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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9591 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA NU ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42200/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 [...]
, elettivamente domiciliata in GALLERIA DEL CORSO N. 4 20100 MILANO presso il Parte_1 difensore avv. Parte_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATIVI FRANCO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA BERTHOUD 184 / 11 15069 SERRAVALLE SCRIVIA presso il difensore avv. NATIVI FRANCO
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI della PARTE OPPONENTE:
Voglia l'Ill.mo ,Tribunale, respinta ogni avversa eccezione, dichiarare
1-Legittima l'opposizione agli atti esecutivi, che, anche se , attualmente è avvenuto già da tempo , il rilascio , l'azione esecutiva è stata promossa con presunte notifiche mai fatte nella residenza dell'attrice, né nel luogo del locale da rilasciare ,ma solo con una prima comunicazione telefonica ed una effettiva notifica solo alla fine , a persona effettivamente delegata a riceverla .Tale rilascio è stato richiesto per il rilascio d'immobile locato per uso commerciale, adibito per il recupero socio lavorativo di disadattati, come dimostrato, e, quindi senza il rilascio preventivo, come per legge, delle 18 mensilità.
2-In merito alla ritardata presentazione dell'opposizione all'esecuzione, dichiarare che nessun ritardo c'è stato nella presentazione dell'atto ,imputabile solo alla Cancelleria, che ha ritenuto di assegnare a diverso giudice e sezione , dopo una prima assegnazione a giudice e sezione avvenuta nei termini
pagina 1 di 5
3-Dichiarare che tale risarcimento è dovuto per l'irregolarità della procedura esecutiva , risarcimento che nulla ha a che vedere con la richiesta risarcimento danni per la richiesta di rilascio immobile dodici anni prima del dovuto , anche se ottenuto con regolare sentenza e quindi, con notevole disagio anche per il reperimento veloce di altro immobile per ospitare la persona a lei affidata dal Tribunale di Milano,per il recupero socio -lavorativo e per il quale risarcimento pende procedimento dinanzi alla Corte D'Appello
4-Dichiarare che nessuna spesa di causa è dovuta alla controparte , come statuito in prima fase Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e secondo procedimento
CONCLUSIONI della PARTE OPPOSTA:
Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE di Milano, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, Voglia L'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni avversa istanza, eccezione e domanda
1) In ordine all'avversa opposizione agli atti esecutivi, dichiarare cessata la materia del contendere per essere stato eseguito il rilascio coatto dell'immobile;
2) in ordine all'avversa richiesta danni, accertata e dichiarata la legittimità dell'Ordinanza di convalida della licenza di finita locazione e della procedura esecutiva per il rilascio rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto ovvero inammissibile e non provata.
3) in ordine all'avversa domanda di riconoscimento dell'indennità di avviamento pari a 18 mensilità:
- nel rito - prendere atto della sentenza n. 583/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano nella causa civile iscritta al n. 23467/2024 RG, avente identico oggetto, avverso la quale pende impugnazione davanti alla Corte di Appello di Milano Sezione Terza Civile nel giudizio iscritto al n. 447/2025 RG, dichiarare la litispendenza e per l'effetto dichiarare inammissibile l'avversa domanda;
- nel merito - accertata e dichiarata la legittimità dell'Ordinanza di convalida della licenza di finita locazione e della procedura esecutiva per il rilascio rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto ovvero inammissibile e non provata. 4) Vinte le spese di causa anche per soccombenza virtuale, da liquidare allo scrivente difensore che si dichiara antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso depositato in data 29.7.2024 l'avv. ha proposto opposizione Parte_1 ex art. 617 c.p.c., chiedendo di sospendere l'esecuzione per rilascio ex art. 605 c.p.c. dell'immobile sito in Milano, Galleria del Corso n. 4, allegando la sua illegittimità, in quanto non preceduta dalla notifica o, comunque, da alcuna valida notifica dell'avviso di rilascio.
A fondamento dell'opposizione e della domanda di sospensione della esecuzione, ha allegato di aver ricevuto da nel febbraio 2024 la notifica a mezzo pec dell'ordinanza di convalida per Controparte_1
pagina 2 di 5 finita locazione dell'immobile sito in Milano, Galleria del Corso n. 4, nonché dell'atto di precetto e di aver appreso solo in data 26.6.2024, a seguito del primo accesso dell'Ufficiale giudiziario presso il bene, che la società aveva avviato l'esecuzione, non essendo mai stato a lei notificato il preavviso di rilascio;
al riguardo, il legale della controparte le aveva comunicato che lo stesso era stato regolarmente notificato dall'Ufficiale giudiziario in Roma, via Firenze n. 25, sede di uno degli studi legali dell'avv.
ove tuttavia non vi è alcun soggetto incaricato a ricevere gli atti. Pt_1
Si costituiva in giudizio l'opposta che contestava la ricostruzione avversaria e Controparte_1 chiedeva di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione, eccependo la tardività dell'opposizione proposta, atteso che l'avviso di differimento dell'esecuzione era del 25.6.2024, data del primo accesso dell'Ufficiale giudiziario, e che la parte opponente era a conoscenza dell'esecuzione intrapresa già da fine maggio, come dalla stessa esposto nell'atto di citazione del giudizio iscritto al RG n.
23467/2024. Deduceva, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione tardiva alla convalida di sfratto ai sensi dell'art 668, co. II, c.p.c. ed infine la carenza di interesse a coltivare la presente opposizione, atteso che l'immobile era nel frattempo stato rilasciato.
Il Giudice, con ordinanza del 22.8.2024, respingeva l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e condannava la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali della fase di opposizione, assegnando alla parte interessata termine fino al 10.12.2024 per l'introduzione del giudizio di merito mediante notificazione di atto di citazione.
Nei termini concessi veniva promosso procedimento per il giudizio di merito da parte dell'opponente, nel quale si costituiva l'odierna opposta.
Dopo alcuni rinvii disposti, all'udienza del 4.6.2025, sostituita da note scritte, il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale, fissava per il trattenimento in decisione della stessa l'udienza del
25.11.2025, assegnando alle parti i termini di rito ex art. 189 c.p.c. di gg. 60 per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, di gg 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di gg 15 per il deposito delle memorie di replica.
In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Anzitutto, si prende atto del fatto che in data 27.11.2024 l'Ufficiale Giudiziario di Milano ha eseguito il rilascio dell'immobile. E' quindi, sostanzialmente cessata la materia del contendere sull'opposizione agli atti esecutivi proposta, prendendosi atto del fatto che l'opponente non ha chiesto tale pronuncia, intendendo ottenere una pronuncia nel merito.
pagina 3 di 5 La stessa non può, tuttavia essere accolta, stante la fondatezza dell'eccezione di tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta.
Come noto, secondo la giurisprudenza di legittimità "in tema di opposizione agli atti esecutivi, ex art.
617 c.p.c., l'opponente ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione" (cfr. fra le molte, da ultimo Cass. civ., sez. III, n. 19932/2024).
Nel caso di specie, come evidenziato nell'ordinanza del 22.8.2024, in sede di udienza fissata per la delibazione dell'istanza di sospensione, la ricorrente ha allegato e dichiarato di essere venuta a conoscenza dell'inizio dell'esecuzione per rilascio e della asserita invalida notifica dell'avviso di sloggio - poiché effettuata presso il suo studio legale sito in Roma, via Firenze n. 25 - quantomeno dal
26.6.2024, allorquando l'Ufficiale giudiziario ha lasciato al portinaio un avviso con indicazione della nuova data di accesso per il rilascio fissata per il 3.9.2024.
L'ordinanza prosegue, riportando: invero, la conoscenza di tale asserito vizio notificatorio può essere collocata temporalmente addirittura in un momento antecedente, ossia a fine maggio, come si evince dalla lettura dell'atto di citazione del giudizio iscritto al RG n. 23467/2024 (doc. allegato al ricorso in opposizione), ove al paragrafo 16 afferma "A fine maggio l'avv. Nativi comunicava all'avv. Pt_1 di averle notificato a mezzo ufficiale giudiziario avviso di consegna locali per la data del 25 giugno, inviando tale notifica all'indirizzo di sede fiscale della citante e non alla sua residenza. Comunicava che l'atto era stato ritirato, ma si fa presente che l'immobile di via Firenze 25 a Roma, non dispone di portiere, né la citante ha autorizzato alcuno a ritirare per suo conto qualsivoglia atto giudiziario, per cui tale atto non è mai venuto in possesso della citante".
L'atto di citazione del giudizio iscritto al RG n. 23467/2024 è stato prodotto anche in questa fase del giudizio, così come è stato prodotto il verbale dell'udienza del 22.8.2024 (doc.8 e doc. 10 fasc. convenuta).
Pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi, depositata in data 29.7.2024, è tardiva, in quanto proposta oltre il termine perentorio di venti giorni da quando l'avv. ha avuto conoscenza dell'atto di Pt_1 rilascio, la cui notifica assume essere viziata.
Riguardo al fatto che l'opponente avrebbe depositato un'opposizione agli atti esecutivi prima del
29.7.2024, si rileva che dalla stessa documentazione prodotta dall'opponente si riscontra che l'atto di opposizione agli atti esecutivi depositato in data 1.7.2025 non è stato accettato, mentre quello che ha originato la procedura n. 6384/2024, da cui è scaturito il presente giudizio è stato depositato il pagina 4 di 5 29.7.2024 e solo su questo ci si può pronunciare in questa sede per valutare la data del deposito dell'atto (doc.4 fasc. opponente).
Pertanto, nessun risarcimento è dovuto per la dedotta irregolarità della procedura esecutiva.
Per il resto, si prende atto del fatto che la domanda per il riconoscimento di 18 mensilità è stata precedentemente proposta dall'attrice nel giudizio iscritto al n. 23467/2024 RG e rigettata dal
Tribunale con sentenza n. 583/2025. Detta sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello con pronuncia n. 2497/2025 del 17.09.2025, come documentato dall'opposta.
Detta domanda non è stata comunque riproposta, atteso che l'attrice ha dichiarato nelle conclusioni definitive che il risarcimento richiesto in questa sede nulla ha a che vedere con la richiesta risarcimento danni per la richiesta di rilascio immobile dodici anni prima del dovuto, anche se ottenuto con regolare sentenza e quindi, con notevole disagio anche per il reperimento veloce di altro immobile per ospitare la persona a lei affidata dal Tribunale di Milano, per il recupero socio - lavorativo e per il quale risarcimento pende procedimento dinanzi alla Corte D'Appello.
Sul punto non è quindi necessaria alcuna pronuncia.
L'opposizione va pertanto respinta perché inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi promossa da nei Parte_1 confronti di;
CP_1
condanna la parte opponente a rifondere all'opposta le Parte_1 CP_1 spese di giudizio, liquidate in euro 4237 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA
e CPA se dovute, con distrazione delle stesse a favore dell'avv. NATIVI FRANCO
Milano, 11 dicembre 2025
Il Giudice
NA NU
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA NU ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42200/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 [...]
, elettivamente domiciliata in GALLERIA DEL CORSO N. 4 20100 MILANO presso il Parte_1 difensore avv. Parte_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATIVI FRANCO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA BERTHOUD 184 / 11 15069 SERRAVALLE SCRIVIA presso il difensore avv. NATIVI FRANCO
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI della PARTE OPPONENTE:
Voglia l'Ill.mo ,Tribunale, respinta ogni avversa eccezione, dichiarare
1-Legittima l'opposizione agli atti esecutivi, che, anche se , attualmente è avvenuto già da tempo , il rilascio , l'azione esecutiva è stata promossa con presunte notifiche mai fatte nella residenza dell'attrice, né nel luogo del locale da rilasciare ,ma solo con una prima comunicazione telefonica ed una effettiva notifica solo alla fine , a persona effettivamente delegata a riceverla .Tale rilascio è stato richiesto per il rilascio d'immobile locato per uso commerciale, adibito per il recupero socio lavorativo di disadattati, come dimostrato, e, quindi senza il rilascio preventivo, come per legge, delle 18 mensilità.
2-In merito alla ritardata presentazione dell'opposizione all'esecuzione, dichiarare che nessun ritardo c'è stato nella presentazione dell'atto ,imputabile solo alla Cancelleria, che ha ritenuto di assegnare a diverso giudice e sezione , dopo una prima assegnazione a giudice e sezione avvenuta nei termini
pagina 1 di 5
3-Dichiarare che tale risarcimento è dovuto per l'irregolarità della procedura esecutiva , risarcimento che nulla ha a che vedere con la richiesta risarcimento danni per la richiesta di rilascio immobile dodici anni prima del dovuto , anche se ottenuto con regolare sentenza e quindi, con notevole disagio anche per il reperimento veloce di altro immobile per ospitare la persona a lei affidata dal Tribunale di Milano,per il recupero socio -lavorativo e per il quale risarcimento pende procedimento dinanzi alla Corte D'Appello
4-Dichiarare che nessuna spesa di causa è dovuta alla controparte , come statuito in prima fase Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e secondo procedimento
CONCLUSIONI della PARTE OPPOSTA:
Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE di Milano, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, Voglia L'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni avversa istanza, eccezione e domanda
1) In ordine all'avversa opposizione agli atti esecutivi, dichiarare cessata la materia del contendere per essere stato eseguito il rilascio coatto dell'immobile;
2) in ordine all'avversa richiesta danni, accertata e dichiarata la legittimità dell'Ordinanza di convalida della licenza di finita locazione e della procedura esecutiva per il rilascio rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto ovvero inammissibile e non provata.
3) in ordine all'avversa domanda di riconoscimento dell'indennità di avviamento pari a 18 mensilità:
- nel rito - prendere atto della sentenza n. 583/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano nella causa civile iscritta al n. 23467/2024 RG, avente identico oggetto, avverso la quale pende impugnazione davanti alla Corte di Appello di Milano Sezione Terza Civile nel giudizio iscritto al n. 447/2025 RG, dichiarare la litispendenza e per l'effetto dichiarare inammissibile l'avversa domanda;
- nel merito - accertata e dichiarata la legittimità dell'Ordinanza di convalida della licenza di finita locazione e della procedura esecutiva per il rilascio rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto ovvero inammissibile e non provata. 4) Vinte le spese di causa anche per soccombenza virtuale, da liquidare allo scrivente difensore che si dichiara antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso depositato in data 29.7.2024 l'avv. ha proposto opposizione Parte_1 ex art. 617 c.p.c., chiedendo di sospendere l'esecuzione per rilascio ex art. 605 c.p.c. dell'immobile sito in Milano, Galleria del Corso n. 4, allegando la sua illegittimità, in quanto non preceduta dalla notifica o, comunque, da alcuna valida notifica dell'avviso di rilascio.
A fondamento dell'opposizione e della domanda di sospensione della esecuzione, ha allegato di aver ricevuto da nel febbraio 2024 la notifica a mezzo pec dell'ordinanza di convalida per Controparte_1
pagina 2 di 5 finita locazione dell'immobile sito in Milano, Galleria del Corso n. 4, nonché dell'atto di precetto e di aver appreso solo in data 26.6.2024, a seguito del primo accesso dell'Ufficiale giudiziario presso il bene, che la società aveva avviato l'esecuzione, non essendo mai stato a lei notificato il preavviso di rilascio;
al riguardo, il legale della controparte le aveva comunicato che lo stesso era stato regolarmente notificato dall'Ufficiale giudiziario in Roma, via Firenze n. 25, sede di uno degli studi legali dell'avv.
ove tuttavia non vi è alcun soggetto incaricato a ricevere gli atti. Pt_1
Si costituiva in giudizio l'opposta che contestava la ricostruzione avversaria e Controparte_1 chiedeva di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione, eccependo la tardività dell'opposizione proposta, atteso che l'avviso di differimento dell'esecuzione era del 25.6.2024, data del primo accesso dell'Ufficiale giudiziario, e che la parte opponente era a conoscenza dell'esecuzione intrapresa già da fine maggio, come dalla stessa esposto nell'atto di citazione del giudizio iscritto al RG n.
23467/2024. Deduceva, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione tardiva alla convalida di sfratto ai sensi dell'art 668, co. II, c.p.c. ed infine la carenza di interesse a coltivare la presente opposizione, atteso che l'immobile era nel frattempo stato rilasciato.
Il Giudice, con ordinanza del 22.8.2024, respingeva l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e condannava la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali della fase di opposizione, assegnando alla parte interessata termine fino al 10.12.2024 per l'introduzione del giudizio di merito mediante notificazione di atto di citazione.
Nei termini concessi veniva promosso procedimento per il giudizio di merito da parte dell'opponente, nel quale si costituiva l'odierna opposta.
Dopo alcuni rinvii disposti, all'udienza del 4.6.2025, sostituita da note scritte, il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale, fissava per il trattenimento in decisione della stessa l'udienza del
25.11.2025, assegnando alle parti i termini di rito ex art. 189 c.p.c. di gg. 60 per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, di gg 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di gg 15 per il deposito delle memorie di replica.
In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Anzitutto, si prende atto del fatto che in data 27.11.2024 l'Ufficiale Giudiziario di Milano ha eseguito il rilascio dell'immobile. E' quindi, sostanzialmente cessata la materia del contendere sull'opposizione agli atti esecutivi proposta, prendendosi atto del fatto che l'opponente non ha chiesto tale pronuncia, intendendo ottenere una pronuncia nel merito.
pagina 3 di 5 La stessa non può, tuttavia essere accolta, stante la fondatezza dell'eccezione di tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta.
Come noto, secondo la giurisprudenza di legittimità "in tema di opposizione agli atti esecutivi, ex art.
617 c.p.c., l'opponente ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione" (cfr. fra le molte, da ultimo Cass. civ., sez. III, n. 19932/2024).
Nel caso di specie, come evidenziato nell'ordinanza del 22.8.2024, in sede di udienza fissata per la delibazione dell'istanza di sospensione, la ricorrente ha allegato e dichiarato di essere venuta a conoscenza dell'inizio dell'esecuzione per rilascio e della asserita invalida notifica dell'avviso di sloggio - poiché effettuata presso il suo studio legale sito in Roma, via Firenze n. 25 - quantomeno dal
26.6.2024, allorquando l'Ufficiale giudiziario ha lasciato al portinaio un avviso con indicazione della nuova data di accesso per il rilascio fissata per il 3.9.2024.
L'ordinanza prosegue, riportando: invero, la conoscenza di tale asserito vizio notificatorio può essere collocata temporalmente addirittura in un momento antecedente, ossia a fine maggio, come si evince dalla lettura dell'atto di citazione del giudizio iscritto al RG n. 23467/2024 (doc. allegato al ricorso in opposizione), ove al paragrafo 16 afferma "A fine maggio l'avv. Nativi comunicava all'avv. Pt_1 di averle notificato a mezzo ufficiale giudiziario avviso di consegna locali per la data del 25 giugno, inviando tale notifica all'indirizzo di sede fiscale della citante e non alla sua residenza. Comunicava che l'atto era stato ritirato, ma si fa presente che l'immobile di via Firenze 25 a Roma, non dispone di portiere, né la citante ha autorizzato alcuno a ritirare per suo conto qualsivoglia atto giudiziario, per cui tale atto non è mai venuto in possesso della citante".
L'atto di citazione del giudizio iscritto al RG n. 23467/2024 è stato prodotto anche in questa fase del giudizio, così come è stato prodotto il verbale dell'udienza del 22.8.2024 (doc.8 e doc. 10 fasc. convenuta).
Pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi, depositata in data 29.7.2024, è tardiva, in quanto proposta oltre il termine perentorio di venti giorni da quando l'avv. ha avuto conoscenza dell'atto di Pt_1 rilascio, la cui notifica assume essere viziata.
Riguardo al fatto che l'opponente avrebbe depositato un'opposizione agli atti esecutivi prima del
29.7.2024, si rileva che dalla stessa documentazione prodotta dall'opponente si riscontra che l'atto di opposizione agli atti esecutivi depositato in data 1.7.2025 non è stato accettato, mentre quello che ha originato la procedura n. 6384/2024, da cui è scaturito il presente giudizio è stato depositato il pagina 4 di 5 29.7.2024 e solo su questo ci si può pronunciare in questa sede per valutare la data del deposito dell'atto (doc.4 fasc. opponente).
Pertanto, nessun risarcimento è dovuto per la dedotta irregolarità della procedura esecutiva.
Per il resto, si prende atto del fatto che la domanda per il riconoscimento di 18 mensilità è stata precedentemente proposta dall'attrice nel giudizio iscritto al n. 23467/2024 RG e rigettata dal
Tribunale con sentenza n. 583/2025. Detta sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello con pronuncia n. 2497/2025 del 17.09.2025, come documentato dall'opposta.
Detta domanda non è stata comunque riproposta, atteso che l'attrice ha dichiarato nelle conclusioni definitive che il risarcimento richiesto in questa sede nulla ha a che vedere con la richiesta risarcimento danni per la richiesta di rilascio immobile dodici anni prima del dovuto, anche se ottenuto con regolare sentenza e quindi, con notevole disagio anche per il reperimento veloce di altro immobile per ospitare la persona a lei affidata dal Tribunale di Milano, per il recupero socio - lavorativo e per il quale risarcimento pende procedimento dinanzi alla Corte D'Appello.
Sul punto non è quindi necessaria alcuna pronuncia.
L'opposizione va pertanto respinta perché inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi promossa da nei Parte_1 confronti di;
CP_1
condanna la parte opponente a rifondere all'opposta le Parte_1 CP_1 spese di giudizio, liquidate in euro 4237 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA
e CPA se dovute, con distrazione delle stesse a favore dell'avv. NATIVI FRANCO
Milano, 11 dicembre 2025
Il Giudice
NA NU
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