Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Il Consigliere designato
Visti gli atti del procedimento iscritto al n 110 - 2025 rg vg e 111 – 2025 rgvg promossi da
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1
speciale alle liti in atti, unitamente quanto disgiuntamente tra loro dagli avv.ti avv. Maurizio
Discepolo (C.F. ) e Vincenzo Rapex (C.F. ), CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato nello studio del primo corrente in Ancona, via Matteotti n. 99, con indirizzo
PEC indicato ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento:
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nei confronti di in persona del Sig. Ministro pro tempore Controparte_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato territorialmente competente in
Ancona (AN), Corso Mazzini, n. 55
Oggetto: ricorso ai sensi della legge 24.03.2001 n. 89; ha pronunciato il seguente
DECRETO letti i ricorsi depositati entrambi in data 25/2/2025 nell'interesse della parte ricorrente relativi a due diversi giudizi svoltisi dinanzi al TAR delle Marche, aventi ad oggetto i medesimi fatti da cui derivò
l'instaurazione di separati giudizi, rilevate ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, nonché di economia processuale, preliminarmente si dispone la riunione al presente procedimento di quello rubricato al n. 111/2025 rgvg (cfr., Cassazione civile sez. II, 16/05/2019, n.13238; Cassazione civile sez. un., 30/03/2021, n. 8774; nonché argomentando in base a Cassazione civile sez. II, 04/04/2024
n. 8910, su cui infra); nel merito dei ricorsi, i giudizi presupposti hanno ad oggetto: il primo, procedimento di cui al n. 439/2008 RG Tar, nel quale il ricorrente, allora dipendente della
Pubblica Amministrazione (per brevità il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), impugnava il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio con privazione del trattamento economico, che ha avuto durata complessiva dal 22/5/2008 (notifica del ricorso introduttivo) al 19/3/2024 (deposito della sentenza di rigetto n. 278/24 del TAR, non notificata), il tutto in relazione a condotte penalmente rilevanti per cui si svolgeva separato giudizio;
il secondo, procedimento di cui al n. 942/2011 Rg Tar, nel quale il ricorrente, per le medesime ragioni del precedente, impugnava il provvedimento di licenziamento disciplinare con preavviso di 4 mesi
(pubblicazione della sentenza di rigetto n. 111/2025 del TAR, non notificata), il tutto in relazione a condotte penalmente rilevanti per cui si svolgeva separato giudizio;
con riguardo a tale ultimo aspetto, incidentalmente, nel corso di entrambi i giudizi ora indicati, si svolgeva processo penale a carico del ricorrente che conduceva, da ultimo in Corte di Appello (stante l'inammissibilità del ricorso in Cassazione), a ritenere sussistenti a suo carico solamente i reati di cui agli artt. 600 bis e ter c.p. e non anche quelli di cui agli artt. 600 quater e quinquies, così come statuito in primo grado;
risulta agli atti che il ricorrente depositava plurime istanze di prelievo in entrambi i giudizi dinanzi al
TAR, nonché di riunione degli stessi;
ai fini di quanto rileva in questa sede, si osserva che il primo giudizio ebbe durata pari a 15 anni, 9 mesi e 26 giorni, da cui detrarre il termine di 3 anni indicato come ragionevole dalla L. 89/2001, ottenendo così 12 anni, 9 mesi e 26 giorni, pari a 13 anni indennizzabili, mentre il secondo giudizio ebbe durata complessivamente pari a 13 anni, 3 mesi e 30 giorni, da cui detrarre il termine di 3 anni indicato come ragionevole dalla L. 89/2001, derivandone così 10 anni, 3 mesi e 30 giorni, pari a 10 anni indennizzabili;
rispetto a quanto precede, sulla scorta di Cassazione civile sez. II, 04/04/2024, n. 8910 si osserva ulteriormente che appare opportuno procedere a considerazione unitaria della liquidazione dell'indennizzo considerato che “È applicabile nella specie l'insegnamento di questa Corte secondo il quale, quando le parti "pongano contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, in quanto connesse per l'oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo", contrastando tale comportamento "con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall'aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso non è sanzionabile con
l'inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano,
e quindi la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine" (Cass. n. 10634/2010; Cass. n. 20834/2017)”; considerato l'art. 2 comma 2 L. 89/2001, e tenuto quindi conto dei parametri di legge ed in particolare della natura degli interessi coinvolti (art.
2-bis comma 2 lett. c L. 89/2001), nonché la conclusione dei giudizi presupposti in relazione all'oggetto (rigetto di entrambi i ricorsi, e parziale mitigazione della condanna nel merito, in sede penale) appare equo riconoscere l'importo di € 400,00 ad anno in relazione al procedimento di durata più lunga, e quindi complessivamente € 5.200,00, considerato l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 89/2001, senza dare luogo ad aumenti per l'esito finale della controversia ma tenendo in considerazione le plurime istanze di prelievo depositate dalla parte nonché di riunione dei procedimenti (pur non accolta dall'autorità giudiziaria amministrativa) che ha con ciò comunque dimostrato interesse ad una più celere definizione della vicenda che la riguardava;
analogamente si ritiene di dover provvedere in relazione al procedimento di durata più contenuta, per il quale spettano € 400,00 ad anno, e quindi complessivamente € 4.000,00; sulla somma liquidata competono, in quanto richiesti, gli interessi legali, ma non la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (Cass. 18150/2011); le spese della presente fase processuale si liquidano come in dispositivo, in maniera unitaria per quanto sopra specificato, in applicazione della tariffa ordinaria per i procedimenti di ingiunzione (ai quali l'attuale procedimento è, nella presente fase che si svolge in assenza di contraddittorio, assimilabile), secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e sono da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in base al decisum;
P.Q.M.
Ingiunge al il pagamento a titolo di indennizzo senza dilazione a favore di Controparte_2
della somma di € 5.200,00 in ragione del procedimento di cui al n. Parte_1
439/2008 rg TAR e € 4.000,00 in ragione del procedimento di cui al n. 942/2011 Rg TAR, e quindi complessivamente € 9.200,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
liquida le spese di procedura in € 136,32 per spese di copie atti e iscrizione a ruolo e € 567,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
autorizza in mancanza di pagamento la provvisoria esecuzione;
manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito (Procura presso la Corte dei Conti e Procura Generale presso la Corte di Cassazione).
Ancona, così deciso il 25/3/2025
Il Consigliere Delegato
D.ssa Paola De Nisco