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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/10/2025, n. 3858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3858 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. AN MI Presidente dr.ssa GE Lo PA Giudice (est.) dr. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 3327 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso Parte_1
dall'Avv. ROBBA FRANCESCO);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 29/09/2025 in sostituzione dell'udienza del 29/09/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 14/03/2025,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1
Palermo .-2025/4^sez. dell'11/02/2025, notificato all'interessato in CP_4
data 21/02/2025, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata l'11/04/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro, di essere arrivato in Italia nel 2016 e di CP_1
avere ivi avviato un solido percorso di integrazione socio-economica.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. L'amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. In vista dell'udienza del 29/09/2025, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato note scritte, insistendo nell'accoglimento del ricorso.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Al riguardo va osservato che l'art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è stato di recente modificato da D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, il quale ha soppresso il secondo periodo del comma 1.1. che prevedeva il divieto di respingimento, espulsione o estradizione “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine)”.
La novità normativa si applica – come previsto dall'art. 7 Al comma 2 del D.L. n.
20/2023, come modificato dalla legge n. 50/2023, che disciplina un regime transitorio, sia per le domande di protezione speciale pendenti al 10 marzo 2023 e non ancora definite, sia per il regime applicabile ai titoli di soggiorno già rilasciati – alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Nel caso in esame la novella è applicabile dato che l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata il 17/04/2023.
Ritiene il collegio che l'abrogazione recata dal D.L. n. 20/2023 non abbia tuttavia eliminato la possibilità di riconoscere la protezione speciale in riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Ed invero, ai sensi del citato art. 19 continuano comunque ad essere cogenti gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato di cui all'art. 5, co. 6 TUI, e tra essi vi è certamente anche l'art. 8 Convenzione europea dei diritti umani;
va dunque, statuito altresì da pronunce della Corte di cassazione, evidenziata la necessità di «valutare anche il profilo 'dell'effettivo inserimento sociale in Italia' dello straniero» (Cass. n.
28149/2023 e n. 28162/2023) poichè «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria»
(Cass. 28162/2023).
Nella fattispecie, alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali enunciati, può ritenersi il ricorrente meritevole della protezione speciale: invero, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso il quale è giunto in Italia nel 2016 e ha qui avviato un proficuo percorso di integrazione.
Ed infatti il ricorrente ha documentato di aver svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di “Sailing Food & Drinks” in qualità di lavapiatti dall'08/04/2023 al
30/09/2023, con proroga al 31/12/2023, e dal 12/02/2024 al 31/12/2024 (cfr. lettere di assunzione e proroga contratto in atti;
buste paga di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2023 e di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 2024 in atti). Lo stesso ha inoltre stipulato un ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di “ dal 13/02/2025 al Parte_2
31/05/2025, con proroga al 30/11/2025 (cfr. lettera di assunzione, UNILAV, buste paga di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2025 in atti) e un contratto di locazione ad uso abitativo dal 22/05/2025 al 21/05/2029 per una porzione di unità abitativa sita in Castellammare del Golfo, Via Q. Sella, n. 106.
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2016 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Il Parziale accoglimento delle domande formulate in giudizio, unitamente all'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, induce a lasciare a carico del ricorrente, nel rapporto tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando: • in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , Parte_1 sopra meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n.
173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018);
• lascia a carico del ricorrente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 8\10\25
Il Giudice (est.) Il Presidente
GE Lo PA AN MI
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. AN MI Presidente dr.ssa GE Lo PA Giudice (est.) dr. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 3327 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso Parte_1
dall'Avv. ROBBA FRANCESCO);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 29/09/2025 in sostituzione dell'udienza del 29/09/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 14/03/2025,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1
Palermo .-2025/4^sez. dell'11/02/2025, notificato all'interessato in CP_4
data 21/02/2025, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata l'11/04/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro, di essere arrivato in Italia nel 2016 e di CP_1
avere ivi avviato un solido percorso di integrazione socio-economica.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. L'amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. In vista dell'udienza del 29/09/2025, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato note scritte, insistendo nell'accoglimento del ricorso.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Al riguardo va osservato che l'art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è stato di recente modificato da D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, il quale ha soppresso il secondo periodo del comma 1.1. che prevedeva il divieto di respingimento, espulsione o estradizione “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine)”.
La novità normativa si applica – come previsto dall'art. 7 Al comma 2 del D.L. n.
20/2023, come modificato dalla legge n. 50/2023, che disciplina un regime transitorio, sia per le domande di protezione speciale pendenti al 10 marzo 2023 e non ancora definite, sia per il regime applicabile ai titoli di soggiorno già rilasciati – alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Nel caso in esame la novella è applicabile dato che l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata il 17/04/2023.
Ritiene il collegio che l'abrogazione recata dal D.L. n. 20/2023 non abbia tuttavia eliminato la possibilità di riconoscere la protezione speciale in riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Ed invero, ai sensi del citato art. 19 continuano comunque ad essere cogenti gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato di cui all'art. 5, co. 6 TUI, e tra essi vi è certamente anche l'art. 8 Convenzione europea dei diritti umani;
va dunque, statuito altresì da pronunce della Corte di cassazione, evidenziata la necessità di «valutare anche il profilo 'dell'effettivo inserimento sociale in Italia' dello straniero» (Cass. n.
28149/2023 e n. 28162/2023) poichè «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria»
(Cass. 28162/2023).
Nella fattispecie, alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali enunciati, può ritenersi il ricorrente meritevole della protezione speciale: invero, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso il quale è giunto in Italia nel 2016 e ha qui avviato un proficuo percorso di integrazione.
Ed infatti il ricorrente ha documentato di aver svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di “Sailing Food & Drinks” in qualità di lavapiatti dall'08/04/2023 al
30/09/2023, con proroga al 31/12/2023, e dal 12/02/2024 al 31/12/2024 (cfr. lettere di assunzione e proroga contratto in atti;
buste paga di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2023 e di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 2024 in atti). Lo stesso ha inoltre stipulato un ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di “ dal 13/02/2025 al Parte_2
31/05/2025, con proroga al 30/11/2025 (cfr. lettera di assunzione, UNILAV, buste paga di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2025 in atti) e un contratto di locazione ad uso abitativo dal 22/05/2025 al 21/05/2029 per una porzione di unità abitativa sita in Castellammare del Golfo, Via Q. Sella, n. 106.
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2016 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Il Parziale accoglimento delle domande formulate in giudizio, unitamente all'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, induce a lasciare a carico del ricorrente, nel rapporto tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando: • in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , Parte_1 sopra meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n.
173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018);
• lascia a carico del ricorrente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 8\10\25
Il Giudice (est.) Il Presidente
GE Lo PA AN MI
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.