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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15881/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15881/2024 promossa da:
( ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Castel di Casio, Castello, via Degli Alberghi 17,
e
( ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a Camugnano (BO), Guzzano, Cà Togni 10
entrambi, assistiti, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto SAMMARCHI ed elettivamente domiciliati ai fini del procedimento presso lo studio del difensore, in Casalecchio di Reno, via Nino Bixio 2/2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 21/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 18/12/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Giudice
designato alla trattazione della separazione consensuale conclusasi con sentenza di separazione consensuale n. 598/2024 del 13/02/2024;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ,nata a [...] Parte_1
Terme (BO) il 26.12.1970 e nato a [...] il [...], celebrato Parte_2
a Castel Di Casio il 24/06/2000 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel Di
Casio al n. 2parte II Serie A Ufficio 1anno 2000;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che le parti sono libere di abitare dove riterranno e prende atto che attualmente la signora ive a Castel di Casio, Castello, via Degli Alberghi 17 (immobile di proprietà del padre) Pt_1
unitamente ai figli, mentre il sig. a Camugnano, Guzzano, Cà Togni 10; Pt_2
2) prende atto che i figli, entrambi maggiorenni, sono in possesso di redditi non ancora sufficienti ad assicurare loro totale autonomia;
3) dispone che la madre provvederà, per quanto necessario, ad un aiuto al loro mantenimento ordinario e straordinario. Il padre sarà libero di contribuire con elargizioni direttamente ai figli;
4) prende atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a richieste di assegni divorzili;
pagina 2 di 3 5) prende atto che le parti dichiarano di aver regolato tutti i rapporti patrimoniali tra loro pendenti e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, ad eccezione di quanto sopra previsto;
6) pone, così come concordemente richiesto dalle parti, le spese di lite a carico della Sig.ra Parte_1
7) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Castel Di Casio di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
______26.3.2025______
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15881/2024 promossa da:
( ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Castel di Casio, Castello, via Degli Alberghi 17,
e
( ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a Camugnano (BO), Guzzano, Cà Togni 10
entrambi, assistiti, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto SAMMARCHI ed elettivamente domiciliati ai fini del procedimento presso lo studio del difensore, in Casalecchio di Reno, via Nino Bixio 2/2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 21/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 18/12/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Giudice
designato alla trattazione della separazione consensuale conclusasi con sentenza di separazione consensuale n. 598/2024 del 13/02/2024;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ,nata a [...] Parte_1
Terme (BO) il 26.12.1970 e nato a [...] il [...], celebrato Parte_2
a Castel Di Casio il 24/06/2000 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel Di
Casio al n. 2parte II Serie A Ufficio 1anno 2000;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che le parti sono libere di abitare dove riterranno e prende atto che attualmente la signora ive a Castel di Casio, Castello, via Degli Alberghi 17 (immobile di proprietà del padre) Pt_1
unitamente ai figli, mentre il sig. a Camugnano, Guzzano, Cà Togni 10; Pt_2
2) prende atto che i figli, entrambi maggiorenni, sono in possesso di redditi non ancora sufficienti ad assicurare loro totale autonomia;
3) dispone che la madre provvederà, per quanto necessario, ad un aiuto al loro mantenimento ordinario e straordinario. Il padre sarà libero di contribuire con elargizioni direttamente ai figli;
4) prende atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a richieste di assegni divorzili;
pagina 2 di 3 5) prende atto che le parti dichiarano di aver regolato tutti i rapporti patrimoniali tra loro pendenti e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, ad eccezione di quanto sopra previsto;
6) pone, così come concordemente richiesto dalle parti, le spese di lite a carico della Sig.ra Parte_1
7) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Castel Di Casio di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
______26.3.2025______
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
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