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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/02/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2424 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 e vertente tra
(p.iva. ) Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Paolo Pozza
- attrice -
e
(p.iva. Controparte_1 P.IVA_2
con l'avv. Paolo Zanotto
- convenuta -
e
Figura 11 RL (p.iva ) P.IVA_3
con l'avv. Mattia Alberti
1 - convenuta –
e
(c.f. ) Controparte_2 C.F._1
con l'avv. Carmela Tuccillo
- convenuto -
Conclusioni:
Attrice: “In via principale e di merito.
1. Accertarsi e dichiararsi i convenuti obbligati a sottoscrivere ed a consegnare a Ve. il C.E.L. relativo ai lavori eseguiti ed ultimati dall'attrice a favore di CP_3
Figura 11 s.r.l. giusta contratto 26.11.2016 e successive integrazioni e, per l'effetto, ordinarsi
Cont immediatamente ai convenuti la consegna del suddetto documento a anche in forza CP_3
Co dell'art. 1375 c.c.. 2. Condannarsi i convenuti tutti in solido tra loro a pagare a favore di
[...]
CP_
in persona del suo legale rappresentante, la somma di euro 250.000,00 o quella che dovesse emergere come dovuta in corso di causa a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi ex art.
Parte 1224 comma 4° c.c. e rivalutazione monetaria dal giorno della prima richiesta di consegna del
Cont a o, subordinatamente, dalla domanda, e sino al saldo effettivo.
3. Condannarsi i CP_3
Co convenuti tutti in solido tra loro a pagare a favore di in persona del suo legale CP_3
rappresentante, la somma di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna del CEL a
Co ex art. 614 bis c.p.c., oltre interessi ex art. 1224 comma 4° c.c. e rivalutazione CP_3
Parte monetaria dal giorno della prima richiesta di consegna del o, subordinatamente, dalla domanda, e sino al giorno della consegna effettiva.
4. Spese e compensi di avvocato interamente
Cont rifusi. Ammettersi CTU che accerti che con il CEL richiesto ai convenuti nel 2018 CP_3
avrebbe potuto acquisire la certificazione SOA OG3 CL. IV lavori fino a 2.582.000€ (+ 1.000.000€
rispetto a quella posseduta), OG6 CL. III lavori fino a 1.033.000€ (+ 500.000€ rispetto a quella posseduta) e OG8 CL. II lavori fino a 516.000€, indicando il termine temporale di acquisizione e rilascio ed indicando, altresì, il probabile e presumibile numero di gare ed importo che avrebbe potuto ottenere ed il conseguente mancato guadagno.”
2 Imm. Cameri RL: “1) In via preliminare: Dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di
2) Nel merito: Rigettarsi ogni domanda di parte attrice perché infondata in Controparte_1
fatto e in diritto. Dichiararsi inammissibile la domanda attorea ex art. 614 bis cpc 3) In via istruttoria: rigettarsi ogni domanda istruttoria di parte attrice essendo la CTU richiesta inammissibile 4) Con vittoria di spese e compenso di causa.”.
Figura 11 RL: “1) Dichiararsi improponibile ogni domanda svolta nei confronti di FIGURA 11 SRL
per carenza di legittimazione passiva della stessa sulle domande attoree. 2) Respingersi nel merito ogni domanda di parte attrice. 3) Rigettarsi e/o dichiararsi improponibile la domanda di penale ex art. 614 bis cpc e, in subordine, ridurne l'ammontare. 4) Rigettarsi ogni istanza istruttoria di parte attrice. 5) Con vittoria di spese e compenso di causa.”.
: “Voglia il Tribunale di Verona, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni Controparte_2
avversa domanda ed eccezione, per i fatti sopra narrati, In via pregiudiziale di rito accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e o comunque, il difetto di totalità del rapporto dal lato passivo del geometra per i motivi dedotti in narrativa;
Nel merito Controparte_2
subordinatamente alla denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione pregiudiziale di rito appena sollevata, In via preliminare accertata la clausola arbitrale nel contratto preliminare d'appalto dd.
24.11.2016 lett. d), dichiarare e riconoscere il difetto di competenza del Tribunale di Verona in luogo del Collegio Arbitrale;
In via ulteriormente preliminare accertare e dichiarare la prescrizione e l'estinzione per decadenza del diritto al risarcimento azionato nel presente giudizio e, per l'effetto,
rigettare la domanda attorea;
In via principale rigettare la domanda avversaria in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto. In ogni caso Spese di lite interamente rifuse. In via istruttoria si reiterano le istanze istruttorie così come formulate nelle memorie ex art. 183 VI
comma c.p.c. n. 2 datate 11.09.2023 - 02.10.2023”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 6.12.16 veniva stipulata tra il e Controparte_5 Controparte_1
convenzione urbanistica avente ad oggetto le opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione “Centro Logistico Feniletto”.
3 Co Le opere in questione venivano affidate in appalto a che le ultimava nel giugno CP_3
del 2017, con successivo collaudo positivo da parte del tecnico incaricato dal Comune di
CP_5
VE RL sostiene che i lavori le erano stati appaltati da e Figura Controparte_1
11 RL in modo congiunto con contratto in data 24.11.16 (doc. 1 di parte attrice); che, una volta terminate, collaudate e pagate le opere, aveva chiesto ai committenti ed al direttore dei lavori geom. il rilascio del certificato di esecuzione dei lavori Controparte_2
necessario, ai sensi dell'art. 84 del Dlgs 50/16, per poter comprovare la tipologia ed entità delle opere eseguite ai fini dell'aggiornamento periodico delle certificazioni SOA
necessarie per poter eseguire lavori pubblici in appalto o subappalto;
che i convenuti,
nonostante le plurime richieste in tal senso, avevano illegittimamente omesso di rilasciare tale certificato sicché al momento dell'aggiornamento delle SOA nel 2020 VE RL aveva potuto ottenere un incremento delle certificazioni nelle categorie OG3 e OG6 per importo ben inferiore (rispettivamente, euro 1.500.000,00 anziché euro 2.582.000,00 ed euro
516.000,00 anziché euro 1.033.000,00) a quello che avrebbe potuto conseguire se avesse avuto la possibilità di documentare (mediante produzione del Cel) i lavori eseguiti a favore delle società convenute;
che la società attrice avrebbe inoltre potuto conseguire anche la certificazione nella categoria OG8 classe 2 per lavori sino ad euro 516.000,00; che, in conseguenza del mancato incremento delle SOA, l'attrice aveva perciò perduto concrete chance di partecipazione a gare per lavori pubblici (ovvero di eseguire in subappalto lavori pubblici) e, quindi, di conseguimento di utili di impresa.
Su tali premesse, quindi, l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al rilascio del Cel, con previsione di una penale di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza all'ordine giudiziale.
VE RL ha inoltre chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patito in conseguenza del mancato aggiornamento delle SOA, danno da determinare anche in via equitativa.
4 Tutti i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, sostenendo che – come peraltro evidenziato anche nella convenzione urbanistica stipulata tra Controparte_1
[... e il Comune di - nella fattispecie non poteva trovare applicazione la disciplina CP_5
del Dlgs 50/16 e, quindi, non sussisteva alcun obbligo in capo ai convenuti di emissione del Cel a favore della società attrice;
che, nel caso di ritenuta applicazione del Dlgs 50/16,
il Cel avrebbe allora dovuto essere richiesto al responsabile unico del procedimento (RUP)
del e non alla società committente;
che, peraltro, ai fini Controparte_5 Parte_1
dell'aggiornamento delle certificazioni avrebbe potuto comprovare la tipologia ed entità dei lavori di urbanizzazione svolti semplicemente acquisendo presso il Comune di e CP_5
Cont consegnando alla il certificato di collaudo delle opere per cui è causa;
che, in ogni caso, tenuto conto dell'importo dei lavori di lottizzazione eseguiti, VE RL non avrebbe
Cont potuto comunque conseguire certificazioni per importi superiori a quelli in concreto riconosciuti nel 2020, sicché nessun pregiudizio per perdita di chance di guadagno era stato patito dall'attrice.
Il solo geom. ha inoltre eccepito l'incompetenza del giudice ordinario a favore degli CP_2
arbitri, in applicazione della relativa pattuizione in tal senso prevista nel contratto preliminare di appalto stipulato in data 24.11.16 tra Immobiliare Cameri RL/Figura 11 RL e
VE RL.
Lo stesso ha poi eccepito la prescrizione del credito risarcitorio azionato nei suoi CP_2
confronti da parte attrice.
Trattasi in entrambi i casi di eccezioni preliminari di rito (la prima) e di merito (la seconda)
in senso stretto, che avrebbero quindi dovuto essere formulate dalla parte a pena di decadenza costituendosi entro il termine di cui all'art 166 cpc.
Il si è invece costituito in giudizio solamente in data 7.6.16 (ossia il giorno CP_2
antecedente alla prima udienza del 8.6.16, come differita dal giudice ex art 168bis, c. 5
cpc), quindi tardivamente.
5 Il convenuto è quindi incorso nella decadenza di cui all'art 167 cpc e, quindi, le predette eccezioni risultano entrambe inammissibili, senza necessità di loro vaglio nel merito.
Passando quindi a trattare il merito delle domande attoree, va premesso che poiché i lavori di urbanizzazione per cui è causa sono stati eseguiti tra il dicembre 2016 ed il giugno 2017, con collaudo nel luglio del 2017 (doc. 3 del , la disciplina che viene in CP_2
rilievo è quella primaria del Dlgs 18.4.2016 n. 50 (d'ora in poi Codice16) e quella attuativa di cui al DPR ottobre 2010 n. 207 (d'ora in poi DPR207) 1 e di cui alle linee guida NA (e successivi aggiornamenti) emesse nella vigenza del precedente codice di cui al Dlgs
163/06 2.
Vanno poi tenuti distinti la convenzione urbanistica ed il contratto di appalto relativi ai lavori di urbanizzazione per cui è causa.
La prima (la convenzione urbanistica), stipulata in data 6.12.2016 (doc. 1 del , CP_2
era intervenuta tra il Comune di e la ed aveva ad oggetto CP_5 Controparte_1
“l'attuazione del piano urbanistico attuativo produttivo di iniziativa privata in località
Feniletto”.
Con tale convenzione si era obbligata verso il Comune Controparte_1
all'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, a scomputo dei relativi oneri altrimenti richiesti a fronte del rilascio del permesso di costruire.
In particolare - poiché l'importo dei lavori era inferiore alla c.d soglia comunitaria di cui all'art 35, c. 1, lett. a) Codice16 - ai sensi dell'art. 16, c. 2 bis DPR 380/01 (espressamente richiamato dall'art. 36, c. 4 del Codice16) a tale convenzione non era applicabile la disciplina del Codice16 3.
Il che, peraltro, era espressamente indicato anche nello stesso testo della Convenzione
urbanistica (come correttamente evidenziato dai convenuti).
Il secondo (contratto di appalto) era invece intervenuto tra e Controparte_1
Cont ed aveva ad oggetto la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria che, CP_3
in forza della convenzione urbanistica con il Comune, si era obbligata Controparte_1
ad eseguire.
In proposito va evidenziato che tale contratto non era costituito da quello datato 24.11.06 e prodotto da parte attrice sub. doc. 1.
Con tale contratto, infatti, e Figura 11 si erano semplicemente Controparte_1
obbligate a concludere con il contratto di appalto relativo alle opere di Parte_1
urbanizzazione di cui si discute.
Si trattava, quindi, di semplice contratto preliminare di appalto che avrebbe dovuto essere poi seguito dalla stipula del vero e proprio contratto d'appalto, al quale deve quindi aversi riguardo per accertare quali siano le parti finali del rapporto.
Ebbene, sia nel collaudo intermedio (in data 27.7.17: doc. 3 del sia nel collaudo CP_2
finale (in data 1.12.20: doc. 4 di Imm. di tali lavori, si dà atto che il contratto di CP_1
appalto relativo ai lavori di urbanizzazione del comparto “A” (quello di cui si discute) era stato infine stipulato in data 28.11.2016 tra la sola e Controparte_1 Parte_1
Deve perciò ritenersi che, in esecuzione del preliminare del 24.11.16, fosse stato infine concluso un contratto di appalto (non prodotto in atti, ma avente evidentemente l'oggetto specificato nel preliminare) esclusivamente tra (in qualità di Controparte_1
committente) e (in qualità di appaltatrice). Parte_1 Pertanto, nessun rapporto contrattuale si era infine instaurato tra Figura 11 RL e Pt_1
[... (posto che, alla fine, il contratto d'appalto definitivo era stato stipulato dalla sola
, sicché l'attrice non aveva titolo alcuno per pretendere il rilascio Controparte_1
del certificato di esecuzione lavori da detta parte (non trattandosi della parte committente, né del direttore dei lavori) e pertanto – già solo per tale assorbente ragione – tutte le domande proposte da parte attrice verso la predetta convenuta vanno senz'altro rigettate.
Quanto al rapporto d'appalto tra e invece, non vi è Controparte_1 Parte_1
dubbio che non potesse trovare applicazione il Codice16, ma ciò non per effetto del disposto dell'art. 16, c. 2 bis DPR 380/01 (che, come detto, rileva per escludere l'applicazione del Codice16 rispetto alla convenzione urbanistica tra e CP_5
, bensì per il fatto che si trattava di semplice contratto d'appalto Controparte_1
intervenuto tra soggetti privati 4.
Tuttavia, il mero fatto che al rapporto tra e non fosse Parte_1 Controparte_1
applicabile il Codice16 non implicava certo l'impossibilità per la committente di rilasciare all'appaltatrice il richiesto certificato di esecuzione dei lavori (Cel).
E' infatti lo stesso DPR207 a prevedere la possibilità di rilascio di tale certificato da parte del committente che non sia tenuto all'applicazione del Codice16.
Ai sensi dell'art. 79, c. 6 DPR207, infatti, ai fini ai fini della verifica della capacità economica e finanziaria dell'impresa per il rilascio delle certificazioni da parte delle SOA
“L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4, e 84 indicati dall'impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell'articolo
40, comma 3, lettera b), del codice, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 86”.
I Cel a cui fa riferimento l'art. 83, c 4 DPR217 sono quelli emessi dalle stazioni appaltanti pubbliche (ossia dai soggetti di cui all'art. 3, c. 1 lett. b DPR207) per il tramite del RUP e 4 Invero anche l'art. 1, c. 2 lett. e) Dlgs 50/16 (comunque derogato dall'art. 36/4 Codice16, che richiama l'art. 16, c. 2 bis DPR 380/01) invocato da parte attrice per sostenere l'applicazione del Codice16 all'appalto di cui si discute, si riferisce sempre e comunque all'assunzione da parte del lottizzante nei confronti della PA dell'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso e non certo al diverso e distinto rapporto di appalto che intervenga successivamente tra il lottizzante ed il terzo materialmente incaricato dell'esecuzione di quelle opere. 8 trasmessi automaticamente (entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'impresa esecutrice) all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario di cui all'art 8 DPR207 (e le
Cont
nell'ambito delle attività di certificazione, acquisiscono tali certificati dal casellario, a cui sono trasmessi dalle stazioni appaltanti pubbliche).
L'art. 86, DPR207, considera invece i lavori appaltati da soggetti privati e prevede in particolare quanto segue:
- (comma 2) “Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del
presente regolamento, le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA
secondo le corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d'appalto o documento di analoga natura”
- (comma 5) “Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate dalla
seguente documentazione:
a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all'opera realizzata,
ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
- (comma 7) “Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma
2 l'impresa deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal
committente e sottoscritta dal direttore dei lavori;
i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la
documentazione prevista al comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione è rilasciata direttamente dal direttore lavori”.
9 E'quindi espressamente prevista la possibilità di rilascio del Cel anche da parte del committente privato (non tenuto all'applicazione del Codice16) e con sottoscrizione da parte del direttore dei lavori.
Pertanto, l'impresa esecutrice che abbia realizzato per conto di soggetti privati lavori riconducibili – per tipologia – a quelli previsti nelle varie categorie SOA (es: edifici civili e industriali OG 1; strade ponti, viadotti OG3) potrà richiedere alla SOA di considerare anche tali lavori ai fini dell'attribuzione di una determinata categoria o dell'incremento di valore nell'ambito di una categoria già posseduta, per partecipare ad appalti pubblici.
E peraltro, al pari di quanto avviene rispetto ai lavori svolti a favore di un committente pubblico, ai sensi dell'art. 83, c. 8 Codice16 (disposizione che, come chiarito dalle linee guida NA, è applicabile anche in caso di lavori commissionati da privati: vedi pagina 158
del doc. 11 di parte attrice)5 i lavori eseguiti devono essere necessariamente comprovati
Parte mediante la produzione del atteso che “La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti”.
Deve quindi escludersi che per poter far valere anche i lavori per cui è causa ai Parte_1
fini dell'aggiornamento e del rilascio delle certificazioni SOA, avrebbe potuto limitarsi a comprovare l'effettiva esecuzione dei lavori mediante produzione del contratto, delle fatture e di altri simili documenti ovvero – come sostengono i convenuti – mediante la produzione del verbale di collaudo delle opere da richiedere al Comune di CP_5
Del tutto evidente era – quindi – l'interesse dell'attrice al rilascio del Cel da parte di e del DL Controparte_1 CP_2
Appurato, quindi, che proprio tali convenuti (e non il RUP, atteso che nella fattispecie non si trattava di appalto con committenza pubblica) erano gli unici soggetti abilitati (ai sensi dell'art, 86, c. 7, richiamato a tal fine dall'art. 79, c. 6 DPR207) ad emettere il Cel in 5 Ove si legge “Ulteriore elemento di novità introdotto dal Regolamento risulta la precisazione contenuta nell'art. 83, comma 8, a carattere generale e dunque valida anche per i lavori a committenza privata, secondo cui la documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dai soggetti competenti”. 10 relazione ai lavori di urbanizzazione per cui è causa, si tratta di verificare se su gli stessi incombesse un vero e proprio obbligo di procedere in tal senso, a fronte di formale richiesta di rilascio del Cel da parte di (intervenuta per la prima volta con mail in Parte_1
data 4.3.20: doc. 4 di parte attrice).
E' pacifico (in quanto negato dai convenuti e mai neppure allegato da parte attrice) che non fosse previsto un obbligo in tal senso nel contratto di appalto sottoscritto tra e in data 28.11.2016 (neppure prodotto agli atti). Controparte_1 Parte_1
Deve poi escludersi che un tale obbligo sia previsto in modo espresso dal Codice16 e dalla normativa attuativa posto che, a differenza di quanto previsto per i Cel emessi dal committente pubblico 6, nessuna disposizione ne impone l'emissione e – anzi – è
espressamente previsto che siano le SOA a dover inserire nel casellario i Cel emessi da privati e presentati dall'impresa esecutrice ai fini della certificazione, entro 30 giorni dal rilascio dell'attestazione (cfr art. 8, c. 7 lett. d Codice16 e art. 83, c. 6 DPR207).
Deve tuttavia ritenersi che, come affermato da parte attrice con la prima memoria ex art
183, c. 6 n.1 cpc 7, la pretesa di di rilascio del Cel da parte di Parte_1 Controparte_1
[... (con sottoscrizione da parte del DL) si fondi proprio sull'obbligo generale di esecuzione del contratto secondo buona fede ai sensi dell'art. 1375 cc che, come noto, impone al contraente, a prescindere da obblighi in tal senso previsti in modo espresso nel contratto,
di tenere tutti quei comportamenti che, senza comportare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano invece idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (Cass. 264/06, Cass.
10182/09, Cass. 22819/10, Cass. 9200/21). E, come chiarito dalla giurisprudenza, tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede è compreso anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento (cfr
Cass. 1825/22 citata da parte attrice ma, in senso analogo, cfr anche Cass. 12093/01).
Ebbene, nel caso di specie poiché i lavori erano stati pacificamente eseguiti nei tempi stabiliti ed in modo completo e corretto (come indiscutibilmente comprovato dall'esito positivo dei collaudi intermedio e finale da parte del Comune di e dall'integrale CP_5
pagamento dei lavori) non aveva evidentemente alcun valido Controparte_1
motivo per rifiutare la sottoscrizione del Cel (richiedendo analoga sottoscrizione al proprio
DL geom. , mentre al contempo – per quanto sopra osservato - il rilascio di tale CP_2
certificato era assolutamente necessario a per documentare alla SOA i lavori Parte_1
eseguiti, astrattamente riconducibili ad alcune categorie per le quali era prevista la certificazione ai fini dell'accesso a gare pubbliche.
Pertanto, in tale contesto, il rifiuto di rilascio del Cel da parte di Controparte_1
deve ritenersi avvenuto in violazione del dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede ex art 1375 cc e, quindi, illegittimamente.
In accoglimento della domanda attorea, quindi, va ordinato a di Controparte_1
Co rilasciare a tale certificato ai sensi dell'art. 86, c. 7 DPR207, completo della CP_3
sottoscrizione anche del DL geom. sul quale grava parimenti l'obbligo di CP_2
sottoscrizione, sicché la condanna va emessa anche nei suoi confronti.
Più esattamente, al fine di garantire l'effettivo rilascio a favore dell'attrice del Cel di cui si discute completo di tutte le sottoscrizioni necessarie (committente e DL) va disposto:
- che entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza Controparte_1
Parte predisponga, compili e sottoscriva il econdo lo schema di cui all'allegato B al DPR207
(id est: come da modello inoltrato da parte attrice con la mail del 4.3.20, escluso solo il riferimento a Figura 11 RL) e lo inoltri a DL geom. ; Controparte_2
12 - che a sua volta, nei successivi 15 giorni (e, comunque, entro 15 giorni dalla ricezione del documento da parte di , il geom. sottoscriva a sua volta Controparte_1 CP_2
Parte tale consegnandolo quindi a Ve. completo di tutte le sottoscrizioni. CP_3
Inoltre, sempre al fine di garantire l'effettiva esecuzione del comando giudiziale, può essere accolta la richiesta di previsione di una penale ai sensi dell'art. 614 bis cpc per ogni giorno di inottemperanza da parte dei convenuti rispetto ai superiori obblighi (ossia: quanto a predisposizione, compilazione e sottoscrizione del certificato e Controparte_1
suo inoltro al geom. entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
CP_2
quanto al geom. sottoscrizione a sua volta del certificato ricevuto da CP_2 CP_1
Co e suo inoltro a entro i successivi 15 giorni o, comunque, entro 15
[...] CP_3
giorni dall'inoltro del documento da parte di . Controparte_1
Co E, tenuto conto del ritardo accumulato nel rilascio del Cel e dell'interesse di alla CP_3
sua acquisizione, si stima congrua una penale di euro 250,00 (a carico di ciascun convenuto) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi come sopra precisati.
Quanto alla domanda risarcitoria per perdita di chance di guadagno, va in primo luogo evidenziato che – come emerge dalle mail che i legali di e Parte_1 Controparte_1
[... si erano scambiati in data 17 e 18 febbraio 2021 (doc. 10 di parte attrice) – il rifiuto di rilascio del Cel (nonostante le pregresse richieste dell'attrice come da mail in data 4.3.20 e
4.6.20: docc. 4 e 5 di parte attrice) era stato opposto solo da Controparte_1
mentre non risulta in alcun modo che vi fosse stata autonoma opposizione al rilascio anche da parte del DL geom. CP_2
D'altra parte, ai sensi dell'art. 86, c. 7 DPR207 il Cel deve essere rilasciato dal committente e poi sottoscritto anche dal DL, sicché deve ritenersi che fino a quando non avesse provveduto a predisporre il documento e ad inoltrarlo al Controparte_1
DL questi nulla avrebbe potuto fare per soddisfare in via autonoma l'interesse di CP_2
(rispetto alla quale, peraltro, non era legato da alcun vincolo contrattuale, posto Parte_1
che l'incarico di DL era stato ovviamente conferito al da , CP_2 Controparte_1
13 essendo come detto in primo luogo necessaria la predisposizione e sottoscrizione del documento da parte della committente.
Fermo restando l'obbligo anche del geom. di sottoscrivere il Cel da rilasciare a CP_2
favore dell'attrice (secondo le modalità e nei tempi sopra stabiliti), non può perciò ritenersi imputabile anche al DL il mancato rilascio di tale certificato sino ad oggi, sicché per tale assorbente ragione la domanda risarcitoria proposta verso il va rigettata. CP_2
Non essendovi invece ragione di dubitare che il DL se richiesto da parte della CP_2
Parte propria committente di sottoscrivere il vrebbe provveduto in tal Controparte_1
senso, deve conseguentemente imputarsi proprio a responsabilità della società convenuta l'omesso rilascio del Cel, con conseguente obbligo di risarcire i danni che da tale condotta
Co omissiva siano derivati a CP_3
Co Nel marzo 2020, quando aveva chiesto a il rilascio del Cel, Controparte_1 CP_3
[... era titolare (dal 29.11.17: doc. 3 di parte attrice) di certificazioni Soa nelle categorie
OG3 classe II (lavori sino ad euro 516.000) e OG6 classe I (lavori sino ad euro
258.000,00).
Nel novembre del 2020 (al momento della verifica triennale della precedente Soa), grazie ai lavori nel frattempo eseguiti e senza considerare quelli per cui è causa, ha Parte_1
Cont conservato le certificazioni nelle medesime categorie già possedute,
incrementandone però l'ammontare e conseguendo la classe III bis (lavori sino a euro
1.500.000,00) nella categoria OG3 e la classe II (lavori sino a euro 516.000,00) nella categoria OG6.
L'attrice sostiene che, in caso di effettivo rilascio del Cel per cui è causa, avrebbe potuto conseguire nel 2020 la classe IV nella categoria OG 3 (lavori sino ad euro 2.582.000,00),
la classe III nella categoria OG 6 (lavori sino ad euro 1.033.000,00), nonché la nuova categoria OG8 in classe II (lavori fino ad euro 516.000,00).
14 La possibilità di incremento delle classi relative alle categorie OG3 (+1.000.000,00 rispetto a quanto invece conseguito) e OG6 (+ 516.000,00 rispetto a quanto invece conseguito), deve senz'altro escludersi.
Invero, ai sensi dell'art. 79, c. 2 lett. b) DPR207 per poter conseguire una determinata classe (o qualificazione, come si esprime la norma) è necessario documentare alla Soa
(mediante i Cel, come detto), tra l'altro (ed in relazione al requisito della adeguata capacità
economica e finanziaria), la esecuzione nel quinquennio anteriore alla valutazione di lavori
“mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie” (c.d. cifra d'affari).
Quindi nella fattispecie per ottenere le classi sopra indicate, avrebbe dovuto Parte_1
comprovare di avere eseguito (nei 5 anni anteriori al novembre 2020) lavori per almeno euro 2.582.000,00 nella categoria OG3 ed euro 1.033.000,00 nella categoria OG6.
Ebbene è pacifico che mediante l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione per cui è causa avesse eseguito opere rientranti nella categoria OG3 per euro 353.685,75 e Parte_1
nella categoria OG8 per euro 190.333,95.
Pertanto, potendosi ritenere provato (sulla scorta della Soa rilasciata nel novembre 2020 e in mancanza di documentazione di tutti i lavori riconducibili alle categorie OG3 e OG6
effettivamente eseguiti nei cinque anni anteriori) esclusivamente che avesse Parte_1
eseguito nel quinquennio lavori per euro 1.500.000,00 in OG3 e per euro 516.000,00 in
OG6, è del tutto evidente che, anche incrementando tali importi di quelli che sarebbero risultati dal Cel omesso (euro 353.685,75 e euro 190,333,95), l'attrice non avrebbe comunque potuto conseguire le classi superiori sopra indicate, ma – comunque – solo quelle in concreto ed effettivamente già ottenute nel novembre 2020 senza considerare i lavori per cui è causa.
E' perciò del tutto evidente che l'attrice non ha patito alcun danno patrimoniale da perdita di chance in relazione alle suddette categorie di lavori, posto che non avrebbe comunque
15 potuto accedere ad appalti di valore maggiore rispetto a quelli che si era effettivamente aggiudicata dal 2021 in avanti nelle categorie OG3 e OG6.
Quanto alla categoria OG8 i lavori eseguiti da ammontano ad euro 474.152,03 Parte_1
sicché deve in questo caso ritenersi che l'attrice nel novembre 2020 avrebbe effettivamente conseguito la certificazione anche in tale categoria, non posseduta in base alla Soa del novembre 2017.
Tuttavia, per le stesse ragioni sopra indicate (necessità, tra l'altro, di avere eseguito lavori nella categoria per importo almeno pari al 100% della classe richiesta) deve escludersi
Cont che la avrebbe riconosciuto la classe II (lavori sino ad euro 516.000,00), mentre deve ritenersi che sarebbe stata riconosciuta la minor classe I (lavori sino ad euro 258.000,00).
Pertanto, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti (e senza che a tal fine sia necessario disporre la CTU chiesta da parte attrice, che dovrebbe limitarsi a valutare la medesima documentazione già sopra considerata, senza possibilità per il consulente di acquisirne di ulteriore) può ritenersi dimostrato che l'inadempimento imputabile a abbia privato esclusivamente della possibilità di Controparte_1 Parte_1
Cont conseguire la in categoria OG8 classe 1 e, quindi, della possibilità di partecipare a partire dal 2021 anche a gare di appalto pubblici per lavori compresi in tale categoria e di ammontare non superiore ad euro 258.000,00.
Si tratta, a questo punto, di verificare se possa affermarsi che l'attrice avrebbe verosimilmente partecipato a gare per lavori di tale categoria OG8 procedendo, in caso di risposta affermativa, alla quantificazione (necessariamente equitativa) del danno patito per la conseguente perdita di chance di guadagno.
Ebbene, dalla documentazione prodotta da VE RL (docc. da 12 a 42) emerge che l'attrice dal 2021 in avanti si è aggiudicata in appalto o subappalto praticamente solo lavori pubblici (e, in alcuni casi, da committenti privati) da svolgere nella Provincia di Verona (ad eccezioni di quelli presso il casello Ala/Avio – Tn - e in Comune di Roncade - Tv: doc. 21 e
16 42), non partecipando ad altre gare al di fuori di tale Provincia, seppur relative a lavorazioni comprese nelle categorie Soa già possedute (OG3 e OG6).
L'attrice ha motivato tale scelta (cfr nota di trattazione scritta in data 22.11.23) con la necessità di contenimento dei costi, affermando (in modo del tutto credibile e plausibile)
che solo in caso di possibilità di aggiudicazione di lavori di ingente importo (pari alle classi in OG3 e OG6 che affermava di poter conseguire se fosse stato emesso il Cel per cui è
causa) avrebbe partecipato a gare pubbliche o assunto lavori in subappalto fuori provincia ed anche lontano da Verona, posto che solo in tal caso i maggiori costi da sostenere per la lavorazione in trasferta sarebbero stati giustificati dai ben superiori guadagni conseguibili.
Pertanto, sulla scorta delle stesse affermazioni di deve ritenersi che l'attrice, Parte_1
stante il modesto importo dei lavori in categoria OG8 che avrebbe potuto eseguire con la
Soa conseguibile (euro 258.000,00), avrebbe preso in considerazione solo lavorazioni in tale categoria da realizzare a Verona e Provincia.
Ebbene, nella documentazione prodotta e relativa alle indagini di mercato e alle procedure aperte relative ad appalti pubblici per lavori in categoria OG8 a cui avrebbe Parte_1
potuto astrattamente partecipare dal 2021 in avanti (docc. 45 e 48) non è indicata neppure una offerta di lavori pubblici da svolgere a Verona e Provincia.
Cont Deve pertanto escludersi che VE RL, se avesse conseguito nel 2020 la in categoria OG8 classe 1, se ne sarebbe concretamente avvalsa, partecipando a gare in tale categoria al di fuori della Provincia di Verona, in aggiunta o in luogo di quelle nelle categorie OG3 e OG8 già possedute (e per importi ben più ingenti) per lavori svolto in detta Provincia.
Conseguentemente, deve escludersi anche in relazione a tale categoria di lavorazioni che,
a causa dell'inadempimento imputabile a l'attrice abbia patito un Controparte_1
pregiudizio economico per perdita di chance di guadagno.
La domanda risarcitoria proposta da VE RL va quindi integralmente rigettata anche nei confronti di Controparte_1
17 Quanto al rapporto processuale tra VE RL e e il geom. Controparte_1 CP_2
stante la reciproca soccombenza, si giustifica pienamente l'integrale compensazione delle spese di lite.
Quanto, invece, al rapporto processuale tra VE RL e Figura 11 RL le spese seguono l'integrale soccombenza della prima e vanno liquidate a favore della seconda nella misura indicata nel dispositivo (ritenuta la causa di valore indeterminabile e con applicazione dei valori medi, salvo che per la fase istruttoria per la quale va considerato il valore minimo,
non essendo state assunte prove costituende).
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
Cont A) accerta e dichiara che è obbligata a consegnare a – Controparte_1 CP_3
in relazione ai lavori di lottizzazione per cui è causa – il certificato di esecuzione lavori di cui all'art. 86, c. 7 DPR 207/2010, con sottoscrizione anche da parte del direttore dei lavori
Controparte_2
B) per l'effetto:
1- ordina a di procedere alla predisposizione, compilazione e Controparte_1
sottoscrizione del certificato di esecuzione dei lavori secondo lo schema di cui all'allegato
B al DPR 207/2010 e al successivo inoltro del documento al direttore dei lavori CP_2
. Il tutto entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
[...]
2 - ordina al direttore dei lavori di procedere, nei successivi 15 giorni (e, Controparte_2
comunque, entro 15 giorni dalla ricezione del documento da parte di Controparte_1
[...
, alla sottoscrizione del certificato di esecuzione lavori di cui al punto precedente e alla
Cont sua consegna a completo di tutte le sottoscrizioni;
CP_3
C) visto l'art. 614bis cpc, condanna al pagamento della somma di Controparte_1
euro 250,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza all'ordine di cui al punto B1;
D) visto l'art. 614bis cpc, condanna al pagamento della somma di euro Controparte_2
250,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza all'ordine di cui al punto B2;
18 Co E) rigetta tutte le ulteriori domande proposte da nei confronti di CP_3 CP_1
e Figura 11 RL;
[...] Controparte_2
Cont F) compensa integralmente le spese di lite tra e e CP_3 Controparte_1
; Controparte_2
Cont G) condanna al pagamento a favore di Figura 11 RL della somma di euro CP_3
5.810,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta, a titolo di integrale rimborso delle spese di lite.
Così deciso in Verona, il 19.2.2025
Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Regolamento di esecuzione ed attuazione del previgente Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che, per la parte che riguarda il sistema di qualificazione (da parte delle SOA) e i requisiti per gli esecutori di lavori (Parte II, Titolo III, articoli da 60 a 96), ha continuato ad essere applicabile anche in relazione al
Codice16 (cfr, in particolare, art. 216, c. 14 e 217, c. 1 lett. u Dlgs 50/16). 2 In particolare, nel presente giudizio viene in rilevo il “Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” elaborato dall'NA in data 16.10.14 ed entrato in vigore a partire dalla pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta ufficiale n. 251, del 28/10/2014. Tale documento è stato prodotto da parte attrice sub. doc. 11.
6 3 Il riferimento – contenuto nell'art. 16, c. 2 bis DPR 380/01 – al Dlgs 163/06 (Codice dei contratti 2006), a seguito dell'abrogazione di tale Dlgs, deve intendersi al Dlgs 50/16 (e oggi al nuovo Codice di cui al Dlgs 36/23, in vigore dal 1.7.23).
7 6 Per i quali, come detto, vige l'obbligo di emissione dei CEL e trasmissione al casellario presso l'Osservatorio (da cui la SOA dovrà estrarli) entro 30 giorni dalla richiesta della ditta esecutrice: cfr art. 40, c. 3 lett b Codice 16, nonché art. 8, c. 7 lett. a DPR207 7 Ed in modo processualmente ammissibile, trattandosi di una semplice precisazione – quanto alla sola causa petendi - della domanda ab initio già proposta o comunque – nel caso in cui si ritenga invece introdotta una domanda fondata su causa petendi alternativa (rispetto ad una prospettazione principale secondo cui i convenuti sarebbero obbligati ex lege al rilascio del CEL) – di una emendatio libelli da ritenersi comunque ammissibile alla luce dei principi espressi da Cass. 12310/15, Cass. 13091/18, Cass. 22404/18, Cass. 4322/19, Cass. 31078/19, Cass. 4031/21, Cass. 23975/24, essendo evidente che tale alternativa domanda attiene alla medesima vicenda per cui è causa, non richiede accertamenti ulteriori rispetto a quelli necessari in relazione alla domanda inizialmente proposta e non comporta, quindi, alcun pregiudizio per le facoltà difensive delle controparti, né allungamento dei tempi processuali
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