Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/06/2025, n. 5088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5088 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Arianna Chiarentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6317/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASI Parte_1 P.IVA_1
KATIUSCIA, elettivamente domiciliata in VIA ZNOJMO 72 PONTASSIEVE, presso il difensore avv. MASI KATIUSCIA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. LOIACONO COSTANTINO, elettivamente domiciliata in VIA G.GARIBALDI, 43 73100 LECCE, presso il difensore avv. LOIACONO COSTANTINO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica, che qui si intendono integralmente richiamati e ritrascritti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Su ricorso di che agiva in qualità di mandataria Controparte_1
della società Hilti Italia s.p.a., il Tribunale di Milano in data 20 dicembre 2023 emetteva nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 19087/23 con cui le ingiungeva il Parte_1 pagamento della somma di Euro 24.462,86, oltre interessi moratori e spese legali, a titolo di
1
Con atto di citazione del 12 febbraio 2024 si opponeva al citato Parte_1 decreto ingiuntivo eccependo l'omessa mediazione e, nel merito, rilevando che una delle fatture, segnatamente la n. 1763968443 emessa per la somma di Euro 16.616,78, traeva origine dall'applicazione di una clausola penale (art. 13.1 e 13.2 del contratto, cfr. doc. 2 atto di citazione), da ritenersi vessatoria e che non era stata specificatamente sottoscritta.
Rilevava, inoltre, che l'atto di costituzione in mora trasmesso all'opponente il 12 ottobre 2023
(cfr. doc. 5 fascicolo monitorio) non era mai stato ricevuto, di talché non si era verificata la risoluzione del contratto;
che l'ammontare della penale era, in ogni caso, eccessivo.
Con comparsa di costituzione del 19 aprile 2024 si costituiva Controparte_1 che contestava la natura vessatoria della clausola penale, e in ogni caso
[...]
affermava che la stessa era stata specificatamente sottoscritta.
All'udienza del 19 settembre 2024 il Giudice, rilevato che l'opposizione non si fondava su prova scritta, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed all'udienza del 16 gennaio 2025 tratteneva la causa in decisione.
Con ordinanza del 27 febbraio 2025 il Giudice revocava l'ordinanza del 16 gennaio rimettendo la causa in fase istruttoria per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria ed all'udienza del 14 maggio 2025 tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione non può trovare accoglimento.
Il rapporto negoziale tra le parti, l'ammontare del credito dovuto oggetto di procedimento monitorio e l'inadempimento di non risultano specificatamente Parte_1 contestati da quest'ultima, di talché può ritenersi che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto sia certo, liquido ed esigibile.
Invero, si è limitata ad eccepire la natura vessatoria della clausola Parte_1
penale, il cui importo veniva richiesto con la fattura nr. 1763968443.
Le altre fatture, come anche il rapporto negoziale da cui traggono origine, non sono contestate, come parimenti non è stato contestato l'inadempimento degli obblighi contrattuali.
2 Quanto all'eccezione di nullità della clausola penale deve rilevarsi che l'art. 1341 c.c. non contempla tra le clausole vessatorie la clausola penale di cui all'art. 13.2 del contratto, motivo per cui non è necessaria la doppia sottoscrizione ai fini della sua validità.
In merito alla natura della clausola penale la Suprema Corte è, infatti, unanime nel ritenere
“in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341
c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (cfr. ex multis Cass. civ. 18550/21).
Per quanto riguarda invece il diverso art. 13.1 del citato contratto, che disciplina una clausola risolutiva espressa, essa risulta accettata con doppia sottoscrizione (cfr. pag. 4 del Contratto
Fleet Management), e dunque non si pone alcun problema di validità.
Essendo dunque valide ed efficaci le clausole 13.1 e 13.2, si ritiene dovuto l'importo oggetto della fattura nr. 1763968443, l'unica ad essere stata contestata, unitamente a quelli dovuti ed oggetto delle altre fatture emesse (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
Quanto alla risoluzione del contratto, mai avvenuta secondo l'opponente, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità “la volontà di risolvere un contratto di compravendita per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione (cfr. ex multis
Cass. civ. n.19513/20 Cass. civ. n.21230/09; Cass. Civ. n.7518/92; Cass. Civ. n.4591/80).
Orbene, nella domanda di condanna al pagamento dell'importo oggetto della penale, manifestata con ricorso per decreto ingiuntivo dall'opponente, può ritenersi implicita la domanda di risoluzione contrattuale.
Poiché, peraltro, l'opponente, pur asserendo di non aver ricevuto la lettera raccomandata recante la costituzione in mora, ne ha senz'altro potuto conoscere il contenuto giacché la stessa è stata allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio), non può ritenersi neppure che questi abbia nutrito dubbio alcuno sulla volontà dell'opposta di avvalersi della clausola risolutiva, di talché l'eccezione sollevata è senz'altro infondata.
Ne deriva che il contratto è da ritenersi risolto di diritto ex art. 1456 c.c.
3 Per quanto riguarda, invece, la manifesta eccessività della clausola penale lamentata dall'opponente, occorre osservare che per espressa volontà delle parti la penale non può superare le rate residue da corrispondere (cfr. art. 13.2 contratto).
Ne deriva che il valore della penale corrisponde esattamente all'interesse dell'opposta al corretto ed integrale adempimento del contratto. Poiché dunque, laddove l'opposta non si fosse avvalsa degli effetti risolutivi, a seguito dell'inadempimento dell'opponente la stessa avrebbe potuto agire con un'azione di esatto adempimento che le avrebbe consentito di ottenere esattamente quando richiesto a titolo di penale, non può ritenersi che essa sia manifestamente eccessiva.
Invero, l'importo richiesto coincide esattamente con l'interesse che il creditore aveva all'adempimento del contratto (1384 c.c.) di talchè la domanda di riduzione della penale non può trovare accoglimento.
Segue, per l'effetto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 19087/2023, che acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c. ;
2. condanna alla rifusione delle spese del giudizio sostenute da Parte_1
che liquida in € 4.700,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre al 15% rimborso forfettario per spese generali ed agli accessori di legge.
Milano 23 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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