Articolo 2 della Legge 4 agosto 1948, n. 1108
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 agosto 1948
Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio con propri decreti le variazioni necessarie per la costituzione del conto speciale presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo IV, n. 2, dell'Accordo di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' per i prelievi previsti dai successivi numeri 3, 4 e 5 dello stesso articolo IV dell'Accordo.
Al di fuori dei citati prelievi, la utilizzazione del Conto speciale sara' approvata con legge.
Entrata in vigore il 21 agosto 1948
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