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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 20/06/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 148/2025 V.G., vertente
TRA
n. in Svizzera il 11.1.1974, CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Daniela Arrizza
E
, n. a Sant'Eusanio del Sangro il 1.7.1967, CF Parte_2
, difeso dall'Avv. Daniela Arrizza C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso depositato il 18.3.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
- rilevato che le parti all'udienza del 18.6.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni congiunte di cui al ricorso depositato il
18.3.2025, del seguente preciso tenore:
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
pagina 1 di 3 La dimora familiare ubicata nel Comune di Lanciano, in via Rocco Carabba n.3 di proprietà della SI.ra , viene assegnata alla madre unitamente Parte_1 ai mobili, arredi e pertinenze che la continuerà ad abitare con i figli;
Il figlio è maggiorenne ed è economicamente autosufficiente mentre la Per_1 LI è studente fuori sede, per il minore Per_2 Persona_3 quest'ultimo verrà affidato in modo congiunto ai genitori.
Piano genitoriale per il figlio minore regolamentazione delle visite: il padre terrà con sé il figlio nei fine settimana alternati dal sabato alla domenica dopo cena nel periodo estivo mentre nel periodo scolastico dal sabato alla domenica pomeriggio;
durante la settimana il padre terrà il figlio per due pomeriggi a settimana previo accordo con la madre e gli impegni scolastici e ludico del minore;
in relazione alle vacanze natalizie, il figlio minore trascorrerà metà delle stesse con un genitore e metà con l'altro; il figlio minore trascorrerà le vacanze pasquali con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni (sabato e il giorno di Pasqua con uno e il lunedì di Pasqua con l'altro genitore); nel periodo della vacanze estive li figlio minore trascorrerà con ciascuno dei genitori tre settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno di compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
fatta salva la possibilità del padre di vedere il figlio in qualunque altro giorno della settimana compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso e sempre dandone un congruo avviso alla madre;
Il padre verserà per il mantenimento del figlio minore la somma di euro 300,00 euro mensili entro il 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente che sarà fornito dalla SI.ra . La somma sarà soggetta a Pt_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo;
per la LI , studentessa universitaria, il padre già provvede al pagamento Per_2 del canone di locazione mentre la madre contribuisce con un versamento di euro
300,00;
il padre e la madre si impegnano a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio minore e della LI
purché previamente concordate tra i coniugi e documentate (spese Per_2
pagina 2 di 3 mediche, spese scolastiche e spese per attività sportive) come da protocollo CNF del 2017 che le parti dichiarano di conoscere;
L'assegno unico Universale sarà percepito dal padre al 100%;
Le parti vivono separatamente già da due mesi ed hanno già regolarizzato ogni altro rapporto insorto tra di loro;
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Lanciano (Anno 1997 n. 56 - Parte II Serie A Ufficio 1). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 20.6.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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