Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.910/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GIRIMONTE SALVATORE DONATO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con la dott.ssa MAZZEO Controparte_1
ANGELA ROSA
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, dipendente del appartenente Controparte_1 all'area del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA), lamentando nel presente giudizio la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE a tutela dei lavoratori precari, ha chiesto
[previa disapplicazione della norma di cui all'art.569 d.lgs.297/94 nella parte in cui stabilisce che, nella ricostruzione della carriera del personale ATA del comparto scuola, i primi tre anni di servizio pre-ruolo debbano essere valutati per intero ai fini giuridici ed economici, mentre la restante parte debba essere valutata nella misura di due terzi ai soli fini economici e previa applicazione della clausola di salvaguardia del
CCNL del 4/8/2011 relativo al personale del comparto scuola, il cui ambito di operatività è limitato dalla contrattazione collettiva solo al personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'1/9/2010 (e non anche al personale che a tale data abbia maturato un'anzianità in pregressi servizi a termine)] la condanna del
[...]
alla ricostruzione della carriera senza decurtazioni e al Controparte_1
1
Il ha eccepito preliminarmente la prescrizione Controparte_1 dei diritti azionati dalla parte ricorrente e, nel merito, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni espresse da Cass., sez. lav.,
n.31150/2019, secondo cui “l'art.569 del d.lgs. n.297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art.570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” e da Cass., n.8157/2021, secondo cui “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art.2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (precedenti della Suprema Corte cui questo Giudice ritiene di aderire, richiamandoli ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.). Quanto all'eccezione di prescrizione (tempestivamente sollevata dal
[...]
nella propria memoria difensiva), deve rilevarsi che “[…] Controparte_1
l'anzianità di servizio […] è insuscettibile di un'autonoma prescrizione […] L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (Cass., sez. lav., n.2232/2020).
Tanto premesso, in omaggio ai principi di diritto appena esposti (cui questo Giudice ritiene di aderire, richiamandoli a mente dell'art.118 disp. att. c.p.c.), si deve innanzitutto rilevare che l'anzianità di servizio è insuscettibile di un'autonoma 2 prescrizione, potendo essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo, mentre si prescrivono in 5 anni i diritti alle differenze retributive derivanti dall'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini dell'anzianità di servizio e dall'applicazione della clausola di salvaguardia del CCNL del 4/8/2011 relativo al personale del comparto scuola (termine che inizia a decorrere, ai sensi dell'art.2935
c.c., dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere e, dunque, dalla notificazione del provvedimento di ricostruzione della carriera, prima del quale il lavoratore non può evidentemente rivendicare alcun diritto al pagamento delle differenze retributive di cui sopra).
Quindi, se il primo atto interruttivo della prescrizione è intervenuto nei cinque anni successivi la data della notificazione del provvedimento di ricostruzione della carriera, la prescrizione non è maturata;
in caso contrario, rimarrà comunque il diritto alla ricostruzione integrale della carriera e all'applicazione della clausola di salvaguardia, ma la condanna del al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive dovrà essere limitata ai cinque anni antecedenti l'atto di costituzione in mora. Quindi, atteso che nel caso di specie l'amministrazione scolastica non ha fornito (pur essendone onerata) la prova della notificazione del decreto di ricostruzione della carriera, il termine prescrizionale quinquennale neanche è iniziato a decorrere, con l'effetto che l'eccezione di prescrizione è infondata e deve essere rigettata.
Da quanto precede discende che il deve essere Controparte_1 condannato alla ricostruzione della carriera della parte ricorrente senza decurtazioni e all'applicazione della clausola di salvaguardia, oltre che al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali (comprese quelle eventualmente maturate successivamente all'immissione in ruolo), oltre accessori di legge. Le spese di lite sono poste a carico del (in Controparte_1 omaggio al principio della soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo. Nella liquidazione si è tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
1) Previa disapplicazione dell'art.569 d.lgs.297/94, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici del servizio effettivo prestato e all'applicazione della clausola di salvaguardia del CCNL del
4/8/2011 relativo al personale del comparto scuola e, per l'effetto, condanna il ad adottare i provvedimenti conseguenti. Controparte_1
2) Condanna il a pagare alla parte ricorrente le Controparte_1 differenze retributive derivanti dall'operazione di cui al punto 1), oltre interessi o (se maggiore) rivalutazione come per legge.
3) Condanna il al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). 3 Crotone, 13/03/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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