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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
All'udienza collegiale del 24 ottobre 2025, chiamata la causa n. 1901/2021
R.G, dinanzi al Collegio così composto:
1) Dott. ON IB LO Presidente
2) Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. IU De GO Consigliere rel.
Sono comparsi: l'avv. Antonia De Luca in sostituzione dell'avv. Farana per l'appellante, l'avv. Lo Pinto in sostituzione dell'avv. Spanò per gli appellati;
entrambi discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti.
La Corte
Si ritira in camera di consiglio per deliberare.
La Corte d'Appello di Palermo Sezione Terza Civile
Dopo breve camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d' Appello di Palermo Sezione Terza Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) Dott. ON IB LO Presidente
2) Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. IU De GO Consigliere rel.
all'esito della discussione di cui al verbale di udienza odierna del 24/10/2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S e n t e n z a
1 nella causa civile iscritta al n. 1901/2021 R.G. vertente
tra
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Farana
Appellante
e:
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_3 C.F._2 Parte_4
), (C.F. C.F._3 Parte_5
), (C.F. C.F._4 Parte_6
), (C.F. C.F._5 Parte_7
, n.q. di eredi di (C.F. C.F._6 Parte_6
), rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Spanò C.F._7
Appellati e appellanti incidentali
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile,
ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, decidendo definitivamente nel contraddittorio delle parti, così provvede:
in accoglimento dell'appello proposto da con atto Parte_1
di citazione del 19.11.2021 e in riforma della sentenza n. 345/2021 del
Tribunale di Trapani, disatteso l'appello incidentale, rigetta le domande proposte da , , Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
; Pt_7
compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello incidentale.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 24 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IU De GO ON IB LO
******
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 19.11.2021, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 345/2021 resa in data 20/4/2021 dal Tribunale di
Trapani, che in accoglimento della domanda avanzata da Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, avente ad oggetto la corresponsione del rendimento del Parte_7
buono postale fruttifero Q/P n. 181 emesso in data 16/4/1987, l'aveva condannata al pagamento della somma di € 11.286,54, oltre agli interessi legali dalla data di costituzione in mora sino al saldo.
Col gravame, - che pure ha precisato di aver corrisposto quanto Parte_1
dovuto in esecuzione della pronuncia appellata - ha contestato il percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure, chiedendo un nuovo vaglio sulle difese già spiegate.
Costituendosi, gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, spiegando altresì appello incidentale per il riconoscimento degli interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c.
Ebbene, così compendiate le diverse allegazioni, la sentenza impugnata deve
3 essere riformata, per le ragioni di seguito spiegate.
*****
Deve essere dapprima esaminato l'appello principale, con cui Parte_1
censura la sentenza per l'inconferenza del richiamo, in motivazione, alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007, in quanto quest'ultima concerne buoni postali a termine per i quali, al momento dell'emissione erano state applicate condizioni diverse rispetto a quelle prospettate all'atto della sottoscrizione. Argomenta che, nella fattispecie per cui è causa, nessun dubbio può residuare circa l'appartenenza del titolo –
considerata la stampigliatura sia sul fronte sia sul retro – alla serie Q/P, per la quale il D.M. 13/6/1986, entrato in vigore prima dell'acquisto operato dagli investitori, fissava i tassi di interesse. Deduce che i buoni postali, oggetto di lite e risalenti al 1987, non sono annoverabili tra i titoli di credito ma fra i titoli del debito pubblico, seppur con caratteristiche precipue, e come tali assoggettati alle prescrizioni stabilite con appositi Decreti Ministeriali.
Specificamente, rileva che per questi buoni continua ad essere applicabile la disciplina di cui all'art. 173 d.p.r. 156/1973, anche per le variazioni in pejus di tassi di rendimento disposte con decreto ministeriale, stante peraltro la pronuncia delle Sezioni Unite sul punto (n. 3963/2019).
Ebbene, in punto di diritto, deve in primo luogo evidenziarsi che è
incontestato il diritto potestativo di revisione del tasso annuale di remunerazione dei buoni postali fruttiferi, espressamente contemplato dall'art. 173 del D.P.R. 29.3.1973 n. 156 “Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di BancoPosta e di
telecomunicazioni” (c.d. codice postale), come novellato dalla L. 588/1974, il
4 quale dispone “le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi
sono disposte con decreto del Ministero per il tesoro, di concerto con il
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi in Gazzetta
Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle
precedenti serie”.
La variazione anche in pejus del rendimento dei titoli è consentita dalla natura dei buoni postali fruttiferi costituenti documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. (Cass. n. 4384/2022 e n. 4748/2022), funzionali all'identificazione dell'avente diritto alla prestazione, in quanto tali sottratti ai principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono invece i titoli di credito. Proprio in ragione di ciò, i titoli di legittimazione sono passibili di integrazione extra testuale, meccanismo quest'ultimo che “implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del
saggio di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo” (Cass.
n. 25583/2023).
La questione delle condizioni di operatività delle variazioni del tasso di rendimento dei buoni postali fruttiferi delle serie precedenti quella contraddistinta con la lettera “Q” in senso peggiorativo per i risparmiatori ha di recente formato oggetto di disamina da parte della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, la quale ha avuto modo di precisare come la messa a disposizione presso gli uffici postali della “tabella concernete la revisione dei
tassi di interesse (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 3
giugno 1986) non costituisca affatto una parte delle modalità di
comunicazione all'interessato dell'intervenuta nuova prescrizione
5 ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”. Ha chiarito altresì la Corte che “la
precisazione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa
finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale
l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta
variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e
della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. È
quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione
costituisca un obbligo informativo dalla cui inosservanza dipende la
vincolatività della variazione per il risparmiatore” (Cass. SS. UU. n.
3963/2019). La conclusione trova appiglio nella presunzione legale di conoscenza del contenuto del decreto ministeriale in forza della pubblicità
assicurata a questo dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Peraltro, la disposizione dell'art. 173 D.p.r. n. 156/1973 ha superato il sospetto di incostituzionalità per contrarietà al canone dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di disciplina rispetto alle regole dettate dal TUB in tema di comunicazione delle modificazioni unilaterali dei contratti bancari. La
Corte costituzionale, con sentenza n. 26/2020, ha infatti rinvenuto il fondamento giustificativo della differenziazione nella “natura giuridica delle
poste come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente
pubblico economico (fino al 1999) e nella conseguenziale eterogeneità dei
buoni fruttiferi negoziati dalle rispetto agli strumenti finanziari Parte_1
offerti dal sistema bancario”. In altri termini, la “soggettività statuale del
soggetto emittente e le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo”
consentono alla modificazione di operare all'interno del contratto di
6 sottoscrizione del buono con un meccanismo di integrazione ab externo del suo contenuto.
Da ultimo, la Corte di Cassazione specifica che “è del tutto chiaro, nell'ottica
della decisione delle sezioni unite del 2019, che l'articolo 173 è appunto
considerato quale norma cogente, operante secondo il congegno dell'art.
1339 c.c., espressamente richiamato, giacché, altrimenti, esso non potrebbe
incidere sull'accordo negoziale cristallizzato nel buono postale, accordo che,
è superfluo rammentare, ha altrimenti forza di legge tra le parti ai sensi
dell'art. 1372 c.c. E che la norma abbia efficacia cogente diviene ben
comprensibile, in considerazione delle osservazioni svolte in precedenza con
riguardo alla complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi quali
strumenti nella sostanza del debito pubblico;
né rileva in alcun modo che il
congegno sostitutivo operi per effetto di un provvedimento ministeriale,
giacché esso rinviene evidentemente la sua autorità dalla primaria fonte
normativa” (Cass. n. 4748/2022).
