precisando che, pur prevedendo la disciplina della revocatoria fallimentare l'esenzione da revocatoria dei pagamenti intervenuti “nei termini d'uso” dell'attività
d'impresa, ciò non consente di desumere, a contrario, l'anomalia e l'irrevocabilità dei pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili effettuati nei termini non ordinari. Ha precisato che, pur impedendo il pagamento tardivo l'applicazione del beneficio dell'esenzione da revocatoria ex art. 67 L.F. co.
3, per converso, tale circostanza non è stata valorizzata dalla curatela a fini probatori, e che il pagamento tardivo non rappresenta un fatto inusuale nei rapporti commerciali ed al più può indicare una carenza di liquidità, ma non uno stato di dissesto, e nemmeno la scientia decoctionis, a meno che non vi siano altre circostanze che rivelino tale stato al creditore.
Il Tribunale non ha ritenuto tale elemento irrilevante, anche se considerato unitamente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di non potendosi da ciò ricavare la conoscenza del Controparte_1
creditore dell'esistenza di uno stato di dissesto in capo al debitore, essendosi,
peraltro, il procedimento monitorio arrestato nella fase di cognizione, avendo l'ingiunta provveduto al pagamento prima della notifica del precetto.
L'azione monitoria, semmai, oltre ad avere lo scopo di recuperare celermente il credito, potrebbe mostrare la percezione da parte dell'ingiungente della mancanza di liquidità del debitore, smentita, però, dall'intervenuto pagamento da parte di Parte_1 Inoltre, il Tribunale ha ritenuto irrilevante il fatto che il decreto monitorio fosse stato chiesto in forma immediatamente esecutiva e che l'istanza ex art. 642 c.p.c., diversamente da quanto dedotto dall'attore, non fosse stata motivata da un possibile pregiudizio nel ritardo, ma che fosse correlata alla rilevanza probatoria dei documenti prodotti a sostegno della pretesa monitoria, asseritamente consistente in un riconoscimento di debito.
Secondo il Tribunale dalla motivazione della richiesta di concessione del decreto in forma esecutiva non può essere ricavata la consapevolezza dello stato di dissesto dell'ingiunta, non essendo il caso di specie assimilabile a quello esaminato nella pronuncia della Suprema Corte indicata dall'attore
(viene citata a contrario Cass., n. 3047/2018, in cui l'esecuzione provvisoria del decreto era stata richiesta a fronte del pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, espressamente ricondotto, dall'ingiungente, allo stato di insolvenza dell'ingiunto).
Pertanto, a fronte dell'insufficienza degli elementi forniti dall'attore per dimostrare l'esistenza dell'elemento soggettivo dell'azione, il Tribunale ha ritenuto non vi fossero elementi esteriori sintomatici del dissesto, non avendo l'attore nemmeno allegato, alla data dei pagamenti oggetto di revocatoria, la sussistenza di fattori sintomatici dell'insolvenza sulla cui base inferire che la convenuta potesse presumere l'impossibilità definitiva di di Parte_1
far fronte alle sue obbligazioni.
Dunque, pur potendosi nella specie ipotizzare la consapevolezza di uno stato di carenza di liquidità della debitrice in capo all'odierna convenuta, il Tribunale, rigettando la domanda attorea, ha ritenuto non potesse ritenersi che la stessa conoscesse la situazione di crisi economica grave ed irreversibile della debitrice.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello
[...]
sulla scorta di un unico motivo. Controparte_2
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto del gravame.
4. All'udienza del 21 aprile 2021, la Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 10 luglio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il pagamento effettuato in ritardo rispetto al termine convenuto tra le parti e successivamente alla proposizione del ricorso monitorio non potesse far ritenere sussistente la consapevolezza, in capo a dello stato di insolvenza della Controparte_1 CP_1
debitrice, ma soltanto la conoscenza di <
illiquidità>>.
Secondo l'appellante, la statuizione del Tribunale per cui gli elementi presuntivi da esso addotti non sarebbero <> sarebbe errato, avendo il Giudice omesso di considerare il valore probatorio dei documenti prodotti con l'atto di citazione, dai cui si evince come lo stato di decozione della debitrice fosse noto.
Anzitutto, la sentenza dichiarativa di fallimento avrebbe evidenziato che
<
[...]
, deve ritenersi, nella sostanza, riconosciuto Controparte_3
nella stessa domanda di concordato>> (doc. n.2 fascicolo di primo grado),
quindi, alla data del 10 luglio 2013, la gravità ed irreversibilità dello stato di crisi di sarebbe divenuto palese e sarebbe stato Parte_1
implicitamente ammesso anche da quest'ultima.
Sostiene che, limitando l'analisi dei requisiti di cui all'art. 5 co. 2 l.f. al rapporto con dai documenti prodotti si ricava come Controparte_1
dalla seconda metà del 2012 la società fallita non riuscisse più ad adempiere regolarmente agli impegni assunti. In particolare, dalla scheda sezionale del fornitore (doc. n.6 fascicolo di primo grado) si ricaverebbe pacificamente come nel 2012 la debitrice avesse accumulato un sempre maggiore ritardo nei pagamenti (la fattura n. 275 del 30 giugno 2012 di € 22.384,48 è stata saldata il 5 febbraio 2013; le fatture di cui è causa nn. 315 e 327 del 2012
sono state pagate con bonifico del 19 aprile 2013; la fattura n. 384 del 16
agosto 2012 di € 7.299,06, la fattura n. 451 del 30 settembre 2012 di €
9.802,22 e la fattura n. 503 del 16 ottobre 2012 di € 3.886,90 sono rimaste insolute). Dalla protratta incapacità dell' di pagare la Parte_1
propria debitrice, si ricaverebbe che, alla data dell'adempimento, lo stato di decozione fosse noto. Infatti, secondo l'appellante, il Giudice, non avendo debitamente considerato la ricostruzione dei fatti storici emergente dagli atti di causa, avrebbe svolto un ragionamento logico deduttivo errato, essendo stata effettuata una valutazione solo sommaria e generale, e non anche analitica, degli elementi presuntivi addotti a riprova della esistenza della conoscenza dello stato d'insolvenza.
L'appellante ripercorre le vicende che, a suo dire, hanno condotto al pagamento oggetto di revocatoria da parte di Parte_1
Il 30 giugno 2012 ha emesso la fattura n. 275 per € Controparte_1
22.384,48 con scadenza al 30 settembre 2012 (doc. n. 6); sono state emesse anche le fatture n. 315 del 16 luglio 2012 di € 18.904,42 e la n. 327 del 31
luglio 2012 di € 18.928,57, entrambe con termine al 31 ottobre 2012 (cfr.
doc. n. 4 e doc. n. 5); a fronte del mancato pagamento alle scadenze previste,
il 27 novembre 2012, l'odierna appellata ha agito in via monitoria, dando atto che tale scelta sarebbe stata determinata da ripetuti solleciti telefonici e dall'invio delle diffide del 5 ottobre e del 10 novembre 2012; il 5 febbraio
2013, ha pagato la fattura n. 275 del 30 giugno 2012 e il Parte_1
19 aprile 2013, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, ha pagato gli importi per cui è causa, ma limitatamente al capitale, avendo chiesto un “abbuono
sugli interessi” ed una dilazione per il versamento delle restanti “somme
dovute a saldo del decreto ingiuntivo”, mai corrisposte (doc. n. 6).
Da tale ricostruzione, secondo l'appellante, discenderebbe che l'appellata,
all'atto della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, nonostante fosse trascorso poco tempo dalla scadenza delle fatture, fosse consapevole che il ritardo nei pagamenti non originasse da una difficoltà temporanea,
bensì che fosse sintomo dello stato di insolvenza della debitrice;
diversamente, non si comprenderebbe la necessità di agire in sede monitoria.
Non sarebbe condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale circa il fatto che il mancato pagamento nei termini d'uso non possa attribuire il carattere dell'anomalia al versamento effettuato in data 19 aprile 2013, in quanto l'incapacità di una società di adempiere nei termini, fatto non inusuale nei rapporti commerciali, non mostrerebbe un irreversibile stato di dissesto.
L'appellante deduce come tale considerazione derivi da un'errata interpretazione del concetto di termine d'uso, in quanto essa andrebbe parametrata allo specifico rapporto tra le parti e non alla prassi del settore economico di riferimento (sul punto, Cass. n. 25162/2016 e n. 26080/2019).
Dall'applicazione di questo principio al caso di specie, si evincerebbe che il ritardato pagamento delle fatture n. 315 e n. 327 del 2012 sarebbe intervenuto nell'ambito di una relazione commerciale caratterizzata da tendenziale puntualità negli adempimenti, dunque il ritardo avrebbe dovuto essere interpretato come sintomo di una situazione di crisi irreversibile. Ciò sarebbe confortato da quanto affermato da in primo grado, Controparte_1
ossia che “versare in una stretta di liquidità è situazione ricorrente per
imprese che operano nel settore costruttivo - edilizio […] esperienza che era
ed è familiare all'odierna convenuta che è tradizionale fornitrice di porfido
per le imprese del settore”; se l'appellata era, a suo dire, a conoscenza delle prassi del settore edilizio, i solleciti da essa effettuati e la scelta di azionare le fatture a ridosso della loro scadenza naturale avrebbero dovuto essere interpretate come sintomo della consapevolezza da parte sua dell'anormalità
di tale situazione e, quindi, dell'insolvenza della controparte.
Ad ulteriore conferma, vi sarebbe il fatto che le fatture emesse successivamente a quelle azionate, nonostante i solleciti inviati dal legale avversario (doc. n. 7 fascicolo di primo grado), sono rimaste insolute, tant'è
che, in sede di memoria di replica, controparte ha dichiarato di aver dovuto formulare istanza di ammissione al passivo.
Secondo l'appellante, il ritardo nei pagamenti avrebbe dovuto valere quale sintomo della esistenza in capo a dell'elemento Controparte_1
soggettivo richiesto dall'art. 67 co. 2 l.f., anche alla luce del costante orientamento della Suprema Corte, che valorizza il protratto ritardo nell'adempimento quale elemento presuntivo da cui far derivare la prova della scientia decoctionis in capo all'CI (ex multis, Cass.
n.17906/2015).
In merito al ricorso per decreto ingiuntivo, l'appellante censura l'argomento del Tribunale volto ad escludere che la decisione di di Controparte_1
agire in via monitoria consenta di desumere la sussistenza della scientia
decoctionis, essendosi il giudizio arrestato alla fase della cognizione a fronte dell'intervenuto pagamento del dovuto, senza necessità di notificare il precetto;
evidenzia che l'aver agito in via monitoria a 27 giorni dalla scadenza del termine pattuito, costituirebbe indizio inequivoco della conoscenza dello stato di insolvenza, in quanto simile rimedio contrasterebbe con il pregresso rapporto commerciale sussistente tra le parti;
tale inequivocità sarebbe ancor più evidente, se si considera la richiesta della fornitrice dell'emissione di un decreto immediatamente esecutivo ex art. 642
c.p.c.
Di conseguenza, avendo il Tribunale ritenuto che l'azione monitoria fosse
<>, si sarebbe dovuto analizzare l'animus di all'atto della Controparte_1
proposizione dell'azione e si sarebbe dovuta considerare la scelta di abbandonare i mezzi fisiologici di pagamento, intraprendendo le vie legali.
Il fatto che l'appellata non abbia dovuto notificare l'atto di precetto,
dimostrerebbe come questa abbia ritenuto di non aver altro modo di recuperare il proprio credito.
Non sarebbe, quindi, condivisibile che l'intervenuto pagamento delle somme ingiunte in brevi tempi sia sufficiente per negare la conoscibilità della situazione di insolvenza, in quanto tale conclusione non tiene conto della
“induzione al pagamento” connaturata al decreto ingiuntivo e contrasterebbe con le risultanze di causa.
Lamenta, poi che il Tribunale non ha considerato che il bonifico del 19 aprile
2013 è intervenuto dopo numerosi solleciti telefonici e scritti, e dopo la notifica del provvedimento monitorio, divenendo, quindi, l'atto finale di un percorso volto ad indurre l'odierna fallita a far fronte ad obbligazioni cui altrimenti non avrebbe adempiuto (Cass. n. 13710/2019).
Un ulteriore dato presuntivo non considerato dal Giudice è che il pagamento del capitale ingiunto sarebbe avvenuto in due tranches (la prima di €
22.384,48, il 5 febbraio 2013, contestualmente all'emissione del provvedimento monitorio e la seconda di € 37.832,99, il 19 aprile 2013), rimanendo insoluti gli interessi di mora e le spese di lite.
Del pari, in sentenza non sarebbe stato considerato il fatto che, per ottenere il pagamento di quest'ultime somme, nonché delle somme portate da altre fatture andate insolute (n. 384 del 16 agosto 2012, la n. 451 del 30 settembre
2012, la n. 503 del 16 ottobre 2012), il legale della fornitrice, in data 13
febbraio 2013 e 14 maggio 2013, avrebbe inviato ulteriori solleciti di pagamento paventando il ricorso a strumenti stragiudiziali.
Dunque, secondo l'appellante, un diverso vaglio degli atti di causa deve indurre a ritenere la sussistenza degli elementi presuntivi della conoscenza dello stato di insolvenza all'atto dell'ingiunzione del pagamento, nonché
l'esistenza di indici successivi comprovanti la situazione di decozione in cui versava Parte_1
2. L'appello è infondato.
3. Come rilevato anche dal Tribunale, la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare,
secondo la previsione dell'art. 67, comma 2, l. fall., dev'essere effettiva e non meramente potenziale;
agli effetti della revoca, pertanto, assume rilievo non la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell'imprenditore, ma soltanto la concreta situazione psicologica dell'acquirente al momento del compimento dell'atto impugnato la quale,
tuttavia, può essere desunta anche da semplici indizi, sempre che questi
(come ad es. protesti, procedure esecutive, ipoteche giudiziali), in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l'effettiva scientia decoctionis da parte dell'acquirente, nel senso che quest'ultimo, a fronte dell'esistenza di siffatte circostanze, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione in cui versava il venditore (cfr. tra le tante Cass. nn. 13445/2023, 27070/2022, 3081/2018).
4. Il Tribunale ha ritenuto che le presunzioni gravi, precise e concordati invocate dalla curatela non fossero <>
da cui inferire che la creditrice potesse presumere l'incapacità definitiva di di far fronte alle proprie obbligazioni, affermando che, Parte_1
sebbene in specie fosse possibile la consapevolezza di uno stato di carenza di liquidità della debitrice in capo alla controparte, non si sarebbe potuto comunque ritenere che la stessa sapesse che la debitrice versava in una situazione di crisi economica grave ed irreversibile.
5. La statuizione è condivisibile.
5.1. Dal punto di vista della ricostruzione in fatto:
il ricorso per decreto ingiuntivo, (depositato il 27 novembre 2012) dava atto di solleciti telefonici e di due raccomandate inviate dal legale ad ottobre e a novembre ed è stato chiesto ed emesso provvisoriamente esecutivo;
il decreto ingiuntivo (depositato, emesso il 05 febbraio 2013 e notificato il
22 marzo, dopo che in data 05 marzo era stato emesso decreto di correzione di errore materiale circa l'importo ingiunto), riguardava tre fatture, la prima,
scaduta il 30 settembre 2012, è stata pagata prima della notifica del decreto ingiuntivo, le altre due, scadute il 30 ottobre 2012, sono state pagate il 19
aprile 2013 dopo la notifica del decreto ingiuntivo e sono i relativi pagamenti oggetto della domanda di revocatoria;
nel frattempo erano scadute altre tre fatture (una a novembre e altre due a gennaio) per complessivi € 21.000,00 circa e per esse era intervenuto un ulteriore sollecito di pagamento.
5.2. La prova di cui era onerata l'appellante non può desumersi dallo svolgimento del rapporto commerciale intercorso tra le due società, sfociato nell'emissione del decreto ingiuntivo.
È vero che nell'arco temporale da settembre 2012 a gennaio 2013 vi è la concentrazione di mancati pagamenti nei termini previsti (RIBA 90 gg. data fattura) di una serie di fatture (complessivamente sei, di cui una anteriore e altre tre successive a quelle del cui pagamento si tratta e anch'esse già scadute al momento del pagamento). Tuttavia, tale lasso temporale, l'entità
dell'importo, l'esistenza dei solleciti di pagamento, nonché il tempo in cui la creditrice ha azionato in giudizio la propria pretesa (secondo l'appellante particolarmente breve in quanto a ridosso della scadenza delle fatture) sono elementi da cui, non si può inferire in modo univoco e con certezza l'esistenza della scientia decoctionis, nemmeno valutandoli unitariamente.
5.3. Quanto alla non univocità di tali circostanze, basti pensare che anche circostanze contrapposte, e cioè la elevate entità degli importi dovuti, la risalenza dei ritardi, la concessione di dilazioni di pagamento precedenti il ricorso alla tutela giudiziaria, possono anch'esse essere valutate come significative della consapevolezza dello stato d'insolvenza.
Appare, piuttosto, dirimente la presenza o meno di indici esteriori usualmente rivelatori dello stato di insolvenza (protesti, formalità pregiudizievoli,
pignoramenti, situazioni di bilancio, notizie di stampa) in presenza dei quali una persona di normale avvedutezza e prudenza avrebbe ritenuto sussistere lo stato d'insolvenza ovvero di elementi che depongano per la consapevolezza i capo alla creditrice di tale stato.
Tuttavia, nel caso in esame alcuno di tali indici esteriori è presente.
Inoltre, benché il pagamento non possa ritenersi avvenuto nell'ordinarietà dei rapporti tra imprese né possa dirsi spontaneo (in quanto effettuato a seguito di decreto ingiuntivo), non vi sono elementi per ritenere che la creditrice fosse, per la sua peculiare qualità soggettiva ovvero per i particolari rapporti con la società in condizione tale da poter avere accesso a notizie Parte_1
privilegiate sulla condizione economico-finanziaria di tale società e quindi per valutare che le innegabili difficoltà nel rispettare i termini del pagamento quali concordati (e precedentemente rispettati nel corso del rapporto),
trovassero causa, anziché in una transitoria carenza di liquidità, in una situazione di vera e propria, irreversibile, insolvenza.
6. Non vi sono, inoltre, nel comportamento della creditrice, indici rivelatori di tale consapevolezza al momento del pagamento non potendo essere ricavata prova certa di essa sulla base delle circostanze evidenziate dal ancorché unitariamente valutate. Parte_1
6.1. La tempistica del ricorso alla tutela giudiziaria, non appare di per sé
significativa e neanche la richiesta di concessione della provvisoria esecutività, non fondata sull'esistenza del grave pregiudizio nel ritardo, salvo a volere prefigurare che tale istanza sia stata formulata in modo precostituito sulla base della natura della documentazione prodotta proprio per non rendere evidente la conoscenza dello stato d'insolvenza e i suoi indici rivelatori (ma tale circostanza non trova alcun riscontro), correndo, però, il rischio di non ottenerla, come in effetti avvenuto, posto che il decreto è stato emesso non provvisoriamente esecutivo.
Il ricorso alla tutela giudiziaria del credito è, piuttosto, sintomatico del fatto che non si facesse conto su un pagamento spontaneo, ancorché ritardato;
ma,
d'altra parte, alla scadenza del termine di quaranta giorni di cui all'art. 641
cod.proc.civ. ed alla conseguente esecutorietà ex art. 647 cod.proc.civ., non ha fatto seguito la notifica del precetto, così come valorizzato dal Tribunale,
né la iscrizione d'ipoteca.
Il pagamento è quindi avvenuto senza che sia stato necessario intraprendere l'attività esecutiva e, prima ancora, senza che sia stato intimato il pagamento a mezzo precetto sulla base del titolo ormai divenuto esecutivo.
6.2. La circostanza, poi, che il pagamento in questione sia stato preceduto dal pagamento spontaneo, prima della notifica del decreto ingiuntivo, di una delle tre fatture oggetto del ricorso monitorio avvalora, piuttosto che smentire, che la creditrice si sia potuta prospettare l'esistenza di una situazione di temporanea carenza di liquidità a cui la debitrice stava ovviando effettuando i pagamenti dovuti.
6.3. Anche la circostanza che la fattura emessa in ottobre sia stata l'ultima emessa non è significativa;
non è stato dedotto dal che vi fossero Parte_1
ordini in corso che la fornitrice ha bloccato in attesa che avvenissero i pagamenti o che vi sia stato il rifiuto di effettuare ulteriori forniture in presenza degli insoluti in atto. In sostanza, non emerge dagli atti di causa la volontà di interrompere il pluriennale rapporto commerciale a fronte dei mancati pagamenti e della sopravvenuta sfiducia nella committente.
6.4. Né può essere valorizzata in tal senso la richiesta del 29 aprile 2013 di
“definizione bonaria della controversia” inerente alla emissione del decreto ingiuntivo, con istanza d'“intercessione” per un “abbuono sugli interessi”,
formulata dal legale della debitrice a quello della creditrice successivamente al pagamento in questione e con richiesta, comunque, di “conteggio delle
somme dovute a saldo del decreto ingiuntivo che la mia cliente provvederà a
versare entro il mese di maggio”.
In essa viene prospettata la possibilità persistente (benché apparente, alla luce dei successivi accadimenti e cioè della inesistenza di ulteriori pagamenti e della proposizione, due mesi dopo, della domanda di concordato preventivo)
di essere in grado di reperire a breve le necessarie risorse per assolvere ai propri debiti sia pure con la benevola richiesta di un pagamento ridotto;
in essa trova ragione il consenso espresso dalla creditrice al pagamento della metà degli interessi moratori dovuti “a patto che sopravvenga il pagamento
del restante” (circostanza esposta dall'appellata già in primo grado ed anche qui evidenziata) che avvalora che la creditrice si sia potuta prospettare l'esistenza di una situazione di temporanea carenza di liquidità a cui la debitrice aveva intenzione di ovviare effettuando i pagamenti dovuti,
compresi quelli ulteriori non oggetto di decreto ingiuntivo.
Si tratta, quindi, di circostanze successive al pagamento non idonee a rivelare,
sia pure unitariamente agli altri elementi considerati, e diversamente da quanto prospettato dall'appellante, la “urgenza di tale società di procedere
quanto prima al totale incasso delle proprie spettanze che non può che essere
letta come sintomatica della scientia decoctionis”.
7. In conclusione tanto una valutazione analitica quanto una valutazione complessiva degli elementi prospettati, non consente di ricostruire l'esistenza dell'elemento psicologico della scientia decoctionis in capo all'CI.
8. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
9. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (da € 26.001,00 ad € 52.000,00) fatta eccezione per la “fase istruttoria/di trattazione”, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione al presente grado tenuto conto, per la prima, dell'attività difensiva svolta in merito a tale fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto dal Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 611/2020
[...]
pubblicata in data 30 maggio 2020;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in € 2.058,00 per la “fase di studio”, € 1.418,00 per la “fase introduttiva”, € 1.523,00 per la “fase di trattazione” ed € 3.470,00 per la “fase decisionale” oltre alle spese vive esposte nelle note, IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli