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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/07/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 538/2022 R.G., avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento e vertente
[...]
in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso Parte_1
dall'Agostino Parisi e dall'avv. Domenico Pace in virtù di mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio degli stessi domiciliato;
- OPPONENTE -
E
in persona del procuratore speciale, TR
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bavasso in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- OPPOSTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 21-2-2022 la società
[...]
agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 TR
al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della cartella di
[...]
pagamento n. 03420200024146759001 emessa dall' TR
, in qualità di Agente della riscossione per la Provincia di Cosenza e
[...]
notificata in data 1-2-2022, con la quale le era stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 18.142,42.
In particolare, la società opponente allegava a fondamento dell'opposizione che:
- in data 1-2-2022 , in qualità di Agente della TR
riscossione per la Provincia di Cosenza, le aveva notificato, in qualità di coobbligato, la cartella di pagamento n. 03420200024146759001, con la quale le aveva intimato il pagamento entro sessanta giorni dalla notifica dell'importo complessivo di euro 18.142,42 in virtù del ruolo n. 2020/003751 relativo a sanzioni amministrative anno 2020, come specificate nel verbale del Ministero del
Lavoro n. 12156 del 26-5-2019;
2 - dalla lettura della cartella di pagamento non era possibile comprendere le ragioni della pretesa creditoria, potendosi solamente desumere che la cartella si fondava sul verbale del Ministero del Lavoro n. 12156, avente ad oggetto sanzioni amministrative relative all'anno 2020, di cui ignorava l'esistenza, in quanto non le era stato mai notificato;
- la cartella notificata era nulla per i seguenti motivi: a) incompetenza per territorio dell'Agente della riscossione per la Provincia di Cosenza che la aveva emessa;
b) mancata notifica dell'atto presupposto, costituito dal verbale del
Ministero del lavoro del 26-5-2019 in virtù della quale l'Ente impositore aveva iscritto a ruolo la somma richiesta in pagamento e l' Controparte_2
aveva notificato la cartella.
Alla luce di tali premesse, l'opponente chiedeva che la cartella di pagamento impugnata venisse dichiarata nulla e/o illegittima perché emessa da un Agente della riscossione territorialmente incompetente e, quindi, privo di potere, e perché la sua notifica non era stata preceduta dalla notificazione dell'atto presupposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20-5-2022 si costituiva in giudizio l' , che in via preliminare chiedeva TR
che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio, a cura della società opponente, nei confronti dell'Ente impositore, cui erano riferibilità le attività relative alla notifica/omessa notifica dell'atto presupposto e la trasmissione del ruolo all' territorialmente Controparte_3
competente, e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione, tenendo indenne l' da qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lite, Controparte_2
evidenziando che le norme invocate dalla società opponente erano inerenti alla fase di accertamento della pretesa tributaria e non alla fase della riscossione e che, in ogni caso, l'Ente impositore aveva trasmesso correttamente il ruolo all'
[...]
[..
[...] Provincia di Cosenza in quanto il debitore principale aveva Controparte_4
il domicilio fiscale in quell'ambito territoriale.
Nel corso del giudizio veniva rigettata la richiesta avanzata dall'
[...]
di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente TR
impositore, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, e all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza del 21 Maggio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
Preliminarmente occorre rilevare che correttamente nel corso del giudizio è stata rigettata la richiesta avanzata dall' di TR
integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore.
In proposito Ritiene questo Giudice che - in difetto di una specifica previsione normativa, come quella dettata in tema di opposizione all'esecuzione esattoriale azionata per la riscossione di contributi previdenziali, che individua in modo esplicito l'Ente impositore come legittimato passivo (articolo 24 comma 4 del
Decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'articolo 4 comma 2 quater del decreto-legge n. 209 del 2002, convertito nella legge n. 265 del 2002) - sia condivisibile l'opzione ermeneutica, fatta propria peraltro dalla giurisprudenza di legittimità più recente, che, pur escludendo che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario (difficilmente conciliabile con il dettato dell'articolo 39 del Decreto legislativo n. 112 del 1999), attribuisce la legittimazione concorrente e disgiunta a contraddire in caso di opposizione all'esecuzione esattoriale ordinaria (fuori delle ipotesi di opposizione recuperatoria incentrata sulla allegazione della mancata o irregolare notifica del verbale di accertamento di
4 violazioni del Codice della strada) sia all' della riscossione (legittimato a CP_2
chiamare in causa l'Ente impositore per essere tenuto indenne dalle conseguenze della lite), sulla cui attività la pronuncia è destinata a riverberare i propri effetti, che all'Ente impositore, quale titolare del credito, ferma restando la regolamentazione delle spese processuali all'esito del giudizio di opposizione eventualmente favorevole al contribuente in attuazione del principio di causalità e, quindi, con l'addebito del relativo pagamento a quello fra i due legittimati passivi al cui comportamento è riconducibile l'accoglimento dell'opposizione (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 7716 del 2022).
Sempre in via preliminare occorre procedere alla qualificazione dell'opposizione proposta dalla società al fine di valutarne la tempestività. Parte_1
In proposito occorre premettere che l'elemento che consente di differenziare l'opposizione all'esecuzione da quella di cui all'articolo 617 c.p.c. è costituito anche nella riscossione esattoriale dall'oggetto della contestazione nel senso che, mentre con l'opposizione all'esecuzione il debitore contesta l'an dell'esecuzione e nega il diritto del creditore di agire in executivis nei suoi confronti per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, con l'opposizione agli atti esecutivi il debitore contesta il quomodo e, quindi, la modalità dell'esecuzione in relazione a vizi formali del titolo, del precetto o di altro atto del procedimento esecutivo.
I motivi di opposizione con i quali la società opponente ha dedotto la nullità della cartella di pagamento impugnata, contestando, da un lato, la competenza territoriale dell' che l'aveva emessa e notificata e Controparte_2
allegando, dall'altro, l'omessa notifica del titolo esecutivo - in quanto finalizzati a far valere il primo un vizio di legittimità inerente al contenuto dell'atto impugnato e il secondo una nullità derivata dell'atto conseguenziale per difetto nella sequenza procedimentale di un atto presupposto - integrano un'opposizione agli atti esecutivi.
5 Dalla qualificazione dei motivi di opposizione come opposizione agli atti esecutivi discende la necessità della verifica del rispetto da parte dell'opponente del termine di cui all'articolo 617 c.p.c., richiamato implicitamente dall'articolo
29 secondo comma del Decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale prevede che le opposizioni agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
In virtù della disposizione dettata dall'articolo 617 c.p.c. - nella formulazione vigente, introdotta dall'articolo 2 comma 3 lettera e) n. 41) del decreto-legge n. 35 del 2006, convertito con modificazioni nella legge n. 80 del 2005 e applicabile ratione temporis al presente giudizio - il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi è di venti giorni, decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto impugnato ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone, è perentorio e, pertanto, non può essere prorogato e la sua inosservanza è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di materia riguardante l'ordinato svolgimento del processo, sottratta in quanto tale alla disponibilità delle parti (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 8765 del 1997, Corte di cassazione n. 27019 del 2008, Corte di cassazione n.
3404 del 2004 e Corte di cassazione n. 3205 del 2016).
L'atto di opposizione è stato notificato a mezzo Pec all' Controparte_2
in data 21-2-2022 e, quindi, con il rispetto del termine di venti giorni dalla notifica della cartella di pagamento impugnata, che è stata effettuata in data 1-2-2022 (si veda la relata di notifica della cartella di pagamento prodotta nel fascicolo di parte della società opponente).
Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla società
[...]
è ammissibile e deve essere esaminata nel merito. Parte_1
In punto di fatto dal contenuto della cartella di pagamento impugnata e dalla visura storica relativa alla società tempestivamente prodotti Parte_1
in giudizio risulta che la cartella di pagamento è stata emessa e notificata al
6 contribuente dall' , in qualità di Agente della TR
riscossione per la Provincia di Cosenza, e che la società ha Parte_1
la sede legale in Viggiano e, quindi, nella Provincia di Potenza.
Premesso che l'articolo 58 secondo comma del d.p.r. n. 600 del 1973 per i soggetti diversi dalle persone fisiche individua il domicilio fiscale nel Comune in cui si trova la sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa o ancora la sede secondaria o nel Comune in cui il contribuente esercita prevalentemente la sua attività, occorre verificare se la competenza territoriale a procedere alla riscossione esattoriale possa essere o meno riconosciuta esclusivamente in capo all'Agente della della Provincia in cui si trova il domicilio fiscale del CP
contribuente, dal momento che l'esito positivo di tale vaglio condurrebbe al riconoscimento della incompetenza territoriale dell'Agente della riscossione per la
Provincia di Cosenza che ha emesso e notificato la cartella di pagamento impugnata e della conseguente nullità della stessa cartella.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 12 primo comma e nell'articolo 24 del d.p.r. n. 602 del 1973 - che prevedono rispettivamente che l'Ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano e che l' consegna il ruolo CP_3
al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce.. - e nell'articolo 46 dello stesso d.p.r. - il quale stabilisce che il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori dal proprio ambito territoriale, delega il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere..la delega può riguardare anche la notifica della cartella -.
Il tenore letterale delle suddette disposizioni di legge e, in particolare, il riferimento in esse contenuto all'ambito territoriale in cui i concessionari operano induce a ritenere che l'attività di riscossione e, quindi, anche la notifica della cartella di pagamento deve essere compiuta dall' nel cui Controparte_2
7 ambito territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale, risultando altrimenti illegittimo l'atto compiuto.
La suddetta interpretazione trova conferma sul piano sistematico nella norma dettata dall'articolo 4 primo comma del Decreto legislativo n. 546 del 1992, che nella formulazione vigente, applicabile al caso che ci occupa, prevede le Corti di giustizia in primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli Enti impositori, degli Agenti della riscossione e dei soggetti scritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che hanno sede nella loro circoscrizione e, quindi, continua ad attribuire rilevanza all'ambito territoriale (sul piano processuale ai fini del riparto di competenza per territorio delle Corti di giustizia di primo grado) in cui operano le singole articolazioni dell' anche dopo la soppressione del pregresso TR
regime di riscossione esternalizzato con pluralità di concessionari e la istituzione dell' quale ente pubblico economico TR
strumentale dell' , le cui articolazioni continuano ad operare TR
nei singoli ambiti territoriali individuati per i concessionari della riscossione (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 33862 del 2022, Corte di cassazione n.
4400 del 2023, Corte di cassazione n. 23889 del 2024 e Corte di cassazione n.
1668 del 2025: in tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale).
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre concludere che la disciplina normativa impone che gli atti della riscossione coattiva e anche l'emissione e la notifica della cartella di pagamento siano compiuti dall'articolazione periferica dell' nel cui ambito territoriale il contribuente TR
8 ha il domicilio fiscale e che il nuovo assetto del sistema di riscossione coattiva mediante l'accentramento della relativa funzione in capo all' CP
, che a tal fine di avvale dell'Ente strumentale
[...] TR
, non ha modificato il previgente regime quanto alla competenza
[...]
territoriale dei concessionari (cui sono subentrate le sue articolazioni territoriali).
Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base della circostanza, allegata da che nel caso di specie il ruolo era stato TR
trasmesso dall'Ente impositore all' per la Provincia di Controparte_2
Cosenza perché nell'ambito territoriale dello stesso aveva il domicilio fiscale il debitore principale, dal momento che vi osta il tenore letterale delle suddette norme, che individuano l' territorialmente competente Controparte_2
esclusivamente in quello nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale il contribuente iscritto a ruolo senza prevedere alcuna deroga nel caso di obbligazioni solidali.
Pertanto, deve ritenersi che la cartella di pagamento impugnata, in quanto notificata da un Agente della riscossione territorialmente incompetente, in quanto diverso da quello nel cui ambito territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale,
è viziata e, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società
[...]
deve essere annullata. Parte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell' e devono essere liquidate come in TR
dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi (in considerazione della esigua complessità della controversia) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
9 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato a mezzo
Pec in data 21-2-2022, dalla società nei confronti Parte_1
dell' ogni contraria istanza, eccezione e TR
deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n.
03420200024146759001 notificata dall' in TR
10 qualità di Provincia di Cosenza, in data 1-2-2022 Controparte_4
alla società Parte_1
- condanna al pagamento in favore della società TR
opponente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.735,00, di cui euro 195,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Potenza, 30-7-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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