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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 3.4.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4326 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Gaetano D'Emma, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Salerno, alla via A. Pirro n. 2;
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e benefici ex lege n. 104/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.8.2024 esponeva: Parte_1
- che aveva presentato un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ.,
l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
- che il giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter ottenere le invocate prestazioni assistenziali;
- che, depositata la relazione di c.t.u., ella aveva espresso il proprio motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione.
Tanto premesso, la diva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, Pt_1
perchè accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno status invalidante con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua e riconoscesse, quindi, il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a fruire dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 2.9.2024, il giudice dava corso alla trattazione del procedimento con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, l contestava l'avverso assunto, invocando il CP_1
rigetto del ricorso.
Indi, espletata una consulenza tecnica medico-legale sulla persona della ricorrente e ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione ai procuratori costituiti, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va, pertanto, Parte_1
accolto nei limiti che saranno di seguito indicati.
Rileva il giudicante che con il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis cod. proc. civ. la aveva invocato una declaratoria di accertamento Pt_1
della sussistenza dello status invalidante richiesto ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (18.7.2023).
In tale contesto, il consulente tecnico nominato dall'adito giudice aveva affermato che le infermità riscontrate alla ricorrente non comportavano una totale e permanente inabilità lavorativa, con necessità di assistenza continua,
e, quindi, non implicavano l'insorgenza del diritto alle invocate prestazioni.
Orbene, il c.t.u. dott. , specialista in Fisiatria - nominato in Persona_1
questa fase a seguito delle osservazioni, meritevoli di attenzione, formulate dalla ricorrente - è pervenuto, all'esito di un nuovo esame clinico della Pt_1
e dopo aver valutato la documentazione sanitaria da lei allegata, a diverse conclusioni.
Ha, in particolare, affermato, nella relazione trasmessa in via telematica, che la predetta è affetta da “Esiti di remota protesizzazione bilaterale delle ginocchia, artrosi polidistrettuale, ipoacusia bilaterale e involuzione cerebrale progressiva”.
Ha poi aggiunto che, a causa di tali patologie, la totalmente inabile Pt_1
e necessita di assistenza continua, in quanto incapace di provvedere da sola al compimento delle minime funzioni vegetative e di relazione, quali la vestizione, la nutrizione, la cura dell'igiene personale, etc.
Il dott. ha in particolare evidenziato che “il quadro clinico emerso e Per_2
risultante dalla convergenza di molteplici meccanismi fisiopatologici sulla persona della ricorrente determina una serie di minorazioni cognitive descritte, stabilizzate e progressive che, a parere dello scrivente CTU, possono ritenersi causa di una grave difficoltà nello svolgimento degli atti quotidiani della vita”.
Quanto, poi, all'epoca di insorgenza dello status invalidante, il c.t.u. ha precisato che, sulla base documentazione sanitaria agli atti e dell'esame clinico della può essere retrodatata al novembre del 2024. Pt_1
La diagnosi e le considerazioni medico-legali del consulente sono condivise in pieno da questo giudice, perchè suffragate da ogni necessario accertamento clinico e specialistico ed immuni da vizi logici o tecnici.
Deve pertanto dichiararsi che , a decorrere dall'1.11.2024, è Parte_1
invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, nonché portatrice di handicap in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
In considerazione del parziale accoglimento della domanda (avuto riguardo alla decorrenza dell'invocato beneficio, successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa che a quella di effettuazione della visita da parte della Commissione medica), vanno compensate per intero tra le parti le spese del giudizio.
Vanno infine poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio espletata in questa fase, liquidate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4326 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro l Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., così Controparte_1
provvede:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che
, a partire dall'1.11.2024, è invalida civile con totale e Parte_1
permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, nonché portatrice di handicap in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
3) provvede come da separato decreto in ordine alle spese della consulenza tecnica di ufficio.
Salerno, 3.4.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 3.4.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4326 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Gaetano D'Emma, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Salerno, alla via A. Pirro n. 2;
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e benefici ex lege n. 104/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.8.2024 esponeva: Parte_1
- che aveva presentato un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ.,
l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
- che il giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter ottenere le invocate prestazioni assistenziali;
- che, depositata la relazione di c.t.u., ella aveva espresso il proprio motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione.
Tanto premesso, la diva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, Pt_1
perchè accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno status invalidante con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua e riconoscesse, quindi, il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a fruire dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 2.9.2024, il giudice dava corso alla trattazione del procedimento con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, l contestava l'avverso assunto, invocando il CP_1
rigetto del ricorso.
Indi, espletata una consulenza tecnica medico-legale sulla persona della ricorrente e ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione ai procuratori costituiti, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va, pertanto, Parte_1
accolto nei limiti che saranno di seguito indicati.
Rileva il giudicante che con il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis cod. proc. civ. la aveva invocato una declaratoria di accertamento Pt_1
della sussistenza dello status invalidante richiesto ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (18.7.2023).
In tale contesto, il consulente tecnico nominato dall'adito giudice aveva affermato che le infermità riscontrate alla ricorrente non comportavano una totale e permanente inabilità lavorativa, con necessità di assistenza continua,
e, quindi, non implicavano l'insorgenza del diritto alle invocate prestazioni.
Orbene, il c.t.u. dott. , specialista in Fisiatria - nominato in Persona_1
questa fase a seguito delle osservazioni, meritevoli di attenzione, formulate dalla ricorrente - è pervenuto, all'esito di un nuovo esame clinico della Pt_1
e dopo aver valutato la documentazione sanitaria da lei allegata, a diverse conclusioni.
Ha, in particolare, affermato, nella relazione trasmessa in via telematica, che la predetta è affetta da “Esiti di remota protesizzazione bilaterale delle ginocchia, artrosi polidistrettuale, ipoacusia bilaterale e involuzione cerebrale progressiva”.
Ha poi aggiunto che, a causa di tali patologie, la totalmente inabile Pt_1
e necessita di assistenza continua, in quanto incapace di provvedere da sola al compimento delle minime funzioni vegetative e di relazione, quali la vestizione, la nutrizione, la cura dell'igiene personale, etc.
Il dott. ha in particolare evidenziato che “il quadro clinico emerso e Per_2
risultante dalla convergenza di molteplici meccanismi fisiopatologici sulla persona della ricorrente determina una serie di minorazioni cognitive descritte, stabilizzate e progressive che, a parere dello scrivente CTU, possono ritenersi causa di una grave difficoltà nello svolgimento degli atti quotidiani della vita”.
Quanto, poi, all'epoca di insorgenza dello status invalidante, il c.t.u. ha precisato che, sulla base documentazione sanitaria agli atti e dell'esame clinico della può essere retrodatata al novembre del 2024. Pt_1
La diagnosi e le considerazioni medico-legali del consulente sono condivise in pieno da questo giudice, perchè suffragate da ogni necessario accertamento clinico e specialistico ed immuni da vizi logici o tecnici.
Deve pertanto dichiararsi che , a decorrere dall'1.11.2024, è Parte_1
invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, nonché portatrice di handicap in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
In considerazione del parziale accoglimento della domanda (avuto riguardo alla decorrenza dell'invocato beneficio, successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa che a quella di effettuazione della visita da parte della Commissione medica), vanno compensate per intero tra le parti le spese del giudizio.
Vanno infine poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio espletata in questa fase, liquidate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4326 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro l Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., così Controparte_1
provvede:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che
, a partire dall'1.11.2024, è invalida civile con totale e Parte_1
permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, nonché portatrice di handicap in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
3) provvede come da separato decreto in ordine alle spese della consulenza tecnica di ufficio.
Salerno, 3.4.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni