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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/06/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 924 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 17/12/2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 15/11/2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 453/2018 pubblicata in data 23/10/2018 vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Vincenzo Maradei presso lo studio del quale in Cosenza alla via Piazza Gullo, n. 6, ha eletto domicilio;
-APPELLANTE =
CONTRO
( ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. C.F._2
Antonio Lopreiato, presso lo studio del quale in Vibo Valentia alla via J. Palach 77
1 hanno eletto domicilio;
- APPELLATI=
NONCHÉ
( ) e ); Controparte_3 C.F._3 CP_4 C.F._4
-APPELLATI CONTUMACI=
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “… riformare la sentenza n. 453/2018, emessa dal Tribunale di
Vibo Valentia, in data 23.10.2018 ed in pari data pubblicata, in punto alla liquidazione delle spese di lite per le motivazioni indicate in narrativa, condannando gli attori del primo grado di giudizio, Sigg.ri e Controparte_2 CP
, al pagamento delle spese del primo grado in favore della parte convenuta ed
[...]
odierna appellante, quantificate, come da notula redatta ai Parte_1 sensi del D.M. 55/2014, per le cause con valore da € 1.101 a € 5.200 in € 2.430,00 oltre accessori come per legge, e quelle del presente grado di giudizio, come da notula redatta ai sensi del D.M. 55/2014, da liquidare ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Per l'appellato rassegnate nella comparsa di costituzione in appello, alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “ …in via pregiudiziale e di rito: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore per tutte le motivazioni esposte;
nel merito: respingere integralmente l'appello proposto dalla in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 453/2018.
Con condanna delle controparti alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 Controparte_2 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia l'
[...] [...]
nonché e al fine di CP_5 Parte_1 Controparte_3 CP_4
vedere accertata la loro responsabilità ed ottenerne la condanna al pagamento della complessiva somma di € 29.515,52, di cui € 2.400, da parte di e Parte_1 le restanti somme (€ 27.115,52) dai convenuti e Controparte_3 CP_4
A sostegno della propria pretesa, gli attori deducevano che:
2 - in data 13.11.2007 avevano acquistato, per il tramite dell'agenzia Parte_1
affiliata Tecnocasa, un appartamento sito in Vibo Valentia alla via G.
[...]
De Luca, n. 37 e che tale appartamento faceva parte di un complesso condominiale;
- successivamente alla conclusione dell'atto di compravendita, si erano avveduti della circostanza che sull'immobile già pendeva dinanzi al Tribunale di Vibo
Valentia un giudizio attivato dal proprietario di un immobile confinante e che vedeva il parte resistente: circostanza, questa, a loro dire, taciuta dal CP_6
venditore, nonché dal mediatore. Il contenzioso aveva ad oggetto la condizione di grave dissesto di un muro di contenimento del e la necessaria CP_6
eliminazione della situazione di pericolo;
- in accoglimento della domanda cautelare promossa dall'attore, il Tribunale aveva ordinato al condominio di porre in essere le misure urgenti necessarie per la messa in sicurezza dell'immobile; pertanto, gli odierni appellati avevano dovuto far fronte alle relative spese per un totale di € 5.640,86, pari alla quota corrispondente al valore dell'unità immobiliare in millesimi;
- che, poiché i cedimenti avevano provocato la rottura di un tubo, con conseguente versamento di liquami all'interno dell'unità di proprietà degli odierni appellati, si erano rese necessarie altre spese, fra cui quella per il servizio di auto spurgo, per un totale di € 400,00;
- infine, che, deliberata dall'Assemblea l'esecuzione di alcuni lavori di rifacimento del piazzale e della rete idrica, essi avevano dovuto versare al
, altresì, la quota di € 5.274,66. CP_6
Per tali ragioni, parte attrice chiedeva la condanna – a titolo di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale - dei venditori al rimborso delle spese ingiustamente sostenute, in quanto legate ad una situazione di dissesto preesistente e dolosamente taciuta dal dante causa, nonché al risarcimento del danno da deprezzamento dell'immobile.
Con riferimento all'altra parte convenuta, domandava la Parte_1
restituzione della somma corrisposta a titolo di provvigione per il servizio reso, invocando il mancato assolvimento da parte del mediatore immobiliare del dovere di informazione in ordine alla pendenza di un giudizio sull'immobile oggetto di acquisto.
3 Si costituivano in giudizio e i quali eccepivano, in Controparte_3 CP_4 primo luogo, l'intempestività della domanda, essendo già spirato il duplice termine di otto giorni dalla scoperta del vizio per la denuncia dello stesso e di un anno dalla consegna per la proposizione dell'azione, che, pertanto, doveva considerarsi prescritta.
Secondariamente, eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che essi si erano interfacciati esclusivamente con l'agenzia immobiliare incaricata della vendita, di tal chè nessuna responsabilità poteva essere loro attribuita a titolo precontrattuale, non avendo condotto personalmente le trattative.
Nel merito, chiedevano il rigetto della domanda ex adverso avanzata, in quanto infondata in fatto e in diritto. Chiedevano, in subordine, di essere manlevati dall'agenzia convenuta dal pregiudizio economico conseguente all'eventuale condanna.
Si costituiva, altresì, la la quale chiedeva, in via preliminare, di Parte_1
essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva;
nel merito, domandava il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.
Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice con riferimento alla domanda di riduzione del prezzo di vendita per svalutazione dell'immobile e condannava i convenuti e alla rifusione in favore degli CP_3 CP_4 attori della somma di € 5.640,86 equitativamente determinata, oltre che alla restituzione della somma di € 5.274,66, ossia la somma pagata dagli acquirenti al per le opere di rifacimento del piazzale e della rete idrica. Rigettava le CP_6
altre domande. Condannava i convenuti alienanti al pagamento in favore degli attori delle spese di lite nella misura del 50% di quelle totali;
compensava, invece, le spese tra gli attori e l'agenzia immobiliare.
Avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia proponeva impugnazione la in persona del suo legale rappresentante p.t., che deduceva, Parte_1 quale unico motivo di appello, l'erronea statuizione in punto di liquidazione delle spese del grado ed, in particolare la violazione dell'art. 92 c.p.c., secondo comma.
L'appellante domandava la riforma della pronuncia nella parte in cui compensava le spese tra gli attori e i convenuti e, per l'effetto, la condanna di e Controparte_1
al pagamento in suo favore delle spese relative al giudizio Controparte_2
di primo grado.
4 A sostegno delle proprie richieste, assumeva che il Tribunale – che aveva rigettato la domanda attorea nei confronti dell'agenzia immobiliare, con riferimento alla pretesa restituzione delle somme a questa corrisposte a titolo di provvigione - non aveva esplicitato le puntuali ragioni della compensazione, limitandosi ad una mera formula di stile.
Si costituivano e i quali, in via Controparte_1 Controparte_2 preliminare, eccepivano la violazione dell'art. 342 c.p.c. e instavano per l'immediata declaratoria di manifesta inammissibilità e infondatezza dell'impugnazione, ex art. 348 bis c.p.c. Nel merito, chiedevano il rigetto dello spiegato appello in quanto infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza impugnata.
e pur regolarmente citati, rimanevano contumaci. Controparte_3 CP_4
Ritenuta matura per la decisione, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia degli appellati e Controparte_3 [...]
evocati in giudizio e non costituitisi. CP_4
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.
In tempi recenti la giurisprudenza di legittimità ha così affermato: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. Sez. II, ordinanza del 25/01/2023 n. 2320; v. anche Cass. S.U., sentenza del 13/12/2022 n. 36481).
In altri termini, “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342
5 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”
(Cass. Sez. II, ordinanza del 28/10/2020 n. 23781).
Nel caso in esame, l'appellante ha indicato in maniera puntuale e precisa il capo della sentenza oggetto di censura – vale a dire quello concernente la regolamentazione delle spese – e le parti di interesse impugnate, così consentendo al giudice dell'appello di cogliere natura, portata e senso della critica.
Non possono residuare dubbi, dunque, in ordine al superamento della soglia di specificità del gravame avendo l'appellante individuato i punti della decisione reputati ingiusti, oltre che le ragioni sottese ad essi.
Sempre in via preliminare, deve darsi atto che la parte appellata aveva, nella propria comparsa di costituzione, sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.. L'eccezione – da valutarsi necessariamente prima dell'inizio della trattazione (cfr. Cass. n. 19333 del 20.7.2018)
e, quindi, insuscettibile di esame nella presente sede decisionale – è stata, di fatto, rigettata dalla Corte, sia pure implicitamente, nella misura in cui, ha condotto la trattazione della causa e, poi, fissato udienza di precisazione delle conclusioni secondo le forme ordinarie. Dunque, nessuna statuizione sull'eccezione può e deve essere emessa in questa sede.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Premesso che il Tribunale – con decisione, in parte qua, non gravata – ha rigettato integralmente la domanda spiegata dagli attori nei confronti dell'odierna appellante, la questione rimasta oggetto di contesa afferisce esclusivamente alla regolamentazione delle spese di giudizio, dal giudice di prime cure compensate integralmente tra dette parti.
In tema, è noto che la regola generale, desumibile dall'art. 91 c.p.c., secondo cui le spese anticipate dalla parte vittoriosa devono essere rimborsate dal soccombente, trova eccezione nel disposto di cui all'art. 92 c.p.c., che consente al giudice di procedere ad
6 una compensazione parziale o integrale degli oneri in esame.
Deve chiarirsi che, nella fattispecie, trova applicazione, in ragione del tempo di introduzione della domanda di primo grado (anno 2011), l'art. 92 co. 2 c.p.c. nella formulazione anteriore alla modifica operata con d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014, applicabile, ai sensi dell'art. 13 co. 2 del citato d.l., solo ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
Ebbene, il citato art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva che “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Il testo non è significativamente difforme da quello attuale, per come risultante all'esito della pronuncia addittiva della Consulta n.
77/2018.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è carente in punto di motivazione in quanto non dà adeguatamente conto delle ragioni che giustificherebbero la compensazione delle spese del giudizio tra gli attori in primo grado e il convenuto/odierno appellante e, dunque, della deroga alla regola della soccombenza e al principio di “causalità”, in base ai quali il costo del processo deve, in ultima istanza, gravare su chi ha dato causa al giudizio.
In particolare, occorre osservare che:
1) in primo luogo, non si registra una soccombenza reciproca: il Tribunale ha rigettato la domanda attorea nella parte in cui chiedeva la restituzione delle somme percepite dall'odierno appellante a tiolo di provvigione per la mediazione svolta ai fini della stipula del contratto di compravendita per cui è causa;
pertanto, rispetto al capo della sentenza relativo al rapporto con l'agenzia si Parte_1
registra la soccombenza totale degli odierni appellati;
2) in secondo luogo, la questione non può dirsi connotata da novità, essendo, quello della responsabilità del mediatore per violazione dei doveri informativi relativi all'affare da concludere, un tema del tutto arato dalla giurisprudenza e che non ha formato oggetto di recenti riforme normative;
3) non si registra, infine, in giurisprudenza, un recente mutamento interpretativo/applicativo delle norme in materia, rispetto alle questioni dirimenti
7 oggetto del giudizio riguardanti il dovere di diligenza del mediatore, comprensivo anche dell'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note o comunque conoscibili in base ad un criterio di esigibilità, fra cui, in particolare, eventuali vizi che possano diminuire il valore dell'oggetto del contratto.
La motivazione a sostegno della decisione di compensare le spese di lite non dà adeguatamente conto neppure della presenza di “altre gravi ed eccezionali ragioni”.
Per andare esente da censure in appello, infatti, la sentenza impugnata avrebbe dovuto esplicitare puntualmente le specifiche ragioni connotate da gravità ed eccezionalità a sostegno della compensazione delle spese processuali, laddove il giudice si è limitato, piuttosto, ad affermare che “In considerazione dei motivi della presente decisione, del parziale accoglimento della domanda attorea, del complesso tenore delle difese svolte
e dell'attività espletata nel presente procedimento si ritiene equa la compensazione delle spese di lite tra la parte attrice e […]”. Parte_1
Poiché il parziale accoglimento della domanda riguarda il rapporto processuale tra gli attori e i venditori, il “complesso delle difese” non introduce temi dibattuti né argomenti connotati da novità, l'attività espletata, rispetto alla posizione dell'appellante, è stata oltremodo semplice e limitata, non sussiste alcuna delle ragioni indicate nella sentenza gravata né sussiste alcuna delle condizioni richieste dalla legge per derogare alla regola della soccombenza, sicché il giudice di primo grado avrebbe dovuto condannare parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dell'odierno appellante.
Le spese del primo grado di giudizio, dunque, vanno poste a carico degli attori in primo grado e vengono liquidate nella complessiva somma di euro 2.430,00, oltre accessori, in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornate al D.M. n.
37/2018, in base allo scaglione da € 1.101 ad € 5.200,00, per come richiesto anche dall'appellante e coerente con il valore della domanda spiegata nei confronti dell'agenzia immobiliare, con applicazione dei valori medi così calcolati: € 405,00 per la fase di studio, € 405,00 per la fase introduttiva, € 810 per quella istruttoria e di trattazione ed € 810,00 per quella decisionale.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 in base allo scaglione di valore da € 1.101 a € 5.200,00, riconosciute tutte le fasi e applicati i valori
8 minimi, attesa l'estrema semplicità delle questioni trattate e in considerazione della mancanza di attività istruttoria. Il valore della controversia (euro 2.430,00) è dato dall'ammontare delle spese del primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
contro la sentenza n. 453/2018 e depositata in data 23/10/2018 del Parte_2
Tribunale di Vibo Valentia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia degli appellati e Controparte_3 CP_4
2. Accoglie l'appello, e, per l'effetto, condanna in solido e Controparte_1
al rimborso, in favore di Controparte_2 Parte_1
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro 2.430,00, per onorari, oltre rimb. forf. spese generali, c.p.a. e Iva, da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo Maradei;
3. Condanna in solido e al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore di delle spese del presente grado Parte_1
di giudizio, che liquida in euro 174,00 per esborsi ed euro 1.458,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese generali, c.p.a. e Iva, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Maradei.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 4.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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