Le conclusioni, più volte riaffermate dalla Suprema Corte, sono state richiamate per la questione afferente al rendimento da corrispondere al legittimato per l'ultimo decennio di vigenza contrattuale in relazione ai titoli della serie Q/P. La Corte di legittimità, infatti, chiarisce che il meccanismo dell'integrazione cogente, alla base della variazione dei rendimenti dei buoni postali fruttiferi delle serie emesse antecedentemente all'entrata in vigore del
D.M. dell'86, è sostituito, quanto ai titoli della serie Q/P da un meccanismo di integrazione suppletiva ex art. 1374 c.c. che non confligge con alcuno dei canoni dell'ermeneutica contrattuale.
Segnatamente, la Corte argomenta “l'emissione di una nuova serie di buoni,
7 utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (“P”), mediante
l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie
(“Q/P”) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi
tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della
precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio,
non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli
interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione
dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di
manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla
dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i
buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi
dell'art. 1342 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera
uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono
su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”.
Prosegue, ancora, la Corte richiamando un altro principio di diritto già
espresso, ribadendo che “la disciplina contenuta nell'abrogato D.P.R. n.
156/1973 art. 173, come novellato, che consentiva variazioni, anche in peius,
del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da
una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il
contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e
tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art.
1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le
condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle
stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere
risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie,
8 istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con D.M. n. 13 giugno 1986, di buoni
postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, fissando per tutte le serie
precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli
interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei
buoni”. La Corte di legittimità, concludendo, afferma che “la pretesa di far
discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina
prevista per i buoni della serie Q, provvisoriamente emessi per mancanza dei
relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie Q/P, con la disciplina
prevista per i buoni della serie P, non ha alcun fondamento sul piano di una
elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione
contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai
sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina
della serie Q, e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina
della serie Q, si applica anche alla serie Q/P, di modo che sul documento
viene apposta la sigla Q/P, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della
disciplina dei defunti buoni della serie P è palesemente esclusa”. Peraltro,
specifica “non è conforme ai richiamati principi una interpretazione del testo
negoziale che, obliterando la manifestata volontà, desumibile dalle apposite
stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie Q/P e di assegnare al
medesimo, per i primi venti anni, i correlati rendimenti, pretenda di conferire
una univoca e assorbente accezione di significato alla presenza, nel testo del
buono, di una previsione (quanto alla misura degli interessi maturandi a
partire dal ventunesimo anno) che è parte della tabella associata alla serie P.
Tale soluzione ermeneutica finisce per parcellizzare il dato testuale: non tiene
infatti conto che la richiamata tabella risulta sostituita da una diversa griglia
9 dei rendimenti, rispetto alla quale l'elemento che si pretende di valorizzare
risulta essere oltretutto palesemente eccentrico”.
A ciò si aggiunga che, come correttamente osservato dall'appellante, non è
applicabile al caso di specie il principio di diritto affermato dalle Sezioni
Unite nel 2007; difatti, “la disciplina sostituiva non opera, invece, con
riguardo alle condizioni operanti al momento della sottoscrizione: si è già
dato conto del principio, enunciato da Cass. Sez. U. 2007 n. 13979, secondo
cui ove il buono indichi rendimenti difformi da quelli previsti dalle
prescrizioni ministeriali deve prevalere quanto risultante dal titolo, giacché il
titolo riproduce il contenuto di un accordo negoziale. Ciò sta a significare
che le norme che disciplinano i tassi dei buoni di nuova emissione non hanno
portata cogente;
esse soccombono, infatti, a fronte di pattuizioni di diverso
tenore.
L'inattuabilità di una sostituzione della misura degli interessi convenuti
contrattualmente non esclude, tuttavia, che la disciplina del buono di nuova
emissione di una determinata serie, che sia carente di alcune indicazioni
quanto ai rendimenti, possa essere integrato dalle previsioni normative che
disciplinano i tassi dei titoli appartenenti a quella stessa serie.
Si allude all'integrazione suppletiva del negozio, riconducibile alla previsione
dell'art. 1374 c.c., attraverso cui il contenuto del rapporto viene determinato
in mancanza di una diversa volontà delle parti: non quindi all'integrazione
cogente, operante allorquando la regolamentazione normativa si sovrappone
alla diversa volontà delle parti. L'integrazione opera, naturalmente, avendo
riguardo alle prescrizioni del provvedimento ministeriale: ma è indubbio che,
quale che sia la natura di tale atto, venga in questione una integrazione ad
10 opera della legge, visto che il D.M. n. 13 giugno 1986 ripete la sua autorità
dal D.P.R. n. 156 del 1973, art. 173, comma 1, il quale abilita l'autorità
ministeriale a fissare il saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi…Una
integrazione suppletiva, e non cogente, si giustifica, con riguardo ai buoni, in
quanto, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite del 2007, le previsioni dei
decreti ministeriali non prevalgono sul contenuto dell'accordo (salvo il caso,
che qui non interessa, dello ius variandi operante con riguardo ai tassi in un
momento successivo all'emissione dei buoni): onde le dette previsioni hanno
natura dispositiva. L'integrazione trova, poi, una propria concreta ragion
d'essere, in fattispecie quale quella in esame, stante la mancanza, nel senso
sopra chiarito, di un'apposita regolamentazione di una parte dei rendimenti
del buono trentennale: va qui rammentata la giurisprudenza di questa Corte
secondo cui il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 c.c. è proprio
l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti”. (Cass. n.
25583/2023).
Pertanto, l'integrazione suppletiva del testo negoziale consente di concludere che per l'ultimo decennio il rendimento dei buoni postali fruttiferi della serie
Q/P si adegua alle prescrizioni del D.M. 13/6/1986 e conferma la correttezza dell'operato di . Ne deriva che, in riforma della pronuncia di Parte_1
primo grado, la domanda di , Parte_2 Parte_3 [...]
, , (andava e) va Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
disattesa.
L'accoglimento dell'appello principale comporta l'assorbimento del gravame incidentale, avente ad oggetto la debenza degli interessi di mora sulla somma riconosciuta.
11 La peculiarità della questione dibattuta, solo di recente risolta nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, e per entrambi i gradi del giudizio.
*****
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 24 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IU De GO ON IB LO
12
All'udienza collegiale del 24 ottobre 2025, chiamata la causa n. 1901/2021
R.G, dinanzi al Collegio così composto:
1) Dott. ON IB LO Presidente
2) Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. IU De GO Consigliere rel.
Sono comparsi: l'avv. Antonia De Luca in sostituzione dell'avv. Farana per l'appellante, l'avv. Lo Pinto in sostituzione dell'avv. Spanò per gli appellati;
entrambi discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti.
La Corte
Si ritira in camera di consiglio per deliberare.
La Corte d'Appello di Palermo Sezione Terza Civile
Dopo breve camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d' Appello di Palermo Sezione Terza Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) Dott. ON IB LO Presidente
2) Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. IU De GO Consigliere rel.
all'esito della discussione di cui al verbale di udienza odierna del 24/10/2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S e n t e n z a
1 nella causa civile iscritta al n. 1901/2021 R.G. vertente
tra
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Farana
Appellante
e:
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_3 C.F._2 Parte_4
), (C.F. C.F._3 Parte_5
), (C.F. C.F._4 Parte_6
), (C.F. C.F._5 Parte_7
, n.q. di eredi di (C.F. C.F._6 Parte_6
), rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Spanò C.F._7
Appellati e appellanti incidentali
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile,
ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, decidendo definitivamente nel contraddittorio delle parti, così provvede:
in accoglimento dell'appello proposto da con atto Parte_1
di citazione del 19.11.2021 e in riforma della sentenza n. 345/2021 del
Tribunale di Trapani, disatteso l'appello incidentale, rigetta le domande proposte da , , Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
; Pt_7
compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello incidentale.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 24 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IU De GO ON IB LO
******
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 19.11.2021, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 345/2021 resa in data 20/4/2021 dal Tribunale di
Trapani, che in accoglimento della domanda avanzata da Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, avente ad oggetto la corresponsione del rendimento del Parte_7
buono postale fruttifero Q/P n. 181 emesso in data 16/4/1987, l'aveva condannata al pagamento della somma di € 11.286,54, oltre agli interessi legali dalla data di costituzione in mora sino al saldo.
Col gravame, - che pure ha precisato di aver corrisposto quanto Parte_1
dovuto in esecuzione della pronuncia appellata - ha contestato il percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure, chiedendo un nuovo vaglio sulle difese già spiegate.
Costituendosi, gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, spiegando altresì appello incidentale per il riconoscimento degli interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c.
Ebbene, così compendiate le diverse allegazioni, la sentenza impugnata deve
3 essere riformata, per le ragioni di seguito spiegate.
*****
Deve essere dapprima esaminato l'appello principale, con cui Parte_1
censura la sentenza per l'inconferenza del richiamo, in motivazione, alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007, in quanto quest'ultima concerne buoni postali a termine per i quali, al momento dell'emissione erano state applicate condizioni diverse rispetto a quelle prospettate all'atto della sottoscrizione. Argomenta che, nella fattispecie per cui è causa, nessun dubbio può residuare circa l'appartenenza del titolo –
considerata la stampigliatura sia sul fronte sia sul retro – alla serie Q/P, per la quale il D.M. 13/6/1986, entrato in vigore prima dell'acquisto operato dagli investitori, fissava i tassi di interesse. Deduce che i buoni postali, oggetto di lite e risalenti al 1987, non sono annoverabili tra i titoli di credito ma fra i titoli del debito pubblico, seppur con caratteristiche precipue, e come tali assoggettati alle prescrizioni stabilite con appositi Decreti Ministeriali.
Specificamente, rileva che per questi buoni continua ad essere applicabile la disciplina di cui all'art. 173 d.p.r. 156/1973, anche per le variazioni in pejus di tassi di rendimento disposte con decreto ministeriale, stante peraltro la pronuncia delle Sezioni Unite sul punto (n. 3963/2019).
Ebbene, in punto di diritto, deve in primo luogo evidenziarsi che è
incontestato il diritto potestativo di revisione del tasso annuale di remunerazione dei buoni postali fruttiferi, espressamente contemplato dall'art. 173 del D.P.R. 29.3.1973 n. 156 “Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di BancoPosta e di
telecomunicazioni” (c.d. codice postale), come novellato dalla L. 588/1974, il
4 quale dispone “le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi
sono disposte con decreto del Ministero per il tesoro, di concerto con il
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi in Gazzetta
Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle
precedenti serie”.
La variazione anche in pejus del rendimento dei titoli è consentita dalla natura dei buoni postali fruttiferi costituenti documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. (Cass. n. 4384/2022 e n. 4748/2022), funzionali all'identificazione dell'avente diritto alla prestazione, in quanto tali sottratti ai principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono invece i titoli di credito. Proprio in ragione di ciò, i titoli di legittimazione sono passibili di integrazione extra testuale, meccanismo quest'ultimo che “implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del
saggio di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo” (Cass.
n. 25583/2023).
La questione delle condizioni di operatività delle variazioni del tasso di rendimento dei buoni postali fruttiferi delle serie precedenti quella contraddistinta con la lettera “Q” in senso peggiorativo per i risparmiatori ha di recente formato oggetto di disamina da parte della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, la quale ha avuto modo di precisare come la messa a disposizione presso gli uffici postali della “tabella concernete la revisione dei
tassi di interesse (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 3
giugno 1986) non costituisca affatto una parte delle modalità di
comunicazione all'interessato dell'intervenuta nuova prescrizione
5 ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”. Ha chiarito altresì la Corte che “la
precisazione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa
finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale
l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta
variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e
della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. È
quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione
costituisca un obbligo informativo dalla cui inosservanza dipende la
vincolatività della variazione per il risparmiatore” (Cass. SS. UU. n.
3963/2019). La conclusione trova appiglio nella presunzione legale di conoscenza del contenuto del decreto ministeriale in forza della pubblicità
assicurata a questo dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Peraltro, la disposizione dell'art. 173 D.p.r. n. 156/1973 ha superato il sospetto di incostituzionalità per contrarietà al canone dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di disciplina rispetto alle regole dettate dal TUB in tema di comunicazione delle modificazioni unilaterali dei contratti bancari. La
Corte costituzionale, con sentenza n. 26/2020, ha infatti rinvenuto il fondamento giustificativo della differenziazione nella “natura giuridica delle
poste come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente
pubblico economico (fino al 1999) e nella conseguenziale eterogeneità dei
buoni fruttiferi negoziati dalle rispetto agli strumenti finanziari Parte_1
offerti dal sistema bancario”. In altri termini, la “soggettività statuale del
soggetto emittente e le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo”
consentono alla modificazione di operare all'interno del contratto di
6 sottoscrizione del buono con un meccanismo di integrazione ab externo del suo contenuto.
Da ultimo, la Corte di Cassazione specifica che “è del tutto chiaro, nell'ottica
della decisione delle sezioni unite del 2019, che l'articolo 173 è appunto
considerato quale norma cogente, operante secondo il congegno dell'art.
1339 c.c., espressamente richiamato, giacché, altrimenti, esso non potrebbe
incidere sull'accordo negoziale cristallizzato nel buono postale, accordo che,
è superfluo rammentare, ha altrimenti forza di legge tra le parti ai sensi
dell'art. 1372 c.c. E che la norma abbia efficacia cogente diviene ben
comprensibile, in considerazione delle osservazioni svolte in precedenza con
riguardo alla complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi quali
strumenti nella sostanza del debito pubblico;
né rileva in alcun modo che il
congegno sostitutivo operi per effetto di un provvedimento ministeriale,
giacché esso rinviene evidentemente la sua autorità dalla primaria fonte
normativa” (Cass. n. 4748/2022).
Le conclusioni, più volte riaffermate dalla Suprema Corte, sono state richiamate per la questione afferente al rendimento da corrispondere al legittimato per l'ultimo decennio di vigenza contrattuale in relazione ai titoli della serie Q/P. La Corte di legittimità, infatti, chiarisce che il meccanismo dell'integrazione cogente, alla base della variazione dei rendimenti dei buoni postali fruttiferi delle serie emesse antecedentemente all'entrata in vigore del
D.M. dell'86, è sostituito, quanto ai titoli della serie Q/P da un meccanismo di integrazione suppletiva ex art. 1374 c.c. che non confligge con alcuno dei canoni dell'ermeneutica contrattuale.
Segnatamente, la Corte argomenta “l'emissione di una nuova serie di buoni,
7 utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (“P”), mediante
l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie
(“Q/P”) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi
tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della
precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio,
non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli
interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione
dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di
manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla
dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i
buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi
dell'art. 1342 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera
uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono
su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”.
Prosegue, ancora, la Corte richiamando un altro principio di diritto già
espresso, ribadendo che “la disciplina contenuta nell'abrogato D.P.R. n.
156/1973 art. 173, come novellato, che consentiva variazioni, anche in peius,
del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da
una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il
contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e
tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art.
1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le
condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle
stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere
risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie,
8 istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con D.M. n. 13 giugno 1986, di buoni
postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, fissando per tutte le serie
precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli
interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei
buoni”. La Corte di legittimità, concludendo, afferma che “la pretesa di far
discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina
prevista per i buoni della serie Q, provvisoriamente emessi per mancanza dei
relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie Q/P, con la disciplina
prevista per i buoni della serie P, non ha alcun fondamento sul piano di una
elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione
contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai
sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina
della serie Q, e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina
della serie Q, si applica anche alla serie Q/P, di modo che sul documento
viene apposta la sigla Q/P, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della
disciplina dei defunti buoni della serie P è palesemente esclusa”. Peraltro,
specifica “non è conforme ai richiamati principi una interpretazione del testo
negoziale che, obliterando la manifestata volontà, desumibile dalle apposite
stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie Q/P e di assegnare al
medesimo, per i primi venti anni, i correlati rendimenti, pretenda di conferire
una univoca e assorbente accezione di significato alla presenza, nel testo del
buono, di una previsione (quanto alla misura degli interessi maturandi a
partire dal ventunesimo anno) che è parte della tabella associata alla serie P.
Tale soluzione ermeneutica finisce per parcellizzare il dato testuale: non tiene
infatti conto che la richiamata tabella risulta sostituita da una diversa griglia
9 dei rendimenti, rispetto alla quale l'elemento che si pretende di valorizzare
risulta essere oltretutto palesemente eccentrico”.
A ciò si aggiunga che, come correttamente osservato dall'appellante, non è
applicabile al caso di specie il principio di diritto affermato dalle Sezioni
Unite nel 2007; difatti, “la disciplina sostituiva non opera, invece, con
riguardo alle condizioni operanti al momento della sottoscrizione: si è già
dato conto del principio, enunciato da Cass. Sez. U. 2007 n. 13979, secondo
cui ove il buono indichi rendimenti difformi da quelli previsti dalle
prescrizioni ministeriali deve prevalere quanto risultante dal titolo, giacché il
titolo riproduce il contenuto di un accordo negoziale. Ciò sta a significare
che le norme che disciplinano i tassi dei buoni di nuova emissione non hanno
portata cogente;
esse soccombono, infatti, a fronte di pattuizioni di diverso
tenore.
L'inattuabilità di una sostituzione della misura degli interessi convenuti
contrattualmente non esclude, tuttavia, che la disciplina del buono di nuova
emissione di una determinata serie, che sia carente di alcune indicazioni
quanto ai rendimenti, possa essere integrato dalle previsioni normative che
disciplinano i tassi dei titoli appartenenti a quella stessa serie.
Si allude all'integrazione suppletiva del negozio, riconducibile alla previsione
dell'art. 1374 c.c., attraverso cui il contenuto del rapporto viene determinato
in mancanza di una diversa volontà delle parti: non quindi all'integrazione
cogente, operante allorquando la regolamentazione normativa si sovrappone
alla diversa volontà delle parti. L'integrazione opera, naturalmente, avendo
riguardo alle prescrizioni del provvedimento ministeriale: ma è indubbio che,
quale che sia la natura di tale atto, venga in questione una integrazione ad
10 opera della legge, visto che il D.M. n. 13 giugno 1986 ripete la sua autorità
dal D.P.R. n. 156 del 1973, art. 173, comma 1, il quale abilita l'autorità
ministeriale a fissare il saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi…Una
integrazione suppletiva, e non cogente, si giustifica, con riguardo ai buoni, in
quanto, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite del 2007, le previsioni dei
decreti ministeriali non prevalgono sul contenuto dell'accordo (salvo il caso,
che qui non interessa, dello ius variandi operante con riguardo ai tassi in un
momento successivo all'emissione dei buoni): onde le dette previsioni hanno
natura dispositiva. L'integrazione trova, poi, una propria concreta ragion
d'essere, in fattispecie quale quella in esame, stante la mancanza, nel senso
sopra chiarito, di un'apposita regolamentazione di una parte dei rendimenti
del buono trentennale: va qui rammentata la giurisprudenza di questa Corte
secondo cui il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 c.c. è proprio
l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti”. (Cass. n.
25583/2023).
Pertanto, l'integrazione suppletiva del testo negoziale consente di concludere che per l'ultimo decennio il rendimento dei buoni postali fruttiferi della serie
Q/P si adegua alle prescrizioni del D.M. 13/6/1986 e conferma la correttezza dell'operato di . Ne deriva che, in riforma della pronuncia di Parte_1
primo grado, la domanda di , Parte_2 Parte_3 [...]
, , (andava e) va Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
disattesa.
L'accoglimento dell'appello principale comporta l'assorbimento del gravame incidentale, avente ad oggetto la debenza degli interessi di mora sulla somma riconosciuta.
11 La peculiarità della questione dibattuta, solo di recente risolta nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, e per entrambi i gradi del giudizio.
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Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 24 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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