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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/03/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 19/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12073/2018 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Mancaniello e Salvatore Parte_1
Trematore, come da procura speciale alle liti allegata agli atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio Peco e Diodata Ardolino, come da procura generale alle liti allegata agli atti,
RESISTENTE
oggetto: altre controversie in materia di previdenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13/12/2018, il ricorrente in epigrafe indicato, premetteva quanto segue in punto di fatto e di diritto: “che l'istante è titolare di pensione diretta cat. IO n. 15202432 avente CP_1 decorrenza 01.08.2004, come si evince dalla documentazione allegata agli atti di causa;
- che il ricorrente è in grado di pagina 1 di 7 vantare contribuzione, effettiva e figurativa, regolarmente accreditata post pensionamento per il periodo 01.08.2004 -
31.12.2016, come risulta dall'estratto contributivo allegato;
- che la prestazione pensionistica de qua, è stata riliquidata per concessione del primo supplemento contributivo con mod. TE08 del 22.09.2009 (cfr. provvedimento allegato CP_1 agli atti di causa); - che tale supplemento è stato inoltre riconfermato col mod. TE08 del 04.01.2018, che pure si allega;
- che, tuttavia, l'Ente resistente è incorso in errore in sede di liquidazione del supplemento contributivo per il periodo
01.08.2004/31.12.2008, visto che l'anzianità contributiva spettante è pari a 102 settimane e non a 77 settimane come considerato dall'Ente resistente (considerando l'esatto accredito per l'intero anno 2004 nel tetto delle 270 giornate ex d.P.R. n. 1049/1970 – cfr. prospetto allegato); - che l'art. 7 l. 23 aprile 1981, n. 155 disciplina espressamente l'istituto del supplemento pensionistico come ulteriore quota che si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa e, precisamente, il comma 4 della disposizione innanzi citata stabilisce che “La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento….”; - che nel caso di specie l'istante ha richiesto ed ottenuto, stante il rispetto del prescritto requisito temporale, il supplemento di pensione con decorrenza01.10.2009 ad oltre cinque anni dalla data di decorrenza originaria della prestazione pensionistica;
- che all'odierno istante spetta la riliquidazione del supplemento per esatta quantificazione dell'anzianità per ulteriori 25 settimane a decorrere dall'01.10.2009; - che, segnatamente, al ricorrente spetta un importo del supplemento per la contribuzione post pensionamento vantata dal'01.08.2004 sino al
31.12.2008 di € 39,79 mensile perequabile dall'01.10.2009, così conteggiato sulla scorta dell'anzianità effettiva, della r.m.s. come dai modd. TE08 del 22.09.2009 e del 04.01.2018 e del coefficiente legale di 0,00153846; - che, avendo l' resistente liquidato l'ammontare mensile di € 30,04 - cfr. modd. TE08 allegati - all'odierno istante spetta la CP_1 differenza mensile perequabile di € 9,75 dall'01.10.2009, il tutto maggiorato di interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e sino all'effettivo soddisfo;
- che il pensionato vanta il diritto, non soggetto a decadenza né a prescrizione, di matrice costituzionale, derivante dal combinato disposto degli artt. 38 e 36 Cost., a percepire la giusta misura della prestazione pensionistica sulla scorta di tutti i contributi accreditati sia ante che post pensionamento e sulla scorta delle retribuzioni pensionabili sulla base delle normative vigenti;
- che, in definitiva, non avendo l liquidato CP_1 correttamente il supplemento di pensione è interesse del ricorrente vedersi corrisposta tale prestazione nella sua giusta ed esatta misura”.
Adiva quindi il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla riliquidazione del concesso supplemento su pensione I.N.P.S. cat. IO n. 15202432 ai sensi dell'art. 7 della l.n. 155/1981, per errato conteggio della contribuzione nel periodo 01.08.2004/31.12.2008 per ulteriori 25 settimane, a partire dall'01.10.2009;
- per l'effetto, condannare l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.10.2009, della differenza mensile perequabile di € 9,75, differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato a titolo di supplemento per la contribuzione dall'01.08.2004 al 31.12.2008, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. pagina 2 di 7 Vinte le spese di lite, da liquidarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. CP_ Ritualmente costituitisi in giudizio l' contestava, con articolate motivazioni, l'ammissibilità e la fondatezza della domanda, ai sensi dell'art. 47, comma 3 del d. P.R. n. 639/1970, e per effetto della prescrizione quinquennale per le differenze maturate prima del quinquennio precedente alla presentazione della domanda, nonché per errato conteggio delle settimane contributive in oggetto.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 19.3.2025 mediante deposito telematico della presente sentenza. CP_ 2. Deve essere disattesa l'eccezione di decadenza, così come sollevata dall' condividendosi i più recenti arresti della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, in base ai quali: “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.
L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale” (Cassazione civile, sez. lav.,
04/01/2022, n. 123); “Con l'art. 38 del DL 98/2011 è stato aggiunto all'art. 47 DPR 639/70 il seguente comma:
Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. La preliminare questione oggetto del presente giudizio, concernente l'.interpretazione della predetta normativa, che ha introdotto una nuova decadenza nei termini sopra indicati, è stata recentemente risolta, dopo pronunce di diverso segno anche nella stessa giurisprudenza di legittimità, dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 17430 del 17 giugno 2021, ai cui principi il Collegio ritiene di aderire in ossequio alla funzione nomofilattica della S.C. e che possono essere così sintetizzati: il nuovo termine di decadenza introdotto dal legislatore del 2011, decorrente dal riconoscimento parziale, trova applicazione anche con riguardo alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'.entrata in vigore della legge introduttiva del nuovo termine;
detta decadenza si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (Corte appello Roma, sez. II,
11/11/2021, n. 3999); “si rendono doverose le seguenti considerazioni circa l'effetto della decadenza nella materia delle pensioni, effetto che, come di qui a breve si avrà modo di dire, non comporta l'applicazione totalmente estintiva del diritto del titolare del trattamento, poiché verrebbe a determinarsi una inammissibile frizione con l'imprescrittibilità del diritto a pensione.
Ed invero, dapprima il Collegio reputa doveroso rammentare di essersi già pronunciato al riguardo e reitera perciò in questa sede le osservazioni compiute nella sentenza n 2429 del 19.12.2019 (est. Presidente dott Gentile), riportando di seguito il pagina 3 di 7 passo di interesse: <<bisogna muovere dall comma d.l. convertito il l. che ha trasformato la decadenza da una sanzione di tipo soltanto procedimentale n. cass. sez. un. a misura ben pi punitiva estingue diritto e rende inammissibile l sancito tale forte inasprimento norma precisato in modo congruo perdita concerne esclusivamente i pregressi delle prestazioni previdenziali>>.
L'art. 6, 1° co., d.l. 103/91 è esterno alla norma fondamentale, cioè l'art. 47 d.p.r. 639/70, ma ne integra il contenuto e il significato, per cui non è agevole l'osmosi fra le due disposizioni;
di sicuro quella aggiuntiva, riferendosi ai trattamenti erogati in rate mensili, si attaglia essenzialmente alle pensioni. L'interpretazione e la sistemazione più complete e coerenti di tale combinato disposto conducono alla conclusione che l'eventuale maturazione della decadenza, sia nel caso di proposizione che in quello di mancata proposizione del ricorso amministrativo, comporta l'estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, mentre non compromette il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato, né, a fortiori, ai ratei successivi Cass. 30.10.2003, n. 16372 (oggetto: pensione di anzianità), dice di un'ipotesi di decadenza <<non unitaria bens mobile per ciascun rateo>>. Il criterio è stato confermato da Cass.
21.3.2005, n. 6018 (oggetto: integrazione al minimo di una pensione cat. SO), Cass. 14.2.2008, n. 3761 (oggetto: assegno ordinario di invalidità) e Cass. 9.6.2014, n. 12878 (oggetto: integrazione al minimo di una pensione di reversibilità). La sanzione cancellatoria, se avesse incidenza su tutti i ratei anteriori al giudizio, peccherebbe di eccessivo rigore in danno del pensionato che abbia trascurato di coltivare la sua richiesta, disattesa dall'ente gestore, ancorchè a lungo: un assistibile di sicuro incurante (o mal difeso) ma pur sempre bisognoso di un reddito di sostentamento. Per tale incauto avente diritto, al contrario, la decadenza mobile appresta una decurtazione economica congrua ma non troppo punitiva. Nel conflitto fra il principio sovraordinato che rende insopprimibile il diritto a pensione (intangibile nell'an: Corte cost. 26.2.2010, n. 71; “fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile”: Corte cost. 22.7.1999, n. 345; “situazione finale … attinente alla sopravvivenza della persona”: Corte cost. 15.7.1985, n. 203) e l'applicazione della decadenza, legittima ma con effetto soltanto su singole mensilità del trattamento (per questo l'art. 6 d.l. 103/91 ha “espressamente stabilito che la decadenza ivi prevista determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi" e non “dello stesso diritto a pensione”, “costituzionalmente garantito”: Corte cost.
246/92), il punto di equilibrio non è appannaggio della pronuncia impugnata. Conclusivamente, si deve escludere che la maturazione della decadenza possa pregiudicare per sempre il diritto dell'assicurato di ricevere, almeno da una certa data, la pensione in sé (nei casi di prestazione negata dall'ente gestore in sede amministrativa) ovvero la pensione nell'ammontare esatto siccome conforme a legge (nell'ipotesi di erogazione del trattamento in misura mensile inferiore al dovuto, che può anche dipendere da un mero errore di calcolo), trattandosi di posizioni soggettive non definitivamente comprimibili, a scanso di una palese violazione dei richiamati principi costituzionali>>. Si ribadisce pertanto il convincimento già formatosi in Corte per il quale il punto di equilibrio tra l'insopprimibilità costituzionalmente garantita del diritto a pensione e l'applicazione dell'istituto della decadenza va rinvenuto nella c.d. 'decadenza mobile', in ossequio alla quale, quindi, per il caso di prestazioni rateali, l'effetto della decadenza non è la perdita dell'intero diritto alla pensione, ma solo la perdita dei singoli ratei maturati pagina 4 di 7 anteriormente al decorso del termine computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, senza alcuna compromissione di quelli maturati successivamente” (Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav. n. 2031/2021).
Nel caso di specie, è pacifico che la pensione cat. IO n. 15202432, intestata alla odierna parte ricorrente, sia stata liquidata con decorrenza 1.8.2004.
Considerato che il ricorso giudiziario è stato depositato il 13.12.2018, la decadenza non è stata utilmente impedita.
Né, d'altro canto, può attribuirsi rilievo, al fine di consentire uno spostamento in avanti della decorrenza CP_ del termine decadenziale, alla circostanza che – in data 22.9.2009 – l' abbia riliquidato il trattamento pensionistico di cui si discute, per poi riconfermarlo in data 4.1.2018.
Difatti, la decadenza sia evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria, dovendo altresì presumersi – in assenza di specifiche risultanze di segno contrario – che gli elementi in forza dei quali individuare eventuali errori di calcolo nella determinazione del rateo pensionistico fossero nella disponibilità della parte ricorrente già a partire dalla liquidazione originaria della prestazione.
Restano, tuttavia, salvi, in aderenza ai principi sopra riportati, gli ultimi tre anni decorrenti a ritroso dal deposito del predetto libello introduttivo della lite, ossia il periodo 13.12.2015-13.12.2018 (come chiesto in via subordinata dalla difesa del ricorrente nelle note di trattazione scritta del 10.2.2025), col che risulta pure assorbita la residua eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_1
3. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato.
Occorre premettere che, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio, le parti sono concordi nel ritenere computabili 103 giornate nell'anno 2005, 127 giornate nell'anno 2006, 127 giornate nell'anno 2007 e 56 giornate nell'anno 2008.
Il contrasto si rileva, invece, quanto all'anno 2004, ove, in relazione ai contributi post pensionamento
(1.8.2004-31.12.2004), l' ha ritenuto di conteggiare soltanto quelli di lavoro effettivo (61 giornate, CP_1 risultanti per tabulas dal DMAG 2004: 24 giorni a settembre;
26 giorni ad ottobre e 11 giorni a novembre – all. 4 fascicolo di parte , così addivenendo al risultato di 92 settimane totali, ad una differenza di 15 CP_1 settimane, rispetto alle 25 invocate dal e ad un differenziale mensile di € 4,58 a fronte di € 9,75 Parte_1 indicato in ricorso.
La difesa di parte ricorrente insiste, invece, per il riconoscimento di tutte le giornate liquidate a titolo di disoccupazione agricola e di trattamento speciale in agricoltura nell'anno 2004 (sia pure proporzionalmente al periodo successivo al pensionamento (cfr. verbale di udienza del 9.5.2024).
La tesi del ricorrente è corretta, sebbene, nel singolo caso di specie, non può condurre all'accoglimento della domanda così come azionata, per le ragioni di seguito esposte.
La questione della rilevabilità ai fini del calcolo del supplemento dei contributi di natura figurativa va risolta grazie alla disposizione dell'art. 1, comma 9 della legge 222/1984 (norma riferita specificatamente pagina 5 di 7 all'assegno ordinario, prestazione in godimento al ricorrente) in quanto con essa il legislatore ha stabilito che ai fini del supplemento di cui alla legge n. 155/1981 rilevano anche i contributi figurativi, e, quindi, quelli per disoccupazione e malattia. Testualmente la norma recita: “I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione dell'assegno di invalidità,
l'ammontare dello stesso sarà determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra citato”. Se tale rilevanza rinviene il suo fondamento nel dettato normativo, e se, quindi, “nel computo del supplemento pensionistico devono essere conteggiati anche i contributi figurativi accreditati post pensionamento aventi titolo appunto nella disoccupazione” (cfr. Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 787/2024 del
19.6.2024, Cons. Est. dott.ssa Tarantino), deve tuttavia rilevarsi che non è dato verificare, dagli atti di causa, in che misura la contribuzione figurativa, riferibile genericamente a tutto l'anno 2004, riguardi il periodo post pensionamento e l'arco temporale precedente (atteso che il ricorrente ha lavorato, nell'anno 2004, anche nel mese di febbraio, per 16 giorni), né detto calcolo può fondarsi sulla proporzione convenzionale su cinque mesi esplicitata a verbale di udienza del 9.5.2024.
3.1 Alla stregua delle argomentazioni che precedono, l'accoglimento del ricorso può essere limitato a quanto ricalcolato dall' e, per effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente alla ricostituzione della CP_1 pensione I.N.P.S. cat. IO n. 15202432 ai sensi dell'art. 7 L. n. 155/1981, per errato conteggio dei contributi nel periodo 1.8.2004-31.12.2008 e condannato l resistente al pagamento, in favore dell'odierno istante, CP_2
a partire dal 13.12.2015, della differenza mensile perequabile di € 4,58, differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
4. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione “infra” € 1.100,00 utilizzando quale parametro la differenza mensile riconosciuta, pari ad
€ 4,58 da moltiplicare per trentanove mesi, vale a dire i tre anni a ritroso dal deposito del ricorso, compresa CP_ la tredicesima mensilità= € 178,62) – seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 12073/2018, proposto da Parte_1
nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e
[...] CP_1 assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla ricostituzione della pensione I.N.P.S. cat. IO n. 15202432 ai sensi dell'art. 7 L. n. 155/1981, per errato conteggio dei contributi nel periodo 1.8.2004-31.12.2008; pagina 6 di 7 b) condanna l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dal 13.12.2015, della CP_2 differenza mensile perequabile di € 4,58, differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
CP_ d) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 178,62 (art. 152 disp. Att. C.p.c., quarto inciso), oltre IVA, CAP e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti L. Mancaniello e S. Trematore, dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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