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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) Dott. ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3997 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019
OGGETTO: divorzio giudiziale, e vertente
T R A
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Salvatore Colella, unitamente al quale elettivamente domicilia presso il suo studio in
Marcianise, via Clanio, 6;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
Picozzi Daniela, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Cava de'
Tirreni, via R. Guariglia, 4;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.07.2019, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Cava de' Tirreni il Controparte_1
03.12.2007, dal quale è nata una figlia: , il 04.05.2009. Per_1
Domandava, inoltre, a parziale modifica del provvedimento adottato in sede di separazione, disporsi l'affidamento in modalità condivisa della minore, con collocamento prevalente presso la madre ed aumento del diritto di visita del padre. A sostegno di ciò deduceva il positivo mutamento della propria situazione personale, nonché il miglioramento dei rapporti con la figlia.
Richiedeva, infine, la conferma dei provvedimenti di carattere patrimoniale.
Regolarmente si costituiva in giudizio la quale, nell'aderire alla richiesta di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, si opponeva però alla domanda di modifica del regime di affidamento della minore, contestando quanto ex adverso dedotto.
All'udienza presidenziale del 01.03.2021, preso atto dell'impossibilità di riconciliazione, il
Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto e confermava le pattuizioni di cui alla separazione tra le parti, salvo che per quanto concerneva le modalità di espletamento del diritto di visita padre-figlia, prevedendo che essi avvenissero presso i
Servizi Sociali territorialmente competenti ed onerando questi ultimi di relazionarne l'andamento.
In adempimento del mandato ricevuto i Servizi Sociali evidenziavano, da un lato, la piena disponibilità del sig. a ricostruire la relazione con la figlia, ma dall'altro lato la netta volontà Pt_1 della minore di non voler più avere rapporti con il padre. Posizione, quest'ultima, ribadita con decisione anche in una lettera pervenuta al GI, a firma proprio della minore, dove ella chiedeva di essere ascoltata.
Pertanto, in data 03.04.2024, veniva espletato l'ascolto della minore, la quale confermava quanto già espresso in precedenza, ribadendo di non voler più incontrare il sig. a causa del disinteresse Pt_1
e dei comportamenti, definiti “infantili” e “scontrosi”, da quest'ultimo manifestati continuamente nei suoi confronti.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 20.11.2024, la causa è stata rimessa al Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
In primo luogo, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto, la volontà di ottenere il divorzio è stata confermata dalle parti innanzi a codesto Tribunale.
Si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
In merito all'affidamento della minore , deve osservarsi quanto segue. Per_1
Nell'ambito di procedimenti di risoluzione giudiziale della crisi coniugale, l'affidamento esclusivo della prole in favore di un genitore deve costituire un'eccezione rispetto all'affidamento in forma condivisa, in ragione della necessità di salvaguardare il principio di bigenitorialità e, quindi, il diritto del minore a crescere in maniera armoniosa ed equilibrata grazie all'apporto educativo di ciascuna figura genitoriale (ex multis, Cassazione civile, sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587).
Pur tuttavia, l'auspicabile rispetto del principio di bigenitorialità non può essere spinto fino al punto che possa rivelarsi pregiudizievole della vita emotiva e di relazione del minore, la cui serenità deve esser salvaguardata anche rispetto ad una figura genitoriale che mostri costante disinteresse nei confronti del figlio, tale che il suo contributo educativo risulti vanificato o, addirittura, dannoso.
La disgregazione dell'unione coniugale impone al Giudicante di effettuare un giudizio prognostico e di valutare quale sia l'assetto familiare più adatto alla crescita e all'educazione della prole nonché più accogliente rispetto ad un sereno ed armonico sviluppo emotivo della stessa. Al fine di inferire l'impatto di ciascuna figura genitoriale sulla persona del minore, il Giudicante dovrà, dunque, valutare tutti gli elementi e gli indici presuntivi emersi nel corso del giudizio, quali:
l'eventuale disinteresse del genitore al rapporto con la prole, la colpevole inosservanza dell'obbligo a contribuire al mantenimento del figlio, le sue consuetudini di vita così come l'ambiente sociale e familiare che sarebbe in grado di offrire al minore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 dicembre 2018
n. 31902).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene di confermare l'affidamento in modalità esclusiva alla madre.
Sul punto deve essere valorizzato il comportamento scostante del ricorrente che, pur dichiarandosi desideroso nella ripresa di un rapporto significativo con la figlia, non ha dimostrato in concreto di aver adempiuto ai doveri connessi alla genitorialità, in primis i punto di assistenza materiale e morale, risultando la resistente l'unico genitore di riferimento della figlia.
Su tali basi, un affidamento condiviso è da reputarsi non conforme all'interesse della prole. Infatti, si è in presenza di una situazione, ormai cristallizzata da diversi anni e che risale già al provvedimento di separazione, rispetto al quale, pur rimarcando la lodevole intenzione del ricorrente, non è stato possibile assistere ad alcun fattivo passo in avanti nella ricostruzione della relazione padre-figlia né quanto alla fattiva partecipazione del primo alla gestione ed educazione della minore.
Va poi valorizzata la volontà manifestata dalla minore in sede di ascolto, la quale, apparendo dotata di idoneo grado di maturità, ha chiarito con decisione di non aver mai visto nel sig. quella Pt_1 figura paterna di cui avrebbe avuto bisogno. Pertanto, la medesima affermava nettamente di non voler essere più costretta ad incontrare il padre, da ella percepito come un “estraneo”. Ella ha ancora affermato di aver raggiunto una stabilità e serenità nell'assetto familiare determinatosi a seguito del disposto affidamento esclusivo alla madre. Assetto, dunque, che se modificato coattivamente, non risulterebbe proficuo per il benessere di . Per_1
Allo stesso tempo, però, il Collegio intende valorizzare altresì la volontà espressa dal ricorrente di provare a ricostruire il rapporto con la figlia. Pertanto, non rilevandosi profili di particolare criticità, tali da escludere ogni tipo di contatto padre-figlia, e nell'auspicio che possa essere recuperata tale relazione genitoriale, il Collegio ritiene di confermare il diritto di visita del sig. Diritto da Pt_1 esercitarsi, nel rispetto della volontà della minore che non potrà comunque mai essere coartata, una volta alla settimana presso i competenti Servizi Sociali, previo espletamento di idoneo percorso di riavvicinamento.
In merito ai rapporti patrimoniali, in assenza di intervenute e documentate sopravvenienze, si conferma quanto precedentemente statuito.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione dei rapporti tra le stesse e della natura del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cava de' Tirreni il 03.12.2007 (Atto n. 10, Parte II Serie B, Ufficio 1 Controparte_1 del registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Marcianise, anno 2007);
b) Affida in forma esclusiva la minore alla madre, con diritto di visita del padre per come Per_1 indicato in parte motiva;
c) Pone a carico di l'assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo Parte_1 nel mantenimento della figlia minore, da versare alla controparte entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre il 50% delle spese straordinarie e rivalutazione come per Legge;
d) Rigetta ogni ulteriore domanda;
e) Compensa le spese di lite tra le parti;
f) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g),
69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire