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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/05/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2292/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2292 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• , nata in Brasile a [...] il Parte_1
03/09/1976;
• , nato in [...] (a San Paolo) il 22/07/2018, tramite i Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
(come sopra generalizzata) e , nato in
[...] Parte_3
Brasile a Itapira (SP) il 06/11/1981;
• , nato in [...] (a San Paolo) il 17/09/2004; Controparte_1
• nato in Brasile a [...] il [...]; Controparte_2
• nato in Brasile a [...] il [...]; CP_3
• , nato in Brasile a [...] il [...]; Controparte_4
• , nato in Brasile a [...] il Controparte_5
02/07/1965;
• nato in Brasile a [...] il [...]; Controparte_6
• nato in Brasile a [...] il [...], tramite Persona_1
i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, (come sopra Controparte_6
generalizzato) e nata in Brasile a [...] Persona_2
(SP) il 01/02/1975;
• nato in Brasile a [...] il [...]; Controparte_7
• nata in Brasile a [...] il [...]; Parte_4 • , nata in Brasile a [...] il [...]; Parte_5 tutti elettivamente domiciliati in Isola della Scala (VR), viale Ungheria n. 3, presso lo studio dell'avv.
Michele Filippi, che li rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente all'avv. stabilito
Saimon Rodrigo Rocha;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_8 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_8
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha quindi assegnato termine sino al 19 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite (quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale) al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore. Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
***
Del pari, preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Pescolanciano Persona_3
(Isernia), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , ai di lui figli: Persona_3
o nato il [...]; Persona_4
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Persona_5
02/01/1936;
o nato il [...]; Persona_6
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Parte_6
28/07/1947
- da al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_4 Persona_7
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_7 Persona_8 - da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Per_8 Persona_8
o nato il [...]; Controparte_2
o nato il [...]; CP_3
- da , al di lei figlio, nato il [...]; Persona_5 Persona_9
- da alla di lui figlia, (odierna ricorrente), Persona_9 Parte_1
nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 10/02/2014;
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o nato il [...]; Controparte_1
o , nato il [...]; Parte_2
- da alla di lui figlia, nata il [...] e Persona_6 Persona_10
coniugatasi in data 27/10/1965 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero;
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Persona_10
o nato il [...]; Controparte_6
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in Parte_4
data 14/01/2000;
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Controparte_6
o nato il [...]; Controparte_7
o nato il [...]; Persona_1
- da al di lei figlia, (odierna ricorrente), nata Persona_11 Parte_5
il 13/05/2000;
- da , al di lei figlio, (odierno ricorrente), nato il Parte_6 Controparte_5
02/07/1965;
- da , al di lui figlio, (odierno CP_5 CP_5 Controparte_4
ricorrente), nato il [...].
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza è presente un passaggio generazionale per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare, da Persona_5
(coniugatasi nel 1936 con cittadino brasiliano), al figlio nato nel 1941. Vi è, altresì, nella linea di trasmissione della cittadinanza, una discendente (in particolare:
[...]
), coniugatasi in Brasile in data antecedente all'entrata in vigore della Costituzione (in Pt_6
particolare: nel 1947) con cittadino straniero.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia citata, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”. Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a e a (nati, rispettivamente, Persona_9 Controparte_5
nel 1941 e nel 1965, da madri cittadine che avevano perduto, in base alla legge dell'epoca, la propria cittadinanza per essersi coniugate, nel 1936 e nel 1947, con cittadini stranieri) e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo, Persona_3
, ai ricorrenti ,
[...] Parte_1 Controparte_1
, e
[...] Parte_2 Controparte_5 [...]
, non risulta essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione, in Controparte_4
capo agli stessi, dello status di cittadini italiani.
Con riferimento, invece, agli altri discendenti (in particolare: Controparte_2 [...]
CP_3 Controparte_6 Parte_4 Controparte_7
),
[...] Persona_1 Parte_5
nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli medesimi discendenti sono venuti al mondo. In altri termini, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, per quando riguarda i medesimi ricorrenti, indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità (che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile), ossia per effetto del semplice operare del principio di retroattività al 1° gennaio 1948 delle sentenze di incostituzionalità di norme precostituzionali (quali, nel caso di specie, quelle di cui alla legge n. 555/1912, artt. 1 e 10).
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v. in particolare il doc. n. 39 allegato al ricorso, raffigurante le schermate del sito web del di San Paolo, portale “Prenotami”, ove si evince che, Parte_7 per tutto l'anno 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili), dando contezza, in ogni caso, delle lunghe liste di attesa per la convocazione (v., in particolare, il doc. n. 40 allegato al ricorso, da cui si evince che, al 27 maggio 2024, erano in attesa di convocazione dal Consolato
Generale di San Paolo coloro i quali erano stati inseriti nelle liste di attesa degli anni 2016 e 2017).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, nonostante i diversi tentativi effettuati dai ricorrenti stessi, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a tutti i ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_8
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame e le ragioni della decisione – fondate, quantomeno in parte, sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n. 4466/2009, che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali, sui rapporti su cui ancora incidono – unitamente alla circostanza per cui il
[...]
riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, che non consente CP_8 di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2292/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_8
• Dichiara che tutti i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_8
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 30 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2292 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• , nata in Brasile a [...] il Parte_1
03/09/1976;
• , nato in [...] (a San Paolo) il 22/07/2018, tramite i Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
(come sopra generalizzata) e , nato in
[...] Parte_3
Brasile a Itapira (SP) il 06/11/1981;
• , nato in [...] (a San Paolo) il 17/09/2004; Controparte_1
• nato in Brasile a [...] il [...]; Controparte_2
• nato in Brasile a [...] il [...]; CP_3
• , nato in Brasile a [...] il [...]; Controparte_4
• , nato in Brasile a [...] il Controparte_5
02/07/1965;
• nato in Brasile a [...] il [...]; Controparte_6
• nato in Brasile a [...] il [...], tramite Persona_1
i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, (come sopra Controparte_6
generalizzato) e nata in Brasile a [...] Persona_2
(SP) il 01/02/1975;
• nato in Brasile a [...] il [...]; Controparte_7
• nata in Brasile a [...] il [...]; Parte_4 • , nata in Brasile a [...] il [...]; Parte_5 tutti elettivamente domiciliati in Isola della Scala (VR), viale Ungheria n. 3, presso lo studio dell'avv.
Michele Filippi, che li rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente all'avv. stabilito
Saimon Rodrigo Rocha;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_8 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_8
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha quindi assegnato termine sino al 19 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite (quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale) al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore. Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
***
Del pari, preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Pescolanciano Persona_3
(Isernia), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , ai di lui figli: Persona_3
o nato il [...]; Persona_4
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Persona_5
02/01/1936;
o nato il [...]; Persona_6
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Parte_6
28/07/1947
- da al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_4 Persona_7
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_7 Persona_8 - da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Per_8 Persona_8
o nato il [...]; Controparte_2
o nato il [...]; CP_3
- da , al di lei figlio, nato il [...]; Persona_5 Persona_9
- da alla di lui figlia, (odierna ricorrente), Persona_9 Parte_1
nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 10/02/2014;
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o nato il [...]; Controparte_1
o , nato il [...]; Parte_2
- da alla di lui figlia, nata il [...] e Persona_6 Persona_10
coniugatasi in data 27/10/1965 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero;
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Persona_10
o nato il [...]; Controparte_6
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in Parte_4
data 14/01/2000;
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Controparte_6
o nato il [...]; Controparte_7
o nato il [...]; Persona_1
- da al di lei figlia, (odierna ricorrente), nata Persona_11 Parte_5
il 13/05/2000;
- da , al di lei figlio, (odierno ricorrente), nato il Parte_6 Controparte_5
02/07/1965;
- da , al di lui figlio, (odierno CP_5 CP_5 Controparte_4
ricorrente), nato il [...].
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza è presente un passaggio generazionale per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare, da Persona_5
(coniugatasi nel 1936 con cittadino brasiliano), al figlio nato nel 1941. Vi è, altresì, nella linea di trasmissione della cittadinanza, una discendente (in particolare:
[...]
), coniugatasi in Brasile in data antecedente all'entrata in vigore della Costituzione (in Pt_6
particolare: nel 1947) con cittadino straniero.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia citata, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”. Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a e a (nati, rispettivamente, Persona_9 Controparte_5
nel 1941 e nel 1965, da madri cittadine che avevano perduto, in base alla legge dell'epoca, la propria cittadinanza per essersi coniugate, nel 1936 e nel 1947, con cittadini stranieri) e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo, Persona_3
, ai ricorrenti ,
[...] Parte_1 Controparte_1
, e
[...] Parte_2 Controparte_5 [...]
, non risulta essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione, in Controparte_4
capo agli stessi, dello status di cittadini italiani.
Con riferimento, invece, agli altri discendenti (in particolare: Controparte_2 [...]
CP_3 Controparte_6 Parte_4 Controparte_7
),
[...] Persona_1 Parte_5
nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli medesimi discendenti sono venuti al mondo. In altri termini, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, per quando riguarda i medesimi ricorrenti, indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità (che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile), ossia per effetto del semplice operare del principio di retroattività al 1° gennaio 1948 delle sentenze di incostituzionalità di norme precostituzionali (quali, nel caso di specie, quelle di cui alla legge n. 555/1912, artt. 1 e 10).
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v. in particolare il doc. n. 39 allegato al ricorso, raffigurante le schermate del sito web del di San Paolo, portale “Prenotami”, ove si evince che, Parte_7 per tutto l'anno 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili), dando contezza, in ogni caso, delle lunghe liste di attesa per la convocazione (v., in particolare, il doc. n. 40 allegato al ricorso, da cui si evince che, al 27 maggio 2024, erano in attesa di convocazione dal Consolato
Generale di San Paolo coloro i quali erano stati inseriti nelle liste di attesa degli anni 2016 e 2017).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, nonostante i diversi tentativi effettuati dai ricorrenti stessi, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a tutti i ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_8
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame e le ragioni della decisione – fondate, quantomeno in parte, sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n. 4466/2009, che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali, sui rapporti su cui ancora incidono – unitamente alla circostanza per cui il
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riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, che non consente CP_8 di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2292/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_8
• Dichiara che tutti i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_8
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 30 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo