Articolo 5 della Legge 21 giugno 1964, n. 467
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 luglio 1964
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Versione
30 giugno 1967
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Versione
4 luglio 1970
Art. 5. ((I proprietari di cui all'articolo 2 sono soggetti, per quanto riguarda le nuove costruzioni, alle norme di cui agli articoli 7, 12 e 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 19))
Sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi, dall'imposta di conguaglio, dall'imposta generale sulla entrata di cui all' articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 , e successive modificazioni, e da ogni altro tributo all'importazione, i materiali metallici, macchinari ed oggetti metallici provenienti dalla demolizione delle navi di cui all'articolo 2.
((Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse anche quando l'importazione e' effettuata dai cantieri cui e' stata commessa la demolizione della nave, sia che venga eseguita in proprio dai cantieri medesimi sia che i materiali stessi vengano venduti, allo Stato estero, dai cantieri demolitori a terzi e da questi ultimi importati))
Entrata in vigore il 4 luglio 1970