Trib. Milano, sentenza 23/06/2025, n. 5088
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Sentenza 23 giugno 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, dal giudice unico Dott. Arianna Chiarentin. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: l'attrice ha chiesto il pagamento di un importo dovuto per fatture relative a un contratto di "Fleet Management", mentre la convenuta ha opposto il decreto ingiuntivo, eccependo l'omessa mediazione e contestando la validità di una clausola penale, ritenuta vessatoria e non specificamente sottoscritta. Inoltre, la convenuta ha sostenuto di non aver ricevuto la costituzione in mora, affermando che il contratto non era stato risolto.

Il giudice ha rigettato l'opposizione, argomentando che il credito era certo, liquido ed esigibile, poiché le contestazioni sollevate dalla convenuta non erano supportate da prove scritte. Ha inoltre chiarito che la clausola penale non rientra tra quelle vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c., e pertanto non necessitava di doppia sottoscrizione. La risoluzione del contratto è stata considerata implicita nella domanda di pagamento, e la penale è stata ritenuta proporzionata all'interesse del creditore. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo è stato confermato, con condanna alle spese legali a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 23/06/2025, n. 5088
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 5088
    Data del deposito : 23 giugno 2025

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