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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SESTA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Maria Cristina La
Barbera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14913/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(c.f. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Maria Giovanna C.F._2
Zizzo per procura in calce all'atto di citazione introduttivo;
contro con sede legale in Milano (c.f. - p. iva. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'avv. Alessandra Bonanno per procura in calce alla comparsa di costituzione del 6/02/2023;
e con sede legale in Milano (c.f. – p. iva: Controparte_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_4
difesa dall'avv. Alessandra Bonanno per procura in calce alla comparsa di costituzione del 6/02/2023;
OGGETTO: fase di merito opposizione ex art. 615, comma secondo, c.p.c.
❖❖❖
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 4/02/2025;
❖❖❖
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
- premettendo: di avere stipulato in data 23/12/2010 con l'istituto bancario
Banca per atto del Notaio di Palermo Controparte_3 Persona_1
(rep. 378- racc. 274) un contratto di mutuo ipotecario avente ad oggetto l'erogazione dell'importo di € 114.919,63; di avere ricevuto la notifica in data
15/02/2021 dell'atto di precetto con cui veniva loro intimato il pagamento della somma pari a € 124.150,90, cui faceva seguito l'avvio della procedura di espropriazione forzata immobiliare iscritta al n.r.g. 108/2021 Es. avente ad oggetto l'immobile di proprietà di essi opponenti, sito in Palermo, via Belmonte
Chiavelli n. 59 (censito al foglio 84, part.lla 302, sub 4); di avere depositato in data 6/10/2021 ricorso in opposizione ex art. 615 comma secondo c.p.c. con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione; che con provvedimento del
22/08/2022 il g.e. rigettava l'istanza di sospensione, contestualmente assegnando il termine per l'introduzione della fase di merito;
– hanno dato avvio al presente giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ritenere e dichiarare, per il motivo di cui al punto 1, che le condizioni economiche del mutuo fondiario con cui è stata iniziata l'azione esecutiva sono oggettivamente usurarie in quanto superiori alla soglia dettata dalla L. 108/96; - Ritenere e dichiarare, per il motivo di cui al punto 2, che le condizioni economiche del mutuo fondiario sono nulle per i vizi e le irregolarità del piano di ammortamento sviluppato con il metodo “alla francese”;- Per l'effetto condannare la Banca alla restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti dai ricorrenti nella misura per l'importo di € 20.319,26 o nella misura minora o maggiore che sarà determinata dalla espletanda CTU;
in alternativa, operare la rideterminazione del debito, dedotti gli interessi e oneri illegittimamente imputati, per la sola sorte capitale residua senza che su questa base possano essere calcolati e imputati interessi nemmeno nella misura legale, giusto dettato dell'art. 1815 c.c.;- In via subordinata rideterminare il debito applicando al contratto di
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mutuo il tasso sostitutivo ex art 117 T.U.B. con capitalizzazione semplice per i vizi connessi al piano di “ammortamento alla francese”; Con vittoria di spese, competenze e onorari per il presente giudizio”.
A fondamento delle domande gli opponenti contestano il diritto del creditore procedente di agire esecutivamente nei propri confronti;
nello specifico, lamentano con il primo motivo l'usurarietà del contratto di mutuo, avuto riguardo alla concorrenza degli interessi convenzionali e degli interessi di mora, che determinerebbe il superamento del tasso soglia ratione temporis vigente;
nonché con il secondo motivo, l'applicazione del metodo di ammortamento alla francese che comporterebbe la violazione, per un verso, del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. nonché, per altro verso, la violazione del principio di trasparenza e del dovere di buona fede, stante la mancata corrispondenza tra il tasso nominale contrattuale e quello effettivo applicato in seno al piano di ammortamento;
facendone discendere la necessità di rideterminare il saldo del rapporto in applicazione del tasso di interesse legale o del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. con richiesta di restituzione delle somme illegittimamente corrisposte a titolo di interessi per l'importo di €
20.319,26.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la creditrice opposta nonché nella qualità di cessionaria Controparte_1 Controparte_2
del credito, intervenuta nel processo esecutivo con ricorso ex art. 111 c.p.c., con comparse di costituzione depositate il 6/02/2023 con cui hanno chiesto, preliminarmente, di dichiarare l'inammissibilità della domanda di restituzione, chiedendo per il resto il rigetto della domanda di cui hanno, a vario titolo, eccepito l'infondatezza.
A seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle
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conclusioni, all'udienza del 4/02/2025 all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
❖❖❖
Così delineati i fatti di causa, e passando al merito della controversia, si osserva che le domande articolate dalla parte opponente non sono risultate meritevoli di accoglimento.
Segnatamente:
I. E' innanzitutto infondato il primo motivo con cui viene contestata la pattuizione e l'applicazione di interessi usurari.
In proposito, si rende opportuno, preliminarmente, un inquadramento generale della questione della dedotta usurarietà genetica del mutuo per cui è causa, sanzionata sul piano penale dall'art. 644 c.p. e su quello civile dall'art. 1815, comma secondo, c.c.
In conformità del consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cass. sez. II pen. n. 46669/2011), in base al tenore dell'art. 1 d.l. 394/00
“ai fini della determinazione del tasso d'interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”. Ed infatti,
l'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644 c.p. impone di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro, in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse.
In particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 350/2013) ha avuto modo di precisare che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., comma secondo, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque
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convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (cfr. anche Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29).
Con specifico riferimento al differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori, si osserva che mentre i primi rappresentano il corrispettivo del prestito, i secondi assolvono a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento.; pur essendo innegabile che – astrattamente - entrambi concorrono, in qualità di oneri ad esso collegati, a determinare il costo globale del finanziamento.
Anche gli interessi di mora assolvono, dunque, a una funzione sostanzialmente remunerativa dell'uso del denaro di proprietà altrui, al pari di quelli compensativi di cui all'art. 1282 c.c., in coerenza con quanto previsto dall'art. 820, comma secondo, c.c. Ne discende la necessità di un trattamento – in concreto - omogeneo ai fini della disciplina dell'usura che non opera, in proposito, alcuna distinzione. Deve ritenersi, invero, che un unico contratto di finanziamento preveda due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro, in presenza di differenti condizioni: l'uno preordinato a regolamentare la fisiologica restituzione rateale delle somme mutuate;
l'altro destinato a disciplinare l'ipotesi patologica di inadempimento del mutuatario che, di fatto, comporta un differimento nel tempo dell'adempimento dell'obbligo restitutorio.
La verifica relativa all'usurarietà va, quindi, condotta sia con riferimento agli interessi compensativi sia con riferimento agli interessi di mora, autonomamente considerati;
da intendersi, in conformità del principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 18/09/2020 n. 19595) non come sommatoria dei relativi tassi in quanto, a seguito dell'inadempimento,
i due tassi si succedono, essendo dovuti solo gli interessi di mora.
Da ciò consegue che l'eventuale invalidità di una delle anzidette categorie di interessi non pregiudica la validità e l'efficacia dell'altra.
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Così tratteggiata la disciplina giuridica applicabile in materia, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale formatasi sul punto, va immediatamente evidenziato che la relativa doglianza è stata formulata dagli opponenti in termini generici ed è, quindi, carente già sul piano dell'allegazione.
In conformità dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, la parte che eccepisce il superamento dei tassi soglia degli interessi - sia compensativi che moratori - ha un onere di allegazione specifico relativamente a tale eccezione, avente ad oggetto l'indicazione della clausola contestata, il tasso moratorio in concreto applicato, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale;
essendo stato espressamente affermato il principio secondo cui “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art.
2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. (Cass. S.U. 18/09/2020 n. 19597; Corte di Appello di Milano
9/3/2022).
Nel caso di specie, la parte opponente si è limitata a dedurre il superamento del tasso soglia con riferimento ad entrambe le categorie di interessi;
laddove la relazione peritale di parte a firma del dott. del 27/10/2021 Persona_2
e la successiva integrazione del 14/11/2022 non soddisfano i requisiti di allegazione e di prova richiesti, limitandosi a esporre le condizioni economiche riportate nel contratto di mutuo, senza allegare gli elementi sulla base dei quali sarebbe stato accertato il superamento del tasso soglia e l'ammontare degli interessi effettivamente corrisposti.
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Tale lacunosa allegazione non ha consentito la verifica circa il superamento del tasso soglia, neanche con la nomina di un C.T.U. – pure sollecitata dalla parte opponente - con conseguente impossibilità di valutazione circa la dedotta condotta illecita dell'istituto bancario opposto.
❖❖❖
II. Parimenti infondato è il secondo motivo con cui e Parte_1
lamentano l'applicazione nel piano di restituzione del capitale Parte_2
mutuato del metodo di ammortamento alla francese con capitalizzazione composta degli interessi, facendone conseguire la violazione occulta del divieto di anatocismo.
Nello specifico, si duole la parte opponente che per effetto dell'applicazione del suddetto regime di ammortamento il costo del finanziamento sarebbe superiore a quanto pattuito, poiché il tasso di interesse effettivo applicato sarebbe, di fatto, maggiore quello determinato in seno al contratto, comportando la violazione del principio di determinatezza e/o di determinabilità dell'oggetto del contratto, nonché la violazione del dovere di buona fede e dell'obbligo di trasparenza in capo all'istituto bancario, con conseguente applicazione del tasso di interesse legale ovvero del tasso di interesse sostitutivo di cui all'art. 117
T.U.B..
Ciò posto, in punto di diritto si osserva che sulla validità o meno del piano di ammortamento alla francese è stata chiamata a pronunciarsi, nella sua più autorevole composizione, la Suprema Corte che, nel formulare il principio di diritto in conformità all'art. 363-bis c.p.c., ha affermato che “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile” - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. “all'italiana” in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo – “ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il
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metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi. in base di calcolo di successivi ulteriori interessi” (cfr. Cass. S.U. 29/05/2024 n. 15130).
Conclusione che non muta neppure laddove venga contestata, come nel caso,
l'applicazione di un sistema di capitalizzazione composto, “espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”; essendo stato espressamente rilevato che “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (cfr. Cass. S.U. 29/05/2024 n. 15130 cit.).
Tanto premesso, anche in relazione a tale motivo deve evidenziarsi che la censura sollevata, nel denunciare la realizzazione di un risultato anatocistico mediante l'utilizzo del metodo di ammortamento cd. “alla francese” - caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a rate costanti comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi
(decrescente) - non può ritenersi sufficientemente specifica, in quanto non accompagnata da deduzioni e allegazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di tale risultato anatocistico vietato.
Ed invero, si tratta di circostanza di fatto, da verificare caso per caso nel quadro delle domande e delle allegazioni delle parti;
fermo restando che, alla luce di
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quanto fin qui esposto, dovrebbe escludersi in linea di principio che la quota di interessi in ciascuna rata sia risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo (cfr. Cass. S.U. 29/05/2014 n. 15130).
Deve, altresì, escludersi che l'omessa indicazione del sistema di ammortamento alla francese e del regime di capitalizzazione composto degli interessi comporti indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e la conseguente nullità
(parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma secondo, c.c.; tutte le volte in cui, come nel caso di specie, il contratto di mutuo contenga tutte le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), ossia l'indicazione, chiara e inequivoca, dell'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse predeterminato (cfr.
Cass. S.U. 29/05/2024 n. 15130).
Nel caso di specie, il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo del
23/12/2010 contiene l'indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del numero e della composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi, nonchè del tasso di interesse effettivo (TAEG); consentendo, quindi, al mutuatario di determinare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
Sicchè è inconferente la censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto e la dedotta violazione dell'art. 1284 c.c.
Quanto all'eccepita applicazione di un tasso di interesse maggiore di quello previsto contrattualmente, giova richiamare il principio espresso dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte che, sul tema, hanno precisato che “la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n.
39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del
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finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto” (cfr. Cass. S.U. n. 15130/2024 cit.).
Sotto altro profilo, deve pure escludersi che l'omessa indicazione del regime di ammortamento alla francese, che rappresenterebbe un prezzo ulteriore (e occulto) che renderebbe il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale di cui il cliente dovrebbe essere informato, comporti la violazione del principio di trasparenza delle condizioni contrattuali, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma
4, T.u.b.; essendo sufficiente richiamare, anche sul punto, i principi espressi dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizioni, secondo cui “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente” (cfr. Cass. S.U. n. 15130/2024 cit.).
A ciò si aggiunga che l'art. 117 T.U.B. non richiede, tanto meno a pena di nullità, l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto.
In conclusione, alla luce delle motivazioni svolte, l'opposizione non può che essere integralmente rigettata.
Ogni altra domanda sottoposta all'attenzione di questo Giudice deve considerarsi assorbita.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della parte opponente secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi stabiliti
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per i giudizi di cognizione (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria decisionale, avuto riguardo al valore della controversia come determinato in atto di citazione.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...]
e di delle spese di lite che liquida, per ciascuna di CP_1 Controparte_2
esse, in complessivi € 2.540,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Palermo, 27 maggio 2025 IL GIUDICE
Maria Cristina La Barbera
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Maria Cristina La Barbera, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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