Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 134
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Sentenza 23 gennaio 2025

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La Corte di Appello di Firenze, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, si è pronunciata sulla domanda riconvenzionale proposta dal Controparte_1 nei confronti del Parte_1, avente ad oggetto il presunto "ammanco di cassa" nella gestione condominiale protrattasi fino al dicembre 2007. La controversia trae origine dall'opposizione del Controparte_1 al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento di spese straordinarie, e dalla successiva domanda riconvenzionale per il rimborso di uno "sbilancio di cassa" quantificato in € 11.180,57. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del Parte_1 avverso la precedente sentenza della Corte d'Appello, aveva cassato la decisione, ritenendo la motivazione viziata per omessa disamina di fatti decisivi e per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in particolare riguardo alla valenza probatoria attribuita alle dichiarazioni del consulente di parte e alla presunzione di responsabilità dell'amministratore in caso di sbilancio contabile. La Cassazione aveva altresì statuito che la mera presenza di uno sbilancio di cassa non implica di per sé una responsabilità debitoria dell'amministratore, e che le affermazioni del consulente tecnico di parte non hanno valore confessorio.

La Corte d'Appello di Firenze, attenendosi ai principi enunciati dalla Suprema Corte, ha dichiarato infondataela domanda riconvenzionale del Controparte_1, rigettandola integralmente. Il Collegio ha evidenziato come la CTU contabile, pur ricostruendo uno sbilancio di cassa di € 11.180,57, non fosse in grado di fornire indicazioni probatorie utili a tal fine, stante l'impossibilità di verificare il dare e avere per l'intero periodo di gestione a causa dell'inesistenza della necessaria documentazione nei fascicoli di parte. Inoltre, la dichiarazione del consulente tecnico di parte, secondo cui una somma di circa € 11.000,00 era stata pagata dal Parte_1 ma mai contabilizzata, è stata ritenuta irrilevante ai fini della causa, non specificando chi avesse fornito la provvista né configurando una responsabilità dell'amministratore per mala gestione. In assenza di una chiara indicazione in bilancio dell'importo corrispondente al disavanzo tra entrate e uscite contabili, e dato il riparto dell'onere probatorio gravante sul convenuto in riconvenzionale, la Corte ha concluso che non sussiste alcuna responsabilità del Parte_1 in relazione alla domanda riconvenzionale. Le spese di lite di tutti i gradi del giudizio sono state compensate tra le parti, così come le spese di CTU, poste a carico di ciascuna parte per metà.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 134
    Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
    Numero : 134
    Data del deposito : 23 gennaio 2025

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