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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
1823 /2024 R.G.
All'udienza del 05/02/2025 alle ore 10.29, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. Di Girolamo in sostituzione dell'Avv. BUFFA VITO SALVATORE per parte ricorrente
[...]
Parte_1
l'Avv. PELLEGRINO in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente
[...]
Controparte_1
l'Avv. Sturiano in sostituzione dell'Avv. Fiorino per CP_2
Tutte le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Di Girolamo discute la causa chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e riportandosi alle note conlcusive. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.25, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1823 /2024 R.G.
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento vertente tra
, nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, C.F._1
dall'Avv. BUFFA VITO SALVATORE, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a (CAP 00144) Controparte_3 CP_1
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in con rogito CP_1
raccolta 7313 repertorio 37857, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_1
, con sede in lla via Giuseppe Grazar, n. 14, Controparte_4 CP_1
cod. fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, – che in forza del P.IVA_2
disposto di cui all'art. 76 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Guido Fiorino, per Controparte_5
in calce alla comparsa di costituzione, conferita dal responsabile del contenzioso CP_6
regionale, Dott. a ciò autorizzato per procura speciale autenticata il 25/07/2024 dal Persona_2
Notaio in rep. n. 181515 racc. 12772 rilasciata allo stesso da Persona_3 CP_1 [...]
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, Controparte_4 -resistenti-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale Ritenere e Dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che il provvedimento impugnato è illegittimo, invalido ed inefficace;
- ritenere e dichiarare nullo l'avviso di intimazione di pagamento impugnato nella parte in cui richiede il pagamento della somma di €.5.216,68, di cui negli avvisi di addebito n. 599 2012 0001694618000 e n.599 2012 0003235481000, a titolo di contributi CP_3
- I.V.S. afferenti all'anno 2005, somme aggiuntive ed oneri di riscossione;
- ritenere e dichiarare la prescrizione dei contributi - I.V.S. afferenti all'anno 2005, somme aggiuntive ed oneri di CP_3
riscossione, pari ad €.5.216,68 siccome indicati nell'avviso di intimazione di pagamento impugnato e negli avvisi di addebito n. 599 2012 0001694618000 e n.599 2012 0003235481000 - ritenere e dichiarare nulli, illegittimi, invalidi ed inefficaci l'avviso di intimazione di pagamento de qua, nella parte in cui si chiede l'esazione della somma di €.5.216,68 a titolo di contributi - I.V.S. afferenti all'anno 2005, somme CP_3
aggiuntive ed oneri di riscossione, gli avvisi di addebito n.599 2012 0001694618000 e n.599 2012
0003235481000 nonché gli atti presupposti ed il ruolo, per le violazioni delle disposizioni di legge come meglio calendate nella parte narrativa e, conseguentemente, annullare e/o revocare e/o ridurre la somma richiesta in atti;
- per l'effetto dichiarare la nullità, l'invalidità, l'illegittimità, l'inefficacia dell'atto di intimazione impugnato, ovvero la non esigibilità della somma di €.5.216,68 a titolo di contributi - CP_3
I.V.S. afferenti all'anno 2005, somme aggiuntive ed oneri di riscossione indicata nell'avviso di intimazione di pagamento e negli atti presupposti;
- in subordine, nella denegata ipotesi che non vengano accolte le superiori richieste, ritenere e dichiarare errati i criteri di calcolo utilizzati dalle parti resistenti per la quantificazione delle somme richieste alla parte ricorrente e per l'effetto ridurre l'importo anche nella parte sanzionatoria ai sensi dell'art.116 della legge 388\2000; vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente Voglia il Tribunale Ritenere e dichiarare l'irrilevanza/infondatezza dei motivi di ricorso CP_3
inerenti la notifica dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito, dichiarare l'infondatezza del ricorso per quanto concerne gli avvisi di addebito notificati, non opposti nei termini, e non CP_3 prescritti essendo decorso meno di un quinquennio dalla loro notifica all'intimazione per cui è causa -
Con vittoria di spese di lite;
in subordine spese a carico di CP_2
Resistente Voglia il Tribunale in via preliminare: - ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione CP_2
passiva del Concessionario per quanto argomentato in narrativa, e per l'effetto estrometterla dal giudizio.
Nel merito: - ritenere e dichiarare infondato l'atto introduttivo del giudizio e, per l'effetto, rigettarlo;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione per incompetenza per territorio del Tribunale di Trapani, precedentemente adito, la ricorrente impugna l'intimazione di pagamento notificatale in data 17 gennaio 2024, lamentandone l'illegittimità in riferimento agli avvisi di addebito afferenti a contributi IVS anno CP_3
2005.
A tal uopo eccepisce la mancata notifica degli avvisi di addebito e, comunque, l'avvenuta prescrizione del diritto di credito azionato.
Eccepisce infine l'illegittimità della cartella esattoriale per violazione degli artt.25 D.P.R. 602/73 ed art.6
D.M.321/99 ed art.116 della L.23/12/00 n.388, oltre alla violazione dello statuto del contribuente per difetto di motivazione e violazione degli artt.25, secondo comma, D.P.R. 602/1973, 6 D.M. 03/09/1999
n.321 e 4 D.Lgs. 46/99.
Aggiunge inoltre l'avvenuta decadenza dell'ente creditore per mancato rispetto del termine di iscrizione a ruolo delle somme.
Nel merito contesta l'erroneità ed illegittimità della pretesa per infondatezza della stessa, derivante dall'iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti, in mancanza dei presupposti di legge, e, comunque, per erroneità dei calcoli.
L' costituendosi ha contestato tutti gli assunti avversari, rilevando l'infondatezza di ogni doglianza, CP_3
oltre all'inammissibilità delle contestazioni relative agli AVA, per decadenza della ricorrente dal relativo diritto. Riportandosi dunque a tutta la documentazione allegata alla memoria di costituzione, ha chiesto il rigetto del ricorso.
L' costituitosi tardivamente, eccepito il proprio difetto di legittimità in relazione alle questioni CP_2
sollevate da parte ricorrente con riferimento agli avvisi di addebito, ha chiesto il rigetto del ircorso per infondatezza dello stesso.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
******
Preliminarmente si dà atto della rinuncia della ricorrente all'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti, stante l'avvenuta produzione degli avvisi di addebito.
In applicazione poi della ragione più liquida, va parzialmente accolta l'eccepita prescrizione del diritto azionato, stante la mancata documentazione di validi atti interruttivi posti in essere/notificati alla ricorrente, con riferimento all'AVA 59920120001694618000.
Nello specifico, con riferimento ai vari atti interruttivi posti in essere dall'ente creditore, prima, e dall'Agente di riscossione poi, risulta che, a fronte dell'avviso di addebito notificato in data 18.10.2012, relativo alle prime 3 rate dei contributi dell'anno 2005, e dell'avviso di addebito notificato in data 21
febbraio 2013, relativo alla quarta rata del 2005, il successivo atto interruttivo è stato notificato alla ricorrente in data 01.02.2018, quando ormai era trascorso il termine quinquennale di prescrizione relativo all'AVA 59920120001694618000.
Non può invece aderirsi all'eccepita/nullità/ inesistenza di tale notifica poiché eseguita da operatore postale privato poiché, aderendo all'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione, (S.U. n.
8416/2019 e 299 e 300 del 2020, confermata da Cass., Sez. 5, 12.11.2020, n. 25521 e Cass., Sez. 5,
7.7.2021, n. 19369), nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del
2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, l'operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, può procedere alla notifica (fidefacente, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari – quale, nella specie, la notifica dell'intimazione di pagamento.
Nel caso di specie, si tratta di notifica di atto impositivo successivo all'entrata in vigore della legge 124/2017, ma relativa ad atto impositivo;
l'art. 1 della legge n. 124/17 presuppone, invece, il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva
(notificazione atti giudiziari), sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Le stesse sezioni unite (con la sentenza n. 8416/2019) hanno riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata dei soli atti di natura amministrativa.
Concludendo, il ricorso viene parzialmente accolto, nei limiti su riferiti, con conseguenziale declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle somme portate nell'AVA
59920120001694618000.
La fondatezza parziale delle doglianze sollevate dalla ricorrente, unitamente alla esplicita rinuncia ad alcune di esse, ed implicita rinuncia ad altre, non coltivate in memoria conclusiva, comportano la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti, con condanna dei resistenti, in solido, alla refusione del 50% delle spese di lite sostenute dalla ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1823 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'avvenuta prescrizione delle somme portate nell'AVA 59920120001694618000; condanna i resistenti in solido a rifondere a parte ricorrente il 50% delle spese di lite che vengono liquidate pari (50%) ad € 1.000,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Marsala in data 05/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
1823 /2024 R.G.
All'udienza del 05/02/2025 alle ore 10.29, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. Di Girolamo in sostituzione dell'Avv. BUFFA VITO SALVATORE per parte ricorrente
[...]
Parte_1
l'Avv. PELLEGRINO in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente
[...]
Controparte_1
l'Avv. Sturiano in sostituzione dell'Avv. Fiorino per CP_2
Tutte le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Di Girolamo discute la causa chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e riportandosi alle note conlcusive. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.25, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1823 /2024 R.G.
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento vertente tra
, nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, C.F._1
dall'Avv. BUFFA VITO SALVATORE, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a (CAP 00144) Controparte_3 CP_1
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in con rogito CP_1
raccolta 7313 repertorio 37857, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_1
, con sede in lla via Giuseppe Grazar, n. 14, Controparte_4 CP_1
cod. fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, – che in forza del P.IVA_2
disposto di cui all'art. 76 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Guido Fiorino, per Controparte_5
in calce alla comparsa di costituzione, conferita dal responsabile del contenzioso CP_6
regionale, Dott. a ciò autorizzato per procura speciale autenticata il 25/07/2024 dal Persona_2
Notaio in rep. n. 181515 racc. 12772 rilasciata allo stesso da Persona_3 CP_1 [...]
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, Controparte_4 -resistenti-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale Ritenere e Dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che il provvedimento impugnato è illegittimo, invalido ed inefficace;
- ritenere e dichiarare nullo l'avviso di intimazione di pagamento impugnato nella parte in cui richiede il pagamento della somma di €.5.216,68, di cui negli avvisi di addebito n. 599 2012 0001694618000 e n.599 2012 0003235481000, a titolo di contributi CP_3
- I.V.S. afferenti all'anno 2005, somme aggiuntive ed oneri di riscossione;
- ritenere e dichiarare la prescrizione dei contributi - I.V.S. afferenti all'anno 2005, somme aggiuntive ed oneri di CP_3
riscossione, pari ad €.5.216,68 siccome indicati nell'avviso di intimazione di pagamento impugnato e negli avvisi di addebito n. 599 2012 0001694618000 e n.599 2012 0003235481000 - ritenere e dichiarare nulli, illegittimi, invalidi ed inefficaci l'avviso di intimazione di pagamento de qua, nella parte in cui si chiede l'esazione della somma di €.5.216,68 a titolo di contributi - I.V.S. afferenti all'anno 2005, somme CP_3
aggiuntive ed oneri di riscossione, gli avvisi di addebito n.599 2012 0001694618000 e n.599 2012
0003235481000 nonché gli atti presupposti ed il ruolo, per le violazioni delle disposizioni di legge come meglio calendate nella parte narrativa e, conseguentemente, annullare e/o revocare e/o ridurre la somma richiesta in atti;
- per l'effetto dichiarare la nullità, l'invalidità, l'illegittimità, l'inefficacia dell'atto di intimazione impugnato, ovvero la non esigibilità della somma di €.5.216,68 a titolo di contributi - CP_3
I.V.S. afferenti all'anno 2005, somme aggiuntive ed oneri di riscossione indicata nell'avviso di intimazione di pagamento e negli atti presupposti;
- in subordine, nella denegata ipotesi che non vengano accolte le superiori richieste, ritenere e dichiarare errati i criteri di calcolo utilizzati dalle parti resistenti per la quantificazione delle somme richieste alla parte ricorrente e per l'effetto ridurre l'importo anche nella parte sanzionatoria ai sensi dell'art.116 della legge 388\2000; vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente Voglia il Tribunale Ritenere e dichiarare l'irrilevanza/infondatezza dei motivi di ricorso CP_3
inerenti la notifica dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito, dichiarare l'infondatezza del ricorso per quanto concerne gli avvisi di addebito notificati, non opposti nei termini, e non CP_3 prescritti essendo decorso meno di un quinquennio dalla loro notifica all'intimazione per cui è causa -
Con vittoria di spese di lite;
in subordine spese a carico di CP_2
Resistente Voglia il Tribunale in via preliminare: - ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione CP_2
passiva del Concessionario per quanto argomentato in narrativa, e per l'effetto estrometterla dal giudizio.
Nel merito: - ritenere e dichiarare infondato l'atto introduttivo del giudizio e, per l'effetto, rigettarlo;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione per incompetenza per territorio del Tribunale di Trapani, precedentemente adito, la ricorrente impugna l'intimazione di pagamento notificatale in data 17 gennaio 2024, lamentandone l'illegittimità in riferimento agli avvisi di addebito afferenti a contributi IVS anno CP_3
2005.
A tal uopo eccepisce la mancata notifica degli avvisi di addebito e, comunque, l'avvenuta prescrizione del diritto di credito azionato.
Eccepisce infine l'illegittimità della cartella esattoriale per violazione degli artt.25 D.P.R. 602/73 ed art.6
D.M.321/99 ed art.116 della L.23/12/00 n.388, oltre alla violazione dello statuto del contribuente per difetto di motivazione e violazione degli artt.25, secondo comma, D.P.R. 602/1973, 6 D.M. 03/09/1999
n.321 e 4 D.Lgs. 46/99.
Aggiunge inoltre l'avvenuta decadenza dell'ente creditore per mancato rispetto del termine di iscrizione a ruolo delle somme.
Nel merito contesta l'erroneità ed illegittimità della pretesa per infondatezza della stessa, derivante dall'iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti, in mancanza dei presupposti di legge, e, comunque, per erroneità dei calcoli.
L' costituendosi ha contestato tutti gli assunti avversari, rilevando l'infondatezza di ogni doglianza, CP_3
oltre all'inammissibilità delle contestazioni relative agli AVA, per decadenza della ricorrente dal relativo diritto. Riportandosi dunque a tutta la documentazione allegata alla memoria di costituzione, ha chiesto il rigetto del ricorso.
L' costituitosi tardivamente, eccepito il proprio difetto di legittimità in relazione alle questioni CP_2
sollevate da parte ricorrente con riferimento agli avvisi di addebito, ha chiesto il rigetto del ircorso per infondatezza dello stesso.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
******
Preliminarmente si dà atto della rinuncia della ricorrente all'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti, stante l'avvenuta produzione degli avvisi di addebito.
In applicazione poi della ragione più liquida, va parzialmente accolta l'eccepita prescrizione del diritto azionato, stante la mancata documentazione di validi atti interruttivi posti in essere/notificati alla ricorrente, con riferimento all'AVA 59920120001694618000.
Nello specifico, con riferimento ai vari atti interruttivi posti in essere dall'ente creditore, prima, e dall'Agente di riscossione poi, risulta che, a fronte dell'avviso di addebito notificato in data 18.10.2012, relativo alle prime 3 rate dei contributi dell'anno 2005, e dell'avviso di addebito notificato in data 21
febbraio 2013, relativo alla quarta rata del 2005, il successivo atto interruttivo è stato notificato alla ricorrente in data 01.02.2018, quando ormai era trascorso il termine quinquennale di prescrizione relativo all'AVA 59920120001694618000.
Non può invece aderirsi all'eccepita/nullità/ inesistenza di tale notifica poiché eseguita da operatore postale privato poiché, aderendo all'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione, (S.U. n.
8416/2019 e 299 e 300 del 2020, confermata da Cass., Sez. 5, 12.11.2020, n. 25521 e Cass., Sez. 5,
7.7.2021, n. 19369), nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del
2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, l'operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, può procedere alla notifica (fidefacente, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari – quale, nella specie, la notifica dell'intimazione di pagamento.
Nel caso di specie, si tratta di notifica di atto impositivo successivo all'entrata in vigore della legge 124/2017, ma relativa ad atto impositivo;
l'art. 1 della legge n. 124/17 presuppone, invece, il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva
(notificazione atti giudiziari), sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Le stesse sezioni unite (con la sentenza n. 8416/2019) hanno riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata dei soli atti di natura amministrativa.
Concludendo, il ricorso viene parzialmente accolto, nei limiti su riferiti, con conseguenziale declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle somme portate nell'AVA
59920120001694618000.
La fondatezza parziale delle doglianze sollevate dalla ricorrente, unitamente alla esplicita rinuncia ad alcune di esse, ed implicita rinuncia ad altre, non coltivate in memoria conclusiva, comportano la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti, con condanna dei resistenti, in solido, alla refusione del 50% delle spese di lite sostenute dalla ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1823 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'avvenuta prescrizione delle somme portate nell'AVA 59920120001694618000; condanna i resistenti in solido a rifondere a parte ricorrente il 50% delle spese di lite che vengono liquidate pari (50%) ad € 1.000,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Marsala in data 05/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.