Sentenza 31 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 31/01/2023, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2023
N. 00707/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05536/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5536 del 2022, proposto da IU RA, rappresentata e difesa dall’Avv. Alfonso Erra con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz 11, domicilia ex lege;
per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari collegiali
del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti proposta in data 21/10/2022
nonché
per l’accertamento del diritto della ricorrente ad avere accesso ed estrarre copia degli atti appositivi di vincolo “del 22/12/1914 e del decreto di rinnovo del 26/2/1953 e relativi atti istruttori e di notifica agli interessati” sull’edificio sito in Napoli, alla via Atri 23 (Palazzo Filangieri d'Arianello), nel quale la ricorrente è proprietaria di una unità immobiliare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 23 novembre 2022 e depositato nella medesima data, la ricorrente – premesso di essere proprietaria di una unità immobiliare sita in Napoli, via Atri, 23 (censita al NCEU, Sez. 1 SLO, fg. 1, part. 153, sub. 14 attualmente 36 e 37) facente parte del più ampio plesso meglio noto come Palazzo Filangieri d’Arianello, già sottoposto a vincolo storico-artistico con decreto del 16 luglio 1993 – deduceva:
- di aver richiesto (07 luglio 2022) alla resistente Soprintendenza il rilascio del parere relativo “al ripristino dello stato dei luoghi ovvero finalizzato alla tompagnatura di un finestrino su Vico Fico Purgatorio ad Arco e alla demolizione di un soppalco ripostiglio” ed “alla richiesta di compatibilità” per alcuni lavori realizzati prima dell’apposizione del vincolo;
- che con nota interlocutoria del 7 ottobre 2022, la Soprintendenza aveva comunicato, tra l’altro, che il Palazzo risultava vincolato già il 22 dicembre 1914 con decreto rinnovato il 26 febbraio 1953;
- che, preso atto e rilevato che i provvedimenti del 1914 e del 1953 richiamati dalla Soprintendenza non erano mai stati né notificati né trascritti, con nota del 21 ottobre 2022 aveva chiesto alla medesima Amministrazione “copia dell’atto di vincolo del 22 dicembre 1914 e del decreto di rinnovo del 26 febbraio 1953 e relativi atti istruttori e di notifica agli interessati”;
- che, tuttavia, a fronte di tale richiesta, la Soprintendenza era rimasta inerte, fino alla formazione del silenzio rigetto ex art. 25, comma 4, l. 241/1990.
1.1. - Tanto chiarito in fatto, con unico articolato motivo (“violazione di legge - violazione e falsa applicazione art. 22 e segg. l. 241/90 - eccesso di potere- eccesso di potere per falsità dei presupposti - difetto d'istruttoria e di motivazione – sviamento”) la ricorrente chiedeva accertarsi l’illegittimità del silenzio diniego ed il proprio diritto all’accesso, nonché condannarsi l’Amministrazione intimata all’ostensione degli atti richiesti.
2. – Si costituiva in giudizio la Soprintendenza, con atto di mero stile (22 dicembre 2022).
3. - Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2023 il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
4. - Oggetto dell’odierno contendere è il silenzio diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza del 21 ottobre 2022 con cui la ricorrente – proprietaria dell’immobile in narrativa meglio specificato, sito nel compendio denominato Palazzo Filangieri d’Arianello - ha chiesto l’ostensione di “copia integrale dei provvedimenti impositivi dei vincoli sull’immobile […] in particolare copia dell’atto di vincolo del 22/12/1914 e del decreto di rinnovo del 26/2/1953 e relativi atti istruttori e di notifica agli interessati”.
5. - Così sinteticamente circoscritto il thema decidendum , ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.
In proposito, va anzitutto chiarito che, in via generale ed in virtù di principi ormai consolidati nella giurisprudenza amministrativa, dai quali questo Tribunale non intende discostarsi:
- ai sensi dell’art. 22 comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e così assicurarne l’imparzialità e la trasparenza;
- conseguentemente, il comma 3 del medesimo art. 22 introduce il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi (salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela, siccome previsto dall’art. 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6 della medesima legge).
- inoltre e per quanto qui rileva, l’interesse all’ostensione deve essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti; ed infatti, a norma dell’art. 22 comma 1 lett. b), l. n. 241 del 1990, vengono definiti “interessati” all’accesso i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (cfr., in proposito, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7 del 24 aprile 2012).
5.1. – Orbene, nel caso di specie è evidente la sussistenza di tutti i presupposti per l’accesso, posto che la richiesta di ostensione di cui all’istanza della ricorrente del 21 ottobre 2022, é chiaramente collegata ad una situazione giuridicamente rilevante nei termini sopra descritti: essa si presenta, infatti, come strumentale all’esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà, visto che la conoscenza dei vincoli indicati dalla Soprintendenza è indispensabile per ricostruire la disciplina urbanistica ed edilizia dell’immobile, con specifico riferimento alle limitazioni ivi insistenti.
Conseguentemente, il ricorso deve trovare accoglimento con condanna dell’Amministrazione all’esibizione della documentazione richiesta, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente sentenza.
5.2. - Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso e per l’effetto ordina alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli di esibire la documentazione richiesta con l’istanza del 21 ottobre 2022 entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
- condanna la medesima Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO