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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 488-2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze
Prima sezione civile,
Composta dai Signori;
Dott. Giovanni BA Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sulle domande come in atti proposte da:
e , Parte_1 Parte_2 con l'Avv. Antonio Basoni, di Livorno, attori nei confronti di
, CP_1 con gli Avv. Davide Volterrani e Flavio Tenerani, di Pisa, convenuto avente ad oggetto: impugnativa lodo arbitrale. Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni: per gli attori: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, per i motivi tutti sopra esposti e qui integralmente richiamati, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnato lodo, nella fase rescindente, accertare e dichiarare la nullità, o in via subordinata anche parziale, del lodo arbitrale impugnato in questa sede, deliberato in data 30/6/2020 dagli arbitri, Avvocati Stefano Borsacchi, ES AN, Alessio SP, e dagli stessi sottoscritto il 28/7/2020 tra le parti indicate in epigrafe al presente atto, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del presente giudizio di impugnazione;
nella eventuale fase rescissoria conseguente alla dichiarazione di nu llità del lodo, previa 1 determinazione del saldo prezzo dell'appalto in euro 10.285,16, oltre Iva 4%, e liquidazione in favore dei Signori e Parte_1 [...]
della somma di € 13.500,00 a titolo di penale da ritardo, Pt_2 operate le compensazioni dei reciproci crediti, condannare il Signor
quale titolare dell'omonima ditta individuale, al CP_1 pagamento in favore dei Signori e della Parte_1 CP_2 somma di € 2.803,43, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo. In ogni caso, con condanna del Signor CP_1 al pagamento integrale, oltre che delle spese e competenze del
[...] presente grado di giudizio, anche di quelle del procedimento arbitrale (CTP compresa), nonché al pagamento integrale delle spese di funzionamento e delle spettanze del Collegio Arbitrale, ivi incluse quelle della segreteria del Collegio arbitrale e del CTU. ”
- Per il convenuto: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dai sigg.ri Parte_1
e avverso il lodo arbitrale deliberato in data
[...] Parte_3
30/6/2020 dagli arbitri, Avvocati Stefano Borsacchi, ES AN, Alessio SP, e dagli stessi sottoscritto il 28/7/2020. In subordine, e solo nel caso di decisione nel merito della causa conseguente ad annullamento del lodo per i motivi di cui all'art. 830 c.p.c., si insiste per l'accoglimento, previa ammissione ed espletamento delle prove richieste in sede arbitr ale, da intendersi in questa sede interamente ritrascritte, delle conclusioni rassegnate in sede di memoria di costituzione nel procedimento arbitrale redatta nell'interesse di di seguito riportate: “ NEL MERITO CP_1 accertata l'esecuzione delle oper e di cui in narrativa, condannare parte resistente alla corresponsione a favore del Sig. CP_1 della somma complessiva di Euro 62.163,37, oltre IVA ed interessi di mora, ovvero quella maggiore o anche minore somma ritenuta di giustizia” In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa."
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Il presente procedimento ha ad oggetto l'impugnativa del lodo emesso inter partes in data 30/6/2020 dal Collegio, con sede in Pisa,
2 composto dagli Avvocati Stefano Borsacchi (Presidente), Alessio
SP ed ES AN, con ultima sottoscrizione appos ta il
28/7/2020.
titolare di omonima ditta individuale, con “Atto di CP_1 nomina Arbitro” inviato per posta raccomandata il 3/8/2017, separatamente, a e assumeva: Parte_2 Parte_1
- che costoro gli avessero affidato il lavori di ultimazione di un fabbricato di loro proprietà, ancora allo stato grezzo e parzialmente realizzato nelle strutture, s ito nel comune di Bientina
(PI):
- che il prezzo dell'appalto, come da contratto sottoscritto il 1
Aprile 2016, era stato stabilito in € 135.000,00, oltre Iva ed al netto dello sconto del 20%;
- che nel corso dei lavori i committenti avevano chiesto eseguirsi alcuni lavori in variante con oneri ulteriori, oltre che con un prolungamento dei tempi di ultimazione;
- che i committenti erano inadempienti non avendo pagato i corrispettivi contrattualmente previsti e quelli relativi alle opere extra contratto, quantificando l'ammontare del dovuto in complessivi € 62.162,96;
- che pertanto i lavori non ancora ultimati erano stati sospesi, come peraltro previsto.
UD invitava quindi i committenti a effettuar e la nomina del proprio arbitro, chiedendo al costituendo collegio arbitrale la loro condanna dei al pagamento di € 62.162,96, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo e con la vittoria delle spese.
-
e , nominavano il proprio arbitro con Parte_1 Parte_2 atto nel quale eccepivano l'improcedibilità del giudizio arbitrale deducendo:
1- la nullità dell'atto di nomina ad arbitro effettuata dalla controparte, in quanto contenuta in un atto spedito mediante un
3 ordinario plico postale raccomandato e, comunque, non sottoscritto personalmente dall'appaltatore o da un suo procuratore speciale;
2- l'inefficacia della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto all'art.17, in quanto priva di specifica approvazione dei contraenti, i quali avevano infatti sottoscritto ex art. 1341 c.c. altre clausole del medesimo contratto ma non quella contenente la devoluzione al Collegio arbitrale della lite, con conseguente
Nel merito, i committenti contestavano la domanda di condanna al pagamento somma proposta, assumendo di aver integralmente saldato il dovuto, anche perché i lavori extra contratto dovevano ritenersi opere già comprese nell'accordo contrattuale, ovvero in parte non realizzate, ovvero in parte mai richieste e concordate. Contr In via riconvenzionale, chiedevano che fosse condannato:
a- al pagamento di somme dovute per effetto della clausola penale contrattualmente prevista, per il considerevole ritardo accumulato durante l'esecuzione delle opere, che non erano state ultimate dall'appaltatore entro il termine stabilito;
b- al rimborso del minor valore di alcune opere realizzate unilateralmente dall'appaltatore in maniera difforme rispetto agli accordi negoziali;
c- al risarcimento dei danni a vario titolo arrecati .
-
In mancanza di accordo, il terzo arbitro veniva nominato dal
Presidente del Tribunale di Pisa e in data 18/12/2018 si costituiva il
Collegio Arbitrale davanti al quale si instaurava quindi il procedimento con deposito di memorie di costituzione , oltre che di atti e documenti, precisazione delle domande e formulazione delle istanze istruttorie.
All'esito del libero interrogatorio dei contendenti e del tentativo di conciliazione, gli arbitri, riservando al merito ogni decisione circa
4 le eccezioni preliminari avanzate dai committenti, ammettevano le prove orali richieste.
Veniva altresì ammessa una consulenza tecnica, con nomina del perito (ing. ) che, all'esito dell'incarico affidato, Persona_1 depositava una relazione nella quale illustrava le su e valutazioni tecniche sulle questioni sottoposte.
Precisate, su accordo delle parti, le conclusioni in forma scritta -
a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto all'epoca
– ed autorizzato il deposito di comparse conclusionali e di replica
( e non riproponevano l'eccezione riguardante la Pt_1 Pt_2 validità e regolarità della nomina ad arbitro dell'Avv. AN), il
Collegio arbitrale emetteva il lodo previs to depositato in data
28.7.2020 col quale, ritenuta la propria competenza a decidere , così disponeva:
1) Accerta e liquida in euro 11.849,81, oltre Iva come per legge, il saldo prezzo dell'appalto spettante ad;
CP_1
2) Accerta e liquida in euro 10.000,00 l'importo a titolo di penale contrattuale spettante a e;
Parte_1 Parte_2
3) Condanna, operata la compensazione tra gli importi che precedono, e a dare, pagare e Parte_1 Parte_2 corrispondere a la somma di euro 1.849,81, oltre Iva CP_1 come per legge ed oltre interessi dalla data di deposito del lodo al saldo;
4) Liquida in complessivi euro 21.000,00, oltre accessori di legge per Iva e cap, i compensi a favore del Collegio (40% degli stessi per il Presidente e 30% per ciascuno degli altri due componenti il
Collegio) ed il euro 1.500,00 quelli della segreteria, oltre al rimborso delle anticipazioni;
compensa tra le parti 2/3 (due terzi) dell'importo di cui sopra e pone il residuo 1/3 (terzo) a carico di CP_1 il tutto al lordo degli acconti già corrisposti e con il vincolo di solidarietà tra le parti a favore del Collegio Arbitrale;
5) Liquida e determina il euro 3.000,00, oltre accessori previdenziali e fiscali, le competenze e spese del CTU ing. Per_2
5 che compensa, quanto ai 2/3, tra le parti, ponendo il Persona_1 residuo 1/3 (terzo) a carico di il tutto al lordo d egli CP_1 acconti già corrisposti e con il vincolo di solidarietà tra le parti a favore del CTU;
6) Condanna a corrispondere a e CP_1 Parte_1
1/3 (un terzo) delle spese e competenze del presente Parte_2 giudizio, compensati i residui 2/3 (due terzi), che determina e liquida per l'intero in euro 7.819,50 (con tendenziale applicazione dei minimi tariffari e della maggiorazione del 30%) oltre 15% di spese generali ed oltre cap ed Iva ed oltre 1/3 delle spese di assistenza tecnica, compensati i r esidui 2/3, che determina e liquida per l'intero in euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
-
Con l'odierno atto di citazione, e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato il lodo arbitrale, censurando ne le parti in cui gli arbitri avevano:
A- ritenuto sussistente la propria competenza, respingendo l'eccezione di inefficacia della clausola compromissoria in quanto priva di specifica approvazione dei contraenti;
B- accertato e liquidato il saldo prezzo dell'appalto spettante a in € 11.849,81, oltre IVA, condannando al relativo CP_1 pagamento i Signori e , dopo aver condiviso e fatto Pt_1 Pt_2 proprie le considerazioni del CTU riguardo all'importo totale dell'appalto, elevato da € 135.000,00 ad € 136.564,65, in funzione degli oneri di sicurezza non soggetti a sconti del 20%;
C- accertato e liquidato la penale da ritardo spettante ai committenti, equitativamente determinata nella misura di €
10.000,00, a fronte di una domanda pari ad € 13.500,00;
D- operato la compensazione tra le parti per 2/3 le somme liquidate in favore del Collegio stesso, della segreteria, del CTU, Contr ponendo il residuo 1/3 a carico del Signor nonché ha condannato quest'ultimo a pagare ai signori e 1/3 Pt_1 Pt_2 delle spese di lite e di CTP, compensando i residui 2/3.
6 - Il convenuto si è costituito in giudizio, resistendo alle domande proposte con l'atto di impugnazione del lodo, di cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità e, comunque, chiesto la reiezione per la sua totale infondatezza nel mer ito, concludendo, in ipotesi residuale ed in caso di decisione nel merito della controversia a seguito dell'annullamento del lodo, per l'ammissione delle prove richieste e non espletate in sede arbitrale, con condanna degli attori al pagamento della somma di € 62.163,37, oltre Iva ed interessi di mora, ovvero di quella maggiore o minore di giustizia.
La Corte, all'udienza del 4 giugno 2024, sulle conclusioni come in atti formulate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle eventuali repliche.
-
Per quanto concerne il primo dei motivi dell'atto di impugnazione del lodo (par. 2, 2.1 e 2.2), gli attori hanno sostenuto che il lodo arbitrale fosse affetto da nullità per “essere stato pronunciato da un
Collegio privo della potestas iudicandi”, in quanto la clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto all'art. 17 era da ritenersi inefficace, non essendo stata specificamente approva ta per iscritto dalle parti contraenti ai sensi degli artt. 1341 e seg. c.c.
Il Collegio arbitrale aveva invece ritenuto che la specifica approvazione scritta fosse necessaria nei soli casi in cui la clausola fosse risultata inserita in una struttura negoz iale destinata a regolare una serie indefinita di rapporti e non anche quando prevista ed elaborata per una singola vicenda negoziale, come era emerso nella fattispecie.
Secondo li arbitri dall'istruttoria svolta era incontrovertibilmente emerso che il testo del contratto oggetto di causa era stato predisposto dalla GE. , direttore dei lavori Controparte_3 nominata dagli appellanti e costituiva il risultato di minuziose trattative intercorse tra i contraenti.
Secondo gli attori:
7 a)- il contratto di appalto in oggetto non era stato preceduto da
“alcuna trattativa” ed era stato predisposto utilizzando come modello standard un foglio prestampato proveniente da un terzo e non dai contraenti;
b)- gli arbitri, facendo erroneamente richiamo a precedenti del la giurisprudenza di legittimità non pertinenti, non avevano tenuto conto che le parti non avevano avuto alcuna “possibilità di incidere” sul contenuto del testo predisposto e che, quindi, si rendeva necessario che fossero da loro approvate per iscritto tutte le clausole vessatorie ivi contenute, come poi avevano concretamente fatto per svariate altre clausole inserite nel medesimo contratto (le clausole n. 3-4-5-9-11-12-14-19);
c)- i committenti si erano quindi trovati di fronte ad un testo contrattuale che vedevano per la prima volta e la cui conclusione avvenne senza che le parti avessero avuto la possibilità di incidere sul contenuto del contratto medesimo non avendo dato alcuna indicazione specifica alla GE. , come dalla stessa CP_3 affermato.
Il convenuto si è difeso sostenendo come gli arbitri avessero legittimamente ritenuto valida la clausola compromissoria e insussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1341 e 1342 c.c. e che il contratto fosse stato, in sostanza, predisposto dalla medesim a parte committente che oggi ne lamentava la mancata regolare e valida stipula.
La Corte ritiene che la clausola compromissoria di cui al citato art. 17 del contratto sia valida e che non necessitasse di alcuna specifica approvazione scritta.
Non è in discussione il fatto che il modulo prestampato in questione sia stato predisposto su incarico della committenza dalla
GE. , come da costei confermato all'atto del suo Controparte_3 esame testimoniale, che si era avvalsa di un modello (in sostanza uno schema di contratto di appalto fra i tanti utilizzabili con ricorso a formulari, siti internet dedicati alla materia, ecc. ) nel quale vennero poi adattate e riportate le specifiche pattuizioni del singolo caso.
8 Una volta approntato il modulo (modello) destinato a regolare le pattuizioni del singolo rapporto contrattuale, le parti non si sono di certo trovate in una condizione tale da poter solo accettare o rifiutare il contratto medesimo, né il modello poteva ritenersi costituire un atto destinato a regolare nel tempo una serie indefinita di rapporti da instaurarsi da parte di uno dei contraenti nel senso richiesto dalle nome invocate e cioè li artt. 1341 e 1342 c.c.
Quanto sopra rende del tutto infondata e irrilevante l'argomentazione secondo la quale si trattava di una clausola assimilabile a quelle altre che le parti avevano invece ritenuto di sottoscrivere specificamente.
-
Ritenuta valida la clausola compromissoria che ha deferito il giudizio al collegio degli arbitri, la Corte ritiene che i denunciati vizi di nullità del lodo siano insussistenti e che le relative domande debbano essere respinte.
Va premesso che l'azione di nullità del lodo arbitrale, quale è quella in esame, è uno strumento di impugnazione “a critica vincolata” a differenza dell'appello.
Il lodo può essere impugnato per nullità unicamente in relazione a vizi che trovino espressa e specifica disciplina normativa nell'elenco e nella casistica di cui all'art. 829 c.p.c. (“casi di nullità”).
Nella fattispecie la clausola compromissoria risulta stipulata nell'anno 2016, per cui a seguito della modifica legislativa attuatasi col d.lgs. n. 40/2006, con cui è stato modificato l'art. 829 c.p.c.,
l'impugnazione del lodo per violazione di norme di di ritto sostanziale
è esclusa, visto che in base al secondo comma di detto articolo la deduzione di errores in iudicando è consentita solo se essa sia espressamente disposta dalle parti, dalla legge, o qualora ricorra una ipotesi di contrarietà della decisio ne all'ordine pubblico (per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, c.p.c. rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato: Cass.,
9 Sez. un., 9 maggio 2016, n. 9285).
Le eccezioni alla regola dettata dalla citata norma di cui all'art. 829 c.p.c. della non impugnabilità del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, riguardano i soli casi in cui tale facoltà è stata espressamente prevista dalle parti o dalla legge e nelle controversie previste dall'art. 409 e qualora la violazione delle regole d i diritto concerna la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato o per violazione dei contratti e accordi collettivi, ipotesi queste che, incontrovertibilmente, non ricorrono ne l caso di specie.
I vizi qualificabili quali errores in iudicando (e cioè gli errori degli arbitri nell'interpretazione/applicazione delle regole di diritto) avrebbero quindi potuto essere oggetto di censura in questa sede solo se “espressamente” previsto , ma nella fattispecie la clausola compromissoria nulla dispone in merito.
La clausola compromissoria sottoscritta tra le parti affida agli arbitri unicamente la potestà di decidere la controversia “secondo diritto, in arbitrato rituale, nel rispetto delle relative forme”, senza prevedere però nulla di espresso e specifico in merito alla possibilità di impugnare il lodo per errori degli arbitri nell'interpretazione/applicazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, con la conseguente insindacabilità del lodo nella parte in questione.
-
Col secondo motivo di impugnazione (par. 4, 4.1 e 4.2, numerazione quest'ultima ripetuta per due volte), gli attori hanno inizialmente sostenuto che il lodo fosse nullo in relazione alle ipotesi ex art. 829 comma 1, num. 4 e 9 c.p.c., in quanto pronunciato “in assenza di domanda” e in violazione del “principio del contraddittorio”, emettendo quindi il lodo in un caso in cui il merito non avrebbe potuto essere deciso.
Gli attori hanno evidenziato come il corrispettivo dell'appalto fosse stato pattuito a corpo, fissando l'importo di 135mila euro oltre
IVA, al netto dello sconto praticato nella percentuale del 20%.
10 E senza che l'appaltatore avesse “sollevato alcuna domanda o eccezione“, gli arbitri avevano ritenuto che quello sconto non dovesse essere applicato anche al costo della sicurezza, come previsto dalle parti, finendo così con elevare il corrispettivo dovuto da € 135.000,00 ad € 136.564,65.
Nel punto della motivazione del lodo impugnato (pag. 22 e seg.) gli arbitri avevano precisato come fosse condivisibile, facendola così propria, la valutazione operata dal CTU, ritenendo che la previsione normativa di cui al titolo IV del D. lgs. num. 81/2008 e in particolare il divieto di cui all'allegato XV punto 4, comma 4.1. 4, si
“sovrappone” ai patti contrattuali superandoli, mettendo “nel nulla il principio della domanda”, in conseguenza della forza cogente della normativa anche atteso che i costi della sicurezza sono immediatamente sostenuti dall'impresa appaltatrice al mo mento in cui è allestito il cantiere, senza poter essere ribassati o valutabili in percentuale sulle opere eseguite.
Pertanto, avendo l'appaltatore chiesto unicamente di essere saldato con riferimento all'importo pattuito a corpo di 135mila euro oltre IVA, gli arbitri avevano, in sostanza, sostituito ex officio e senza domanda specifica la clausola del contratto di appalto secondo la quale sul corrispettivo andava applicato lo sconto del 20% anche al costo della sicurezza.
In sostanza avevano ritenuto che nel contratto di appalto in esame le parti avevano disposto in deroga alla normativa indicata, applicando nel lodo il meccanismo di “integrazione cogente” riconducibile agli artt. 1419 – 1339 c.c. in conseguenza della “lacuna contrattuale“ determinatasi a causa della nullità della clausola illecita perché contrastante con la normativa e dell'automatica sua sostituzione con il contenuto di cui alla previsione legale.
E benché gli arbitri non avessero espressamente pronunciato tale nullità, era da ritenersi che fossero incorsi nella violazione degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c. in assenza di una specifica domanda sul Contr punto da parte dell'impresa e senza che fosse da loro stato sollevato alcun dibattito tra le parti in merito agli aspetti della nullità in questione che pure avevano rilevato.
11 Anche tale doglianza è, ad avviso della Corte, inammissibile nella parte in cui configura un error in iudicando contenuta nella valutazione operata dagli arbitri prospettando una commessa violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
La Corte ritiene inoltre infondata la doglianza q uanto alla pretesa assenza sul punto di una domanda dell'appaltatore con violazione del principio della domanda posto dall'art. 99 c.p.c. ovvero del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato, avendo gli arbitri, come lecito, rilevato d'ufficio la nullità di una clausola contrattuale nell'ambito dell'accertamento svolto sulla portata delle reciproche obbligazioni.
L'appaltatrice aveva peraltro formulato una domanda di accertamento del corrispettivo dell'opera svolta sulla base del contratto dedotto nel giudizio arbitrale, corrispettivo determinato poi dagli arbitri attraverso il meccanismo della disapplicazione di una pattuizione contrattuale assunta in violazione di una normativa cogente.
Anche la lamentata violazione del contraddittorio è censura da ritenersi inammissibile, in quanto – vedi Cassazione, Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 18600 del 07/09/2020 – “In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte;
ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo
a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.”
Gli attori non hanno argomentato alcunché in merito a uno specifico pregiudizio sofferto nel corso del giudizio arbitrale, a parte la prospettazione di una lesione al proprio diritto di difesa conseguente alla mancata concessione di un termine ulteriore per svolgere difese su aspetti già trattati nella conclusionale.
12 Va, infine, ulteriormente rilevato sul punto che l a questione di nullità non era stata per la prima volta sollevata degli arbitri nella fase decisionale.
Le parti, infatti, sin dallo svolgimento della CTU avevano avuto modo di contrastarsi in merito alla contrarietà della pattuizione contrattuale al divieto di cui all'allegato XV punto 4 comma 4.1.4.,
Dlgs n. 81/2008, oggetto sia delle osservazioni critiche dei perit i di parte e sia delle difese contenute nelle comparse conclusionali.
-
Il motivo di impugnazione ha poi prospettato (par. 4.1) una ulteriore nullità del lodo per contrarietà all'ordine pubblico collegata alla violazione delle norme di cui agli artt. 41 de lla Costituzione,
1339, 1419 c.c., avendo gli arbitri applicato quel meccanismo sulla base dell'erroneo presupposto circa la portata “cogente” della norma contenuta nell'allegato XV punto 4 comma 4.1.4. così ricadendosi nell'ipotesi di cui all'art. 829, co mma 3 c.p.c.
Gli arbitri avevano appunto, ritenuto che la normativa di cui al titolo IV del D. lgs. num. 81/2008 e in particolare il divieto di cui all'allegato XV punto 4, comma 4.1.4, previsto per i soli appalti pubblici avesse carattere cogente (n sostanza inderogabile) rendendolo così applicabile anche agli appalti privati.
Il lodo è stato censurato poiché doveva ritenersi che quelle norme riguardassero esclusivamente gli appalti pubblici, per il fatto che in tali casi i costi della sicurezza vengo no determinati in base a una procedura complessa, a prescrizioni dettagliate specificamente e senza revisione di sanzioni di invalidità/nullità dell'eventuale clausola che praticasse un ribasso.
Quella normativa quindi non poteva essere ritenuta cogente
(inderogabile) anche per gli appalti conclusi tra privati e pertanto non poteva da parte degli arbitri essere applicata di diritto, con inserzione automatica ex art.1339 c.c. nel contratto “e quindi con restrizione della libertà economica delle parti tutel ata ex art. 41 della Costituzione”.
La censura, per quanto sopra già detto, è inammissibile con riguardo alla sua parte argomentativa che are abbia inteso
13 impugnare il lodo per errore degli arbitri nell'interpretazione/applicazione della regola di diritto relative al merito della controversia, di cui alla normativa sugli appalti invocata.
Va quindi esaminato se il lodo impugnato, a prescindere dagli errores in iudicando in cui sia eventualmente incorso – e fra questi anche quelli afferenti alla qualificazione del rapporto controverso – sia lesivo del principio di ordine pubblico.
La censura è infondata.
L' error iuris in iudicando denunciato dai attori è certo sindacabile se abbia comportato la violazione di un principio che è espressione di un valore essenziale dell'ordinamento (cioè di ordine pubblico) per cui ne è giustificata la rimozione degli effetti (fase rescindente)
e la riforma della decisione (fase rescissoria).
E' principio consolidato in materia quello che ritiene che il richiamo alla clausola dell'ordine pubblico, operato dall'art. 829, comma 3, c.p.c., deve essere interpretato come rinvio alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento e non sottende una nozi one
"attenuata" di ordine pubblico, che comprende tutte le norme imperative esistenti (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21850 del
09/10/2020 e Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25187 del 17/09/2021).
Secondo il codice vanno però distinte contrarietà a norme imperative e contrarietà all'ordine pubblico (art. 1343 c.c.) in quanto quest'ultima esprime quei principi etici, economici, politici e sociali che, vedi da ultimo Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27615 del 21/9/2022, “in un determinato momento storico, caratterizzano il nostro ordinamento nei vari campi della convivenza sociale, i
"valori dì fondo" del sistema giuridico italiano, che trovano in larga parte espressione nella Carta costituzionale. Si tratta, in sintesi, di un complesso di norme e principi che esprimono interessi e valori generalizzati dell'intera collettività, dettati a tutela di interessi generali, per questo non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di compromesso (così, con riferimento all'impugnazione del lodo pronunciato secondo equità, v. Cass., Sez. 1, Sentenza, n.
16755 del 04/07/2013 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4228 del
14 28/04/1999).”
E ancora, la doglianza è comunque del tutto infondata anc he perché in giurisprudenza (v. Cassazione, ord. n. 9395 \2023) si è ritenuto, perché risulti una contrarietà all'ordine pubblico “ai fini dell'art. 829 c.p.c., terzo comma, cod.proc.civ., è necessario che il lodo, vale a dire la statuizione finale in esso contenuta, non le singole argomentazioni a sostegno della decisione, sia contrario all'ordine pubblico. E la nozione di ordine pubblico esprime quei principi etici, economici, politici e sociali che, in un deter minato momento storico, caratterizzano l'ordinamento nei vari campi della convivenza sociale, coinvolgendo così i valori di fondo del sistema giuridico nazionale, che trovano sintesi nella Costituzione a tutela di interessi generali. Per questa ragione i p rincipi d'ordine pubblico non sono derogabili dalla volontà delle parti, e come tali non sono neppure suscettibili di compromesso (cfr. Cass. Sez. 1 n. 16755 -13,
Cass. Sez. 1 n. 16533-20, entrambe relative, peraltro, ad arbitrato di diritto comune). Ben altra è invece l'ipotetica violazione delle eventuali norme imperative in cui sia incorso il collegio arbitrale. La violazione di norme - anche imperative - non integra di per sé la contrarietà all'ordine pubblico della statuizione finale, e quindi non incide sul regime d'impugnabilità del lodo societario che non soddisfi la condizione previa di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 36.”
La Corte ritiene pertanto che quanto denunciato dagli appellanti non costituisca causa di nullità del lodo per contrasto con l'ordine pubblico (al più sussistendo eventualmente un contrasto con norma imperativa), non potendosi ritenere che l'aver escluso che le parti private non avessero la facoltà di disporre un ribasso/sconto del corrispettivo di un appalto con riguardo unicamente a una delle componenti che ne determinano l'importo totale, sia una statuizione adottata in violazione delle norme fondamentali dell'ordinamento e in particolare di quei tutelati ex art. 41 de lla Costituzione, atteso che 'Ordinamento Giuridico medesimo conosce casi in cui la legge perseguendo finalità cui ha dato rilievo prioritario, impone limiti e divieti alle manifestazioni negoziali dell'autonomia privata dei contraenti privati che siano espressione delle loro libertà
15 economiche.
In altri termini, non può ritenersi che l'estensione agli appalti privati del divieto esistente per gli appalti pubblici e ravvisato dagli arbitri come sanzionabile con la nullità, pur potendo in astratto esprimere contrasto con una norma imperativa, abbia rappresentato anche la lesione intollerabile di un valore generale fondante del nostro ordinamento, per la sua portata limitata a una sola parte del corrispettivo (quella che inerisce ai costi per la sicurezza).
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Sempre nel medesimo motivo di impugnazione – pag. 22 - gli attori hanno anche sostenuto di non essere stati posti in condizione
“di esercitare il proprio diritto di difesa e, quindi, di illustrare le loro eccezioni sul punto, non potendo esporre agli arbit ri le ragioni per le quali non avrebbe potuto trovare applicazione “cogente” la norma di cui al titolo IV del D.Lgs 81/2008, contenuta nell'allegato XV punto 4 comma 4.1.4.”
Trattasi di argomento che rimanda a una ipotizzata violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dei committenti, problematica alla quale si è già data risposta sopra, nel punto in cui la violazione è stata esclusa in base alle risultanze di causa che davano conto del dibattito intercorso fra le parti sulla portat a della normativa sulle questioni collegiate ai ribassi sui costi della sicurezza nei contratti di appalto.
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Col quarto motivo di impugnazione (par. 5, 5.1 e 5,2), ricondotto alle ipotesi ex art. 829 comma 1, num. 5 e 9 c.p.c., gli attori hanno sostenuto che il lodo, nella parte in cui gli arbitri avevano ridotto in via equitativa la penale prevista nel contratto, fosse nullo in quanto pronunciato in violazione del “principio del contraddittorio” e per
“motivazione assente o contraddittoria”.
Gli arbitri avevano ritenuto di “calmierare il quantum della penale” basandosi sulle risultanze di causa (testimonianze e CP_3 Tes_1 relazione del CTU) che avevano, in primo luogo, dato dimostrazione che vi fu richiesta da parte della committenza di ulteriori lavo ri
(affidati anche a ditte terze) tali da comportare un allungamento dei
16 tempi previsti per la consegna dell'opera, pur non giustificabile in quanto durato circa 7 mesi.
In secondo luogo, avevano dato atto di operare la riduzione della penale in via equitativa in un quadro di risultanze di causa in base al quale doveva ritenersi che l'impresa appaltatrice aveva eseguito buona parte dei lavori e quindi adempiuto alla propria controprestazione, consentendo comunque a i committenti di conseguire la disponibilità dell'immobile (sia pur con “intuibile disagio”) fin dal Marzo 2017.
Gli attori hanno lamentato l'assenza e la contraddittorietà della motivazione del lodo, sostenendo che l'appaltatore non aveva mai eccepito l'eccessiva onerosità della penale avendo solo argomentato che non le fossero addebitabili e cause del ritardo.
E inoltre, pur premettendo che non fosse in discussione il potere officioso riconosciuto agli arbitri di ridurre la penale, questi non avevano segnalato, nel rispetto del contraddittorio, la “questione” alle parti, né avevano evidenziato le ragioni per le quali la somma dovuta per il ritardo fosse poi stata determinata in euro 10.000 anziché in Euro 13.500, come sarebbe stato in applicazione della clausola penale.
L'inesistenza della motivazione era, infine, ricollegabile al fatto che non doveva essere riguardato il danno che il ritardo aveva provocato, bensì ai sensi dell'art. 1384 c.c. l'interesse dei committenti (nella loro qualità di creditori) avevano all'adempimento con riguardo al momento della conclusione del contratto, dovendo ritenersi irrilevanti le vicende successiva.
Quanto alla dedotta motivazione assente/contraddittoria, a ben vedere, gli attori non lamentano una vera inesistenza di una motivazione, ma al più una “carenza” dell'iter argomentativo contenuto nel lodo degli arbitri su tale aspetto.
La statuizione degli arbitri in merito è, in tutta evidenza, non solo ampiamente sufficiente a dar conto dell'iter decisionale, ma è anche priva di “contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione”, solo si tratta di una decisione non gradita perché
17 contraria alla tesi sostenuta.
La Corte ricorda che la pretesa carenza argomentativa e motivazionale, per rilevare quale causa di nullità deve essere tale da non consentire “di comprendere l'"iter" logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione.” (Giurisprudenza sul punto pacifica;
v. da ultimo Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n.
20558 del 19/7/2021; Sez. 2 - , Ordinanza n. 16077 del 9/6/2021;
Sez. 1, Sentenza n. 28218 del 18/12/2013; Sez. U, Sentenza n.
24785 dell' 8/10/2008).
Sono sopra stati sinteticamente riepilogati i passaggi motivazionali del lodo in cui è contenuta la chiara, sia pur sommaria, presa di posizione degli arbitri sulla sussistenza deli estremi che consentivano di esercitare il potere officioso di riduzione della penale (ritardo sussistente, ma: commesse opere ulteriori – esecuzione di buona parte della prestazione dell'appaltatore – disagio limitato della committenza).
Il motivo di impugnazione, per come formulato, sembra rimandare anche alla violazione della regola di diritto di cui all'art. 1384 c.c., violazione all'evidenza inammissibile attesa l'insindacabilità in questa sede della valutazione deli arbitri e di un loro preteso error in iudicando.
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Gli attori hanno infine chiesto (par. 6) che, sia in caso di accoglimento dell'impugnazione e dichiarazione di nullità del lodo per i dedotto difetto in capo agli arbitri della potestas iudicandi, sia in ogni altro caso di accoglimento dell'impugnazione seguita o meno dalla fase rescissoria, la Corte ponesse a carico del convenuto UD le spese del giudizio arbitrale (ivi compreso il compenso liquidato agli arbitri) in base alla sua soccombenza, da ritenersi comunque prevalente.
Trattasi di questione da ritenersi, evidentemente, assorbita così come assorbita deve essere ritenuta ogni a ltra questione.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
18 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e i medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore da Euro 52.000 a 260.000, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è s volta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli attori, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa di impugnazione di lodo per nullità, come in atti proposta:
- RESPINGE le domande come in atti formulate da e Parte_1
contro il lodo del 30.6.2020 emesso inter partes dal Parte_2 collegio arbitrale;
- NN e , in solido tra di loro, Parte_1 Parte_2
a rimborsare a le spese del presente giudizio, che CP_1 liquida in complessivi Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli attori del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. BA
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy
19 di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successiv e modificazioni e integrazioni.
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