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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4879 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11473/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11473/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERVI Parte_1 C.F._1
ROBERTA ed elettivamente domiciliato in CORSO XXII MARZO 25 20129 MILANO presso il difensore avv. CERVI ROBERTA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAVERSO SILVIA Controparte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato in VIA BORRA N. 35 INTERNO 9 57126 LIVORNO presso il difensore avv. TRAVERSO SILVIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 25.02.2023, la signora Parte_1 conveniva in giudizio avanti al presente Tribunale, il , al fine di sentirsi Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito: Accertata e dichiarata la responsabilità del
[...] in persona del Sindaco pro- tempore, dell'evento lesivo avvenuto in data 07/03/2020 occorso CP_1 ra ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2051 c.c., ovvero Parte_1 art. 2043 c.c. - e, comunque, per ogni diverso titolo ravvisabile nella fattispecie in esame, per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro-tempore, a risarcire all'attrice tutti i Controparte_1 danni patrimoniali e non subiti dalla stessa conseguenti al sinistro per cui è causa, quantificabili in € 20.733,75 di cui: - € 496,00 per spese mediche documentate;
- € 14.273,00 quale danno biologico come da perizia del dott. Prof. in atti o quella diversa somma che verrà accertata a Persona_1 seguito dell'espletanda CTU medico-legale sulla persona dell'odierno attore o che sarà ritenuta di giustizia secondo una valutazione equitativa autonoma e personalizzata;
- € 5.964,75 quale invalidità
pagina 1 di 8 temporanea parziale come meglio indicata in atti e nella perizia del dott. Prof. o Persona_1 quella diversa somma che verrà accertata a seguito dell'espletanda CTU medic a dell'odierno attore o che sarà ritenuta di giustizia secondo una valutazione equitativa autonoma e personalizzata. La presente difesa precisa che le richieste analitiche tendono ad ottenere il risarcimento totale del danno reale e che, pertanto, si intendono estese ad eventuali poste integrative considerate dalla giurisprudenza evolutiva nel corso della lite, senza che ciò determini alcun mutamento della domanda risarcitoria in merito al medesimo fatto. Il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria per la parte non coperta da questi ultimi dalla data del sinistro all'effettivo saldo, oltre interessi ex art. 1284 comma IV L. 162 del 10.11.2014. in via istruttoria: ammettere prova per testi e per interpello su quanto dedotto in narrativa delle premesse da intendersi riportati in specifici capitoli di prova premettendone a ciascuno le parole " vero che". - si chiede ammettersi Consulenza Medico Legale da esperirsi sulla persona dell'esponente volta ad accertare l'entità dei danni tutti subiti dallo stesso e la loro riconducibilità eziologica al sinistro de quo;
la percentuale di invalidità permanente costituente danno biologico statico;
le ripercussioni, in ambito dinamico-relazionale-esistenziale, del danno biologico sulla capacità di esercitare le normali attività a carattere culturale, di svago, sociali, familiari e ricreative;
specificando l'entità di tale ipotizzata incidenza in termini di bassa, media, grave, gravissima incidenza ovvero con stima percentuale separata rispetto a quella proposta per il danno biologico;
nonché il tipo di assistenza specialistica e non di cui l'esponente necessiterà in futuro;
la congruità delle spese mediche sostenute e la durata e le eventuali spese di cura future precisandone la natura e la probabile entità. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre anche all'esito dell'attività difensiva avversaria. in ogni caso: Spese e competenze di causa maggiorate del 15% per spese generali ex art. D.M. 55/14 oltre iva e cpa, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio il contestando in fatto ed in diritto la domanda Controparte_1 attorea, rassegnando le conclusioni ivi riportate: “a) in via preliminare in rito, accertare e dichiarare d'ufficio l'improcedibilità della domanda giudiziale di parte attrice per violazione dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014, per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria, assegnando alle parti ex art. 3 comma I del citato decreto-legge, il termine per la comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione, fissando successiva udienza per la prosecuzione del giudizio;
b) nel merito, in tesi, assolvere il convenuto dalle domande avanzate dalla parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
c) nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità del convenuto ridurre l'importo Controparte_1 del danno risarcibile secondo quanto risulterà equo e dovuto in e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Concessi i termini di cui all'art.183, 6 comma, cpc, ed espletata la fase istruttoria con l'escussione dei testi e l'interrogatorio dell'attrice, veniva ammessa CTU medica sulla persona dell'attrice, all'esito della quale ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Parte attrice afferma che unitamente al figlio, IG il 7 marzo 2020 alle ore Parte_2
20 circa, all'uscita dall'Ospedale Auxologico San Luca di ove era ricoverato il marito,- CP_1 stava percorrendo a piedi Piazzale Brescia e, al fine di raggiungere la macchina del figlio, quando giunta all'altezza del civico 14 e dopo essere scesa dal marciapiede e quasi giunta alla pagina 2 di 8 vettura del figlio, rovinava improvvisamente a terra a causa dell'irregolarità del manto stradale - un dislivello di circa 5 cm - presente al limitare del marciapiede, non visibile e non segnalata da alcun cartello di pericolo e/o delimitazione.
La domanda di parte attrice merita di essere accolta. Il fatto storico, ovvero l'evento dannoso, ed il nesso causale tra questo ed il danno risultano provati, dai referti del pronto soccorso, dai documenti in atti e dall'istruttoria svolta.
Il teste Sig. all'udienza del 15.04.24 così affermava: “1) “Vero che in data Parte_2
07/03/2020 alle ore 20.00 circa, Lei unitamente alla IGa usciva dall'Ospedale Parte_1
Auxologico San Luca sito in Piazzale Brescia n. 20, ove era ricoverato suo padre, IG CP_1 [...] di cui alla fotografia che si rammost c. 13)”; RISPOSTA:CONFERM Tes_1
CIRCOSTANZA E PRECISO CHE ERO CON MIA DR.
4) “Vero che, in data 07/03/2020 alle ore 20.00 circa, Lei aveva parcheggiato la sua autovettura in corrispondenza del civico n. 14 di Piazzale Brescia, come da fotografia che si rammostra ? (sub. CP_1 doc. 17)”; RISPOSTA:CONFERMO CHE AVE CHEGGIATO VICINO AL CIVO 14 E RISPETTO ALLA FOTO SUB DOC.17 CHE MI VIENE RAMMOSTATO DOVE E' POSIZIONATA LA MACCHINA ROSSA CHE VIENE RAFFIGURATA.
5) “Vero che, in data 07/03/2020 alle ore 20.00 circa, in Piazzale Brescia, dopo essere scesa dallo scivolo del marciapiede in corrispondenza del civico n. 14, la IGa si avvicinava al margine Parte_1 destro della carreggiata per salire sulla Sua autovettura lato ome da fotografia che si rammostra?”; RISPOSTA: PRECISO CHE ERO CON MIA DR LEGGERMENTE DIETRO IN QUANTO MI ERA SQUILLATO IL CELLULARE, HO VISTO LA STESSA SCENDERE DAL PASSO CARRAIO DIRIGERSI VERSO L'AUTO E PRIMA DI ARRIVARE ALLA STESSA E' CADUTA VICINO AL MARGINE DESTRO DELLA CARREGGIATA.
6) “Vero che in data 07/03/2020 alle ore 20.00, in Piazzale Brescia, vedeva cadere la IGa
[...] nel luogo individuato dalle fotografie che si rammostrano ?(doc. 18)?”; RIS Parte_1
CONFEMRO DI AVERE VISTO MIA DR A CIRCA 1/1.5 MT. Persona_2
7) “Vero che in data 07/03/2020 alle ore 20.00 in Piazzale Brescia n. 14, si avvicinava alla CP_1
IGa per soccorrerla e notava l'irregolarità del manto le?”; RISPOSTA: Parte_1
CONFEMRO LA CIRCOSTANZA E PRECISO CHE NEL PUNTO IN CUI E' CADUTA VI ERA UN AVVALLAMNETO. 8) “Vero che l'irregolarità del manto stradale di cui al capitolo precedente era costituita da una buca/dislivello di almeno 5 cm con margine irregolare e frastagliato, come da fotografie che si rammostrano?” (doc. 1 atto di citazione e docc. 19,20, 21,22,23,24 e 25); RISPOSTA: CONFERMO LE FOTO CHE MI VENGONO MOSTRATE E PRECISO DI AVERLE FATTE IO IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA CADUTA, CONFEMRO LA PROFONDITA' DEL DISLIVELLO DI CIRCA 5 CM. 10) “Vero che in data 07/03/2020 alle ore 20.00 la carreggiata stradale in prossimità del margine destro di Piazzale Brescia nei pressi del civico n. 14 era illuminata?”; RISPOSTA:NON ERA ILLUMINATA. 12) “Vero che in data 07/03/2020 alle ore 20.00, in Piazzale Brescia n. 14, la signora CP_1 dopo la caduta lamentava un forte dolore al piede sinistro?”; RISPOST FEMRO IL Parte_1
DOLORE AL PIEDE SINISTRO. capitolo 15) “Vero che, in data 07/03/2020 alle ore 20.00 circa, all'altezza civico n. 14 di Piazzale Brescia a ove aveva parcheggiato la sua autovettura, il dissesto/ buca teatro del sinistro, era CP_1
pagina 3 di 8 coperto da terriccio e fogliame?”. RISPOSTA: CONFERMO CHE LA BUCA ERA COPERTA DA TERRICCIO E FOGLIAME. VERBALE FIRMATO TELEMATICAMENTE”
Anche l'interrogatorio dell'attrice ha chiarito la dinamica della caduta confermando le ragioni della stessa, difatti così affermava all'udienza del 15.04.24: “ 1. “vero che il giorno 7 marzo 2020 intorno alle ore 20,00, percorreva a piedi il Piazzale Brescia in;
RISPOSTA: CONFERMO E CP_1
PRECISO CHE ERO IN COMPAGNIA DI MIO FIGLIO, LUI INIZIALMENTE ERA DAVANTI A ME, MA POI SONO ARRIVATA PRIMA ALLA MACCHINA IN QUANTO LUI SI ERA FERMATO PER RISPONDERE AL CELLULARE E QUANTO SONO CADUTA LUI ERA APPENA DIETRO/DI FIANCO A CIRCA 1MT.
3. “vero che sul luogo, ossia piazzale Brescia all'altezza del civico 14, sono presenti lampioni che rendono visibile il tratto percorso”; RISPOSTA: NON RICORDO DELLA PRESENZA DEI LAMPIONI, POSSO DIRE CHE ERA ABBASTANZA BUIO.
4. “vero che nel tratto di attraversamento del Piazzale Brescia, all'altezza del civico 14, erano assenti terriccio e fogliame”; RISPOSTA: PRECISO CHE ERO SUL MARCIAPIEDE E NON VI ERA TERRICCIO O FOGLIAME.
5. “vero che la caduta si verificava nel mentre scendeva dal marciapiede per dirigersi verso l'autovettura di proprietà del sig. parcheggiata lungo il marciapiede”. RISPOSTA: Parte_2
NEGO LA CIRCOSTANZA E P NO SCESA DAL MARCIAPIEDE DAL PASSO CARRAIO CHE MI SEMBRA SIA PRORPIO AL CIVICO N.14, PER DIRIGERMI VERSO L'AUTO INIDCATA NEL CAPITOLO CHE SI TROVAVA PARCHEGGIATA SUL LATO DEL CIVICO 14. VERBALE FIRMATO TELEMATICAMENTE “
Il teste ha riconosciuto lo stato dei luoghi e il punto in cui è caduta l'attrice confermando la presenza di una buca/dislivello di circa 5 cm vicino al margine destro della carreggiata, e che non era visibile in quanto non illuminata e coperta da fogliame e terriccio.
La difesa del tra i tanti rilievi, eccepisce che vi sia una discrepanza nella descrizione CP_1 dei fatti tra quanto riferito da parte attrice e il testimone per quanto concerne la presenza di terriccio e fogliame nella buca, ma esaminando le domande e le risposte si evince che l'attrice e il teste hanno risposto a delle domande diverse, l'attrice riferendosi al marciapiede afferma l'assenza del terriccio e fogliame, mentre il teste risponde sulla presenza di questi nella buca affermandone la presenza. Pertanto, avendo le domande contenuto diverso inevitabilmente hanno comportato una risposta diversa. Infine, il non ha dato prova di una responsabilità dell'attrice per avere tenuto un CP_1 comportamento imprudente e per non avere prestato la dovuta attenzione, rilevato che la sig.ra non avrebbe potuto avvedersi della buca tenuto conto che questa era Parte_1 posizionata tra l'auto parcheggiata e il margine del marciapiede in una zona buia e coperta da terriccio e fogliame. Infine, si rileva che il ha provveduto ad eliminare la buca così come viene CP_1 rappresentato dalle foto prodotte dall'attrice.
In conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte "la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia pagina 4 di 8 della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante". La Suprema Corte ha altresì chiarito che "la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso pur dovendo dette circostanze, proprio perché solo sintomatiche, essere CP_1 sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito". Appare indubbio che nel caso di specie il sinistro, e avvenuto su una strada che si trova nel perimetro urbano, ed ha avuto luogo ove sussiste in concreto la condizioni di custodia cui fa riferimento la Suprema Corte. Infine, non può essere ritenuto che l'attrice abbia tenuto un comportamento colpevole, la stessa non poteva accorgersi della buca a causa della scarsa visibilità e della carente illuminazione, la Cassazione riconosce il comportamento del pedone come causa della caduta solo nel caso in cui esso “avesse carattere di eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità e fosse da solo idoneo a produrre l'evento, escludendo altri fattori concorrenti” (ordinanza 456/2021). In ragione di quanto sopra esposto il essendo il proprietario e il soggetto che aveva CP_1 il potere di custodia, deve ritenersi responsabile e tenuto, ex art. 2051 c.c., a risarcire all'attrice tutti i danni da quest'ultima subiti conseguentemente ai predetti accadimenti.
Anche la CTU espletata ha confermato la compatibilità dell'evento lesivo con le modalità di accadimento del fatto e la stretta connessione temporale. Nel caso di specie risulta dalla consulenza medico legale che in conseguenza del sinistro l'attrice ha riportato “frattura-lussazione della tibio-tarsica sinistra, produttiva di frattura scomposta pluriframmentaria diametaepifisaria distale del perone”. Il ctu, considerata complessivamente la vicenda sanitaria dell'attrice, ha individuato una inabilità temporanea totale di 4 giorni, parziale al 75% di giorni 40, di giorni 30 in forma parziale al 50% e di ulteriori giorni 30 in forma parziale al 25%, e una decurtazione della efficienza psicofisica pari al 11 %. Non sono state riconosciute spese per diagnosi e cure.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU devono essere condivise e quindi fatte proprie in quanto espressione di un percorso logico ed argomentativo immune da rilievi. Inoltre, occorre rilevare che i CTP non hanno formulato alcuna nota critica all'elaborato peritale.
pagina 5 di 8 Per ciò che attiene alla liquidazione del danno connesso a tali lesioni, va, preliminarmente, considerato l'indirizzo assunto dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha recentemente mutato il precedente indirizzo con la sentenza del 10 novembre 2020 n. 25164 Sez.3 Cass., che conferma il recente orientamento espresso da Cass. Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513 e ribadito in Cass. Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 2461, ponendosi in linea di netta discontinuità con i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle celebri sentenze di “San Martino” dell'11 novembre 2008. La predetta sentenza, allineandosi alle richiamate pronunce del 2018 e del 2020, ribadisce con chiarezza che il danno morale si atteggia come voce dotata di autonomia giuridica, che non deve considerarsi inclusa nel danno biologico. Invero, il danno biologico si connota come pregiudizio alla salute, incidente sulle vicende dinamico-relazionali della vita e, pertanto, accertabile mediante supporto medico-legale; il danno morale si qualifica, invece, come sofferenza che intinge esclusivamente la sfera interiore del danneggiato e non è misurabile mediante ausili di carattere tecnico, posto che difetta di base organica. Pertanto, mentre il Giudice deve attenersi per liquidare il danno biologico al sistema tabellare, per il danno morale deve verificare se il danneggiato e meritevole di un compenso aggiuntivo quale dolore dell'animo. Inoltre, precisa che la personalizzazione rappresenta un'operazione distinta dalla liquidazione del danno morale, posto che i due momenti di calcolo attengono a voci e fasi aventi natura e funzione differenti. Nel procedere alla determinazione del danno alla salute, pertanto, il giudice di merito deve non solo accertare la sussistenza di un eventuale concorso del danno relazionale alla salute e del danno interiore morale, ma anche valutare se esistono i presupposti concreti e specifici per personalizzare il danno biologico, attenendosi al sistema tabellare per le relative operazioni quantificatorie. Infine, la sentenza precisa che, inerendo il danno morale ad un bene immateriale, ai fini probatori le massime di esperienza acquistano particolare risalto. Difatti il meccanismo tabellare sopra richiamato, previsto dalla legge per la liquidazione del danno alla salute, si fonda su un ragionamento presuntivo ancorato a regole esperienziali, alla stregua delle quali ad ogni tipo di lesione corrisponde, in via ordinaria e sulla base dell'id quod plerumque accidit, una specifica menomazione di carattere dinamico-relazionale. La Corte precisa che in ogni caso il ricorso alla prova presuntiva non deve, tuttavia, sostituire l'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2697 c.c. di allegazione di tutte le circostanze concretamente idonee a ricomporre la serie causale dei fatti noti, mediante la quale risalire al fatto ignoto. In tal modo, la Corte nega la figura del danno in re ipsa, in forza della quale il danno integrerebbe una conseguenza necessaria e inevitabile della lesione, di talché la prova di quest'ultima renderebbe superflua la dimostrazione del pregiudizio sofferto. Vi è l'esigenza di evitare automatismi risarcitori, contrastanti con la funzione prevalentemente riparatoria assolta, nel nostro ordinamento giuridico, dal sistema della responsabilità civile, secondo la quale il risarcimento del danno non può essere concesso se non come conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ai sensi del combinato di cui agli artt. 1223 e 2056 c.c.
Ciò premesso, per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, questo Giudice ritiene che gli importi standard indicati nella tabella milanese (2024) a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza psicofisica interiore, con l'aumento del 25% ivi prevista, appaiono congrui in relazione alla fattispecie concreta come base di calcolo per la liquidazione complessiva del danno non patrimoniale subito dall'attrice, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della natura della malattia e di pagina 6 di 8 quanto accertato nella CTU svolta -che ha determinato una sofferenza soggettiva media nel corso della inabilità temporanea -, pertanto, si ritiene di quantificare il danno non patrimoniale subito dall'attrice nella somma di € 25.087,50.
Sulle predette somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (07.03.2020) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 07.03.2020 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in ragione della somma effettivamente attribuita all'attrice, seguono la soccombenza;
secondo il medesimo criterio le spese della CTU, già liquidata con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico del convenuto.
A tali spese vanno aggiunte anche quelle sostenute per il CTP pari ad € 366,00 – che vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue - atteso che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica e le spese sostenute per l'espletamento della stessa rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass.9549/2009). Come altresì chiarito, tali costi costituiscono “spese giudiziali” e non componenti del danno da risarcire sicchè le relative somme devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente e vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
pagina 7 di 8 • In accoglimento delle domande attoree, condanna il convenuto a Controparte_1 corrispondere all'attrice la somma di € 25.584,50 quale danno non patrimoniale oltre agli interessi come specificato in motivazione;
• condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate Controparte_1 in € 5.077,00 per compenso professionale, e in € 630,00 per spese, oltre al 15 % per rimborso spese generali, CPA e IVA, da distrarsi a favore dell'avv.Roberta Cervi dichiaratasi antistataria. Pone definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU, già liquidate con separato decreto. Milano, 16 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11473/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERVI Parte_1 C.F._1
ROBERTA ed elettivamente domiciliato in CORSO XXII MARZO 25 20129 MILANO presso il difensore avv. CERVI ROBERTA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAVERSO SILVIA Controparte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato in VIA BORRA N. 35 INTERNO 9 57126 LIVORNO presso il difensore avv. TRAVERSO SILVIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 25.02.2023, la signora Parte_1 conveniva in giudizio avanti al presente Tribunale, il , al fine di sentirsi Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito: Accertata e dichiarata la responsabilità del
[...] in persona del Sindaco pro- tempore, dell'evento lesivo avvenuto in data 07/03/2020 occorso CP_1 ra ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2051 c.c., ovvero Parte_1 art. 2043 c.c. - e, comunque, per ogni diverso titolo ravvisabile nella fattispecie in esame, per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro-tempore, a risarcire all'attrice tutti i Controparte_1 danni patrimoniali e non subiti dalla stessa conseguenti al sinistro per cui è causa, quantificabili in € 20.733,75 di cui: - € 496,00 per spese mediche documentate;
- € 14.273,00 quale danno biologico come da perizia del dott. Prof. in atti o quella diversa somma che verrà accertata a Persona_1 seguito dell'espletanda CTU medico-legale sulla persona dell'odierno attore o che sarà ritenuta di giustizia secondo una valutazione equitativa autonoma e personalizzata;
- € 5.964,75 quale invalidità
pagina 1 di 8 temporanea parziale come meglio indicata in atti e nella perizia del dott. Prof. o Persona_1 quella diversa somma che verrà accertata a seguito dell'espletanda CTU medic a dell'odierno attore o che sarà ritenuta di giustizia secondo una valutazione equitativa autonoma e personalizzata. La presente difesa precisa che le richieste analitiche tendono ad ottenere il risarcimento totale del danno reale e che, pertanto, si intendono estese ad eventuali poste integrative considerate dalla giurisprudenza evolutiva nel corso della lite, senza che ciò determini alcun mutamento della domanda risarcitoria in merito al medesimo fatto. Il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria per la parte non coperta da questi ultimi dalla data del sinistro all'effettivo saldo, oltre interessi ex art. 1284 comma IV L. 162 del 10.11.2014. in via istruttoria: ammettere prova per testi e per interpello su quanto dedotto in narrativa delle premesse da intendersi riportati in specifici capitoli di prova premettendone a ciascuno le parole " vero che". - si chiede ammettersi Consulenza Medico Legale da esperirsi sulla persona dell'esponente volta ad accertare l'entità dei danni tutti subiti dallo stesso e la loro riconducibilità eziologica al sinistro de quo;
la percentuale di invalidità permanente costituente danno biologico statico;
le ripercussioni, in ambito dinamico-relazionale-esistenziale, del danno biologico sulla capacità di esercitare le normali attività a carattere culturale, di svago, sociali, familiari e ricreative;
specificando l'entità di tale ipotizzata incidenza in termini di bassa, media, grave, gravissima incidenza ovvero con stima percentuale separata rispetto a quella proposta per il danno biologico;
nonché il tipo di assistenza specialistica e non di cui l'esponente necessiterà in futuro;
la congruità delle spese mediche sostenute e la durata e le eventuali spese di cura future precisandone la natura e la probabile entità. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre anche all'esito dell'attività difensiva avversaria. in ogni caso: Spese e competenze di causa maggiorate del 15% per spese generali ex art. D.M. 55/14 oltre iva e cpa, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio il contestando in fatto ed in diritto la domanda Controparte_1 attorea, rassegnando le conclusioni ivi riportate: “a) in via preliminare in rito, accertare e dichiarare d'ufficio l'improcedibilità della domanda giudiziale di parte attrice per violazione dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014, per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria, assegnando alle parti ex art. 3 comma I del citato decreto-legge, il termine per la comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione, fissando successiva udienza per la prosecuzione del giudizio;
b) nel merito, in tesi, assolvere il convenuto dalle domande avanzate dalla parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
c) nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità del convenuto ridurre l'importo Controparte_1 del danno risarcibile secondo quanto risulterà equo e dovuto in e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Concessi i termini di cui all'art.183, 6 comma, cpc, ed espletata la fase istruttoria con l'escussione dei testi e l'interrogatorio dell'attrice, veniva ammessa CTU medica sulla persona dell'attrice, all'esito della quale ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Parte attrice afferma che unitamente al figlio, IG il 7 marzo 2020 alle ore Parte_2
20 circa, all'uscita dall'Ospedale Auxologico San Luca di ove era ricoverato il marito,- CP_1 stava percorrendo a piedi Piazzale Brescia e, al fine di raggiungere la macchina del figlio, quando giunta all'altezza del civico 14 e dopo essere scesa dal marciapiede e quasi giunta alla pagina 2 di 8 vettura del figlio, rovinava improvvisamente a terra a causa dell'irregolarità del manto stradale - un dislivello di circa 5 cm - presente al limitare del marciapiede, non visibile e non segnalata da alcun cartello di pericolo e/o delimitazione.
La domanda di parte attrice merita di essere accolta. Il fatto storico, ovvero l'evento dannoso, ed il nesso causale tra questo ed il danno risultano provati, dai referti del pronto soccorso, dai documenti in atti e dall'istruttoria svolta.
Il teste Sig. all'udienza del 15.04.24 così affermava: “1) “Vero che in data Parte_2
07/03/2020 alle ore 20.00 circa, Lei unitamente alla IGa usciva dall'Ospedale Parte_1
Auxologico San Luca sito in Piazzale Brescia n. 20, ove era ricoverato suo padre, IG CP_1 [...] di cui alla fotografia che si rammost c. 13)”; RISPOSTA:CONFERM Tes_1
CIRCOSTANZA E PRECISO CHE ERO CON MIA DR.
4) “Vero che, in data 07/03/2020 alle ore 20.00 circa, Lei aveva parcheggiato la sua autovettura in corrispondenza del civico n. 14 di Piazzale Brescia, come da fotografia che si rammostra ? (sub. CP_1 doc. 17)”; RISPOSTA:CONFERMO CHE AVE CHEGGIATO VICINO AL CIVO 14 E RISPETTO ALLA FOTO SUB DOC.17 CHE MI VIENE RAMMOSTATO DOVE E' POSIZIONATA LA MACCHINA ROSSA CHE VIENE RAFFIGURATA.
5) “Vero che, in data 07/03/2020 alle ore 20.00 circa, in Piazzale Brescia, dopo essere scesa dallo scivolo del marciapiede in corrispondenza del civico n. 14, la IGa si avvicinava al margine Parte_1 destro della carreggiata per salire sulla Sua autovettura lato ome da fotografia che si rammostra?”; RISPOSTA: PRECISO CHE ERO CON MIA DR LEGGERMENTE DIETRO IN QUANTO MI ERA SQUILLATO IL CELLULARE, HO VISTO LA STESSA SCENDERE DAL PASSO CARRAIO DIRIGERSI VERSO L'AUTO E PRIMA DI ARRIVARE ALLA STESSA E' CADUTA VICINO AL MARGINE DESTRO DELLA CARREGGIATA.
6) “Vero che in data 07/03/2020 alle ore 20.00, in Piazzale Brescia, vedeva cadere la IGa
[...] nel luogo individuato dalle fotografie che si rammostrano ?(doc. 18)?”; RIS Parte_1
CONFEMRO DI AVERE VISTO MIA DR A CIRCA 1/1.5 MT. Persona_2
7) “Vero che in data 07/03/2020 alle ore 20.00 in Piazzale Brescia n. 14, si avvicinava alla CP_1
IGa per soccorrerla e notava l'irregolarità del manto le?”; RISPOSTA: Parte_1
CONFEMRO LA CIRCOSTANZA E PRECISO CHE NEL PUNTO IN CUI E' CADUTA VI ERA UN AVVALLAMNETO. 8) “Vero che l'irregolarità del manto stradale di cui al capitolo precedente era costituita da una buca/dislivello di almeno 5 cm con margine irregolare e frastagliato, come da fotografie che si rammostrano?” (doc. 1 atto di citazione e docc. 19,20, 21,22,23,24 e 25); RISPOSTA: CONFERMO LE FOTO CHE MI VENGONO MOSTRATE E PRECISO DI AVERLE FATTE IO IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA CADUTA, CONFEMRO LA PROFONDITA' DEL DISLIVELLO DI CIRCA 5 CM. 10) “Vero che in data 07/03/2020 alle ore 20.00 la carreggiata stradale in prossimità del margine destro di Piazzale Brescia nei pressi del civico n. 14 era illuminata?”; RISPOSTA:NON ERA ILLUMINATA. 12) “Vero che in data 07/03/2020 alle ore 20.00, in Piazzale Brescia n. 14, la signora CP_1 dopo la caduta lamentava un forte dolore al piede sinistro?”; RISPOST FEMRO IL Parte_1
DOLORE AL PIEDE SINISTRO. capitolo 15) “Vero che, in data 07/03/2020 alle ore 20.00 circa, all'altezza civico n. 14 di Piazzale Brescia a ove aveva parcheggiato la sua autovettura, il dissesto/ buca teatro del sinistro, era CP_1
pagina 3 di 8 coperto da terriccio e fogliame?”. RISPOSTA: CONFERMO CHE LA BUCA ERA COPERTA DA TERRICCIO E FOGLIAME. VERBALE FIRMATO TELEMATICAMENTE”
Anche l'interrogatorio dell'attrice ha chiarito la dinamica della caduta confermando le ragioni della stessa, difatti così affermava all'udienza del 15.04.24: “ 1. “vero che il giorno 7 marzo 2020 intorno alle ore 20,00, percorreva a piedi il Piazzale Brescia in;
RISPOSTA: CONFERMO E CP_1
PRECISO CHE ERO IN COMPAGNIA DI MIO FIGLIO, LUI INIZIALMENTE ERA DAVANTI A ME, MA POI SONO ARRIVATA PRIMA ALLA MACCHINA IN QUANTO LUI SI ERA FERMATO PER RISPONDERE AL CELLULARE E QUANTO SONO CADUTA LUI ERA APPENA DIETRO/DI FIANCO A CIRCA 1MT.
3. “vero che sul luogo, ossia piazzale Brescia all'altezza del civico 14, sono presenti lampioni che rendono visibile il tratto percorso”; RISPOSTA: NON RICORDO DELLA PRESENZA DEI LAMPIONI, POSSO DIRE CHE ERA ABBASTANZA BUIO.
4. “vero che nel tratto di attraversamento del Piazzale Brescia, all'altezza del civico 14, erano assenti terriccio e fogliame”; RISPOSTA: PRECISO CHE ERO SUL MARCIAPIEDE E NON VI ERA TERRICCIO O FOGLIAME.
5. “vero che la caduta si verificava nel mentre scendeva dal marciapiede per dirigersi verso l'autovettura di proprietà del sig. parcheggiata lungo il marciapiede”. RISPOSTA: Parte_2
NEGO LA CIRCOSTANZA E P NO SCESA DAL MARCIAPIEDE DAL PASSO CARRAIO CHE MI SEMBRA SIA PRORPIO AL CIVICO N.14, PER DIRIGERMI VERSO L'AUTO INIDCATA NEL CAPITOLO CHE SI TROVAVA PARCHEGGIATA SUL LATO DEL CIVICO 14. VERBALE FIRMATO TELEMATICAMENTE “
Il teste ha riconosciuto lo stato dei luoghi e il punto in cui è caduta l'attrice confermando la presenza di una buca/dislivello di circa 5 cm vicino al margine destro della carreggiata, e che non era visibile in quanto non illuminata e coperta da fogliame e terriccio.
La difesa del tra i tanti rilievi, eccepisce che vi sia una discrepanza nella descrizione CP_1 dei fatti tra quanto riferito da parte attrice e il testimone per quanto concerne la presenza di terriccio e fogliame nella buca, ma esaminando le domande e le risposte si evince che l'attrice e il teste hanno risposto a delle domande diverse, l'attrice riferendosi al marciapiede afferma l'assenza del terriccio e fogliame, mentre il teste risponde sulla presenza di questi nella buca affermandone la presenza. Pertanto, avendo le domande contenuto diverso inevitabilmente hanno comportato una risposta diversa. Infine, il non ha dato prova di una responsabilità dell'attrice per avere tenuto un CP_1 comportamento imprudente e per non avere prestato la dovuta attenzione, rilevato che la sig.ra non avrebbe potuto avvedersi della buca tenuto conto che questa era Parte_1 posizionata tra l'auto parcheggiata e il margine del marciapiede in una zona buia e coperta da terriccio e fogliame. Infine, si rileva che il ha provveduto ad eliminare la buca così come viene CP_1 rappresentato dalle foto prodotte dall'attrice.
In conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte "la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia pagina 4 di 8 della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante". La Suprema Corte ha altresì chiarito che "la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso pur dovendo dette circostanze, proprio perché solo sintomatiche, essere CP_1 sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito". Appare indubbio che nel caso di specie il sinistro, e avvenuto su una strada che si trova nel perimetro urbano, ed ha avuto luogo ove sussiste in concreto la condizioni di custodia cui fa riferimento la Suprema Corte. Infine, non può essere ritenuto che l'attrice abbia tenuto un comportamento colpevole, la stessa non poteva accorgersi della buca a causa della scarsa visibilità e della carente illuminazione, la Cassazione riconosce il comportamento del pedone come causa della caduta solo nel caso in cui esso “avesse carattere di eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità e fosse da solo idoneo a produrre l'evento, escludendo altri fattori concorrenti” (ordinanza 456/2021). In ragione di quanto sopra esposto il essendo il proprietario e il soggetto che aveva CP_1 il potere di custodia, deve ritenersi responsabile e tenuto, ex art. 2051 c.c., a risarcire all'attrice tutti i danni da quest'ultima subiti conseguentemente ai predetti accadimenti.
Anche la CTU espletata ha confermato la compatibilità dell'evento lesivo con le modalità di accadimento del fatto e la stretta connessione temporale. Nel caso di specie risulta dalla consulenza medico legale che in conseguenza del sinistro l'attrice ha riportato “frattura-lussazione della tibio-tarsica sinistra, produttiva di frattura scomposta pluriframmentaria diametaepifisaria distale del perone”. Il ctu, considerata complessivamente la vicenda sanitaria dell'attrice, ha individuato una inabilità temporanea totale di 4 giorni, parziale al 75% di giorni 40, di giorni 30 in forma parziale al 50% e di ulteriori giorni 30 in forma parziale al 25%, e una decurtazione della efficienza psicofisica pari al 11 %. Non sono state riconosciute spese per diagnosi e cure.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU devono essere condivise e quindi fatte proprie in quanto espressione di un percorso logico ed argomentativo immune da rilievi. Inoltre, occorre rilevare che i CTP non hanno formulato alcuna nota critica all'elaborato peritale.
pagina 5 di 8 Per ciò che attiene alla liquidazione del danno connesso a tali lesioni, va, preliminarmente, considerato l'indirizzo assunto dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha recentemente mutato il precedente indirizzo con la sentenza del 10 novembre 2020 n. 25164 Sez.3 Cass., che conferma il recente orientamento espresso da Cass. Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513 e ribadito in Cass. Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 2461, ponendosi in linea di netta discontinuità con i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle celebri sentenze di “San Martino” dell'11 novembre 2008. La predetta sentenza, allineandosi alle richiamate pronunce del 2018 e del 2020, ribadisce con chiarezza che il danno morale si atteggia come voce dotata di autonomia giuridica, che non deve considerarsi inclusa nel danno biologico. Invero, il danno biologico si connota come pregiudizio alla salute, incidente sulle vicende dinamico-relazionali della vita e, pertanto, accertabile mediante supporto medico-legale; il danno morale si qualifica, invece, come sofferenza che intinge esclusivamente la sfera interiore del danneggiato e non è misurabile mediante ausili di carattere tecnico, posto che difetta di base organica. Pertanto, mentre il Giudice deve attenersi per liquidare il danno biologico al sistema tabellare, per il danno morale deve verificare se il danneggiato e meritevole di un compenso aggiuntivo quale dolore dell'animo. Inoltre, precisa che la personalizzazione rappresenta un'operazione distinta dalla liquidazione del danno morale, posto che i due momenti di calcolo attengono a voci e fasi aventi natura e funzione differenti. Nel procedere alla determinazione del danno alla salute, pertanto, il giudice di merito deve non solo accertare la sussistenza di un eventuale concorso del danno relazionale alla salute e del danno interiore morale, ma anche valutare se esistono i presupposti concreti e specifici per personalizzare il danno biologico, attenendosi al sistema tabellare per le relative operazioni quantificatorie. Infine, la sentenza precisa che, inerendo il danno morale ad un bene immateriale, ai fini probatori le massime di esperienza acquistano particolare risalto. Difatti il meccanismo tabellare sopra richiamato, previsto dalla legge per la liquidazione del danno alla salute, si fonda su un ragionamento presuntivo ancorato a regole esperienziali, alla stregua delle quali ad ogni tipo di lesione corrisponde, in via ordinaria e sulla base dell'id quod plerumque accidit, una specifica menomazione di carattere dinamico-relazionale. La Corte precisa che in ogni caso il ricorso alla prova presuntiva non deve, tuttavia, sostituire l'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2697 c.c. di allegazione di tutte le circostanze concretamente idonee a ricomporre la serie causale dei fatti noti, mediante la quale risalire al fatto ignoto. In tal modo, la Corte nega la figura del danno in re ipsa, in forza della quale il danno integrerebbe una conseguenza necessaria e inevitabile della lesione, di talché la prova di quest'ultima renderebbe superflua la dimostrazione del pregiudizio sofferto. Vi è l'esigenza di evitare automatismi risarcitori, contrastanti con la funzione prevalentemente riparatoria assolta, nel nostro ordinamento giuridico, dal sistema della responsabilità civile, secondo la quale il risarcimento del danno non può essere concesso se non come conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ai sensi del combinato di cui agli artt. 1223 e 2056 c.c.
Ciò premesso, per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, questo Giudice ritiene che gli importi standard indicati nella tabella milanese (2024) a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza psicofisica interiore, con l'aumento del 25% ivi prevista, appaiono congrui in relazione alla fattispecie concreta come base di calcolo per la liquidazione complessiva del danno non patrimoniale subito dall'attrice, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della natura della malattia e di pagina 6 di 8 quanto accertato nella CTU svolta -che ha determinato una sofferenza soggettiva media nel corso della inabilità temporanea -, pertanto, si ritiene di quantificare il danno non patrimoniale subito dall'attrice nella somma di € 25.087,50.
Sulle predette somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (07.03.2020) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 07.03.2020 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in ragione della somma effettivamente attribuita all'attrice, seguono la soccombenza;
secondo il medesimo criterio le spese della CTU, già liquidata con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico del convenuto.
A tali spese vanno aggiunte anche quelle sostenute per il CTP pari ad € 366,00 – che vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue - atteso che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica e le spese sostenute per l'espletamento della stessa rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass.9549/2009). Come altresì chiarito, tali costi costituiscono “spese giudiziali” e non componenti del danno da risarcire sicchè le relative somme devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente e vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
pagina 7 di 8 • In accoglimento delle domande attoree, condanna il convenuto a Controparte_1 corrispondere all'attrice la somma di € 25.584,50 quale danno non patrimoniale oltre agli interessi come specificato in motivazione;
• condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate Controparte_1 in € 5.077,00 per compenso professionale, e in € 630,00 per spese, oltre al 15 % per rimborso spese generali, CPA e IVA, da distrarsi a favore dell'avv.Roberta Cervi dichiaratasi antistataria. Pone definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU, già liquidate con separato decreto. Milano, 16 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta
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