CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 23/01/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 318/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3700/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500002388000 VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120032385972000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130006444417000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150002009386001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150011987983000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150034778041001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160019275429000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160019275429000 TARES 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160030221529001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160035155377000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180026126558001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200032583956001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220038368421001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230031348621000 TARI 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230037506938001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in epigrafe limitatamente alle sottese cartelle afferenti crediti di natura tributaria.
Eccepisce:
- omessa notifica cartelle;
- prescrizione del diritto di riscossione;
- illegittimità e conseguente nullita' delle cartelle di pagamento opposte, per la mancata notifica dell'avviso di accertamento o comunque dell'avviso bonario;
- nullità degli avvisi di accertamento;
- nullità degli avvisi di accertamento per violazione dell'art 19 del d.lgs 546/92 e degli artt. 6 e 7 della legge 212/2000.
Chiede:
- annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
- spese e compensi di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese e competenze del presente giudizio.
All'Udienza del 12/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva: - che è inammissibile l'eccezione di omessa notifica cartelle. Le cartelle di pagamento, sottese all' impugnato atto, sono state regolarmente notificate, sono divenute definitive per mancata impugnazione nei termini di legge;
- che è infondata l'eccezione di prescrizione del diritto di riscossione, in quanto è stata interrotta dall'odierna resistente che ha notificato regolarmente al contribuente ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Assorbiti gli altri motivi.
Il ricorso non trova accoglimento e l'atto impugnato è confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 800,00 oltre rimborso forfettario in ragione del 15% in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3700/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500002388000 VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120032385972000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130006444417000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150002009386001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150011987983000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150034778041001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160019275429000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160019275429000 TARES 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160030221529001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160035155377000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180026126558001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200032583956001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220038368421001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230031348621000 TARI 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230037506938001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in epigrafe limitatamente alle sottese cartelle afferenti crediti di natura tributaria.
Eccepisce:
- omessa notifica cartelle;
- prescrizione del diritto di riscossione;
- illegittimità e conseguente nullita' delle cartelle di pagamento opposte, per la mancata notifica dell'avviso di accertamento o comunque dell'avviso bonario;
- nullità degli avvisi di accertamento;
- nullità degli avvisi di accertamento per violazione dell'art 19 del d.lgs 546/92 e degli artt. 6 e 7 della legge 212/2000.
Chiede:
- annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
- spese e compensi di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese e competenze del presente giudizio.
All'Udienza del 12/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva: - che è inammissibile l'eccezione di omessa notifica cartelle. Le cartelle di pagamento, sottese all' impugnato atto, sono state regolarmente notificate, sono divenute definitive per mancata impugnazione nei termini di legge;
- che è infondata l'eccezione di prescrizione del diritto di riscossione, in quanto è stata interrotta dall'odierna resistente che ha notificato regolarmente al contribuente ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Assorbiti gli altri motivi.
Il ricorso non trova accoglimento e l'atto impugnato è confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 800,00 oltre rimborso forfettario in ragione del 15% in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione.