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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11185/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CONTENTO FRANCESCA che la rappresenta Parte_1
e difende
ricorrente
contro
, nato a [...], il [...] Controparte_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come da ricorso introduttivo del 21.6.2024 Per parte resistente – contumace
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in TORINO il 27.05.2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
334 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...].
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino con decreto n. 12705/2020 del 21.9.2020.
Con ricorso depositato il 20.06.2024, parte ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei minori e , con residenza abituale e collocamento presso la madre;
chiedeva Per_1 Per_2
accogliersi il calendario di visite padre – minori enunciato in sede di ricorso introduttivo;
chiedeva, in punto mantenimento, stabilirsi che i genitori contribuissero in via diretta al mantenimento dei figli durante il periodo trascorso con gli stessi (ferme le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno); chiedeva darsi atto della percezione, nella misura del 100% degli Assegni Unici Universali a favore della madre;
chiedeva, inoltre, darsi atto del reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto di entrambi;
chiedeva, infine, darsi atto dell'indipendenza economica dei coniugi (adducendo, però, alcune precisazioni per quanto concerne il conto corrente postale n. 1021218332 cointestato).
Con decreto del 7.7.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, disponeva la comparizione personale delle parti in data 5.12.2024 innanzi al G.O.P. delegato, nonché fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 12.2.2025.
All'udienza del 12.2.2025, parte resistente non compariva nuovamente e, pertanto, veniva dichiarata contumace;
all'esito, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***** §§§§§§ *****
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande, il Tribunale ritiene di poter accogliere le domande formulate dalla parte ricorrente, atteso che esse, fatta eccezione per il calendario di frequentazione dei minori con ciascun genitore, di fatto sono la conferma delle condizioni di cui all'omologa della separazione e che – a distanza di anni – non vi sono ragioni per ritenere che esse vadano modificate. Si provvede, pertanto, come in dispositivo.
Nulla sulle spese di lite attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Affida i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori e stabilire che gli stessi Per_1 Per_2
mantengano la dimora e collocazione presso la madre;
Dispone che il padre tenga con sé i figli durante i week - end dal venerdì all'uscita da scuola al Lunedì mattina;
compatibilmente con il periodo di ferie della madre, i figli trascorreranno 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, durante le vacanze scolastiche;
igenitori concorderanno entro il 15 maggio di ogni anno luogo e tempi del soggiorno dei minori presso ciascuno di loro;
i minori trascorreranno le vacanze nel periodo di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore così come le ulteriori festività del calendario e le ricorrenze, verranno gestite con modalità alternate negli anni:
Dispone che i genitori contribuiscano in via diretta al mantenimento dei figli durante il periodo trascorso con gli stessi;
stante la preponderanza del tempo dei minori presso la madre, autorizzare la stessa a trattenere per intero gli assegni unici;
Dispone che le spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche relative ai minori tutte preventivamente concordate e successivamente documentate secondo le linee guida dettate dal Protocollo del
Tribunale di Torino, saranno a carico di entrambe i genitori nella misura del 50%; Dà atto che la parte ricorrente si impegna ad assumere di comune accordo ogni decisione rilevante nell'interesse dei figli;
Dà atto che la parte ricorrente si impegna a rilasciare il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto di entrambi;
Dà atto la parte ricorrente dichiara che di essere economicamente autosufficiente e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente in merito a questioni economiche tra le parti intercorrenti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11185/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CONTENTO FRANCESCA che la rappresenta Parte_1
e difende
ricorrente
contro
, nato a [...], il [...] Controparte_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come da ricorso introduttivo del 21.6.2024 Per parte resistente – contumace
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in TORINO il 27.05.2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
334 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...].
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino con decreto n. 12705/2020 del 21.9.2020.
Con ricorso depositato il 20.06.2024, parte ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei minori e , con residenza abituale e collocamento presso la madre;
chiedeva Per_1 Per_2
accogliersi il calendario di visite padre – minori enunciato in sede di ricorso introduttivo;
chiedeva, in punto mantenimento, stabilirsi che i genitori contribuissero in via diretta al mantenimento dei figli durante il periodo trascorso con gli stessi (ferme le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno); chiedeva darsi atto della percezione, nella misura del 100% degli Assegni Unici Universali a favore della madre;
chiedeva, inoltre, darsi atto del reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto di entrambi;
chiedeva, infine, darsi atto dell'indipendenza economica dei coniugi (adducendo, però, alcune precisazioni per quanto concerne il conto corrente postale n. 1021218332 cointestato).
Con decreto del 7.7.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, disponeva la comparizione personale delle parti in data 5.12.2024 innanzi al G.O.P. delegato, nonché fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 12.2.2025.
All'udienza del 12.2.2025, parte resistente non compariva nuovamente e, pertanto, veniva dichiarata contumace;
all'esito, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***** §§§§§§ *****
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande, il Tribunale ritiene di poter accogliere le domande formulate dalla parte ricorrente, atteso che esse, fatta eccezione per il calendario di frequentazione dei minori con ciascun genitore, di fatto sono la conferma delle condizioni di cui all'omologa della separazione e che – a distanza di anni – non vi sono ragioni per ritenere che esse vadano modificate. Si provvede, pertanto, come in dispositivo.
Nulla sulle spese di lite attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Affida i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori e stabilire che gli stessi Per_1 Per_2
mantengano la dimora e collocazione presso la madre;
Dispone che il padre tenga con sé i figli durante i week - end dal venerdì all'uscita da scuola al Lunedì mattina;
compatibilmente con il periodo di ferie della madre, i figli trascorreranno 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, durante le vacanze scolastiche;
igenitori concorderanno entro il 15 maggio di ogni anno luogo e tempi del soggiorno dei minori presso ciascuno di loro;
i minori trascorreranno le vacanze nel periodo di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore così come le ulteriori festività del calendario e le ricorrenze, verranno gestite con modalità alternate negli anni:
Dispone che i genitori contribuiscano in via diretta al mantenimento dei figli durante il periodo trascorso con gli stessi;
stante la preponderanza del tempo dei minori presso la madre, autorizzare la stessa a trattenere per intero gli assegni unici;
Dispone che le spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche relative ai minori tutte preventivamente concordate e successivamente documentate secondo le linee guida dettate dal Protocollo del
Tribunale di Torino, saranno a carico di entrambe i genitori nella misura del 50%; Dà atto che la parte ricorrente si impegna ad assumere di comune accordo ogni decisione rilevante nell'interesse dei figli;
Dà atto che la parte ricorrente si impegna a rilasciare il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto di entrambi;
Dà atto la parte ricorrente dichiara che di essere economicamente autosufficiente e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente in merito a questioni economiche tra le parti intercorrenti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.