Ordinanza cautelare 18 gennaio 2019
Sentenza 13 novembre 2020
Ordinanza cautelare 9 luglio 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/02/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00852/2025REG.PROV.COLL.
N. 05378/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5378 del 2021, proposto da ED SO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Messina e Alberto Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Fortunato Massimiliano Lafranco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ippolito AT in Boscoreale, via S.T.E. Cirillo 3;
nei confronti
signori -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Santa Maria la Carità, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione settima, n. 5187 del 2020, resa nel giudizio per l’annullamento del permesso di costruire
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Carmelina Addesso;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. ED SO s.r.l. chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. VII, n. 5187 del 13 novembre 2020, che ha accolto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS- avverso il permesso di costruire n. 60/2018 del 3 ottobre 2018.
2. Con atto notarile di compravendita rep. n. 2365 del 30 luglio 2018 l’odierna appellante acquistava dai signori -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS- alcuni fabbricati rurali, siti nel Comune di Santa Maria la Carità, in zona omogenea “E1 – Agricola comune”, in relazione ai quali era stata presentata dai danti causa un’istanza di permesso di costruire per un intervento di demolizione e ricostruzione con incremento del trentacinque per cento della volumetria esistente, ai sensi dell’art. 5 l.r. Campania n. 19 del 2009.
2.1 Con provvedimento n. 60 del 3 ottobre 2018 il Comune autorizzava l’intervento e il connesso incremento volumetrico.
2.2 Il permesso di costruire veniva impugnato dal signor -OMISSIS- proprietario di un fondo confinante, con ricorso al T.a.r. per la Campania che, con sentenza n. 5187/2020, lo accoglieva, annullando il titolo edilizio.
2.3 In particolare, la sentenza sopra indicata:
a) respingeva l’eccezione di difetto di interesse a ricorrere formulata da ED SO rilevando che, pur essendo il ricorrente proprietario di un immobile sito in un comune limitrofo a quello dei fabbricati oggetto dell’intervento, il permesso di costruire avrebbe determinato, a causa delle dimensioni dell’intervento autorizzato (che prevede la realizzazione di sette unità immobiliari ad uso residenziale), una radicale trasformazione dell’area, un significativo aggravio del carico urbanistico e il conseguente “snaturamento” di un territorio a vocazione rurale;
b) accoglieva il ricorso poiché l’intervento autorizzato non rispettava le condizioni previste dall’art. 6- bis l.r. 19/2009, che impone la destinazione ad uso agricolo di non meno del venti per cento della volumetria esistente, così sottraendo l’intera area alla destinazione agricola impressa alla zona.
3. Con l’appello in trattazione ED SO, premesso il richiamo allo svolgimento del giudizio di primo grado, chiede la riforma della sentenza per i seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione art. 100 cpc in relazione all'art. 31 D.P.R. 6.6.2001, n. 380; artt. 2, 3, 5 e 6 bis L.R. 28.12.2009, n. 19; violazione artt. 9 e 13 L.R. Campania 27.6.1987, n. 35; violazione art. 65 cpa ed art. 213 cpc – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti; perplessità della motivazione; difetto di istruttoria.
4. Si sono costituiti in giudizio i cointeressati signori -OMISSIS- che hanno insistito per l’accoglimento dell’appello.
5. Si è, altresì, costituito l’appellato signor -OMISSIS- che ha resistito al gravame, riproponendo ex art. 101 c.p.a. i motivi di ricorso assorbiti dal T.a.r. e depositando una relazione tecnica asseverata sul pregiudizio recato dall’intervento assentito.
6. Il Comune di Santa Maria la Carità non si è costituito in giudizio.
7. Con ordinanza n. 3758 del 9 luglio 2021 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
8. All’udienza di smaltimento del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato.
10. Con un unico e articolato motivo di appello ED SO censura la sentenza di primo grado perché avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse in capo al ricorrente, signor -OMISSIS-.
10.1 La sentenza sarebbe, inoltre, incorsa in errore, in quanto: a) l’art. 6 bis , comma 1, l.r. 19/2009, come modificato dall’art. 8 l.r. 6/2016, consente non più solo all’imprenditore agricolo, ma anche al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo di presentare, la richiesta di permesso di costruire; b) la norma non richiede né che nel fondo sia in corso un’attività agricola, né che l’immobile sia già adibito a residenza (quest’ultimo requisito, si aggiunge, è peraltro confermato dalle risultanze catastali e dalla incontestata natura residenziale degli immobili de quibus , come risultante dalle schede catastali nn. 50 e 51 del 13.01.1996; c) quanto all’obbligo di destinare almeno il venti per cento della volumetria esistente ad uso agricolo, tale mancanza, a tutto concedere, poteva determinare l’illegittimità del titolo solo limitatamente a tale aspetto, non già precluderne il rilascio; d) erroneo sarebbe anche il rilievo relativo alla mancata prova dell’urbanizzazione dell’area di intervento poiché dalla relazione igienico- sanitaria e dai rilievi satellitari appare evidente che il contesto zonale, ancorché formalmente agricolo, è in realtà un’area periurbana, marcatamente antropizzata.
