Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 26/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 567/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, all'udienza 26.3.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 567/24 R.G.L. promossa da
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Roberto Parte_1
Scisca ricorrente c o n t r o rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Maria Luisa CP_1
De' Margheriti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli con Parte_1
lettera 14.11.2023.
Ha resistito il datore di lavoro.
Nel corso del giudizio il procuratore di parte ricorrente ha fatto pervenire rinunzia agli atti del giudizio a spese compensate con contestuale accettazione della controparte.
Secondo la Corte di cassazione (sez. II ord. 10.10.2006, n. 21707) «il terzo e quarto comma dell'art. 306 cod. proc. civ. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti
1
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, primo comma, cod. proc. civ., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma settimo, Cost.», per cui viene pronunziata sentenza.
La rinunzia e l'accettazione sono regolari, per cui, ai sensi dell'art. 306 cpc. deve pronunziarsi l'estinzione del processo.
Nulla in punto spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara estinto il giudizio;
nulla in punto spese processuali.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 26 marzo 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
2