Articolo 13 della Legge 2 giugno 1961, n. 454
Articolo 12Articolo 14
Versione
25 giugno 1961
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Versione
11 maggio 1965
Art. 13. Contributi per opere di miglioramento in montagna

E' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi in ragione di lire 8 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione dei contributi e delle anticipazioni di cui agli articoli 3 , 4 , 5 e 18 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , con le maggiori aliquote previste dalla presente legge. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 6 aprile 1965, n. 341 ha disposto (con l'art. 3) che "L'autorizzazione di spesa di lire 40 miliardi prevista dall' articolo 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , e' aumentata di lire 9 miliardi."
Entrata in vigore il 11 maggio 1965