11. Le censure non possono essere accolte.
12. Infondata è, in primo luogo, l’eccezione di difetto di legittimazione e di interesse ad agire del signor -OMISSIS- in quanto: a) è proprietario di un fondo confinante con quello interessato dall’intervento per cui è causa. Siffatta circostanza, emergente dagli atti (cfr. titolo di proprietà -OMISSIS- ove si precisa che il terreno è “ Confinante con beni ....-OMISSIS-...e -OMISSIS- ”: produzione ricorrente del 13 dicembre 2018), non è contestata dall’appellante; b) ha agito in giudizio lamentando che il provvedimento impugnato, a causa delle dimensioni e dell’incremento di carico urbanistico dell’intervento autorizzato, “ snaturerebbe completamente la ruralità dell’area, con radicale trasformazione del territorio non consentita dalle norme vigenti ” (pag. 7 del ricorso introduttivo).
13. Le prospettazioni dell’originario ricorrente non risultano efficacemente contrastate da ED SO atteso che, per un verso, la diversità dei comuni in cui ricadono i fondi interessati (quello dell’originario ricorrente e quello dell’odierna appellante) non esclude la contiguità fisica dei medesimi, e, per altro verso, la pendenza di un giudizio per le opere realizzate sine titulo dal signor -OMISSIS- non prova certo il difetto di titolarità del fondo, in contrasto con il titolo di acquisto prodotto in giudizio.
14. Come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 22/2021, la verifica dell’interesse a ricorrere deve essere condotta “ pur sempre sulla base degli elementi desumibili dal ricorso, e al lume delle eventuali eccezioni di controparte o dei rilievi ex officio, prescindendo dall’accertamento effettivo della (sussistenza della situazione giuridica e della) lesione che il ricorrente afferma di aver subito. Nel senso che, come è stato osservato, va verificato che “la situazione giuridica soggettiva affermata possa aver subito una lesione” ma non anche che “abbia subito” una lesione, poiché questo secondo accertamento attiene al merito della lite ”.
15. Di qui l’infondatezza del richiamo ai poteri officiosi del giudice al fine di accertare il difetto di interesse a ricorrente che era, invece, onere dell’appellante dimostrare.
16. Parimenti infondate sono le censure di merito, tenuto conto che l’intervento assentito con il provvedimento impugnato non può essere realizzato né ai sensi dell’art. 5 né ai sensi dell’art. 6 bis della richiamata l.r. 19/2009.
17. L’art. 5 della legge consente, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, l’aumento, entro il limite del trentacinque per cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione, da realizzarsi all’interno dell’area di proprietà del soggetto richiedente.
17.1 Tale incremento è consentito, tra l’altro, per gli edifici aventi destinazione abitativa ai sensi dell’art. 2 lett. b) della legge, ossia per “ gli edifici con destinazione d’uso residenziale prevalente nonché gli edifici rurali, ubicati fuori dalle zone classificate agricole anche se destinati parzialmente ad uso abitativo ”.
18. Nel caso di specie il progettato intervento ha per oggetto fabbricati rurali (così qualificati anche nei titoli di provenienza dei danti causa di ED SO: doc. n.ri 9 e 10 deposito appellato), realizzati in zona omogenea “E1-Agricola comune” (tranne una parte della p.lla 592, che si trova in zona “non pianificata”), come risulta dal certificato di destinazione urbanistica n. 38/18 rilasciato dal Comune di Santa Maria di Carità: difetta, quindi, il requisito dell’ubicazione del fabbricato rurale fuori dalle zone classificate agricole, contemplato dal combinato disposto degli artt. 2 lett. b) e 5 della legge regionale.
19. Nelle zone agricole l’art. 6 bis della legge, inoltre, consente “ i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) o per attività connesse allo sviluppo integrato dell'azienda agricola, compreso strutture agrituristiche, che non determinino nuova edificazione e che non comportino consumo di suolo. Per gli immobili di cui al comma 1 è possibile applicare le disposizioni dell'articolo 4 o dell'articolo 5 della presente legge, con l'obbligo di destinare non meno del venti per cento della volumetria esistente ad uso agricolo ”.
20. Come chiarito dalla giurisprudenza, la disposizione citata, che costituisce norma generale in tema di interventi in zona agricola, consente solo i mutamenti di destinazione per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario ovvero per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola, con la conseguenza che anche l’attività commerciale deve risultare “ non primaria ” ma di “ minima complementarietà con l’attività agricola ”. (Cons. Stato sez. IV n. 6502 del 2024; id. n. 5153 del 2020).
21. L’intervento oggetto per cui è causa non è conforme alla disposizione sopra richiamata in quanto:
a) non è complementare ad alcuna attività agricola ma è strettamente funzionale all’attività commerciale dell’appellante, che ha come oggetto sociale l’attività edilizia in generale e, in particolare, “ l’acquisto, la vendita, la denominazione, la ricostruzione, la manutenzione, l’ampliamento e l’adattamento di immobili, per conto proprio e di terzi ” (visura camerale società: doc. 13 deposito -OMISSIS- del 3 luglio 2021);
b) non prevede l’obbligo di destinare non meno del venti per cento della volumetria esistente ad uso agricolo;
c) prevede la realizzazione di sette unità immobiliari ad uso residenziale con conseguente incremento del consumo del suolo, oltre che del carico urbanistico.
22. Ne discende che, come osservato anche dal giudice di primo grado, il progettato intervento determina la sottrazione dell’intera area alla destinazione agricola impressa alla zona, ossia un risultato incompatibile con la ratio della legge sul piano casa che è quella di soddisfare i fabbisogni abitativi attraverso la riqualificazione delle aree degradate e la salvaguardia del patrimonio anche paesaggistico e culturale (art. 1 lett c), ivi compresa la ruralità.
23. A diverse conclusioni non conducono le deduzioni difensive dell’appellante, in relazione alle quali è sufficiente osservare che:
a) non è stato prodotto alcun titolo atto a dimostrare l’avvenuto mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati da rurale a residenziale né è stata fornita la prova, come era onere dell’esponente, della preesistenza ante 1967 di siffatta destinazione. Del tutto inidonee sono, al riguardo, le richiamate risultanze catastali in quanto smentite dalla documentazione in atti (i già citati titoli di provenienza e la relazione istruttoria del Settore Urbanistica, prot. n. 13965 del 3 ottobre 2018, citata anche dal T.a.r.);
b) a fronte dell’espressa classificazione urbanistica dell’area come zona agricola, è irrilevante l’asserita urbanizzazione di fatto, non contemplata dalla l.r. 9 del 2009, la cui natura eccezionale e derogatoria è ostativa all’invocata applicazione in via estensiva o analogica;
c) la destinazione del venti per cento della volumetria ad uso agricolo costituisce un requisito essenziale per il riconoscimento dell’incremento premiale, il cui difetto preclude tout court il rilascio del titolo edilizio: di tanto si avvede, alla fine, anche l’appellante, che alla penultima pagina del ricorso in appello scrive “ Ad onor del vero, l'unico limite che il comma 2 dell’art. 6bis in discorso stabilisce in merito alla demo-ricostruzione con ampliamento dell’immobile (artt. 4 e 5 della l.r. n. 9/2009) da sottoporre a mutazione di destinazione per uso residenziale [ndr: l’obbligo di destinare non meno del 20 per cento della volumetria esistente ad uso agricolo] doveva essere rilevata ma, a tutto concedere, portare a dichiarare l'illegittimità del titolo limitatamente a tale aspetto, non già scandirne la impossibilità di rilascio .”.
Tuttavia, contrariamente a quanto poi l’appellante stesso prospetta, ovverossia la possibilità di fare salva almeno una parte del titolo edilizio annullato, ritiene il Collegio che non sussista la possibilità di ottenere un’autorizzazione limitata o parziale in via giudiziale, trattandosi di poteri non ancora esercitati e in relazione ai quali, quindi, questo giudice, non può pronunciarsi ai sensi dell’art. 34, c.p.a., ma che l’interessato potrebbe sollecitare in via amministrativa, sussistendone le condizioni.
24. In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente assorbimento delle censure di primo grado non esaminate dal T.a.r. e riproposte ex art. 101 c.p.a. dall’appellato in memoria di costituzione.
25. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore dell’appellato signor -OMISSIS-, mentre possono essere compensate tra l’appellante e i signori -OMISSIS-, tenuto conto dell’omogeneità delle posizioni processuali. La mancata costituzione del Comune intimato esclude, invece, ogni statuizione sulle spese con riguardo allo stesso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna ED SO s.r.l. al pagamento a favore del signor -OMISSIS- delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre a spese generali e accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Spese compensate tra ED SO s.r.l. e i signori -OMISSIS-.
Nulla spese con riguardo al Comune di Santa Maria la Carità.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO